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30.2007.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che,

nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio

obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di

pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini

stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il

salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per

un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei

contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che

paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera

salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un

lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei

salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

2.8. Per diversi

anni, l'insorgente è stata alle

dipendenze della predetta Associazione nel settore

comunicazione e marketing. Con il cambio al vertice, l'assicurata ed altri dipendenti si sono licenziati.

Tuttavia, l'emergenza creatasi

all'interno del nuovo gruppo ha

fatto sì che alcuni ex dipendenti, come la ricorrente, sono stati richiamati a

tempo parziale e per un periodo determinato. Il compito della ricorrente era

quello di consigliare sia il presidente sia il nuovo responsabile della

comunicazione e marketing. Per questa mansione è stata concordata un'indennità complessiva forfetaria di Fr. 55'000.- dal 1° gennaio al 31 agosto 2006.

I due mandati di prestazione agli atti contemplano

l'incarico di consulente esterno

(doc. 4) e di consulente del presidente (doc. 5) della nota Associazione.

La prima funzione prevedeva consulenza nel piano

marketing, consulenza sulla definizione delle strategie sponsoring, consulenza nella

realizzazione dei progetti di presenza sponsor, consulenza nella preparazione

delle riunioni sponsor e partner principali, allestimento dei dossier di

presentazione per sponsor e partner principali e ufficiali, verifica della

redazione dei contratti sponsor e partner, consulenza per l'allestimento di stampati, rispetto del

Corporate, se richiesta, consulenza per la realizzazione degli accordi

marketing con partner pubblici e consulenza per la realizzazione logistica di

eventi nel corso dell'anno

fuori __________. Sottoscrivendo questo "mandato di prestazione", l'assicurata si è impegnata a rispettare

scrupolosamente le direttive ed il budget del suo settore ed era pure tenuta ad

osservare le direttive generali ed i regolamenti stabiliti dal __________ come

pure, nell'esercizio della sua

attività, era subordinata alle direttive del presidente, del direttore

artistico e del responsabile del settore comunicazione e marketing. Al termine

della sua collaborazione, essa doveva presentare al responsabile delle finanze

il consuntivo dell'attività

svolta. Il compenso è stato stabilito in Fr. 45'000.- omnicomprensivi ed il pagamento è stato previsto - su presentazione

di fattura - in tre tranches (la prima di Fr. 15'500.- al 31 marzo, la seconda di pari importo al 30 giugno e la

terza di Fr. 14'000.- al 31 agosto).

Oltre a ciò, le parti hanno concordato un importo forfetario mensile di Fr.

300.- netti per ogni spesa - fatturata - necessaria all'esecuzione del compito affidatole (telefono, viaggi, ecc.). Previo

accordo scritto, la ricorrente poteva inoltre beneficiare del riconoscimento

dell'onorario per progetti e

del rimborso di eventuali altre spese di trasferta non attinenti a questo

contratto. Fra i suoi obblighi, l'assicurata doveva garantire la sua presenza in loco per almeno

quattro giorni in media al mese concordati con il presidente, il direttore

artistico ed il responsabile del settore comunicazione e marketing. Essa doveva

pure essere disponibile per altri incontri in sede e non da definire di comune

accordo. Inoltre, doveva mantenere il segreto assoluto sugli affari trattati

sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, e restituire alla scadenza

tutta la documentazione - non fotocopiabile né per uso personale né per terzi -

ed il materiale d'ufficio

affidati alla sua custodia.

Con il secondo contratto, la ricorrente doveva

prestare al presidente consulenza su questioni di organizzazione interna e generale

del __________, attenendosi alle direttive generali ed ai regolamenti stabiliti

dall'Associazione. Per il suo

lavoro era previsto il versamento di un'indennità forfetaria omnicomprensiva di Fr. 10'000.-, suddivisa in Fr. 3'200.- al 31 marzo ed al 30 giugno, ed in

Fr. 3'600.- al 31 agosto. Come

per l'altra funzione, l'onorario per progetti ed eventuali spese

per trasferte che esulavano da questa seconda attività, se richieste dal

presidente, facevano oggetto ogni volta di un contratto separato. Inoltre,

vigeva sempre l'obbligo di

mantenere il segreto assoluto.

Da notare

che l'assicurata ha emesso (docc. 9-12) fatture mensili per Fr. 6'500.- per

"contratto di consulenza marketing & sponsoring" e per

"consulenza alla presidenza".

2.9. Per quanto

concerne l'organizzazione del

lavoro quale elemento per identificare lo statuto contributivo di un

assicurato, il TCA rileva che

quando un contratto di lavoro viene sostituito da un contratto di mandato, l'assicurato che fino a quel momento era

salariato non diventa automaticamente indipendente se non v'è alcun cambiamento effettivo nei suoi

rapporti con il datore di lavoro e se il primo continua ad essere subordinato al

secondo (RCC 1978 pag. 518 consid. 2-4; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 181, n. 109 ad art. 5 LAVS). In altri termini, diventa importante

identificare l'esatto tipo di

attività svolta prima e dopo la modifica contrattuale.

Nella più

recente giurisprudenza il TFA (dal 1° gennaio 2007): TF) ha avuto modo di

rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato,

all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per

un solo committente, è usuale (cfr. da ultimo STF del 19 marzo 2007, H 194/05,

consid. 7.1, nonché STFA del 1° febbraio 2005, H 155/04, consid. 4.3) e come il

processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un

cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa

indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia

sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi

preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF del 30 gennaio 2007,

consid. 4.3, H 82/05).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF del 19 marzo

2007, H 194/05, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid.

7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4, STFA del 17

febbraio 2005, H 12/04, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.10. Nel caso in

esame, non è dato a sapere con certezza se l'attività di responsabile del settore comunicazione e marketing che

la ricorrente ha svolto per l'Associazione

dal 2000 al 2005 quando era alle sue dipendenze (doc. I punto 5.1) sia la

medesima di quella che si è impegnata ad esercitare quando è stata assunta

quale consulente del presidente e del nuovo responsabile della comunicazione e

marketing dal 1° gennaio al 31 agosto 2006 (doc. I punto 5.3).

Alla luce di quanto precede, la determinazione precisa

di questa circostanza risulta fondamentale per poter qualificare il nuovo

statuto di consulente dell'insorgente.

A tale proposito, va osservato che la ricorrente

aveva chiesto all'amministrazione

- ma non ottenuto - l'audizione

del presidente del __________, del direttore artistico, dell'attuale responsabile del settore

comunicazione e marketing __________, del responsabile __________ e dei dirigenti

della committente estera di __________ - quest'ultimi per dimostrare l'incompatibilità

di una collaborazione dipendente per l'Associazione __________ con l'attività __________

(doc. I punto 6).

In merito alla lagnanza riguardo alla mancata

audizione da parte della Cassa dei testi ad essa notificati in sede di udienza,

questo Tribunale constata che, effettivamente, il comportamento adottato dall'amministrazione non è stato affatto coerente.

Risulta infatti biasimevole oltreché riprovevole fissare durante l'udienza del 5 dicembre 2006 (doc. 2) la

data per l'audizione di due testi

(19 dicembre 2006), ma emettere già prima di questa scadenza (14 dicembre 2006)

la decisione su opposizione qui impugnata.

Per questo motivo, vista la violazione del

diritto d'essere sentito della

ricorrente garantito dall'art.

29 cpv. 2 Cost. fed., gli atti vanno rinviati all'amministrazione, la quale dovrà accertare, mediante l'audizione dei testi indicati dall'assicurata, l'effettiva attività esercitata dalla medesima a favore dell'Associazione in oggetto quando era sua

dipendente, ossia fino al 2005, e poi nel 2006 in veste di consulente

"esterna". Vanno esaminati nel dettaglio il rapporto preesistente con

l'ex datrice di lavoro e quello

instaurato successivamente al 2005, prestando particolare attenzione alle

mansioni effettivamente svolte prima e dopo il suo licenziamento, alle modalità

di esecuzione delle sue prestazioni prima e dopo (se riceveva istruzioni, se

doveva rendere conto a qualcuno del suo operato, ecc.), al tempo reale dedicato

al lavoro quando era dipendente e quando fungeva da consulente e se nel 2006

continuava ad essere subordinata alla datrice di lavoro/mandante nell'esecuzione delle sue funzioni. Di rilievo è

infatti l'accertamento dell'esistenza di una situazione di continuità

delle sue prestazioni e relative modalità d'esecuzione.

2.11. Nel merito

questo Tribunale deve comunque osservare che, per quanto desumibile dagli atti

sin qui raccolti, per l'esecuzione del (nuovo) lavoro, la documentazione

agli atti evidenzia che l'assicurata era tenuta ad osservare scrupolosamente le

istruzioni e le direttive fissate dall'Associazione __________ (doc. 21 domanda

n. 7), tanto che la sua attività era specificamente subordinata alle direttive

del presidente, del direttore artistico e del responsabile del settore

comunicazione e marketing. La ricorrente, quindi, non poteva agire liberamente

nell'espletamento delle sue attività, ma doveva renderne conto al responsabile

delle finanze e seguire le indicazioni fornite da quest'ultimo (doc. 4 punto 1).

Dal profilo organizzativo, dunque, pare vi fosse una marcata dipendenza.

Non va poi dimenticato l'obbligo di presenza a __________ per almeno quattro giorni al mese

per incontri con la direzione (doc. 4 punto 4).

Per quanto concerne l'aspetto economico dei due citati contratti, dagli atti all'inserto risulta che almeno per i primi

quattro mesi del 2006 - e non ogni trimestre come concordato - la ricorrente fatturava

alla mandante, in una sola fattura, le sue prestazioni sia per le consulenze marketing

e sponsoring (Fr. 5'500.-) sia per

le consulenze alla presidenza (Fr. 1'000.-), chiedendo direttamente il totale di Fr. 6'500.- (docc. 9-12).

Questi versamenti erano dunque praticamente

regolari e riferiti ad importi di certo rilievo. La somma fatturata era sempre

la medesima, proprio perché il compenso era già stato concordato fra le parti e

rimaneva lo stesso indipendentemente dal tempo effettivamente dedicato dall'insorgente alla sua funzione di consulente

e dal risultato conseguito dalla datrice di lavoro grazie alla sua consulenza.

Per la funzione più remunerativa, ossia quale consulente marketing

e sponsoring del __________, l'assicurata

beneficiava inoltre del rimborso forfetario mensile di Fr. 300.- per le spese

generali dovute all'utilizzo del

telefono (telefonate internazionali da __________), ai viaggi di lavoro (da __________

a __________) e per ogni altra spesa necessaria all'espletamento della sua attività per conto della mandante.

Oltre a questo rimborso standard per spese di

rappresentanza, l'insorgente

poteva beneficiare di rimborsi effettivi per onorari per progetti e per spese

di trasferta esulanti dai contratti sottoscritti (doc. 21 domanda n. 6:

trasferte in altre nazioni) e dal regolare svolgimento delle attività assegnatele, previo consenso

scritto del presidente.

L'affermazione della ricorrente secondo cui essa si assumeva le spese

generali allo stesso modo in cui un imprenditore si assume questo rischio, non pare

trovare qui conferma (doc. 21 domanda n. 9) e dovrà essere accertata a mano

della necessaria documentazione da parte dell'amministrazione.

Apparentemente l'assicurata non si è assunta alcun rischio d'incasso (doc. 21 domanda

n. 9) nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto

fatturato avendo garantito, alla fine di ogni mese, il versamento di un importo

concordato in anticipo; proprio come un normale collaboratore dipendente subordinato

al suo datore di lavoro, che riceve sempre lo stesso stipendio alla fine di

ogni mese. I versamenti effettuati erano sostanzialmente fissi, regolari

(Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).

Questo TCA evidenzia ancora che per l'esercizio della sua attività, la

ricorrente non ha sostanzialmente effettuato particolari investimenti, poiché utilizzava

un semplice computer, due telefoni mobili (uno per la Svizzera ed uno per __________),

un palmare ed il classico materiale d'ufficio (doc. 21 domanda n. 3).

Da ultimo, rilevante appare l'obbligo fatto alla ricorrente di mantenere

il segreto assoluto sugli affari trattati anche al termine della sua

collaborazione, di restituire la documentazione ed il materiale d'ufficio, di

proprietà dell'Associazione affidati alla sua custodia e di non accettare doni o

altri profitti (docc. 4 e 5 punto 5) elementi che l'amministrazione dovrà

ulteriormente valutare per il nuovo giudizio che è chiamata a rendere dopo gli

accertamenti indicati al punto precedente.

2.12. In

conclusione, il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato alla Cassa di compensazione

per i suoi incombenti.

Vincente in causa, alla ricorrente, patrocinata

da un legale, sono attribuite delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l'incarto rinviato alla Cassa CO 1 affinché

proceda all'audizione dei testi

indicati dall'assicurata (cfr.

consid. 2.9) e, sulla scorta delle risultanze ottenute, si pronunci nuovamente

mediante decisione formale sullo statuto contributivo di RI 1 nei confronti

dell'attività prestata a favore

della Associazione __________.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente la somma di

Fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,

e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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