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Decisione

30.2007.42

Posteggiare su un marciapiede

13 dicembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle

spese spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di

almeno 1.5 metri per i pedoni”.

Fatti accertati il 12

settembre 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1bis

ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 con

comunicazione 26 febbraio 2007 si astiene dal formulare osservazioni lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 43 cpv. 2

LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai

ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Se non è autorizzato

espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri

veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile

parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure

per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero

uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere

svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC).

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente

le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti – una sanzione

pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 228.1).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver

parcheggiato il proprio veicolo su di un marciapiede senza lasciare sufficiente

spazio per il transito dei pedoni, laddove non è data facoltà di posteggiare.

4.

Il ricorrente dal canto

suo ritiene assurda l’infrazione contestatagli e, come già sostenuto con

scritto 21 settembre 2006, asserisce quanto di seguito:

“Come si vede dalle

fotografie (accluse al gravame, ndr) quella sera avevo posteggiato, per

pochi minuti, il mio veicolo Jeep Kia TI __________, sul largo marciapiedi,

parte su quello privato dello stabile, proprio di fronte al negozio di

parrucche del sig. __________. Motivo: la sig.a __________, proprietaria dell’

E. P. __________, mi aveva chiesto se potevo far[le] un favore di caricare (ha

l’ufficio proprio dopo il negozio di parrucche) un mobile pesante, ancora

incartato, ed altri oggetti dal bar __________. Il mio veicolo era posteggiato

nel piazzale della funicolare (posteggi), l’ho spostato sul marciapiede,

ovviamente per fare meno fatica a portare gli oggetti specie quelli che

pesavano. (…) Ecco che arriva l’agt. della Com.le a intimarmi la multa, senza

voler intendere la mia ragione, poc’anzi scritta”.

5.

Dalla documentazione

fotografica prodotta dal ricorrente non si evince inequivocabilmente, come da

lui preteso, l’ampiezza dello spazio lasciato libero. Per quel che è dato

vedere, grazie appunto alla documentazione prodotta dal multato, la porzione di

marciapiede lasciata libera dalla vettura nel suo punto più sporgente (ovvero

lo pneumatico posteriore sinistro), appare incompatibile con le misure indicate

dall’art. 41 cpv. 1bis ONC che prevede sia lasciato libero per i

pedoni uno spazio di almeno 1.50 m. Nemmeno è trascurabile il fatto che il

rilievo fotografico è stato effettuato in un momento successivo rispetto a

quello in cui si sono svolti i fatti che hanno portato alla comminazione della

multa. La dichiarazione olografa rilasciata dal signor __________ in data 8

febbraio 2007 come di seguito: “Dopo aver visto la documentazione

fotografica, il veicolo del signor RI 1 Kia TI __________ era posizionato

all’incirca nella posizione sopra indicata”, è di carattere talmente vago

da non risultare determinante.

L’agente accertatore – che, va

detto, ha proceduto a una constatazione di agevole momento – ha dal canto suo

rilevato nello scritto 22 febbraio 2007 che: “i documenti fotografici

presentati dal signor RI 1 non sono stati scattati nel momento dell’infrazione

e la vettura non si trovava in quella posizione. Nell’area dove si trovava

parcheggiato il veicolo del rubricato, non vi è segnaletica che autorizza il

parcheggio su marciapiede (motivo per cui è stato applicato l’articolo 228.1

dell’elenco previsto dall’art. 3 LMD e dall’allegato 1 OMD) inoltre l’autovettura

pregiudicava la visuale degli utenti provenienti dal viale San Salvatore in

quanto posizionata a meno di 5 (cinque) metri dall’intersezione e in semi curva

(contravvenzione che ho soprasseduto a stilare visto che avevo già emesso la 228.1”).

In definitiva, occorre

ritenere che la vettura (oltretutto di ampie dimensioni), così come

posizionata, non garantiva uno spazio sufficiente ai pedoni e agli altri utenti

del marciapiede. Del resto, non v’è motivo di dubitare di quanto asserito

dall’agente, il quale, a differenza del multato, non ha alcun interesse a

dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,

di subire sanzioni penali e disciplinari.

Ciò posto, non può essere

disatteso che il ricorrente ha sempre sostenuto di aver eseguito un’operazione

di carico di merce pesante, durata pochi minuti, per conto della proprietaria

del vicino esercizio pubblico (che ha confermato tale versione con

dichiarazione scritta 17 dicembre 2006), fattispecie che configura semmai una

fermata, al di là della terminologia impiegata. Considerato che l’agente non si

esprime precisamente su questa circostanza, nel dubbio occorre ritenere la

fattispecie più favorevole al multato, ossia la fermata sul marciapiede senza

lasciar libero un passaggio di almeno 1,50 m per i pedoni, che seppur

riconducibile a una violazione della medesima norma, è passibile di una multa

di fr. 80.- (infrazione n. 228.2 di cui all’allegato 1 dell’OMD).

6.

Alla luce di

tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente

accolto e la multa ridotta a fr. 80.-, con conseguente adeguamento degli oneri

processuali di primo grado.

L’esito del gravame induce a

prelevare una tassa di giustizia ridotta, oltre alle spese giudiziarie (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr, 41 cpv. 1bis ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RICO 1 è

inflitta una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e

alle spese di fr. 10.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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