30.2007.389
Fare uso di una teleferica per il trasporto della propria arma, lasciata in seguito incustodita in un cascinale; fare uso di un veicolo a motore per percorrere una strada vietata ai cacciatori
22 luglio 2009Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2007.389
Data decisione, Autorità:
22.07.2009, PRPEN
Titolo:
Fare uso di una teleferica per il trasporto della propria arma, lasciata in seguito incustodita in un cascinale; fare uso di un veicolo a motore per percorrere una strada vietata ai cacciatori
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 18 cpv. 2 LCC
art. 20 LCC
art. 41 LCC
art. 44 LCC
art. 18 LCP
art. 21 LCP
art. 47 RALCC
art. 50 RALCC
art. 53 let. a RALCC
art. 67 RALCC
Incarto
n.
30.2007.389
127/209
Bellinzona
22 luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con __________
in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 dicembre 2007 presentato
da
RI 1
difeso da: DI 1,
contro
la decisione 7
dicembre 2007 n. 127/209 emessa dalla CRTE 1,
viste le osservazioni 15 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE
1 con decisione 7 dicembre 2007 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 250.-,
oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.-, per avere in
qualità di cacciatore:
- il 26
agosto 2007 fatto uso di una teleferica per il trasporto da __________ della
propria arma da caccia marca Walter ca[l]. 8x57 JS no. 5674;
- tra
il 26 agosto 2007 e il 31 agosto 2007 lasciato incustodita la propria arma in
un cascinale al monte __________;
- il
31 agosto 2007 fatto uso di un veicolo a motore (marca WV, targa TI __________)
per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________ con l’intenzione di
recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre).
La risoluzione
è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 18 cpv. 2, 20, 41 e 44
LCC; 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC.
B. Contro
predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE
1, nelle osservazioni 15 dicembre 2008, propone per contro che il gravame sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 18 cpv. 2 LCC
il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la
detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni
per determinate cacce.
Sulla scorta di tale delega,
l’art. 47 vRALCC (che corrisponde in sostanza alla versione in vigore dal 31
agosto 2008) prevede che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio
domicilio (cpv. 1). Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere
con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (cpv. 2). Non è autorizzato il
deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle
non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50 (cpv. 3).
Giusta l’art. 20 LCC il
Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il
trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.
In tal senso, l’art. 50 cpv. 1
vRALCC (rimasto pressoché invariato nell’attuale versione) prescrive che l’uso
di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e
munizioni è consentito esclusivamente sulle strade indicate alla lett. a e alla
lett. b, fatta eccezione a quanto previsto dagli art. 27 e 54 (che non entrano
tuttavia in considerazione).
Per l’art. 53 lett. a vRALCC
(rimasto invariato nell’attuale versione) è inoltre vietato l’uso delle funivie
a eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e
dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta
eccezione di quanto previsto all’art. 54.
Chi, intenzionalmente o per
negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di
applicazione è punibile con una multa fino a
fr. 20’000.- (art. 41 prima frase LCC).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato di aver fatto uso, in qualità di cacciatore, di una teleferica (__________)
per il trasporto della propria arma da caccia il 26 agosto 2007 e di averla
lasciata incustodita in un cascinale al monte __________ da tale data sino al
31.
agosto 2007, vigilia dell’apertura di caccia, giorno in cui ha fatto uso di
un veicolo per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________, con
l’intenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre).
4.
Il ricorrente contesta
gli addebiti mossigli. Sostiene anzitutto che essendo il suo fucile stato
privato di culatta, lo stesso non può essere considerato un’arma. Verrebbero
conseguentemente a cadere le infrazioni relative al trasporto e alla custodia
(tanto più che la cascina era chiusa a chiave).
Pretende altresì che non
trovano applicazione i divieti sul trasporto delle armi con teleferica e
sull’uso del veicolo sanciti dalla legislazione venatoria, nella misura in cui
ha agito 4 giorni prima della caccia, senza avere con sé un’arma, e non era
quindi da considerare cacciatore, bensì un comune cittadino; donde una
disparità di trattamento e l’incostituzionalità dei divieti.
5.
Occorre anzitutto
chinarsi sul quesito di sapere se vi è stata violazione degli art. 47 (arma
incustodita) e 53 lett. a (trasporto arma in teleferica) RALCC, ritenute le
tesi diametralmente opposte dell’insorgente e dell’autorità.
L’insorgente, come detto,
sostiene che il fucile privo di culatta – parte essenziale ex art. 5 lett. c
cifra 2 OArm – non è un’arma. Sulla custodia dell’arma, dipartendosi da
un’interpretazione storica dell’art. 26 LArm (che non esige una custodia delle
armi a prova di scasso), egli assevera che il pezzo di arma senza culatta era
totalmente innocuo, anche se fosse giunto nelle mani di un bambino e quindi la
porta della cascina lasciata aperta. Pretende dipoi che separando arma e
culatta egli ha ben oltrepassato il suo dovere di diligenza facendo più di
quanto la legislazione gli impone (con riferimento all’art. 47 cpv. 1 OArm che
impone la custodia separata della culatta, sotto chiave, dal resto dell’arma
per le armi a raffica). Quanto al trasporto dell’arma, movendo dal presupposto
che non ha agito in qualità di cacciatore, egli esclude da un lato l’applicabilità
della legislazione venatoria (a favore della sola LArm) e quindi la competenza
dell’autorità di prime cure a sanzionare; dall’altro lato lamenta in sostanza
la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale
(richiama in proposito l’art. 107 Cost., che affida alla Confederazione
l’incarico e la competenza di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi),
come pure una disparità di trattamento con tutti coloro che possono usufruire
della montagna senza divieti.
L’autorità di prime cure, dal
canto suo, ritiene che il fucile privato della culatta costituisca, al pari di
un’arma da decorazione, un’arma vera e propria, integralmente funzionante e
modificabile in modo da renderla inidonea al tiro.
A mente dell’autorità, l’art.
47.
RALCC va interpretato anche – ma non solo – alla luce dell’art. 26 LArm,
concludendo che è vietato il deposito incustodito di armi o parti essenziali di
esse, in particolare anche di un fucile sprovvisto di culatta, per il motivo
che un’arma ancorché priva di una parte essenziale, può facilmente essere resa
atta a sparare e finire in mani di persona che per motivi di età o per altri
motivi non fornisce sufficienti garanzie di non farne un uso pericoloso o
comunque irregolare. Specifica che dal profilo venatorio il divieto va letto
soprattutto come misura atta a impedire, o per lo meno rendere più difficili,
azioni finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi
autorizzati, con riferimento al fatto che una culatta è facilmente occultabile
e si darebbe così la possibilità al malintenzionato di spostarsi senza il
fucile e quindi dare nell’occhio (cfr. osservazioni, pag. 3).
6.
In concreto, non senza
rilevare che appare alquanto curioso che l’insorgente, in occasione del verbale
di interrogatorio 1° settembre 2007, abbia tralasciato di dire agli inquirenti
che il suo fucile era privo di culatta (mal si comprende infatti per quale
motivo egli abbia sottaciuto un particolare apparentemente di fondamentale
importanza per la sua tesi difensiva), va detto che, per quanto qui interessa,
la legislazione federale sulle armi contiene una riserva a favore delle
disposizioni della legislazione federale sulla caccia (art. 2 cpv. 3 LArm), ciò
che l’insorgente sembra disattendere (verosimilmente ad arte).
Ne segue che la legislazione
sulla caccia è poziore a quella sulle armi; in altri termini quest’ultima, pur
trovando applicazione anche in ambito di caccia, cede il passo di fronte alle
disposizioni deroganti della legislazione venatoria.
La LCP del 20 giugno 1986,
così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal
legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi,
attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost.). Quale legge-quadro, la LCP
stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia
(art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e
pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi usabili
nell’esercizio della caccia (limitandosi la legislazione federale a vietare
l’uso di determinati mezzi ausiliari; art. 1 OCP), e attribuendo loro la
facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale
(art. 18 cpv. 5 LCP).
In sintonia con siffatto
quadro legale si inseriscono sia l’art. 47 RALCC sia i divieti sanciti dagli
art. 50 e 53 RALCC, che trovano la loro base legale formale negli art. 18 LCC
(il cui capoverso 2 delega precisamente al Consiglio di Stato la competenza di
stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni,
nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce) e 20 LCC.
Come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, tali disposizioni vanno
interpretate alla luce della ratio legis della legislazione venatoria, in
primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali
(indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa),
finalità che viene perseguita attraverso misure atte a rendere meno accessibili
le zone di caccia e nel contempo a facilitare il controllo dei guardacaccia,
rispettivamente a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni
finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi
autorizzati.
7.
Ciò premesso,
trattandosi dell’interpretazione del concetto di arma occorre anzitutto fare
riferimento alla definizione contemplata dalla Legge sulle armi.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett.
a LArm, per armi s’intendono i dispositivi che permettono di lanciare
proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e
utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali
Dispositivo
dispositivi (armi da fuoco).
Come si evince dalla
sistematica della legge, il concetto di arma è strettamente connesso con quello
di parte essenziale di armi. In effetti, le disposizioni relative alle armi,
dall’obbligo del permesso di acquisto (dal quale sono esenti le armi da caccia;
art. 10 cpv. 1 lett. a LArm), al possesso, alla custodia si estendono anche
alle parti essenziali di armi. Per quanto riguarda le armi da fuoco portatili
(tra cui si annoverano i fucili da caccia), sono considerate parti essenziali:
il castello di culatta, la culatta, la canna (art. 3 lett. c OArm). Diversamente
da quanto preteso dall’insorgente, il fucile, ancorché privo di culatta, non
costituisce un pezzo di legno innocuo: esso mantiene le caratteristiche di
un’arma, come pure le ulteriori parti essenziali e può essere reso atto a
sparare con una semplice modifica.
Di più. Sulle modalità di detenzione
delle armi la legislazione cantonale in ambito venatorio, in considerazione
dello scopo perseguito, va oltre quanto sancito dalla legge sulle armi,
prescrivendo espressamente che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio
domicilio, eccezion fatta durante il periodo di caccia, in cui il cacciatore le
può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (art. 47 RALCC). Ne
segue che la separazione della culatta dal resto dell’arma, non può che essere
letta come un tentativo, malvenuto, di eludere la chiara disciplina venatoria.
Allo stesso modo, il fatto di lasciare l’arma priva di culatta nel cascinale,
seppur chiuso a chiave, in assenza del cacciatore stesso o di terzi
autorizzati, contravviene al divieto di lasciare l’arma incustodita nel senso
dell’art. 47 RALCC. Nulla muta al riguardo il fatto che, a titolo
precauzionale, il cacciatore più diligente provveda a separare la culatta dal
resto dell’arma.
8. Neppure giova
all’insorgente prevalersi del fatto di aver agito nei giorni precedenti l’apertura
della caccia e quindi in qualità di comune cittadino.
È infatti pacifico – e
per di più ammesso in sede di verbale di interrogatorio (“L’intenzione di
tutti era evidentemente quella di recarsi a caccia il giorno seguente 1
settembre”) – che tutta la serie di operazioni qui rimproverate erano
intese a preparare il soggiorno a scopo di caccia e lo spostamento con l’auto
sulla strada vietata alla vigilia era direttamente connesso con l’esercizio
della caccia alta il 1° settembre 2007.
In siffatte
evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.
9. La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso – infondato – va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 18 e
21 LCP; 18 cpv. 2, 20, 41 e 44 LCC; 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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