Lexipedia

Decisione

30.2007.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 febbraio 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo

in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento n.

1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una

categoria speciale.

I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo

in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del

regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

In generale, i cittadini svizzeri o dell’UE che

esercitano un’attività salariata in due o più Stati dell’UE sono

assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte

dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento

n. 1408/71).

Se il salariato non lavora nel suo Stato di

residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di

lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento n. 1408/71). Se lavora

per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel

suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento n.

1408/71).

Per quanto concerne gli indipendenti, i

cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato

dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento

n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece, l’indipendente svizzero o dell’UE che

lavora solo in Svizzera, è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b

del regolamento n. 1408/71), a meno di essere distaccato.

Di regola, i cittadini svizzeri o dell’UE che

esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e

nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è

assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 del

regolamento n. 1408/71).

I cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, N. 2033 delle Direttive UFAS

sull’assoggettamento all'AVS/AI).

Per il N. 2034, i cittadini svizzeri o dell’UE

che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e

un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in

Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti nei differenti Paesi. Per diversi

Stati (tra cui __________) v'è

tuttavia un'eccezione (cfr. N.

2034). In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua

attività salariata e nell'UE

per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente

in uno degli Stati elencati nella Direttiva.

Su queste questioni, cfr. il citato articolo dell'IAS, pagg. 41-47.

Colui che esercita simultaneamente un’attività

sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello

Stato di residenza (N. 2035).

Quando il lavoratore è domiciliato in Svizzera,

la cassa di compensazione verifica se è assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD)

conformemente alle disposizioni dell’ALC, rispettivamente dell’Accordo AELS. Se

le condizioni sono adempiute, la cassa di compensazione competente compila

l’attestato che certifica che questa persona è assoggettata alle disposizioni

svizzere (formulario E 101) e trasmette una copia dell’attestato all’istituzione,

rispettivamente alle istituzioni designate dall’autorità competente di ogni

Stato membro (N. 2036).

Se il lavoratore non è soggetto

all’AVS/AI/IPG/(AD), la cassa di compensazione gli chiederà la presentazione

del formulario E 101 debitamente compilato dall’autorità estera competente al

fine di verificare se è assicurato in uno Stato UE rispettivamente dell’AELS

(N. 2037).

Se l’interessato non produce la documentazione,

la Cassa di compensazione si informerà presso l’autorità estera trasmettendo la

domanda sul formulario E 001.

L’assoggettamento all’AVS delle fattispecie non

regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non comunitari che svolgono attività

lavorativa in Paesi non comunitari) viene stabilito sulla base delle

Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna

Convenzione, l’assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero (N.

2061 delle Direttive sull’assoggettamento).

2.6. Va ancora

evidenziato come a norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal

reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa

indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario

determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri

per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia

mercede a dipendenza d'altri.

Considerandi

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi

per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente

legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato

lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di

un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività

esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro

non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una

persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA

dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).

In particolare, insolite costruzioni di diritto

civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non

hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

2.7

Di principio

si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando

una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle

Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in

ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La

decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali

il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa

D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172

consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza

ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi

predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H

59/00).

2.8

Secondo la

giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente

sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato,

utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale

sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese

generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente

è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente

quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire

quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è

economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,

è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare

un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a

edizione, pag. 34 segg.; Vischer,

Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)

dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.

347.

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità

di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique

VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che

la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice

delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.;

Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag.

63.

il TFA ha precisato:

"

(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la

qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine

importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des

conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les

références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande

toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité

de l'appréciation fiscale. (…).".

2.9

Il TFA ha

pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente

non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta

d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra

categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata

dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in

quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona

che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata

nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della

qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato

dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura

dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B;

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V

127).

2.10. Giusta l'art.

12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

L’art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi

impiega salariati.

Il datore di lavoro è la persona per la quale il

salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per

un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei

contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che

paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera

salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un

lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei

salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

2.11. Per potere

determinare se assoggettare i collaboratori __________, __________, __________,

__________ e __________ all'AVS/AI/IPG

svizzera o all'istituto

assicurativo __________ per i redditi conseguiti lavorando per la SA

ricorrente, occorre innanzitutto stabilire il loro statuto contributivo, ossia

se erano - sempre per ciò che concerne l'attività esercitata su suolo svizzero – dipendenti o indipendenti

della nota carrozzeria.

Come visto, infatti, a seconda se il lavoratore

esercita un'attività salariata

o indipendente in uno Stato differente da quello in cui ha la propria residenza

e dove già esercita autonomamente una professione, la legislazione applicabile

cambia (artt. 13 e 14 del regolamento n. 1401/71).

Concretamente, se questi collaboratori hanno

svolto attività indipendente in Svizzera, sono esclusivamente assicurati all'estero. Se, invece, hanno svolto attività

dipendente in Svizzera e attività autonoma in __________, per il reddito

conseguito in Svizzera sono assicurati nel nostro Paese.

L'amministrazione

ha qualificato i citati cinque collaboratori come dipendenti della società

ricorrente sulla base del tipo di lavoro da essi svolto e quindi li ha

assoggettati alle assicurazioni sociali svizzere. Per la Cassa, infatti, i

levabolli non sopporterebbero nessun rischio economico, poiché agirebbero in

nome e per conto della carrozzeria e da essa dipenderebbero nell'organizzazione

del lavoro e dal punto di vista economico.

2.12. Agli atti vi sono diverse

fatture emesse dai levabolli in oggetto indirizzate alla carrozzeria ricorrente.

La Carrozzeria __________ di __________ ha rilasciato otto fatture

nel 2003 (docc. 1/11-1/17), sei nel 2004 (docc. 1/18-1/25) ed ancora otto nel

2005 (doc. 1/8, 1/25-1/31), per un totale di € 107'900.- nel 2003, di € 20'125.-

nel 2004 e di € 39'010.- nell'anno 2005. Tutte queste fatture recano la

medesima causale: "riparazione autovetture grandinate per vostro ordine e

conto". Inoltre, il pagamento avveniva sempre con due modalità differenti:

la metà dell'importo veniva bonificato per via bancaria, l'altra metà era

versata brevi manu al levabolli.

Il levabolli __________ di __________ ha fatturato una sola volta alla

SA le sue prestazioni "per eliminare ammaccature senza riverniciatura su

vetture grandinate presso vostra sede", conteggiando € 3'900.- il 14

agosto 2003 (doc. 1/32).

Un'altra fattura di pari data e di pari importo è stata emessa da __________

di __________ per "prestazioni di manodopera presso vostra sede"

(doc. 1/34).

La ditta __________ di __________ ha fatturato cinque volte "nostro

avere per riparazioni vetture grandinate per vs ordine e conto": il 6

agosto 2003 (€ 4'275.-), il 17 settembre 2003 € 3'100.-, il 24 settembre 2003 €

6'500.-, il 29 settembre 2003 € 6'750.- ed il 20 ottobre 2003 € 5'800.- (docc. 1/36-1/40).

Infine, __________ di __________, il 3 ed il 18 agosto 2004 come

pure l'8 ottobre 2004 ha fatturato alla ricorrente gli interventi di

"rimozione di ammaccature senza stucco e verniciatura su autoveicolo

svolto presso la Vs. carrozzeria" per € 600.- rispettivamente € 1'000.- ed

€ 600.- (docc. 1/41-1/44).

2.13. Dall'audizione del teste __________ avvenuta il 12

febbraio 2007 (doc. X), è emerso che l'attività di levabolli che egli ha esercitato nel Cantone Ticino negli

anni 2003-2005 a favore della carrozzeria insorgente era di tipo indipendente.

__________ ha presentato la sua attività,

chiarendo le modalità con cui eseguiva le riparazioni delle vetture

danneggiate.

Per l'esecuzione delle sue prestazioni, il levabolli utilizzava i suoi

strumenti consistenti in leve che, di regola, ogni levabolli fabbrica per se

stesso o modifica quelle standard che si trovano in commercio, adeguandole poi

alle proprie esigenze.

Il teste, indipendente dal 1983 come carrozziere,

ha iniziato l'attività specifica

di levabolli nel 1996, quando v'è stata una grandinata nella sua zona. Da tempo dispone di una

struttura attrezzata ad __________, dove ha anche il suo ufficio

amministrativo. Di regola, la sua attività si svolge sia in sede sia presso le strutture

esterne dove viene chiamato. Ha infatti lavorato in tutta Europa ed anche in

Svizzera, ma prima di lavorare sul nostro territorio, escluso dall'Unione Europea, non si è mai informato presso i competenti Uffici statali

svizzeri circa le formalità da svolgere. Solo ora si è messo in contatto con un

commercialista per verificare l'opportunità di creare in Svizzera una succursale della sua società.

Il levabolli ha spiegato che, per svolgere la sua

attività presso la carrozzeria ricorrente, veniva dapprima contattato dalla

stessa, poi si recava presso di essa per vedere le vetture da riparare e

pattuiva un compenso. Egli ha dichiarato di avere dovuto rifiutare degli

incarichi offertigli e/o di non essere stato disponibile per le date proposte

dalla ricorrente.

Prima di eseguire la riparazione delle vetture, i

collaboratori della carrozzeria si occupavano della fase di preparazione delle stesse.

In seguito interveniva il teste, che svolgeva il suo specifico lavoro da solo,

con il solo aiuto della sua personale attrezzatura. Ultimata la sua parte, l'automobile veniva riconsegnata alla

ricorrente per eventuali rimontaggi di pezzi levati, per la pulizia, le

eventuali laccature e quanto altro fosse ancora necessario.

Il suo interlocutore era la carrozzeria ticinese,

non i clienti di quest'ultima,

ossia i proprietari delle vetture ammaccate. La SA gli dava le istruzioni

riguardo alle automobili da riparare e con essa pattuiva le retribuzioni. Il

levabolli rispondeva quindi del suo lavoro soltanto alla ricorrente e se l'esecuzione della riparazione presentava dei

difetti, il teste garantiva il suo lavoro ripristinando a regola d'arte, gratuitamente, l'opera difettosa.

__________ ha confermato di avere svolto

prevalentemente nel 2003 la sua attività a favore della carrozzeria ricorrente,

presenziando quattro giorni alla settimana sull'arco di diverse settimane, come si può notare dalle fatture emesse

con una frequenza piuttosto intensa fra agosto e dicembre 2003.

2.14. Dalla

testimonianza che precede, questo Tribunale evidenzia che, di regola, ogni

levabolli fabbrica per se stesso le leve che gli servono per togliere le

ammaccature o modifica quelle standard che si trovano in commercio, adeguandole

alle proprie esigenze. In genere, questa strumentazione viene infatti

personalizzata e quindi non è disponibile, se non nella versione standard

commerciale, presso i garagisti dove va ad eseguire i lavori.

Da un committente all'altro il levabolli si spostava con i suoi strumenti di lavoro, ossia

alcuni attrezzi utili allo smontaggio di parte dei veicoli e, soprattutto, le

citate leve, che servono per regolare le carrozzerie delle automobili.

Per quanto concerne gli investimenti

effettuati dal teste per poter svolgere questa sua attività, essi sono di tutto

rilievo. Va infatti annoverato l'insediamento di una carrozzeria ad __________

dal 2000 – e prima ancora in un'altra località – attrezzata di tutto punto per

espletare il lavoro di levabolli, dotata di tutte le necessarie infrastrutture

meccaniche, come pure di un ufficio amministrativo con segretaria (cfr.

prospetto prodotto all'udienza).

Se è vero che il teste sentito dal TCA usufruiva dei locali della ricorrente,

è anche vero che ciò avveniva soltanto per praticità: trasportare le vetture

ticinesi danneggiate in __________ presso la sua sede avrebbe comportato dei

costi troppo elevati, come pure l'evasione di complicate ed inutili pratiche amministrative doganali

(STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1).

Nella sostanza, quindi, l'interessato si è comportato come un imprenditore indipendente.

A proposito dell'impiego del suo tempo di lavoro, l'assicurato era libero di organizzarsi come meglio credeva, non

essendo infatti vincolato da alcun accordo particolare. Di norma, il garagista

che aveva necessità di riparare le automobili rovinate dalla grandine prendeva

contatto telefonico con il levabolli, al quale venivano descritte le entità dei

danni; poi, il teste si recava presso la ricorrente per valutare i danni,

pattuire un compenso ed eseguire il lavoro.

Le parti si mettevano di solito d'accordo sul periodo per eseguire le

riparazioni. È tuttavia capitato che il levabolli abbia rifiutato dei lavori

offerti dalla ricorrente per mancanza di disponibilità di tempo, poiché

impegnato nell'esecuzione di

altre committenze.

Di conseguenza, l'interessato disponeva di una grande libertà organizzativa, non

essendo tenuto a recarsi regolarmente presso l'insorgente e non dovendo sottostare ad orari od a particolari

direttive, ciò che non configura pertanto una situazione di dipendenza con la

SA.

Tuttavia, malgrado questa sua libertà d'azione, va evidenziata la frequenza del

lavoro presso la SA, così come indicata durante la sua audizione, di almeno quattro

giorni alla settimana per riparare le vetture danneggiate.

Di rilievo è, inoltre, l'importo di oltre Fr. 167'000.- incassati nel solo anno 2003, risultato di una particolare intensità

lavorativa del teste presso la carrozzeria in questione, anche se frutto di una

presenza su diverse settimane.

Inoltre, data la sua particolare attività, il levabolli in esame

si è impegnato a fornire le sue prestazioni a più di un solo ed unico

committente identificato nella SA ricorrente, come per esempio ai clienti in __________

e nel resto d'Europa (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

181 n. 110, ad art. 5 LAVS). Egli ha quindi agito proprio alla stessa stregua

di una persona esercitante un'attività lucrativa di tipo indipendente che ha

diversi clienti.

Occorre evidenziare che il tema del rischio

economico per un artigiano indipendente consiste da un lato nel dovere di esecuzione

lege artis del mandato conferitogli dall'altro lato, soprattutto, nel rischio di non essere remunerato per la

sua attività (STFA H 31/04 del 21 marzo 2005),.

Quanto alla responsabilità assunta dall'assicurato nell'eseguire il suo lavoro, come visto egli ha dichiarato che garantiva le

sue prestazioni. Pertanto, se la riparazione di una vettura non era eseguita a

regola d'arte, su segnalazione

della ricorrente egli ripristinava il mezzo. Il levabolli rispondeva però

unicamente alla carrozzeria, non al proprietario della vettura con cui non

aveva alcun tipo di contatto. Nonostante l'assenza di un rapporto con il

beneficiario finale delle sue prestazioni, nell'eseguire la propria attività

l'assicurato ha corso un rischio particolare legato al suo lavoro ed ha dovuto

accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di dovere rifare il lavoro

- gratuitamente - se il proprietario della vettura non fosse stato soddisfatto,

prestando così nuovamente la sua attività ed il suo tempo senza essere però

retribuito (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/

Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Egli garantiva

infatti personalmente il buon esito delle sue prestazioni verso la carrozzeria,

la quale a sua volta garantiva al terzo committente la riuscita del lavoro

complessivo concordato.

Se il cliente non condivideva il risultato

raggiunto dal prestatore d'opera,

spettava all'esecutore

materiale e non alla società ricorrente rimediare all'insoddisfazione del committente.

Egli ha pertanto sempre fatturato il lavoro

effettivamente svolto e non risulta aver ricevuto alcuna indennità di presenza

oppure un indennizzo minimo (citata STF del 19 marzo 2007, consid. 7.1).

A mente del TCA, quindi, il collaboratore in oggetto, in generale, ha

sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di

levabolli (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/

Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56). Questa

attività, come tale, comporta dunque un rischio aziendale come richiesto

dalla giurisprudenza, tipico di un'attività lucrativa di carattere indipendente

(STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003).

Infine, vanno considerate anche le esigenze di

coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto nelle situazioni limite,

come quella in esame, in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF H 194/05

del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse

attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la

medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate

in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo

indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF H 194/05 del 19 marzo

2007, consid. 7.4, STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con

riferimenti). In tale contesto, va considerato che per rapporto agli altri

clienti – in particolare in __________, ma anche nel resto d'Europa dove il teste ha lavorato - l'interessato è stato qualificato quale un

indipendente.

In conclusione, la pluralità della committenza, l'investimento effettuato, l'utilizzo dei propri strumenti di lavoro e

soprattutto la libertà nell'organizzazione

della propria attività - svolta a periodi cadenzati di quattro-cinque giorni alla

settimana per diverse settimane non consecutive -, concorrono al convincimento

di questo Tribunale che la ricorrente, nel caso di specie, non sia da

considerare datrice di lavoro di __________ (STF H 194/05 del 19 marzo 2007 e

STF H 82/05 del 30 gennaio 2007).

L'importanza delle somme ricevute per le sue prestazioni, da sola non

è elemento sufficiente per ammettere la tesi della Cassa di compensazione. Come

visto, in concreto appare prevalente la libertà nella gestione del proprio

tempo per l'assicurato e la

possibilità di rifiutare gli incarichi offertigli.

In altri termini, nella particolare fattispecie

esaminata da questa Corte, il citato assicurato non va ritenuto come dipendente

della carrozzeria in questione, bensì imprenditore indipendente.

Sulla scorta delle emergenze istruttoree esposte,

d'avviso di questo Tribunale,

che applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353

consid. 5b pag. 360 e rinviii), vi sono sufficienti elementi per ritenere le

medesime modalità d'esecuzione

e d'organizzazione dell'attività di levabolli per __________, __________,

__________ e __________ per qualificarli come indipendenti nei confronti

della SA insorgente. Essi operavano con modalità analoghe ma, a differenza di

Giovanni Cefali, lo hanno fatto con intensità decisamente inferiore. Infatti

questi quattro levabolli hanno sia incassato somme di gran lunga inferiori al

teste ascoltato dal TCA, sia

prestato la propria opera per un tempo decisamente più contenuto. Essi non

hanno certo tratto dall'attività svolta presso la carrozzeria RI 1 la loro

primaria fonte di sostentamento hanno usato loro materiale ed hanno liberamente

accettato gli incarichi offerti pattuendo la mercede per l'opera svolta (cfr.

verbale udienza doc. X).

2.15. Visto quanto

precede, siccome i citati levabolli __________, __________, __________, __________

e __________ svolgono un'attività

autonoma nel loro Paese di residenza (doc. 1/9) ed hanno svolto anche in

Svizzera, come questo Tribunale ha potuto accertare, un'attività indipendente su incarico della SA ricorrente, essi non

devono versare contributi sociali in Svizzera in virtù dell'art. 14bis par. 2 del regolamento n.

1408/71.

Di conseguenza, queste persone non vanno

assoggettate alla Cassa CO 1 e, pertanto, non devono versare contributi

sociali in Svizzera per l'attività

svolta a favore della ricorrente nel periodo 2003-2005.

Da quanto precede, discende che la decisione su

opposizione della Cassa che ha qualificato gli assicurati come dipendenti della

Carrozzeria RI 1 va annullata ed il ricorso accolto.

Vincente in causa, siccome

patrocinata da un legale, alla società ricorrente vanno attribuite ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 21 maggio 2007 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 è tenuta al versamento alla società ricorrente di Fr. 2'500.- a

titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster