30.2007.4
Commercio professionale d'immobili. Assoggettamento al prelievo dei contributi sociali. Contestazione dell'ammontare dell'importo soggetto a contribuzione.
2 maggio 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
30.2007.4
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, TCA
Titolo:
Commercio professionale d'immobili. Assoggettamento al prelievo dei contributi sociali. Contestazione dell'ammontare dell'importo soggetto a contribuzione.
COMMERCIO O INDUSTRIA
CONTRIBUTI
art. 18 LIFD
art. 17 OAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.4
cs
Lugano
2 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5
dicembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto che
il 27 settembre 2006 la Cassa CO 1 ha informato RI 1 di averlo affiliato dal
1.1.2001 quale indipendente (doc. 13),
con
due distinte decisioni del 20 ottobre 2006 la Cassa ha fissato i contributi
dovuti dall’assicurato, quale indipendente, per gli anni 2001 e 2002 sulla base
di un reddito aziendale derivante da commercio professionale di immobili di fr.
230'000, rispettivamente fr. 800'000 (doc. 9 e 11),
con
decisione su opposizione del 5 dicembre 2006 l’amministrazione ha confermato
l’affiliazione quale indipendente, nonché l’ammontare del reddito soggetto a
contribuzione (doc. 4),
il
12 gennaio 2007 RI 1, rappresentato dall’Ufficio fiduciario RA 1, è insorto
contro la predetta decisione, rilevando che la tassazione 2003A non è stata
oggetto di “normale” notifica, non essendoci redditi straordinari, per
cui il conteggio fornito alla Cassa non poteva essere contestato in sede
fiscale (doc. I),
l’insorgente,
richiamando l’incarto fiscale, ha chiesto di annullare la decisione in attesa
dell’audizione richiesta all’ufficio di tassazione “allo scopo di definire
la corretta applicazione sulla base delle risultanze del colloquio che dovrà
essere fissato” (doc. I),
con
risposta del 19 gennaio 2007 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III),
pendente
causa il TCA ha richiamato gli incarti fiscali del ricorrente (doc. V e
seguenti),
quest’ultimo,
dopo aver avuto un incontro con il fisco, ha informato il TCA che:
“sulla base del mio ricorso del 12
gennaio u.s. (Incarto 30.2007.4) dopo aver chiarito la situazione e conferito
per la definizione dei redditi con l’Ufficio circondariale di tassazione di __________,
il mio cliente è d’accordo nella definizione dei redditi aziendali 2001 e 2002
nella misura di quanto proposto dall’UT medesimo di cui la copia della lettere
allegata e più precisamente:
reddito aziendale 2001 fr.
200'000.-
reddito aziendale 2002 fr.
500'000.-
In questo senso vi prego di evadere il ricorso e di inviarmi la
relativa decisione al riguardo.” (doc. XIII),
chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, la Cassa si è detta d’accordo “di
rettificare le decisioni 2001 e 2002 contestate, in base alle nuove risultanze
fiscali (reddito 2001 fr. 200'000.--/reddito aziendale 2002 fr. 500'000.--).”
(doc. XV),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA,
con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche alla LAVS,
da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 24
gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160
consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V
166 consid. 4b),
per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già
avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la
questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al
principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano
immediatamente in vigore (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF
130 V 4 consid. 3.2),
in
concreto le decisioni formale e su opposizione si riferiscono a contributi da
versare per gli anni 2001 e 2002 e sono state emanate nel corso del 2006,
per
cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le
norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002,
in
concreto l’insorgente con lo scritto del 14 aprile 2007 non contesta più
l’assoggettamento in quanto tale del reddito aziendale derivante dal commercio
professionale d’immobili, ma chiede unicamente che l’ammontare del reddito sia modificato
conformemente alla nuova comunicazione dell’autorità fiscale (doc. XIII),
del
resto a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono
considerati redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente tutti i
redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale,
artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o
da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili
realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’art. 18 cpv.
2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli
giusta l’art. 18 cpv. 4 LIFD,
con
il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una modifica di tale disposto nel senso
che sono eccettuati i redditi da partecipazione dichiarati quali sostanza
commerciale ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LIFD,
secondo
l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente,
pronunciandosi
sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla
giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato l'imponibilità
degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili
e titoli (DTF 125 II 113),
l'Alta
Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile
"la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma
pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti
sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti
nella realizzazione di sostanza privata": la legge si limiterebbe a
esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17
a 23 LIFD si limiterebbero a descrivere i redditi imponibili più importanti e
definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed
indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale
federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la mera
amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività
lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività
costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata
nella forma di una vera e propria impresa,
ne
consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli
utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del
patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al
conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in
modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività
lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che
oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di attività
lucrativa indipendente,
va
infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale,
vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge
un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il
mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento
di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del
27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività
lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali
operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli
crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali
proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento
dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari. Per stabilire se si è o no in
presenza di un commercio professionale d'immobili, si deve tenere conto
dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid.
3c e 6a),
nel
caso di specie l’insorgente non contesta più l’assoggettamento del reddito
conseguito nel 2001 e nel 2002 quale commercio professionale d’immobili, ma
chiede solo che l’ammontare del guadagno conseguito sia ridotto conformemente
alla comunicazione dell’autorità fiscale (doc. XIV),
Fatti
i
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS),
i contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS),
il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS),
se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS),
se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS),
le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS),
in difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali
determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito
e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale
diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS),
nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS),
le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS),
se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,
se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS),
nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sugli anni 2001 e 2002, occorre
determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), facendo
capo alla tassazione 2003A,
in proposito, va
osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle
precedenti e alle successive dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i
contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito
ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di
non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di
transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al
sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di
aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non
hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati
stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo
di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva soltanto una comunicazione standard,
con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state
registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale
Considerandi
avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da
utilizzare in caso di impugnativa,
in queste condizioni questa
dichiarazione standard dell’autorità di tassazione non ha il medesimo
valore delle attestazioni rilasciate per gli altri anni,
sulla scorta delle
summenzionate circostanze, questa particolare informazione fornita dall’Ufficio
di tassazione non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione
né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice
comunicazione, essa neppure può crescere in giudicato. Il TCA è quindi legittimato a scostarsi dagli
elementi esibiti da un Ufficio di tassazione, qualora essi appaiano inesatti.
Sebbene, quindi, un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a
livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza
dal profilo delle assicurazioni sociali,
nel caso di specie il
7.
novembre 2006 l’autorità fiscale ha comunicato alla Cassa quanto segue:
“(…) vi informiamo che i dati comunicativi relativi alla dichiarazione
2003.
A (anni di guadagno 2001 e 2002) sono da ritenere validi; gli stessi
ammontano a: fr. 230'000.- per il 2001 e a fr. 800'000.- per il 2002.
Si tratta di un reddito aziendale del contribuente conseguito in
questi 2 anni mediante diverse transazioni immobiliari (per i dettagli vi
alleghiamo una copia del foglio con l’indicazione di tutte le transazioni
effettuate con i relativi utili o perdite conseguite).
A questo proposito attiriamo la vostra attenzione sul fatto che
malgrado il Signor RI 1 risulta stipendiato dalla __________ già negli anni
precedenti, per quanto concerne l’imposta federale diretta, erano stati imposti
dei redditi aziendali derivanti dal commercio professionale d’immobili (reddito
2000.
fr. 307'763.-).” (doc. 3),
il 14 aprile 2007 l’insorgente
ha trasmesso al TCA uno scritto del 6 febbraio 2007 dell’Ufficio di tassazione
di __________, del seguente tenore:
“Vi informiamo che dopo esame della
documentazione presentata in occasione del nostro incontro del 1 febbraio 2007
e come richiesto nel vostro scritto del 5 febbraio 2007 il nostro ufficio ha
proceduto a un riesame del calcolo effettuato nella determinazione dei redditi
aziendali del Signor RI 1 negli anni di computo 2001 e 2002.
Questo riesame è dovuto in particolar modo in quanto i redditi da
commercio professionale d’immobili degli anni 2001 e 2002, anni che fiscalmente
sono caduti in un vuoto di tassazione, non sono stati oggetto di una tassazione
e quindi il contribuente Signor RI 1 non ha potuto contestarli, ma è venuto a
conoscenza degli importi da noi calcolati, unicamente in conseguenza di un
assoggettamento degli stessi all’AVS.
Sulla base dei nuovi elementi presentati i redditi da noi comunicati
in precedenza sono così rettificati:
Reddito aziendale 2001 fr. 200'000.—(invece di fr.
230'000.--)
Reddito aziendale 2002 fr. 500'000.—(invece di fr. 800'000.--)”
(doc. XIII Bis),
sulla base della
rettifica dell’ufficio di tassazione il ricorrente ha affermato:
“(….) dopo aver chiarito la situazione e conferito per la definizione
dei redditi con l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, il mio
cliente è d’accordo nella definizione dei redditi aziendali 2001 e 2002 nella
misura di quanto proposto dall’UT medesimo di cui la copia allegata e più
precisamente:
reddito aziendale 2001 fr.
200'000.—
reddito aziendale 2002 fr.
500'000.—
In questo senso vi prego di evadere il ricorso e di inviarmi la
relativa decisione al riguardo.” (doc. XIII),
con osservazioni del
17.
aprile 2007 la Cassa ha dichiarato anch’essa di essere:
“d’accordo di rettificare le decisioni 2001 e 2002 contestate, in base
alle nuove risultanze fiscali (reddito aziendale 2001 fr. 200’000/reddito
aziendale 2002 fr. 500'000.--).” (doc. XV)
in
queste circostanze, in virtù dell’art. 23 cpv. 2 e cpv. 4 OAVS, ritenuto che
l’autorità fiscale ha verificato gli importi soggetti a contribuzione e che
l’insorgente si trova d’accordo con il nuovo accertamento del fisco, la decisione
impugnata va modificata nel senso che i redditi da commercio professionale di
immobili soggetti a contribuzione vanno fissati in fr. 200'000 per il 2001 e in
fr. 500'000 per il 2002,
essendo
vincente in causa l’insorgente, rappresentato da un fiduciario, ha diritto a
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA),
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è modificata nel senso che il reddito aziendale soggetto a contribuzione
ammonta a fr. 200'000 per il 2001 e a fr. 500'000 per il 2002.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà fr. 700 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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