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Decisione

30.2007.46

Imposizione contributi di miglioria per l'urbanizzazione di una zona (nuova strada e condotta acqua potabile)

16 marzo 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano l’esclusione del mapp. no. 134 dai due comprensori

poiché, a loro avviso, il fondo trae un evidente beneficio dalle opere imposte.

Il mapp. no. 134 è un fondo terrazzato che misura mq 2138 di cui 2/3 circa sono

edificabili ed assegnati alla zona residenziale semi-estensiva (cfr. piano

delle zone). Il settore a monte è occupato per mq 221 da uno stabile abitativo

di tre piani fuori terra con accesso veicolare dalla strada forestale

preesistente. Nella sua parte a valle il terreno si trova ad essere a diretto

confine con la piazza di giro posta al termine della nuova strada e, in questo

punto, è sorretto da un muro di contenimento realizzato dal Comune nell’ambito

dell’esecuzione della strada stessa (cfr. documentazione fotografica 1-8).

Come si evince dal prospetto pubblicato, all’imposizione sono soggette tutte le

superfici edificabili che possono usufruire delle nuove opere e quindi ne

traggono una certa utilità; quest’ultima è tradotta con un fattore interesse

dipendente dalla necessità d’uso, a sua volta definita a seconda dell’esistenza

di opere di urbanizzazione alternative (cfr. relazione tecnica). Perciò non può

sfuggire che altre proprietà con caratteristiche analoghe al mapp. no. 134 (ad

esempio i mapp. no. 130 e 131) sono state inserite nel perimetro.

Stando a quanto afferma il Municipio l’esonero del mapp. no. 134 è dovuto al

presenza del il muro di sostegno: essendo quest’ultimo di proprietà comunale,

il fondo non avrebbe alcuna possibilità di accesso e di conseguenza nemmeno

trarrebbe un vantaggio dalla nuova opera stradale (cfr. lettera 5.11.2008).

L’argomento è sconcertante ove si consideri che la nuova strada, sancita nel

piano viario, è una strada di servizio d’uso pubblico ai sensi dell’art. 2

Lstr. costruita appositamente per urbanizzare un comprensorio residenziale del

quale anche la porzione edificabile del mapp. no. 134 è parte integrante. La

posizione del Municipio si pone quindi in antitesi con lo scopo stesso delle

opere.

Ma a prescindere da questa osservazione, la tesi del Municipio non è comunque pertinente

in questa sede. Infatti la formazione di accessi, subordinata al rilascio di

una licenza edilizia (art. 4 let. c LE, art. 45 Lstr.), è autorizzata se è

compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico

(art. 48 cpv. 1 Lstr.). Considerato che il criterio determinante per la

formazione di un accesso è la sicurezza del traffico (RDAT II-1998 no.

26), la sola circostanza che il muro di sostegno sia di proprietà comunale non

è, di principio, una ragione sufficiente per rifiutare un accesso ad una strada

pubblica. Di conseguenza nemmeno costituisce motivo valido per negare che il terreno

abbia tratto un beneficio dalle opere.

Piuttosto dev’essere considerato che il mapp. no. 134 non ha esaurito gli

indici edificatori (non sussistendo prova del contrario) e che, in quanto

confinante e tenuto conto sia della sua destinazione a fini residenziali sia della

funzionalità dell’intervento, il fondo ha un interesse alle opere eseguite;

interesse quanto meno potenziale ed analogo a quello di altre proprietà che sono

state imposte pur essendo già edificate ed urbanizzate. Questo basta per

ammettere che, oggettivamente, il terreno abbia tratto un vantaggio particolare.

Pertanto, in mancanza di altre spiegazioni plausibili, l’esonero totale del mapp.

no. 134 si rivela ingiustificato; in particolare esso implica il ribaltamento

di una parte della quota imponibile sugli altri contribuenti e quindi

concretizza una violazione dei principi della proporzionalità e della parità di

trattamento.

3.3. Sulla base delle considerazioni che precedono si pone la necessità di

procedere ad un nuovo calcolo dei contributi estendendo i comprensori anche alla

superficie edificabile del mapp. no. 134. Trattandosi di una modifica

circoscritta e facilmente applicabile alla formula adottata dal Municipio, per

economia di giudizio la correzione può essere effettuata direttamente in questa

sede senza rinvio degli atti all’esecutivo per una nuova decisione (cfr. RDAT

I-2001 no. 37 c. 5 e 6). Ovviamente il nuovo piano di ripartizione influirà

solamente sugli importi posti a carico dei ricorrenti mentre sarà privo di

effetti concreti per tutti i contribuenti che non hanno impugnato

tempestivamente il prospetto.

Come risulta dal piano allestito dal geometra revisore su richiesta di questo

Tribunale, la superficie edificabile al mapp. no. 134 misura mq 1408. Per

confronti con le part. no. 130 e 131 che sono in situazione analoga, e

considerata, per le opere prettamente stradali, una distanza d’utilizzo massima

in ragione della posizione del terreno, al mapp. no. 134 vengono assegnati i

seguenti fattori:

prospetto opere stradali:

mapp.

Superficie computabile

Definizione contributo

Fattore edificabilità

Fattore interesse

Distanza di utilizzo

Fattore distanza

Quota parte

peso

134

1408

B

1.00

50%

112.64

1

1

2112

prospetto per l’acquedotto:

mapp.

Superficie computabile

Definizione contributo

Fattore edificabilità

Fattore interesse

Quota parte

peso

134

1408

B

1.00

50%

1

704

Una volta inseriti i suddetti dati nelle due schede di calcolo, i pesi totali

passano da 12907.71 a 15019.71 per le opere stradali e da 7026.00 a 7730.00 per

l’acquedotto.

Pertanto i contributi di miglioria complessivi per il mapp. no. 142 sono

ridotti:

- per le opere stradali da fr. 56'409.75 a fr. 48'477.60

- per l’acquedotto da fr. 10'889.55 a fr. 9'897.60

3.4. Come già indicato per il resto, in particolare con riguardo al metodo di

riparto, le censure esposte nel ricorso sono state ritirate (cfr. scritto

12.11.2008). A giusta ragione. Infatti i contributi sono ripartiti prendendo in

considerazione, quali parametri di base comuni, la superficie edificabile dei

fondi inclusi nel comprensorio e le possibilità di sfruttamento, queste ultime

tradotte con un fattore edificabilità 1. Per le opere stradali sono inoltre

stati applicati un fattore interesse variabile a seconda della necessità d’uso

ed un fattore distanza dipendente dalla percorrenza effettiva, mentre per

quanto riguarda l’acquedotto è stato applicato un fattore interesse, anch’esso

variabile, stabilito in funzione della necessità di collegamento alla nuova

rete di distribuzione (cfr. relazione tecnica).

Tenuto conto della situazione concreta delle proprietà imposte e della

funzionalità dell’intervento, sotto il profilo dell’interesse non è arbitrario

distinguere i fondi a seconda che le opere costituiscano un’urbanizzazione

nuova o un miglioramento dell’urbanizzazione preesistente. E’ così che ai

terreni urbanizzati a nuovo (come il mapp. no. 142) è corretto applicare un

fattore 100% poiché, essendo state create le premesse per la loro edificazione,

essi hanno tratto il massimo vantaggio. Di contro il fattore ridotto del 50%

può ragionevolmente essere riconosciuto ai terreni, tutti già edificati, che

fruiscono di un accesso alternativo e di un allacciamento all’acquedotto

preesistente, e quindi beneficiano di un miglioramento dell’urbanizzazione. Per

le opere prettamente stradali il fattore distanza è stabilito in base alla

percorrenza effettiva misurata.

Tale metodo di riparto si avvale di criteri oggettivi facilmente verificabili

che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro

caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente

tratto dall’opera. Tutto sommato esso risponde quindi alle esigenze poste dalla

giurisprudenza.

4.

Considerato il grado di

soccombenza ed il ritiro da parte dei ricorrenti di quasi tutte le censure,

appare equo addebitare la tassa di giustizia e le spese in ragione di metà per

parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti rappresentati da un legale hanno

diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate dalla consulenza offerta

dal loro legale.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi

e di conseguenza i contributi di miglioria a carico del mapp. no. 142 sono

ridotti:

- per le opere stradali da fr. 56'409.75 a fr. 48'477.60

- per l’acquedotto da fr. 10'889.55 a fr. 9'897.60

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà ai

ricorrenti fr. 2'000.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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