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Decisione

30.2007.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 gennaio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo

conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri

(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente

è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

3. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

4. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati

devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,

presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

5. In

concreto, sulla base del reddito aziendale di Fr. 50'000.- confermato dal competente Ufficio di tassazione (doc. 1), a cui

si sono aggiunti i contributi di Fr. 2'075.- fatturati quale acconto, la Cassa ha definitivamente calcolato

in Fr. 4'940,40 il contributo

personale AVS/AI/IPG dovuto dal ricorrente per il 2003, a cui sono stati aggiunti

i contributi AF e le spese amministrative, per un totale a suo carico di Fr. 5'117,20.

L'assicurato ha contestato questi ammontari,

facendo valere un differente reddito da attività lucrativa indipendente

soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG. Controversa è pertanto la determinazione

dei redditi acquisiti dal ricorrente come persona indipendente da sottoporre a

contribuzione per il 2003.

6. Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative

alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.

8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti

ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per

quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110

pag. 341 segg. consid. 5a; STCA

del 31 luglio 2000 in re R.M.).

7. Nella

fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2003, occorre determinare il

reddito conseguito dall'assicurato

durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione

postnumerando 2003B.

Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2003 è

regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurato non vi si è validamente opposto (docc. 1 e 2). In tali

circostanze le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23

cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi

esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti.

Per l'anno 2003, l'IFD 2003B (doc. A2) contempla un reddito da attività indipendente di

Fr. 50'000.- ed un reddito da

attività dipendente di Fr. 50'886.-.

Ques'ultimo importo corrisponde

al salario conseguito dal ricorrente come dipendente della neocostituita __________

Sagl e non va quindi qui ritenuto.

8. In

virtù di quanto esposto, il giudice delle assicurazioni sociali si attiene

dunque ai summenzionati importi determinati dall'autorità fiscale e cresciuti incontestati in giudicato.

A proposito di questi redditi,

l'insorgente ha evidenziato

dapprima che gli stessi erano corretti (doc. I), poi ha osservato che la

notifica di tassazione IC/IFD 2003B del 30 novembre 2005 era errata e che,

semmai, il reddito di Fr. 50'000.-

fissato dall'UT si riferisce a

quanto conseguito durante l'intero

Considerandi

anno 2003 e non soltanto ai primi tre mesi di quell'anno, altrimenti il suo reddito annuo risulterebbe essere di Fr. 208'300.-. Il ricorrente ha inoltre prodotto la

sua dichiarazione fiscale 2003B (doc. VII/3), la quale riporta delle cifre

differenti da quelle ritenute dall'autorità fiscale (doc. A2).

Ora, gli importi

indicati dall'assicurato non vanno

ritenuti ai fini del calcolo dei contributi personali, siccome fanno stato unicamente

le somme fissate dall'Ufficio

di tassazione a mezzo della notifica di tassazione IC/IFD. Contestualmente, il TCA ribadisce che il ricorrente non ha difeso

i suoi interessi durante la procedura fiscale, ciò che comporta che ne debba

ora sopportare le conseguenze.

Stante quanto precede,

le argomentazioni dell'assicurato

che ha osservato che i contributi personali del primo trimestre dovrebbero

invece essere calcolati sulla base di un reddito determinante di Fr. 11'229.-, corrispondente ad un quarto del reddito annuo dichiarato (Fr.

44'919.-), e non su un reddito ipotetico di Fr. 208'300.- ([Fr. 50'000.- + Fr.

2'075.- acconti già versati] x 4 trimestri), non vanno ritenute, siccome

infondate.

9.

Da

ultimo, occorre esaminare se il reddito di Fr. 50'000.- stabilito dall'autorità fiscale vada ritenuto per intero quale base di calcolo dei

contributi personali oppure se debba essere riportato pro rata temporis

sui tre mesi di contribuzione, con conseguente calcolo dei relativi contributi soltanto

su un quarto dell'anno.

Il TCA ha già avuto modo di affrontare questa

tematica in una sentenza di principio del 10 giugno 2002 (inc. n. 30.2002.29)

-confermata con STCA del 5

ottobre 2005 (inc. n. 30.2005.26) -, nella quale ha osservato:

" (…) Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una

modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva

in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito

effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).

L'UFAS, nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio

2001, si è così espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000

pag. 107 segg., in particolare pag. 112 segg.):

"(…)

Al. 2: L'al. 2 stipule le calcul postnumerando (d'après le

revenu acquis au cours de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction).

Le revenu d'une activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année

de cotisation est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres

termes, la période de cotisation et la période de calcul coïncident. L'AVS

reprend le système de l'impôt fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette

correspondance entre l'AVS et les impôts améliore la transparence pour les

personnes tenues de cotiser. De plus elle se justifie sur le plan pratique,

étant donné que ce sont les autorités fiscales qui déterminent le revenu.

Dans le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui

avait cours jusqu'à présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de

moins de douze mois était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral

direct (art. 43 al. 1 et 3 LIFD). Dans le système postnumerando annuel, une

telle conversion n'est plus nécessaire puisque le revenu imposable se détermine

d'après le revenu acquis au cours de la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD).

Il en va de même pour l'AVS: étant donné que la période de calcul ne comporte

plus qu'une année, il suffit de tenir compte du revenu de cette année. L'AVS

reprend aussi a cet égard la conception de l'impôt fédéral direct. Ceci ressort

clairement de l'al. 2 lorsqu'il parle du "revenu effectivement

acquis". Le fait de renoncer à toute conversion correspond à la nature

même du calcul postnumerando annuel (sur la base du revenu acquis pendant

l'année de cotisation). Un calcul sur la base de la période économiquement

déterminante, permet de tenir compte des résultats économiques effectifs; il

semble à la fois transparent et simple. L'impôt fédéral direct prévoit quand

même encore une conversion: pour déterminer le taux lorsque la durée de

l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois (art.

209.

al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt

fédéral direct dû par les personnes physiques). Le revenu déterminant pour

fixer le taux doit aussi être défini pour l'AVS - même si c'est dans une

moindre mesure -, étant donné que les indépendants dont le revenu annuel

n'atteint pas un montant maximum défini par la loi bénéficient du barème

dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas visés par l'impôt fédéral

direct seront probablement très rares dans le domaine de l'AVS. En effet, en

matière d'AVS, seuls les indépendants sont concernés et, en plus, que lorsque

le début ou la fin d'une activité lucrative coïncide avec le début ou la fin de

l'assujettissement à l'assurance. Il faut relever, par ailleurs, qu'en raison

de la forte progression, la conversion revêt une importance beaucoup plus

grande pour l'impôt fédéral direct. Vu les circonstances, il est justifié de

s'écarter de la réglementation des impôts sur ce point particulier et de

renoncer à la conversion, ce qui permet, de surcroît, de simplifier

considérablement la procédure.".

Le direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159

prevedono che il reddito non va convertito.

Va inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il contributo

minimo annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa inferiore

all'anno, se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante tutto l'anno

(marg. 1170 DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS

alle Casse di compensazione). In caso di assoggettamento all'assicurazione

inferiore ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto proporzionalmente

alla durata dell'assoggettamento.

Per contro, l'UFAS afferma che "toute

"proratisation" est exclue pour les revenus dans le cadre du barème

dégressif et au-dessus, ce indépendamment de la durée de l'activité et de

l'assujettissement à l'assurance" (bollettino n. 106 del 2 ottobre

2001.

dell'UFAS alle Casse di compensazione).

Infine, anche se il reddito effettivamente conseguito,

rispettivamente il risultato dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile,

è determinante nella procedura del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e

3.

OAVS, Pratique VSI 2000 pag. 112) e anche se di regola va prelevato l'intero

contributo minimo (cfr. marg. 1170 DIN), è la durata effettiva dell'attività

lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno (marg.

1158.

e 1170 DIN; cfr. anche bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle

Casse di compensazione, in particolare esempi 9 e 10).

Da rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua

attività lucrativa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia

a procedere alla chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede

alla chiusura nel corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del

primo esercizio commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di

contribuzione (art. 22 cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000 pag.

114). Per il tasso di contribuzione dei due anni il reddito totale che emerge

dalla chiusura del primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione della franchigia

per le persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg. 1131 DIN).

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme entrate

in vigore il 1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del reddito

effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione.

Le nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso

dell'anno, non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti

e Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato

per esteso), né la conversione del reddito in 12 mensilità, né la

proratizzazione del calcolo dei contributi.” (sottolineatura della redattrice).

In concreto, nel corso

del 2003 l'assicurato è stato

affiliato come indipendente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (doc. 6).

In seguito, egli è stato assunto come salariato presso la ditta __________

Sagl.

Ora, ritenuto come il

calcolo dei contributi personali vada eseguito sul reddito conseguito

effettivamente nel corso dell'anno di contribuzione, è a giusta ragione che la

Cassa ha effettuato il calcolo dei contributi sulla base di un reddito

aziendale di Fr. 50'000.- realizzato

nel 2003 come indipendente.

Il salario ricevuto

per il periodo aprile-dicembre 2003 nelle vesti di dipendente della

summenzionata Sagl non rientra invece in questo calcolo, siccome oggetto di una

contribuzione diversa per il tramite del datore di lavoro (art. 14 cpv. 1 LAVS).

Ad ogni buon conto, come

evidenziato dall'UFAS, sebbene sia

determinante il reddito aziendale effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione, è la durata effettiva

dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto

l'anno.

Pertanto, questa

soluzione non porta ad una doppia imposizione del ricorrente, poiché per i

primi tre mesi del 2003 egli è stato affiliato ed

assoggettato come indipendente pagando i relativi contributi sul reddito che ha

conseguito in tale veste (Fr. 50'000.-).

Per i successivi nove

mesi dell'anno, egli ha versato i contributi sociali in qualità di dipendente sul

salario ricevuto (Fr. 50'886.-) e come tale è stato affiliato dalla Cassa

resistente.

10.

Da

quanto precede discende che la Cassa ha quindi rettamente fissato i contributi

personali dovuti dall'insorgente su un reddito aziendale di Fr. 50'000.- conseguito nel 2003, ciò che ha comportato

dei contributi ammontanti a Fr. 4'940,40, a cui si aggiungono i contributi AF e le spese

amministrative, per complessivi Fr. 5'117,20.

In queste circostanze

la decisione della Cassa merita conferma, mentre il ricorso deve essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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