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Decisione

30.2007.4

Commercio professionale d'immobili. Assoggettamento al prelievo dei contributi sociali. Contestazione dell'ammontare dell'importo soggetto a contribuzione.

2 maggio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS),

i contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS),

il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS),

se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS),

se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS),

le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS),

in difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali

determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito

e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale

diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS),

nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS),

le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS),

se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,

se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS),

nella

fattispecie, per fissare i contributi portanti sugli anni 2001 e 2002, occorre

determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), facendo

capo alla tassazione 2003A,

in proposito, va

osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle

precedenti e alle successive dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i

contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito

ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di

non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di

transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al

sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di

aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non

hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati

stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo

di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva soltanto una comunicazione standard,

con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state

registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale

Considerandi

avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da

utilizzare in caso di impugnativa,

in queste condizioni questa

dichiarazione standard dell’autorità di tassazione non ha il medesimo

valore delle attestazioni rilasciate per gli altri anni,

sulla scorta delle

summenzionate circostanze, questa particolare informazione fornita dall’Ufficio

di tassazione non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione

né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice

comunicazione, essa neppure può crescere in giudicato. Il TCA è quindi legittimato a scostarsi dagli

elementi esibiti da un Ufficio di tassazione, qualora essi appaiano inesatti.

Sebbene, quindi, un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a

livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza

dal profilo delle assicurazioni sociali,

nel caso di specie il

7.

novembre 2006 l’autorità fiscale ha comunicato alla Cassa quanto segue:

“(…) vi informiamo che i dati comunicativi relativi alla dichiarazione

2003.

A (anni di guadagno 2001 e 2002) sono da ritenere validi; gli stessi

ammontano a: fr. 230'000.- per il 2001 e a fr. 800'000.- per il 2002.

Si tratta di un reddito aziendale del contribuente conseguito in

questi 2 anni mediante diverse transazioni immobiliari (per i dettagli vi

alleghiamo una copia del foglio con l’indicazione di tutte le transazioni

effettuate con i relativi utili o perdite conseguite).

A questo proposito attiriamo la vostra attenzione sul fatto che

malgrado il Signor RI 1 risulta stipendiato dalla __________ già negli anni

precedenti, per quanto concerne l’imposta federale diretta, erano stati imposti

dei redditi aziendali derivanti dal commercio professionale d’immobili (reddito

2000.

fr. 307'763.-).” (doc. 3),

il 14 aprile 2007 l’insorgente

ha trasmesso al TCA uno scritto del 6 febbraio 2007 dell’Ufficio di tassazione

di __________, del seguente tenore:

“Vi informiamo che dopo esame della

documentazione presentata in occasione del nostro incontro del 1 febbraio 2007

e come richiesto nel vostro scritto del 5 febbraio 2007 il nostro ufficio ha

proceduto a un riesame del calcolo effettuato nella determinazione dei redditi

aziendali del Signor RI 1 negli anni di computo 2001 e 2002.

Questo riesame è dovuto in particolar modo in quanto i redditi da

commercio professionale d’immobili degli anni 2001 e 2002, anni che fiscalmente

sono caduti in un vuoto di tassazione, non sono stati oggetto di una tassazione

e quindi il contribuente Signor RI 1 non ha potuto contestarli, ma è venuto a

conoscenza degli importi da noi calcolati, unicamente in conseguenza di un

assoggettamento degli stessi all’AVS.

Sulla base dei nuovi elementi presentati i redditi da noi comunicati

in precedenza sono così rettificati:

Reddito aziendale 2001 fr. 200'000.—(invece di fr.

230'000.--)

Reddito aziendale 2002 fr. 500'000.—(invece di fr. 800'000.--)”

(doc. XIII Bis),

sulla base della

rettifica dell’ufficio di tassazione il ricorrente ha affermato:

“(….) dopo aver chiarito la situazione e conferito per la definizione

dei redditi con l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, il mio

cliente è d’accordo nella definizione dei redditi aziendali 2001 e 2002 nella

misura di quanto proposto dall’UT medesimo di cui la copia allegata e più

precisamente:

reddito aziendale 2001 fr.

200'000.—

reddito aziendale 2002 fr.

500'000.—

In questo senso vi prego di evadere il ricorso e di inviarmi la

relativa decisione al riguardo.” (doc. XIII),

con osservazioni del

17.

aprile 2007 la Cassa ha dichiarato anch’essa di essere:

“d’accordo di rettificare le decisioni 2001 e 2002 contestate, in base

alle nuove risultanze fiscali (reddito aziendale 2001 fr. 200’000/reddito

aziendale 2002 fr. 500'000.--).” (doc. XV)

in

queste circostanze, in virtù dell’art. 23 cpv. 2 e cpv. 4 OAVS, ritenuto che

l’autorità fiscale ha verificato gli importi soggetti a contribuzione e che

l’insorgente si trova d’accordo con il nuovo accertamento del fisco, la decisione

impugnata va modificata nel senso che i redditi da commercio professionale di

immobili soggetti a contribuzione vanno fissati in fr. 200'000 per il 2001 e in

fr. 500'000 per il 2002,

essendo

vincente in causa l’insorgente, rappresentato da un fiduciario, ha diritto a

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA),

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è modificata nel senso che il reddito aziendale soggetto a contribuzione

ammonta a fr. 200'000 per il 2001 e a fr. 500'000 per il 2002.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà fr. 700 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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