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Decisione

30.2007.386

Omissione di mettere in marcia il parchimetro

4 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 7 dicembre 2007 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro”.

Fatti accertati il 23 agosto 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. In particolare, il segnale

«Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli

possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le

prescrizioni indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’omissione di mettere in marcia il parchimetro l’allegato

all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il

veicolo TI __________, omettendo di mettere in marcia il parchimetro.

4.

L’insorgente, dal canto

suo, non contesta gli accertamenti dell’agente denunciante, ma giustifica, in

sostanza, il proprio comportamento con la mancata disponibilità di parcheggi in

zona blu in Via __________ a __________, ove risiede con la famiglia, e per i

quali dispone di un contrassegno di validità annuale (prodotto in fotocopia).

In particolare, egli si duole del fatto che:

“Purtroppo l’esiguo numero

di parcheggi blu sito nella stessa via, dove esistono anche parcheggi a

pagamento sono spesso occupati da macchine italiane e svizzere che non pagano

il parchimetro e quindi io che abito sono costretto molte volte a parcheggiare

a oltre 1 km da dove abito e inoltre a portare pesi di alcuni kg.

Il contrassegno è sempre

sul cruscotto forse non era visibile ma comunque dopo la multa avevo inviato

email al posto di Polizia con riferimento al __________ e specificando per

l’ennesima volta il problema.

Ora chiedo maggiore

considerazione e flessibilità in questo caso e chiedo quindi di cancellare la

multa.” (cfr. ricorso 17 dicembre 2007)

Nelle osservazioni 13 febbraio

2008, oltre a ribadire le suddette rimostranze, egli lamenta inoltre una

presunta disparità di trattamento, per il fatto che nel parcheggio in cui è

stata elevata la multa “alla domenica l’anarchia regna sovrana”. Egli

non specifica tuttavia ulteriormente la propria doglianza, di modo che la

stessa non merita disamina.

5.

Preliminarmente occorre rilevare

che sia il rapporto di contravvenzione 2 ottobre 2007 sia la decisione impugnata

sono stati intimati alla “__________Sagl” (intestataria del veicolo) e

per essa ad “RI 1”, il quale, sottoscrivendo il ricorso qui in esame e prendendo

posizione in prima persona sull’addebito mosso dall’autorità, ha confermato a

tutti gli effetti di essere il contravventore e l’esatto destinatario della

decisione.

Il fatto che tale circostanza sia

sfuggita in un precedente procedimento contravvenzionale (cfr. incarto menzionato

dal ricorrente nello scritto 22 febbraio 2009) per una fattispecie pressoché

identica, nel quale anche l’autorità di prima istanza aveva erroneamente

proposto l’annullamento della decisione in ordine, non deve portare questa

autorità a confermare la svista.

6.

Ciò posto, va detto che

le giustificazioni addotte non sono liberatorie.

Per quanto attiene alla questione

della carenza di posteggi, la stessa non è rilevante per il presente giudizio,

ma va semmai vagliata in altra sede. Parimenti, anche la buona fede, seppur non

contestata, non è liberatoria.

In altri termini, tali

circostanze non giustificano la violazione delle norme della circolazione, ovvero

il parcheggio in uno stallo soggetto a pagamento senza far fronte alla relativa

tassa, esponendo in sua vece il contrassegno “zona blu” (senza contare che, per

di più, l’insorgente ha ammesso che lo stesso non era verosimilmente esposto in

modo ben visibile, ciò che, se del caso, avrebbe giustificato un altro tipo di

sanzione).

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

A giusta ragione la CRTE

1.

gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato

1.

all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 203.3), aumentata dalle tasse e

spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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