30.2007.385
Distanza insufficiente dal veicolo che precede
4 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.385
Data decisione, Autorità:
04.06.2009, PRPEN
Titolo:
Distanza insufficiente dal veicolo che precede
AUTOSTRADA
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 12 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2007.385
31158/802
Bellinzona
4
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 dicembre 2007 presentato
da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
30 novembre 2007 n. 31158/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 16 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo VD __________, circolando su sedime autostradale, ometteva di mantenere
una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva”.
Fatti accertati il 31 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 12 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle
osservazioni 16 gennaio 2009, propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 34 cpv. 4
LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti
della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato
o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, egli deve osservare una
distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per
tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Le infrazioni alle norme della circolazione stradale sono punibili
anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver omesso,
circolando su sedime autostradale, di mantenere una distanza sufficiente dal
veicolo che lo precedeva.
4.
Il ricorrente ritiene la
decisione “assolutamente iniqua, sproporzionata, eccessivamente formalista,
nonché incomprensibile tenuto conto di un’interpretazione teleologica della
normativa invocata. Infatti il legislatore, nella stesura dell’art. 34 cpv. 4
LCStr (…), vuole garantire la sicurezza e la prevenzione necessaria nella
circolazione alfine di limitare i rischi derivanti da improvvisi ostacoli o
comportamenti degli altri utenti della strada”. Soggiunge che “nella
fattispecie, la violazione (comunque molto limitata) delle distanze tra i
veicoli è durata unicamente un tempo molto corto e solo il periodo necessario a
capire le intenzioni dell’auto della polizia”. In ogni caso, contesta nel
modo più reciso che la distanza sia stata anche per solo poco tempo di metri
10, asserendo che in realtà la stessa è sempre stata superiore anche se
difficilmente definibile a distanza di tempo. In proposito, mette in dubbio la
possibilità per gli agenti di polizia di definire con simile precisione la
distanza di un veicolo retrostante (cfr. ricorso pag. 3).
5.
In concreto, la violazione
– seppur non nei termini descritti dagli agenti denuncianti – è ammessa
dall’insorgente, il quale già nelle precedenti comparse scritte (19 settembre e
1° novembre 2007) ha riconosciuto di essersi trovato vicino (“più del normale”)
alla pattuglia che lo precedeva.
A prescindere dall’esatta
distanza tra i veicoli (che va tuttavia ritenuta insufficiente alla luce delle
stesse affermazioni dell’insorgente, il quale, va detto, prima dell’intervento
del legale non ha mai asserito di aver frenato, ma di aver lasciato
semplicemente “couler” il proprio veicolo, ciò che non può che portare a un
rapido e sensibile avvicinamento a un veicolo antistante che procede a velocità
inferiore), la violazione appare ancor più palese se si considera che invece di
ripristinare la distanza sufficiente dalla pattuglia, egli ha circolato
accodato alla stessa per diversi secondi (e non già “qualche secondo”), e
meglio 25 - 30 secondi, prima di decidersi finalmente a sorpassarla (cfr.
scritto 1° novembre 2007 punto 2). L’infrazione risulta pertanto pienamente realizzata,
quand’anche dovuta a negligenza.
Certo potrebbe d’acchito
urtare il fatto che la polizia, una volta immessasi sull’autostrada davanti
all’insorgente, abbia continuato a circolare alla velocità di 100 km/h (velocità
comunque sia né inusuale né suscettibile di compromettere la sicurezza
stradale) su un tratto dove vige il limite di 120 km/h; tuttavia, non va
disatteso che tale limite costituisce precisamente la velocità massima generale
che i veicoli possono raggiungere, se le condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità, sono favorevoli.
Ad ogni buon conto, il
conducente che segue deve dar prova di tutta la diligenza che si può
ragionevolmente pretendere da lui tenuto conto delle circostanze concrete e
delle sue condizioni personali, per tenere la distanza di sicurezza,
ripristinandola all’occorrenza senza indugio; ciò che in specie non è avvenuto,
per di più su sedime autostradale contraddistinto dall’alta velocità di marcia
dei veicoli, circostanza che dovrebbe indurre a essere particolarmente prudenti.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 4 e 90 cifra 1
LCStr; 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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