30.2007.47
Inoltrarsi in un'area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra, onoltre ometteva di segnalare il cambiamento di direzione
7 febbraio 2008Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.47
Data decisione, Autorità:
07.02.2008, PRPEN
Titolo:
Inoltrarsi in un'area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra, onoltre ometteva di segnalare il cambiamento di direzione
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.47
1918/808
Bellinzona
7
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 febbraio 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
26 gennaio 2007 n. 1918/808 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 23 febbraio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 26
gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo
TI __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato
ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra. Inoltre ometteva di
segnalare il cambiamento di direzione”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1
ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
in sostanza l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione
con osservazioni 23 febbraio 2007 propone, per contro, che il gravame sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 27 cpv. 1
della LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Alle intersezioni,
la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano
sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da
sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od
ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» il segnale «Dare
precedenza» indica al conducente che
deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria
(art. 24 cpv. 4 in fine OSStr; cfr. inoltre art. 36 cpv. 2 e 75 cpv. 3 e 4 OSStr).
Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,
fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - ha
rimproverato al multato di essersi inoltrato in un’area con percorso rotatorio
obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra e di aver
omesso di segnalare il cambiamento di direzione in uscita dalla stessa.
La decisione impugnata
si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia cantonale, il quale nel
proprio rapporto di contro-osservazioni 15 dicembre 2006 ha precisato che:
“RI 1 alla guida dell’automobile
citata nel rapporto, s’immetteva nella rotatoria in territorio di __________
non osservando il diritto di precedenza dei veicoli già circolanti nella
stessa, lasciandola imboccando la strada cantonale, omettendo di segnalare il
cambiamento di direzione. V’è pure da precisare che l’utente cui è stata
mancata la precedenza, come autorizzato dalla legge, azionava l’avvisatore
acustico poiché trovatosi in uno stato di pericolo imminente, esperendo pure
una frenata di emergenza”.
4.
Nell’atto ricorsuale
l’insorgente, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“In un rapporto di
Polizia cantonale di __________ del __________ mi rendono noto che il
sottoscritto ha commesso una infrazione in territorio di __________ (mancata
osservazione di precedenza ed omissione del segnale di cambio direzione).
Replicai che tale atto mai è stato commesso da parte mia. Come scritto nel
rapporto di contro-osservazioni (allegato): “l’utente cui è stata
mancata la precedenza, come autorizzato dalla legge, azionava l’avvisatore
acustico poiché trovatosi in uno stato di pericolo imminente, esperendo pure
una frenata di emergenza”. Se così fosse stato mi sarei accorto di una
imminente collisione con un’altra vettura, dopo aver suonato il clacson ed esper[i]to
una frenata di emergenza. Ma non rammento tale accaduto!! E se fosse stato
veramente una situazione di pericolo imminente, l’agente denunciante, tra
l’altro mai menzionato, sarebbe dovuto intervenire al momento e non prendersela
comoda facendo un banale rapporto. Ripeto esplicitamente che mai commisi tale
infrazione, e di conseguenza non ho l’intenzione di pagare la multa per ciò che
non è accaduto”.
Nelle osservazioni 6
dicembre 2006 al rapporto di contravvenzione, egli affermava che: “Per
quanto riguarda l’omissione di aver segnalato il cambiamento di direzione
uscendo dalla rotatoria, può capitare di tralasciarlo di tanto in tanto”,
riconoscendo, di fatto, l’addebito mossogli (di cui non fa menzione nel
gravame, a conferma della propria ammissione). Si noti che per tale omissione
l’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una
multa di fr. 100.- (infrazione 321.1).
5.
Preliminarmente
va osservato come non vi sia motivo di dubitare delle circostanze descritte in
modo chiaro e preciso dell’agente denunciante il quale, a differenza del
denunciato, non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla
realtà con il rischio, tra l’altro, di incorrere in serie conseguenze penali e disciplinari.
Mal si comprende, del resto, per quali motivi l’agente abbia dovuto inventare
l’accaduto, né tanto meno v’è da credere che l’accertamento, ribadito e
specificato in sede di contro-osservazioni, sia frutto di un errore. Il
ricorrente, ancorché ciò non sia rilevante, lamenta che l’agente denunciante
non è mai stato menzionato, questo a torto poiché il nome dell’agente risulta sia
dal rapporto di contravvenzione del 21 novembre 2006 in fondo alla pagina, sia
dal rapporto di contro-osservazioni del 15 dicembre 2006 inviato al ricorrente
dalla Sezione della circolazione in allegato alla lettera del 6 febbraio 2007.
Per quel che concerne
la dinamica dell’accaduto, il non aver sentito alcun suono di clacson né
frenate brusche da parte della vettura ostacolata è argomentazione tutt’altro che
valida a sostenere la tesi del ricorrente. A suo dire il fatto di non
rammentare tale accaduto proverebbe che l’infrazione non vi è stata. Tesi
questa oltremodo discutibile e che dimostra piuttosto una disattenzione alla
guida. Un conducente normalmente attento dovrebbe infatti essere in grado di
notare tutte le manovre che si svolgono attorno a lui e percepire le situazioni
di pericolo.
Giova infine rilevare che
la circostanza per cui il poliziotto abbia evitato di intervenire al momento
non ha nulla di straordinario, poiché l’infrazione in discussione non era tale
da giustificare un intervento finalizzato all’intimazione verbale
dell’infrazione, né tanto meno un agente procederà al fermo di un veicolo se
non in assoluta sicurezza cosa che nel caso in discussione non era possibile
dal momento che l’infrazione è avvenuta transitando in una zona a percorso
rotatorio obbligato. In ogni caso affinché la multa sia valida non è necessaria
l’intimazione orale, bastando la successiva intimazione scritta, ciò che è
avvenuto con il rapporto di contravvenzione notificato al ricorrente.
In siffatte evenienze
questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il
ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli
dall’autorità di prime cure.
6.
La multa inflitta
– che tiene conto della condizioni economiche dell’insorgente – è confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese per di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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