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Decisione

30.2007.47

Inoltrarsi in un'area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra, onoltre ometteva di segnalare il cambiamento di direzione

7 febbraio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 26

gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del veicolo

TI __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato

ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra. Inoltre ometteva di

segnalare il cambiamento di direzione”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1

ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

in sostanza l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione

con osservazioni 23 febbraio 2007 propone, per contro, che il gravame sia

respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 27 cpv. 1

della LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Alle intersezioni,

la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano

sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da

sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od

ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» il segnale «Dare

precedenza» indica al conducente che

deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria

(art. 24 cpv. 4 in fine OSStr; cfr. inoltre art. 36 cpv. 2 e 75 cpv. 3 e 4 OSStr).

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,

fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - ha

rimproverato al multato di essersi inoltrato in un’area con percorso rotatorio

obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra e di aver

omesso di segnalare il cambiamento di direzione in uscita dalla stessa.

La decisione impugnata

si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia cantonale, il quale nel

proprio rapporto di contro-osservazioni 15 dicembre 2006 ha precisato che:

“RI 1 alla guida dell’automobile

citata nel rapporto, s’immetteva nella rotatoria in territorio di __________

non osservando il diritto di precedenza dei veicoli già circolanti nella

stessa, lasciandola imboccando la strada cantonale, omettendo di segnalare il

cambiamento di direzione. V’è pure da precisare che l’utente cui è stata

mancata la precedenza, come autorizzato dalla legge, azionava l’avvisatore

acustico poiché trovatosi in uno stato di pericolo imminente, esperendo pure

una frenata di emergenza”.

4.

Nell’atto ricorsuale

l’insorgente, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“In un rapporto di

Polizia cantonale di __________ del __________ mi rendono noto che il

sottoscritto ha commesso una infrazione in territorio di __________ (mancata

osservazione di precedenza ed omissione del segnale di cambio direzione).

Replicai che tale atto mai è stato commesso da parte mia. Come scritto nel

rapporto di contro-osservazioni (allegato): “l’utente cui è stata

mancata la precedenza, come autorizzato dalla legge, azionava l’avvisatore

acustico poiché trovatosi in uno stato di pericolo imminente, esperendo pure

una frenata di emergenza”. Se così fosse stato mi sarei accorto di una

imminente collisione con un’altra vettura, dopo aver suonato il clacson ed esper[i]to

una frenata di emergenza. Ma non rammento tale accaduto!! E se fosse stato

veramente una situazione di pericolo imminente, l’agente denunciante, tra

l’altro mai menzionato, sarebbe dovuto intervenire al momento e non prendersela

comoda facendo un banale rapporto. Ripeto esplicitamente che mai commisi tale

infrazione, e di conseguenza non ho l’intenzione di pagare la multa per ciò che

non è accaduto”.

Nelle osservazioni 6

dicembre 2006 al rapporto di contravvenzione, egli affermava che: “Per

quanto riguarda l’omissione di aver segnalato il cambiamento di direzione

uscendo dalla rotatoria, può capitare di tralasciarlo di tanto in tanto”,

riconoscendo, di fatto, l’addebito mossogli (di cui non fa menzione nel

gravame, a conferma della propria ammissione). Si noti che per tale omissione

l’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una

multa di fr. 100.- (infrazione 321.1).

5.

Preliminarmente

va osservato come non vi sia motivo di dubitare delle circostanze descritte in

modo chiaro e preciso dell’agente denunciante il quale, a differenza del

denunciato, non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla

realtà con il rischio, tra l’altro, di incorrere in serie conseguenze penali e disciplinari.

Mal si comprende, del resto, per quali motivi l’agente abbia dovuto inventare

l’accaduto, né tanto meno v’è da credere che l’accertamento, ribadito e

specificato in sede di contro-osservazioni, sia frutto di un errore. Il

ricorrente, ancorché ciò non sia rilevante, lamenta che l’agente denunciante

non è mai stato menzionato, questo a torto poiché il nome dell’agente risulta sia

dal rapporto di contravvenzione del 21 novembre 2006 in fondo alla pagina, sia

dal rapporto di contro-osservazioni del 15 dicembre 2006 inviato al ricorrente

dalla Sezione della circolazione in allegato alla lettera del 6 febbraio 2007.

Per quel che concerne

la dinamica dell’accaduto, il non aver sentito alcun suono di clacson né

frenate brusche da parte della vettura ostacolata è argomentazione tutt’altro che

valida a sostenere la tesi del ricorrente. A suo dire il fatto di non

rammentare tale accaduto proverebbe che l’infrazione non vi è stata. Tesi

questa oltremodo discutibile e che dimostra piuttosto una disattenzione alla

guida. Un conducente normalmente attento dovrebbe infatti essere in grado di

notare tutte le manovre che si svolgono attorno a lui e percepire le situazioni

di pericolo.

Giova infine rilevare che

la circostanza per cui il poliziotto abbia evitato di intervenire al momento

non ha nulla di straordinario, poiché l’infrazione in discussione non era tale

da giustificare un intervento finalizzato all’intimazione verbale

dell’infrazione, né tanto meno un agente procederà al fermo di un veicolo se

non in assoluta sicurezza cosa che nel caso in discussione non era possibile

dal momento che l’infrazione è avvenuta transitando in una zona a percorso

rotatorio obbligato. In ogni caso affinché la multa sia valida non è necessaria

l’intimazione orale, bastando la successiva intimazione scritta, ciò che è

avvenuto con il rapporto di contravvenzione notificato al ricorrente.

In siffatte evenienze

questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il

ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli

dall’autorità di prime cure.

6.

La multa inflitta

– che tiene conto della condizioni economiche dell’insorgente – è confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese per di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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