30.2007.386
Omissione di mettere in marcia il parchimetro
4 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.386
Data decisione, Autorità:
04.06.2009, PRPEN
Titolo:
Omissione di mettere in marcia il parchimetro
PARCHEGGIO
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 6 OSSTR
Incarto
n.
30.2007.386
33009/801
Bellinzona
4
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 dicembre 2007 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
7 dicembre 2007 n. 33009/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 7 dicembre 2007 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro”.
Fatti accertati il 23 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. In particolare, il segnale
«Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli
possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le
prescrizioni indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’omissione di mettere in marcia il parchimetro l’allegato
all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il
veicolo TI __________, omettendo di mettere in marcia il parchimetro.
4.
L’insorgente, dal canto
suo, non contesta gli accertamenti dell’agente denunciante, ma giustifica, in
sostanza, il proprio comportamento con la mancata disponibilità di parcheggi in
zona blu in Via __________ a __________, ove risiede con la famiglia, e per i
quali dispone di un contrassegno di validità annuale (prodotto in fotocopia).
In particolare, egli si duole del fatto che:
“Purtroppo l’esiguo numero
di parcheggi blu sito nella stessa via, dove esistono anche parcheggi a
pagamento sono spesso occupati da macchine italiane e svizzere che non pagano
il parchimetro e quindi io che abito sono costretto molte volte a parcheggiare
a oltre 1 km da dove abito e inoltre a portare pesi di alcuni kg.
Il contrassegno è sempre
sul cruscotto forse non era visibile ma comunque dopo la multa avevo inviato
email al posto di Polizia con riferimento al __________ e specificando per
l’ennesima volta il problema.
Ora chiedo maggiore
considerazione e flessibilità in questo caso e chiedo quindi di cancellare la
multa.” (cfr. ricorso 17 dicembre 2007)
Nelle osservazioni 13 febbraio
2008, oltre a ribadire le suddette rimostranze, egli lamenta inoltre una
presunta disparità di trattamento, per il fatto che nel parcheggio in cui è
stata elevata la multa “alla domenica l’anarchia regna sovrana”. Egli
non specifica tuttavia ulteriormente la propria doglianza, di modo che la
stessa non merita disamina.
5.
Preliminarmente occorre rilevare
che sia il rapporto di contravvenzione 2 ottobre 2007 sia la decisione impugnata
sono stati intimati alla “__________Sagl” (intestataria del veicolo) e
per essa ad “RI 1”, il quale, sottoscrivendo il ricorso qui in esame e prendendo
posizione in prima persona sull’addebito mosso dall’autorità, ha confermato a
tutti gli effetti di essere il contravventore e l’esatto destinatario della
decisione.
Il fatto che tale circostanza sia
sfuggita in un precedente procedimento contravvenzionale (cfr. incarto menzionato
dal ricorrente nello scritto 22 febbraio 2009) per una fattispecie pressoché
identica, nel quale anche l’autorità di prima istanza aveva erroneamente
proposto l’annullamento della decisione in ordine, non deve portare questa
autorità a confermare la svista.
6.
Ciò posto, va detto che
le giustificazioni addotte non sono liberatorie.
Per quanto attiene alla questione
della carenza di posteggi, la stessa non è rilevante per il presente giudizio,
ma va semmai vagliata in altra sede. Parimenti, anche la buona fede, seppur non
contestata, non è liberatoria.
In altri termini, tali
circostanze non giustificano la violazione delle norme della circolazione, ovvero
il parcheggio in uno stallo soggetto a pagamento senza far fronte alla relativa
tassa, esponendo in sua vece il contrassegno “zona blu” (senza contare che, per
di più, l’insorgente ha ammesso che lo stesso non era verosimilmente esposto in
modo ben visibile, ciò che, se del caso, avrebbe giustificato un altro tipo di
sanzione).
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
A giusta ragione la CRTE
1.
gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato
1.
all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 203.3), aumentata dalle tasse e
spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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