30.2007.42
Posteggiare su un marciapiede
13 dicembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.42
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un marciapiede
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.42
2457/802
Bellinzona
13 dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 febbraio
2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
26 gennaio 2007 n. 2457/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26
febbraio 2007 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle
spese spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di
almeno 1.5 metri per i pedoni”.
Fatti accertati il 12
settembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1bis
ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
comunicazione 26 febbraio 2007 si astiene dal formulare osservazioni lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 43 cpv. 2
LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai
ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Se non è autorizzato
espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri
veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile
parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure
per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero
uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere
svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC).
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente
le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti – una sanzione
pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 228.1).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver
parcheggiato il proprio veicolo su di un marciapiede senza lasciare sufficiente
spazio per il transito dei pedoni, laddove non è data facoltà di posteggiare.
4.
Il ricorrente dal canto
suo ritiene assurda l’infrazione contestatagli e, come già sostenuto con
scritto 21 settembre 2006, asserisce quanto di seguito:
“Come si vede dalle
fotografie (accluse al gravame, ndr) quella sera avevo posteggiato, per
pochi minuti, il mio veicolo Jeep Kia TI __________, sul largo marciapiedi,
parte su quello privato dello stabile, proprio di fronte al negozio di
parrucche del sig. __________. Motivo: la sig.a __________, proprietaria dell’
E. P. __________, mi aveva chiesto se potevo far[le] un favore di caricare (ha
l’ufficio proprio dopo il negozio di parrucche) un mobile pesante, ancora
incartato, ed altri oggetti dal bar __________. Il mio veicolo era posteggiato
nel piazzale della funicolare (posteggi), l’ho spostato sul marciapiede,
ovviamente per fare meno fatica a portare gli oggetti specie quelli che
pesavano. (…) Ecco che arriva l’agt. della Com.le a intimarmi la multa, senza
voler intendere la mia ragione, poc’anzi scritta”.
5.
Dalla documentazione
fotografica prodotta dal ricorrente non si evince inequivocabilmente, come da
lui preteso, l’ampiezza dello spazio lasciato libero. Per quel che è dato
vedere, grazie appunto alla documentazione prodotta dal multato, la porzione di
marciapiede lasciata libera dalla vettura nel suo punto più sporgente (ovvero
lo pneumatico posteriore sinistro), appare incompatibile con le misure indicate
dall’art. 41 cpv. 1bis ONC che prevede sia lasciato libero per i
pedoni uno spazio di almeno 1.50 m. Nemmeno è trascurabile il fatto che il
rilievo fotografico è stato effettuato in un momento successivo rispetto a
quello in cui si sono svolti i fatti che hanno portato alla comminazione della
multa. La dichiarazione olografa rilasciata dal signor __________ in data 8
febbraio 2007 come di seguito: “Dopo aver visto la documentazione
fotografica, il veicolo del signor RI 1 Kia TI __________ era posizionato
all’incirca nella posizione sopra indicata”, è di carattere talmente vago
da non risultare determinante.
L’agente accertatore – che, va
detto, ha proceduto a una constatazione di agevole momento – ha dal canto suo
rilevato nello scritto 22 febbraio 2007 che: “i documenti fotografici
presentati dal signor RI 1 non sono stati scattati nel momento dell’infrazione
e la vettura non si trovava in quella posizione. Nell’area dove si trovava
parcheggiato il veicolo del rubricato, non vi è segnaletica che autorizza il
parcheggio su marciapiede (motivo per cui è stato applicato l’articolo 228.1
dell’elenco previsto dall’art. 3 LMD e dall’allegato 1 OMD) inoltre l’autovettura
pregiudicava la visuale degli utenti provenienti dal viale San Salvatore in
quanto posizionata a meno di 5 (cinque) metri dall’intersezione e in semi curva
(contravvenzione che ho soprasseduto a stilare visto che avevo già emesso la 228.1”).
In definitiva, occorre
ritenere che la vettura (oltretutto di ampie dimensioni), così come
posizionata, non garantiva uno spazio sufficiente ai pedoni e agli altri utenti
del marciapiede. Del resto, non v’è motivo di dubitare di quanto asserito
dall’agente, il quale, a differenza del multato, non ha alcun interesse a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,
di subire sanzioni penali e disciplinari.
Ciò posto, non può essere
disatteso che il ricorrente ha sempre sostenuto di aver eseguito un’operazione
di carico di merce pesante, durata pochi minuti, per conto della proprietaria
del vicino esercizio pubblico (che ha confermato tale versione con
dichiarazione scritta 17 dicembre 2006), fattispecie che configura semmai una
fermata, al di là della terminologia impiegata. Considerato che l’agente non si
esprime precisamente su questa circostanza, nel dubbio occorre ritenere la
fattispecie più favorevole al multato, ossia la fermata sul marciapiede senza
lasciar libero un passaggio di almeno 1,50 m per i pedoni, che seppur
riconducibile a una violazione della medesima norma, è passibile di una multa
di fr. 80.- (infrazione n. 228.2 di cui all’allegato 1 dell’OMD).
6.
Alla luce di
tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente
accolto e la multa ridotta a fr. 80.-, con conseguente adeguamento degli oneri
processuali di primo grado.
L’esito del gravame induce a
prelevare una tassa di giustizia ridotta, oltre alle spese giudiziarie (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr, 41 cpv. 1bis ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RICO 1 è
inflitta una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e
alle spese di fr. 10.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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