30.2007.39
Contributi personali dovuti da indipendente per il 2003. Tassazione definitiva. Reddito aziendale da considerare.
24 luglio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2007.39
Data decisione, Autorità:
24.07.2007, TCA
Titolo:
Contributi personali dovuti da indipendente per il 2003. Tassazione definitiva. Reddito aziendale da considerare.
CONTRIBUTI
REDDITO AZIENDALE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.39
ir/td
Lugano
24 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 si è visto notificare una decisione definitiva di fissazione dei contributi
AVS AI IPG per l'anno 2003. La decisione è datata 16 aprile 2007
ed ha ritenuto un reddito soggetto a contribuzione di CHF 109'788 (CHF
107'000.- reddito e CHF 2'788.- contributi fatturati) per un contributo complessivo
di CHF 10'795.- . Con decisione su opposizione 25 aprile 2007 l'amministrazione
ha confermato il provvedimento avverso il quale RI 1 è insorto il 24 maggio dinanzi
al TCA indicando un reddito netto imponibile di CHF 62'100.- e spese di
manutenzione del suo garage.
L'amministrazione
si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa.
B. Nelle
more della procedura il giudice delegato ha acquisito la decisione di
tassazione 2003 dell'assicurato che l'UT __________ ha attestato cresciuta in
giudicato. RI 1 è stato invitato a prendere posizione in merito annunciando di
avere inoltrato una domanda di riesame all'UT per la quale era prevista una sua
audizione.
A
tal fine egli ha prodotto la documentazione di rilievo (doc. X del 18 giugno
2007).
Il
3 luglio 2007 il giudice delegato ha interpellato l'autorità fiscale in merito
ed il 5 luglio successivo il funzionario incaricato __________ ha confermato
l'esistenza di una domanda di revisione riferita alle tassazioni 2003 e 2004
per le quali era prevista un'audizione effettivamente avvenuta il 17 luglio
2007. L'UT __________, sempre a cura del medesimo incaricato, ha trasmesso al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il verbale steso dal signor RI 1 con
cui l'assicurato ha ritirato la richiesta di revisione (doc. XV del 17/18
luglio 2007).
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
nel
merito
3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone
fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie
per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
5. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione
e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. In
concreto l'autorità fiscale ha comunicato alla CO 1 il reddito aziendale IFD
conseguito da RI 1 ed ammontante a CHF 107'000.- cui l'amministrazione ha
aggiunto, in maniera incontestata, i contributi AVS fatturati nel 2003.
Il
reddito ritenuto dalla Casa è corretto ed è stato confermato al Tribunale
dall'UT competente. La competente autorità fiscale ha anche subito affrontato e
tempestivamente risolto il tema dell'istanza di revisione della tassazione
2003.
Correttamente
deve essere ritenuto il reddito aziendale 2003 pari a CHF 107'000.- (ossia CHF
105'000.- + CHF 2'000.-) così come traspare dagli atti fiscali e non come
ritiene il ricorrente, il reddito imponibile netto che subisce variazioni a
dipendenza di fattori non ritenibili (obblighi di mantenimento ad esempio,
ecc….).
Correttamente
la CO 1 ha applicato le norme di legge e fissato i contributi dovuti dal
ricorrente.
7. Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,
pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à
16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art.
9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
8. Come
rilevato al considerando 6 per fissare i contributi dovuti per l'anno 2003
occorre determinare il reddito conseguito dal ricorrente nel 2003 (art. 22 cpv.
1 OAVS) e quindi fare riferimento alla tassazione 2003B.
La
CO 1 ha agito correttamente. Come evidenziato ha ritenuto il reddito aziendale
corretto ed ha fissato in maniera ineccepibile i contributi dovuti.
Alla
luce di ciò il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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