Lexipedia

Decisione

30.2007.39

Contributi personali dovuti da indipendente per il 2003. Tassazione definitiva. Reddito aziendale da considerare.

24 luglio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa in­dipendente sono determinati tenendo

conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri

(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa

indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali neces­sarie

per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

4. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione bien­nale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribu­zione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

5. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio inve­stito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'im­posta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ri­partizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determi­nante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nel­l'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensa­zione

e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

6. In

concreto l'autorità fiscale ha comunicato alla CO 1 il reddito aziendale IFD

conseguito da RI 1 ed ammontante a CHF 107'000.- cui l'amministrazione ha

aggiunto, in maniera incontestata, i contributi AVS fatturati nel 2003.

Il

reddito ritenuto dalla Casa è corretto ed è stato confermato al Tribunale

dall'UT competente. La competente autorità fiscale ha anche subito affrontato e

tempestivamente risolto il tema dell'istanza di revisione della tassazione

2003.

Correttamente

deve essere ritenuto il reddito aziendale 2003 pari a CHF 107'000.- (ossia CHF

105'000.- + CHF 2'000.-) così come traspare dagli atti fiscali e non come

ritiene il ricorrente, il reddito imponibile netto che subisce variazioni a

dipendenza di fattori non ritenibili (obblighi di mantenimento ad esempio,

ecc….).

Correttamente

la CO 1 ha applicato le norme di legge e fissato i contributi dovuti dal

ricorrente.

7. Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la deci­sione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giu­dicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debita­mente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma deci­sivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicura­zioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedi­menti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribu­nale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualifica­zione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und

Beitragswesen in der obliga­torischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,

pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des arti­cles 1 à

16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi­vants (LAVS), ad art.

9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurispru­denza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto con­cerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997

AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

8. Come

rilevato al considerando 6 per fissare i contributi dovuti per l'anno 2003

occorre determinare il reddito conseguito dal ricorrente nel 2003 (art. 22 cpv.

1 OAVS) e quindi fare riferimento alla tassazione 2003B.

La

CO 1 ha agito correttamente. Come evidenziato ha ritenuto il reddito aziendale

corretto ed ha fissato in maniera ineccepibile i contributi dovuti.

Alla

luce di ciò il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster