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Decisione

30.2007.50

Imposizione di contributi di miglioria per la formazione di parcheggi pubblici

22 febbraio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di un numero maggiore di posteggi rispetto al fabbisogno il fattore 1 di

partenza viene ridotto di 0.2 per ogni posteggio in esubero; infine ai fondi

che mancano di posteggi è addebitato un contributo di fr. 1'500.- per ogni

posteggio mancante.

Di principio, tenuto conto delle considerazioni espresse dal Tribunale federale

nella citata sentenza del 18.6.2007, il calcolo è da considerarsi corretto.

In particolare questo Tribunale non ha motivo di mettere in discussione

l’attendibilità del numero di posteggi esistenti indicato nel prospetto poiché

questo è stato accertato dal Comune mediante sopralluoghi. Parimenti conforme è

l’impiego della Norma VSS 641 400 per stabilire il fabbisogno reale di posteggi

(art. 29 cpv. 1 let. c LALPT, art. 49 cpv. 2 NAPR) ritenuto che il Regolamento

cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp), che attualmente disciplina il

tema del fabbisogno dei posteggi privati necessari, è inservibile essendo

entrato in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del

prospetto.

Tuttavia il Tribunale ha riscontrato alcune discrepanze nell’ambito

dell’applicazione concreta della predetta Norma VSS là dove, per taluni fondi,

questo fabbisogno è stato valutato in modo differente da quanto previsto dalla

Norma stessa.

Su questo punto si pone perciò la necessità di procedere ad una correzione del

prospetto che può essere effettuata in questa sede poiché il Tribunale dispone

di tutti gli elementi necessari (cfr. RDAT I-2001 no. 37 c. 6).

La correzione consiste nell’adeguare il fabbisogno reale di posteggi per ogni

mappale considerando, conformemente alla Norma (tabella 2 p. 7), un minimo di 2

posteggi per le particelle con una SUL diversa da 0, rispettivamente un minimo

di 1 posteggio per ogni frazione intera di 80 mq. L’adeguamento – che

coinvolge i mapp. no. 1768, 2585, 1952, 1949, 2929, 1935, 2744, 1926, 2980,

2978, 1902, 3090, 1922, 3050, 1923, nonché lo stesso mapp. no. 1920 di

proprietà del ricorrente – si ripercuote sul fattore posteggi e sul fattore

contributo posteggi mancanti una volta effettuato il paragone con i posteggi

esistenti e quelli mancanti. Di riflesso esso comporta anche una correzione del

peso totale dei mappali che passa da 9830.24 a 9660.61.

Considerandi

Su tali basi per il mapp. no. 1920 risulta un fabbisogno reale di 2 posteggi,

anziché di 3, poiché la SUL di mq 204.17 corrisponde a due frazioni intere di

80.

mq ciascuna. Considerata l’esistenza di 4 posteggi, si hanno 2 posteggi in

esubero anziché 1, ciò che riduce il fattore posteggi da 0.8 a 0.6. Poste tali

correzioni ed applicato il nuovo peso totale, il contributo per il mapp. no.

1920.

si riduce a fr. 555.45.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono addebitate secondo il principio della soccombenza (art. 23 LCM e 31

LPamm.) e quindi in ragione di ½ per parte.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria per il posteggio addebitato al mapp. no.

1920.

è ridotto a fr. 555.45.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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