30.2007.53
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8 gennaio 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
30.2007.53
Data decisione, Autorità:
08.01.2008, TCA
Titolo:
Contributi dovuti come indipendente da gennaio a marzo 2003.Tassazioni fiscali vincolanti.Va ritenuto il reddito ANNUO determinato dall'Ufficio tassazione.Il reddito NON va più convertito su 12 mesi,né i contributi vanno più rateizzati.Tuttavia,è la durata effettiva di lavoro che va iscritta nel CI
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 1a cpv. 1 let. a LAVS
art. 4 LAVS
art. 9 LAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.53
TB
Lugano
8 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione del 6 aprile 2007 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha definitivamente
fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente dal
1° gennaio 2003 al 31 marzo 2003. La Cassa, evincendo l'importo dalla comunicazione del 3 aprile 2007 (doc. 1) dell'autorità fiscale, ha ritenuto per il 2003
un reddito aziendale di Fr. 50'000.-, con un capitale proprio nullo investito nell'azienda.
B. Il
17 aprile 2007 (doc. 5) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo valere
che siccome ha lavorato come indipendente soltanto dal 1° gennaio al 31 marzo
2003, stando ai calcoli della Cassa egli avrebbe quindi conseguito un reddito
aziendale annuo di Fr. 208'300.-,
ciò che è impossibile. Chiede quindi che i contributi dovuti per i tre mesi d'attività indipendente siano fissati sulla
scorta del reddito annuo dichiarato di Fr. 44'919.- diviso per quattro, ovvero su Fr. 11'229.-.
C. Con
decisione su opposizione del 3 luglio 2007 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha
respinto l'impugnativa dell'assicurato, evidenziando di essersi
attenuta ai dati fiscali, vincolanti e non contestati davanti all'Ufficio di tassazione, che hanno definito
il suo reddito netto come indipendente dal 1° gennaio al 30 aprile 2003 in Fr.
50'000.-, a cui si aggiungono i
contributi fatturati. L'autorità
fiscale ha evidenziato che dal 1° maggio al 31 dicembre 2003 l'assicurato è stato salariato di __________
Sagl.
D. Con
ricorso del 13 luglio 2007 (doc. I) RI 1 ha contestato di avere conseguito un
reddito annuo di Fr. 208'300.-
ed ha confermato di non avere interposto reclamo contro la tassazione IC/IFD
2003B poiché a quel momento la riteneva corretta, mentre i contributi personali
ora richiesti appaiono eccessivi.
Il 10 agosto 2007
(doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, ribadendo il
contenuto della decisione su opposizione.
Il ricorrente ha
osservato che la notifica di tassazione 2003B è errata. Ha poi precisato che il
reddito aziendale di Fr. 50'000.-
si riferisce all'intero anno
fiscale e non ai soli mesi da gennaio ad aprile 2003 (doc. VII). L'assicurato ha prodotto copia della dichiarazione
fiscale, del bilancio e del conto economico del 2003.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente
è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In
concreto, sulla base del reddito aziendale di Fr. 50'000.- confermato dal competente Ufficio di tassazione (doc. 1), a cui
si sono aggiunti i contributi di Fr. 2'075.- fatturati quale acconto, la Cassa ha definitivamente calcolato
in Fr. 4'940,40 il contributo
personale AVS/AI/IPG dovuto dal ricorrente per il 2003, a cui sono stati aggiunti
i contributi AF e le spese amministrative, per un totale a suo carico di Fr. 5'117,20.
L'assicurato ha contestato questi ammontari,
facendo valere un differente reddito da attività lucrativa indipendente
soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG. Controversa è pertanto la determinazione
dei redditi acquisiti dal ricorrente come persona indipendente da sottoporre a
contribuzione per il 2003.
6. Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti
ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per
quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110
pag. 341 segg. consid. 5a; STCA
del 31 luglio 2000 in re R.M.).
7. Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2003, occorre determinare il
reddito conseguito dall'assicurato
durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione
postnumerando 2003B.
Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2003 è
regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurato non vi si è validamente opposto (docc. 1 e 2). In tali
circostanze le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23
cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi
esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti.
Per l'anno 2003, l'IFD 2003B (doc. A2) contempla un reddito da attività indipendente di
Fr. 50'000.- ed un reddito da
attività dipendente di Fr. 50'886.-.
Ques'ultimo importo corrisponde
al salario conseguito dal ricorrente come dipendente della neocostituita __________
Sagl e non va quindi qui ritenuto.
8. In
virtù di quanto esposto, il giudice delle assicurazioni sociali si attiene
dunque ai summenzionati importi determinati dall'autorità fiscale e cresciuti incontestati in giudicato.
A proposito di questi redditi,
l'insorgente ha evidenziato
dapprima che gli stessi erano corretti (doc. I), poi ha osservato che la
notifica di tassazione IC/IFD 2003B del 30 novembre 2005 era errata e che,
semmai, il reddito di Fr. 50'000.-
fissato dall'UT si riferisce a
quanto conseguito durante l'intero
Considerandi
anno 2003 e non soltanto ai primi tre mesi di quell'anno, altrimenti il suo reddito annuo risulterebbe essere di Fr. 208'300.-. Il ricorrente ha inoltre prodotto la
sua dichiarazione fiscale 2003B (doc. VII/3), la quale riporta delle cifre
differenti da quelle ritenute dall'autorità fiscale (doc. A2).
Ora, gli importi
indicati dall'assicurato non vanno
ritenuti ai fini del calcolo dei contributi personali, siccome fanno stato unicamente
le somme fissate dall'Ufficio
di tassazione a mezzo della notifica di tassazione IC/IFD. Contestualmente, il TCA ribadisce che il ricorrente non ha difeso
i suoi interessi durante la procedura fiscale, ciò che comporta che ne debba
ora sopportare le conseguenze.
Stante quanto precede,
le argomentazioni dell'assicurato
che ha osservato che i contributi personali del primo trimestre dovrebbero
invece essere calcolati sulla base di un reddito determinante di Fr. 11'229.-, corrispondente ad un quarto del reddito annuo dichiarato (Fr.
44'919.-), e non su un reddito ipotetico di Fr. 208'300.- ([Fr. 50'000.- + Fr.
2'075.- acconti già versati] x 4 trimestri), non vanno ritenute, siccome
infondate.
9.
Da
ultimo, occorre esaminare se il reddito di Fr. 50'000.- stabilito dall'autorità fiscale vada ritenuto per intero quale base di calcolo dei
contributi personali oppure se debba essere riportato pro rata temporis
sui tre mesi di contribuzione, con conseguente calcolo dei relativi contributi soltanto
su un quarto dell'anno.
Il TCA ha già avuto modo di affrontare questa
tematica in una sentenza di principio del 10 giugno 2002 (inc. n. 30.2002.29)
-confermata con STCA del 5
ottobre 2005 (inc. n. 30.2005.26) -, nella quale ha osservato:
" (…) Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una
modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva
in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito
effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).
L'UFAS, nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio
2001, si è così espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000
pag. 107 segg., in particolare pag. 112 segg.):
"(…)
Al. 2: L'al. 2 stipule le calcul postnumerando (d'après le
revenu acquis au cours de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction).
Le revenu d'une activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année
de cotisation est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres
termes, la période de cotisation et la période de calcul coïncident. L'AVS
reprend le système de l'impôt fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette
correspondance entre l'AVS et les impôts améliore la transparence pour les
personnes tenues de cotiser. De plus elle se justifie sur le plan pratique,
étant donné que ce sont les autorités fiscales qui déterminent le revenu.
Dans le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui
avait cours jusqu'à présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de
moins de douze mois était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral
direct (art. 43 al. 1 et 3 LIFD). Dans le système postnumerando annuel, une
telle conversion n'est plus nécessaire puisque le revenu imposable se détermine
d'après le revenu acquis au cours de la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD).
Il en va de même pour l'AVS: étant donné que la période de calcul ne comporte
plus qu'une année, il suffit de tenir compte du revenu de cette année. L'AVS
reprend aussi a cet égard la conception de l'impôt fédéral direct. Ceci ressort
clairement de l'al. 2 lorsqu'il parle du "revenu effectivement
acquis". Le fait de renoncer à toute conversion correspond à la nature
même du calcul postnumerando annuel (sur la base du revenu acquis pendant
l'année de cotisation). Un calcul sur la base de la période économiquement
déterminante, permet de tenir compte des résultats économiques effectifs; il
semble à la fois transparent et simple. L'impôt fédéral direct prévoit quand
même encore une conversion: pour déterminer le taux lorsque la durée de
l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois (art.
209.
al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt
fédéral direct dû par les personnes physiques). Le revenu déterminant pour
fixer le taux doit aussi être défini pour l'AVS - même si c'est dans une
moindre mesure -, étant donné que les indépendants dont le revenu annuel
n'atteint pas un montant maximum défini par la loi bénéficient du barème
dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas visés par l'impôt fédéral
direct seront probablement très rares dans le domaine de l'AVS. En effet, en
matière d'AVS, seuls les indépendants sont concernés et, en plus, que lorsque
le début ou la fin d'une activité lucrative coïncide avec le début ou la fin de
l'assujettissement à l'assurance. Il faut relever, par ailleurs, qu'en raison
de la forte progression, la conversion revêt une importance beaucoup plus
grande pour l'impôt fédéral direct. Vu les circonstances, il est justifié de
s'écarter de la réglementation des impôts sur ce point particulier et de
renoncer à la conversion, ce qui permet, de surcroît, de simplifier
considérablement la procédure.".
Le direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159
prevedono che il reddito non va convertito.
Va inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il contributo
minimo annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa inferiore
all'anno, se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante tutto l'anno
(marg. 1170 DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS
alle Casse di compensazione). In caso di assoggettamento all'assicurazione
inferiore ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto proporzionalmente
alla durata dell'assoggettamento.
Per contro, l'UFAS afferma che "toute
"proratisation" est exclue pour les revenus dans le cadre du barème
dégressif et au-dessus, ce indépendamment de la durée de l'activité et de
l'assujettissement à l'assurance" (bollettino n. 106 del 2 ottobre
2001.
dell'UFAS alle Casse di compensazione).
Infine, anche se il reddito effettivamente conseguito,
rispettivamente il risultato dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile,
è determinante nella procedura del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e
3.
OAVS, Pratique VSI 2000 pag. 112) e anche se di regola va prelevato l'intero
contributo minimo (cfr. marg. 1170 DIN), è la durata effettiva dell'attività
lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno (marg.
1158.
e 1170 DIN; cfr. anche bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle
Casse di compensazione, in particolare esempi 9 e 10).
Da rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua
attività lucrativa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia
a procedere alla chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede
alla chiusura nel corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del
primo esercizio commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di
contribuzione (art. 22 cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000 pag.
114). Per il tasso di contribuzione dei due anni il reddito totale che emerge
dalla chiusura del primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione della franchigia
per le persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg. 1131 DIN).
Alla luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme entrate
in vigore il 1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del reddito
effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione.
Le nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso
dell'anno, non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti
e Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato
per esteso), né la conversione del reddito in 12 mensilità, né la
proratizzazione del calcolo dei contributi.” (sottolineatura della redattrice).
In concreto, nel corso
del 2003 l'assicurato è stato
affiliato come indipendente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (doc. 6).
In seguito, egli è stato assunto come salariato presso la ditta __________
Sagl.
Ora, ritenuto come il
calcolo dei contributi personali vada eseguito sul reddito conseguito
effettivamente nel corso dell'anno di contribuzione, è a giusta ragione che la
Cassa ha effettuato il calcolo dei contributi sulla base di un reddito
aziendale di Fr. 50'000.- realizzato
nel 2003 come indipendente.
Il salario ricevuto
per il periodo aprile-dicembre 2003 nelle vesti di dipendente della
summenzionata Sagl non rientra invece in questo calcolo, siccome oggetto di una
contribuzione diversa per il tramite del datore di lavoro (art. 14 cpv. 1 LAVS).
Ad ogni buon conto, come
evidenziato dall'UFAS, sebbene sia
determinante il reddito aziendale effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione, è la durata effettiva
dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto
l'anno.
Pertanto, questa
soluzione non porta ad una doppia imposizione del ricorrente, poiché per i
primi tre mesi del 2003 egli è stato affiliato ed
assoggettato come indipendente pagando i relativi contributi sul reddito che ha
conseguito in tale veste (Fr. 50'000.-).
Per i successivi nove
mesi dell'anno, egli ha versato i contributi sociali in qualità di dipendente sul
salario ricevuto (Fr. 50'886.-) e come tale è stato affiliato dalla Cassa
resistente.
10.
Da
quanto precede discende che la Cassa ha quindi rettamente fissato i contributi
personali dovuti dall'insorgente su un reddito aziendale di Fr. 50'000.- conseguito nel 2003, ciò che ha comportato
dei contributi ammontanti a Fr. 4'940,40, a cui si aggiungono i contributi AF e le spese
amministrative, per complessivi Fr. 5'117,20.
In queste circostanze
la decisione della Cassa merita conferma, mentre il ricorso deve essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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