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Decisione

30.2007.385

Distanza insufficiente dal veicolo che precede

4 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese

di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo VD __________, circolando su sedime autostradale, ometteva di mantenere

una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva”.

Fatti accertati il 31 agosto 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 12 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1, nelle

osservazioni 16 gennaio 2009, propone, per contro, che il gravame sia respinto

e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 34 cpv. 4

LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti

della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato

o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, egli deve osservare una

distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per

tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Le infrazioni alle norme della circolazione stradale sono punibili

anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver omesso,

circolando su sedime autostradale, di mantenere una distanza sufficiente dal

veicolo che lo precedeva.

4.

Il ricorrente ritiene la

decisione “assolutamente iniqua, sproporzionata, eccessivamente formalista,

nonché incomprensibile tenuto conto di un’interpretazione teleologica della

normativa invocata. Infatti il legislatore, nella stesura dell’art. 34 cpv. 4

LCStr (…), vuole garantire la sicurezza e la prevenzione necessaria nella

circolazione alfine di limitare i rischi derivanti da improvvisi ostacoli o

comportamenti degli altri utenti della strada”. Soggiunge che “nella

fattispecie, la violazione (comunque molto limitata) delle distanze tra i

veicoli è durata unicamente un tempo molto corto e solo il periodo necessario a

capire le intenzioni dell’auto della polizia”. In ogni caso, contesta nel

modo più reciso che la distanza sia stata anche per solo poco tempo di metri

10, asserendo che in realtà la stessa è sempre stata superiore anche se

difficilmente definibile a distanza di tempo. In proposito, mette in dubbio la

possibilità per gli agenti di polizia di definire con simile precisione la

distanza di un veicolo retrostante (cfr. ricorso pag. 3).

5.

In concreto, la violazione

– seppur non nei termini descritti dagli agenti denuncianti – è ammessa

dall’insorgente, il quale già nelle precedenti comparse scritte (19 settembre e

1° novembre 2007) ha riconosciuto di essersi trovato vicino (“più del normale”)

alla pattuglia che lo precedeva.

A prescindere dall’esatta

distanza tra i veicoli (che va tuttavia ritenuta insufficiente alla luce delle

stesse affermazioni dell’insorgente, il quale, va detto, prima dell’intervento

del legale non ha mai asserito di aver frenato, ma di aver lasciato

semplicemente “couler” il proprio veicolo, ciò che non può che portare a un

rapido e sensibile avvicinamento a un veicolo antistante che procede a velocità

inferiore), la violazione appare ancor più palese se si considera che invece di

ripristinare la distanza sufficiente dalla pattuglia, egli ha circolato

accodato alla stessa per diversi secondi (e non già “qualche secondo”), e

meglio 25 - 30 secondi, prima di decidersi finalmente a sorpassarla (cfr.

scritto 1° novembre 2007 punto 2). L’infrazione risulta pertanto pienamente realizzata,

quand’anche dovuta a negligenza.

Certo potrebbe d’acchito

urtare il fatto che la polizia, una volta immessasi sull’autostrada davanti

all’insorgente, abbia continuato a circolare alla velocità di 100 km/h (velocità

comunque sia né inusuale né suscettibile di compromettere la sicurezza

stradale) su un tratto dove vige il limite di 120 km/h; tuttavia, non va

disatteso che tale limite costituisce precisamente la velocità massima generale

che i veicoli possono raggiungere, se le condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità, sono favorevoli.

Ad ogni buon conto, il

conducente che segue deve dar prova di tutta la diligenza che si può

ragionevolmente pretendere da lui tenuto conto delle circostanze concrete e

delle sue condizioni personali, per tenere la distanza di sicurezza,

ripristinandola all’occorrenza senza indugio; ciò che in specie non è avvenuto,

per di più su sedime autostradale contraddistinto dall’alta velocità di marcia

dei veicoli, circostanza che dovrebbe indurre a essere particolarmente prudenti.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 4 e 90 cifra 1

LCStr; 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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