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Decisione

30.2007.52

Imposizione contributi di miglioria per la formazione di parcheggi pubblici

22 febbraio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di un numero maggiore di posteggi rispetto al fabbisogno il fattore 1 di

partenza viene ridotto di 0.2 per ogni posteggio in esubero; infine ai fondi

che mancano di posteggi è addebitato un contributo di fr. 1'500.- per ogni

posteggio mancante.

Di principio, tenuto conto delle considerazioni espresse dal Tribunale federale

nella citata sentenza del 18.6.2007, il calcolo è da considerarsi corretto. In

quest’ambito le censure esposte dalla ricorrente in merito ad un’asserita

disparità di trattamento rispetto al metodo di calcolo adottato dal Municipio per i

contributi emessi per la costruzione di un altro posteggio, ossia quello

realizzato in Via __________ (procedimento peraltro noto a questo Tribunale),

non sono pertinenti: il rispetto dei principi costituzionali deve, infatti,

essere verificato all’interno del prospetto pubblicato e non per confronti con

il prospetto riguardante un’altra opera.

In particolare questo Tribunale non ha motivo di mettere in discussione

l’attendibilità del numero di posteggi esistenti indicato nel prospetto poiché

questo è stato accertato dal Comune mediante sopralluoghi. Parimenti conforme è

l’impiego della Norma VSS 641 400 per stabilire il fabbisogno reale di posteggi

(art. 29 cpv. 1 let. c LALPT, art. 49 cpv. 2 NAPR) ritenuto che il Regolamento

cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp), che attualmente disciplina il

tema del fabbisogno dei posteggi privati necessari, è inservibile essendo

entrato in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del

prospetto.

Tuttavia il Tribunale ha riscontrato alcune discrepanze nell’ambito dell’applicazione

concreta della predetta Norma VSS là dove, per taluni fondi, questo fabbisogno

è stato valutato in modo differente da quanto previsto dalla Norma stessa.

Su questo punto si pone perciò la necessità di procedere ad una correzione del

prospetto che può essere effettuata in questa sede poiché il Tribunale dispone

di tutti gli elementi necessari (cfr. RDAT I-2001 no. 37 c. 6).

La correzione consiste nell’adeguare il fabbisogno reale di posteggi per ogni

mappale considerando, conformemente alla Norma (tabella 2 p. 7), un minimo di 2

posteggi per le particelle con una SUL diversa da 0, rispettivamente un minimo

di 1 posteggio per ogni frazione intera di 80 mq. L’adeguamento – che

coinvolge i mapp. no. 1768, 2585, 1952, 1949, 2929, 1935, 2744, 1926, 2980,

2978, 1902, 3090, 1922, 1920, 3050 nonché lo stesso mapp. no. 1923 di proprietà

della ricorrente – si ripercuote sul fattore posteggi e sul fattore contributo

posteggi mancanti una volta effettuato il paragone con i posteggi esistenti e

quelli mancanti. Di riflesso esso comporta anche una correzione del peso totale

Considerandi

dei mappali che passa da 9830.24 a 9660.61.

Su tali basi, premesso che il ristorante al mapp. no. 1923 dispone di 120 posti

a sedere, si considera un fabbisogno reale di 20 posteggi, anziché di 22. Considerata

l’esistenza di 19 posteggi, si ha 1 posteggio mancante e pertanto il contributo

posteggi mancanti dev’essere ridotto da 4'500.- a 1'500.-. Poste tali

correzioni ed applicato il nuovo peso totale, il contributo a carico della

ricorrente dovrebbe essere di fr. 5'566.50.

Tuttavia, considerata la riduzione già applicata in sede di reclamo, che ha

ridotto il contributo a fr. 5'380.80.-, un aumento dell’importo in questa sede

e improponibile per il divieto, vigente nella procedura amministrativa, di

riformare la decisione a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 LPamm.). Di

conseguenza il contributo di miglioria già fissato in fr. 5'380.80.- deve

essere confermato.

4.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono addebitate alla ricorrente in quanto soccombente

(art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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