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Decisione

30.2007.389

Fare uso di una teleferica per il trasporto della propria arma, lasciata in seguito incustodita in un cascinale; fare uso di un veicolo a motore per percorrere una strada vietata ai cacciatori

22 luglio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE

1 con decisione 7 dicembre 2007 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 250.-,

oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.-, per avere in

qualità di cacciatore:

- il 26

agosto 2007 fatto uso di una teleferica per il trasporto da __________ della

propria arma da caccia marca Walter ca[l]. 8x57 JS no. 5674;

- tra

il 26 agosto 2007 e il 31 agosto 2007 lasciato incustodita la propria arma in

un cascinale al monte __________;

- il

31 agosto 2007 fatto uso di un veicolo a motore (marca WV, targa TI __________)

per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________ con l’intenzione di

recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre).

La risoluzione

è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 18 cpv. 2, 20, 41 e 44

LCC; 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC.

B. Contro

predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE

1, nelle osservazioni 15 dicembre 2008, propone per contro che il gravame sia

respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 18 cpv. 2 LCC

il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la

detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni

per determinate cacce.

Sulla scorta di tale delega,

l’art. 47 vRALCC (che corrisponde in sostanza alla versione in vigore dal 31

agosto 2008) prevede che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio

domicilio (cpv. 1). Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere

con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (cpv. 2). Non è autorizzato il

deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle

non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50 (cpv. 3).

Giusta l’art. 20 LCC il

Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il

trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.

In tal senso, l’art. 50 cpv. 1

vRALCC (rimasto pressoché invariato nell’attuale versione) prescrive che l’uso

di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e

munizioni è consentito esclusivamente sulle strade indicate alla lett. a e alla

lett. b, fatta eccezione a quanto previsto dagli art. 27 e 54 (che non entrano

tuttavia in considerazione).

Per l’art. 53 lett. a vRALCC

(rimasto invariato nell’attuale versione) è inoltre vietato l’uso delle funivie

a eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e

dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta

eccezione di quanto previsto all’art. 54.

Chi, intenzionalmente o per

negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di

applicazione è punibile con una multa fino a

fr. 20’000.- (art. 41 prima frase LCC).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato di aver fatto uso, in qualità di cacciatore, di una teleferica (__________)

per il trasporto della propria arma da caccia il 26 agosto 2007 e di averla

lasciata incustodita in un cascinale al monte __________ da tale data sino al

31.

agosto 2007, vigilia dell’apertura di caccia, giorno in cui ha fatto uso di

un veicolo per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________, con

l’intenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre).

4.

Il ricorrente contesta

gli addebiti mossigli. Sostiene anzitutto che essendo il suo fucile stato

privato di culatta, lo stesso non può essere considerato un’arma. Verrebbero

conseguentemente a cadere le infrazioni relative al trasporto e alla custodia

(tanto più che la cascina era chiusa a chiave).

Pretende altresì che non

trovano applicazione i divieti sul trasporto delle armi con teleferica e

sull’uso del veicolo sanciti dalla legislazione venatoria, nella misura in cui

ha agito 4 giorni prima della caccia, senza avere con sé un’arma, e non era

quindi da considerare cacciatore, bensì un comune cittadino; donde una

disparità di trattamento e l’incostituzionalità dei divieti.

5.

Occorre anzitutto

chinarsi sul quesito di sapere se vi è stata violazione degli art. 47 (arma

incustodita) e 53 lett. a (trasporto arma in teleferica) RALCC, ritenute le

tesi diametralmente opposte dell’insorgente e dell’autorità.

L’insorgente, come detto,

sostiene che il fucile privo di culatta – parte essenziale ex art. 5 lett. c

cifra 2 OArm – non è un’arma. Sulla custodia dell’arma, dipartendosi da

un’interpretazione storica dell’art. 26 LArm (che non esige una custodia delle

armi a prova di scasso), egli assevera che il pezzo di arma senza culatta era

totalmente innocuo, anche se fosse giunto nelle mani di un bambino e quindi la

porta della cascina lasciata aperta. Pretende dipoi che separando arma e

culatta egli ha ben oltrepassato il suo dovere di diligenza facendo più di

quanto la legislazione gli impone (con riferimento all’art. 47 cpv. 1 OArm che

impone la custodia separata della culatta, sotto chiave, dal resto dell’arma

per le armi a raffica). Quanto al trasporto dell’arma, movendo dal presupposto

che non ha agito in qualità di cacciatore, egli esclude da un lato l’applicabilità

della legislazione venatoria (a favore della sola LArm) e quindi la competenza

dell’autorità di prime cure a sanzionare; dall’altro lato lamenta in sostanza

la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale

(richiama in proposito l’art. 107 Cost., che affida alla Confederazione

l’incarico e la competenza di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi),

come pure una disparità di trattamento con tutti coloro che possono usufruire

della montagna senza divieti.

L’autorità di prime cure, dal

canto suo, ritiene che il fucile privato della culatta costituisca, al pari di

un’arma da decorazione, un’arma vera e propria, integralmente funzionante e

modificabile in modo da renderla inidonea al tiro.

A mente dell’autorità, l’art.

47.

RALCC va interpretato anche – ma non solo – alla luce dell’art. 26 LArm,

concludendo che è vietato il deposito incustodito di armi o parti essenziali di

esse, in particolare anche di un fucile sprovvisto di culatta, per il motivo

che un’arma ancorché priva di una parte essenziale, può facilmente essere resa

atta a sparare e finire in mani di persona che per motivi di età o per altri

motivi non fornisce sufficienti garanzie di non farne un uso pericoloso o

comunque irregolare. Specifica che dal profilo venatorio il divieto va letto

soprattutto come misura atta a impedire, o per lo meno rendere più difficili,

azioni finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi

autorizzati, con riferimento al fatto che una culatta è facilmente occultabile

e si darebbe così la possibilità al malintenzionato di spostarsi senza il

fucile e quindi dare nell’occhio (cfr. osservazioni, pag. 3).

6.

In concreto, non senza

rilevare che appare alquanto curioso che l’insorgente, in occasione del verbale

di interrogatorio 1° settembre 2007, abbia tralasciato di dire agli inquirenti

che il suo fucile era privo di culatta (mal si comprende infatti per quale

motivo egli abbia sottaciuto un particolare apparentemente di fondamentale

importanza per la sua tesi difensiva), va detto che, per quanto qui interessa,

la legislazione federale sulle armi contiene una riserva a favore delle

disposizioni della legislazione federale sulla caccia (art. 2 cpv. 3 LArm), ciò

che l’insorgente sembra disattendere (verosimilmente ad arte).

Ne segue che la legislazione

sulla caccia è poziore a quella sulle armi; in altri termini quest’ultima, pur

trovando applicazione anche in ambito di caccia, cede il passo di fronte alle

disposizioni deroganti della legislazione venatoria.

La LCP del 20 giugno 1986,

così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal

legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi,

attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost.). Quale legge-quadro, la LCP

stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia

(art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e

pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi usabili

nell’esercizio della caccia (limitandosi la legislazione federale a vietare

l’uso di determinati mezzi ausiliari; art. 1 OCP), e attribuendo loro la

facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale

(art. 18 cpv. 5 LCP).

In sintonia con siffatto

quadro legale si inseriscono sia l’art. 47 RALCC sia i divieti sanciti dagli

art. 50 e 53 RALCC, che trovano la loro base legale formale negli art. 18 LCC

(il cui capoverso 2 delega precisamente al Consiglio di Stato la competenza di

stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni,

nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce) e 20 LCC.

Come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, tali disposizioni vanno

interpretate alla luce della ratio legis della legislazione venatoria, in

primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali

(indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa),

finalità che viene perseguita attraverso misure atte a rendere meno accessibili

le zone di caccia e nel contempo a facilitare il controllo dei guardacaccia,

rispettivamente a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni

finalizzate alla cattura e all’uccisione di selvaggina fuori dai periodi

autorizzati.

7.

Ciò premesso,

trattandosi dell’interpretazione del concetto di arma occorre anzitutto fare

riferimento alla definizione contemplata dalla Legge sulle armi.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett.

a LArm, per armi s’intendono i dispositivi che permettono di lanciare

proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e

utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali

Dispositivo

dispositivi (armi da fuoco).

Come si evince dalla

sistematica della legge, il concetto di arma è strettamente connesso con quello

di parte essenziale di armi. In effetti, le disposizioni relative alle armi,

dall’obbligo del permesso di acquisto (dal quale sono esenti le armi da caccia;

art. 10 cpv. 1 lett. a LArm), al possesso, alla custodia si estendono anche

alle parti essenziali di armi. Per quanto riguarda le armi da fuoco portatili

(tra cui si annoverano i fucili da caccia), sono considerate parti essenziali:

il castello di culatta, la culatta, la canna (art. 3 lett. c OArm). Diversamente

da quanto preteso dall’insorgente, il fucile, ancorché privo di culatta, non

costituisce un pezzo di legno innocuo: esso mantiene le caratteristiche di

un’arma, come pure le ulteriori parti essenziali e può essere reso atto a

sparare con una semplice modifica.

Di più. Sulle modalità di detenzione

delle armi la legislazione cantonale in ambito venatorio, in considerazione

dello scopo perseguito, va oltre quanto sancito dalla legge sulle armi,

prescrivendo espressamente che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio

domicilio, eccezion fatta durante il periodo di caccia, in cui il cacciatore le

può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (art. 47 RALCC). Ne

segue che la separazione della culatta dal resto dell’arma, non può che essere

letta come un tentativo, malvenuto, di eludere la chiara disciplina venatoria.

Allo stesso modo, il fatto di lasciare l’arma priva di culatta nel cascinale,

seppur chiuso a chiave, in assenza del cacciatore stesso o di terzi

autorizzati, contravviene al divieto di lasciare l’arma incustodita nel senso

dell’art. 47 RALCC. Nulla muta al riguardo il fatto che, a titolo

precauzionale, il cacciatore più diligente provveda a separare la culatta dal

resto dell’arma.

8. Neppure giova

all’insorgente prevalersi del fatto di aver agito nei giorni precedenti l’apertura

della caccia e quindi in qualità di comune cittadino.

È infatti pacifico – e

per di più ammesso in sede di verbale di interrogatorio (“L’intenzione di

tutti era evidentemente quella di recarsi a caccia il giorno seguente 1

settembre”) – che tutta la serie di operazioni qui rimproverate erano

intese a preparare il soggiorno a scopo di caccia e lo spostamento con l’auto

sulla strada vietata alla vigilia era direttamente connesso con l’esercizio

della caccia alta il 1° settembre 2007.

In siffatte

evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

9. La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso – infondato – va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 18 e

21 LCP; 18 cpv. 2, 20, 41 e 44 LCC; 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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