30.2007.54
Contributi AVS per l'anno 2003 sulla base della tassazione definitiva. Ricorso. Domanda di revisione della tassazione accolta dall'UT. IFD 2003 rivista. Ricorso accolto. Decisione annullata e rinvio a
28 novembre 2007Italiano9 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2007.54
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, TCA
Titolo:
Contributi AVS per l'anno 2003 sulla base della tassazione definitiva. Ricorso. Domanda di revisione della tassazione accolta dall'UT. IFD 2003 rivista. Ricorso accolto. Decisione annullata e rinvio atti per nuovo provvedimento
CONTRIBUTI
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.54
IR
Lugano
28 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 giugno
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione definitiva del 29 maggio 2007 (doc. 4) la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per il periodo
di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. La Cassa ha ritenuto un
reddito aziendale di CHF 80'319.--, evinto dalla tassazione fiscale IFD 2003B avvenuta
d'ufficio, ed un capitale nullo investito nell'azienda.
B. Il
4 giugno 2007 (doc. 2) l'assicurata ha interposto opposizione, facendo valere
che il suo reddito aziendale nel periodo in discussione non sarebbe stato di
CHF 80'319.--.
Con
decisione su opposizione del 27 giugno 2007 (doc. A) la Cassa ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che l'importo di CHF 80'319.--
è stato confermato dal competente Ufficio di tassazione e che siccome le
comunicazioni fiscali sono vincolanti per l'amministrazione, essa non può dunque scostarsene.
C. Con
ricorso del 26 luglio 2007 (doc. I) l'assicurata si è aggravata al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA), facendo valere che "è stato
presentato un ricorso contro la tassazione d'ufficio".
Con risposta
di causa del 10 agosto 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il
ricorso, sostenendo di doversi attenere alla tassazione fiscale 2003 cresciuta
nel frattempo in giudicato.
D. Con
scritto del 14 agosto 2007 (doc. V) la ricorrente ha ribadito di aver terminato
la propria attività di indipendente nel mese di giugno 2003 con la chiusura
volontaria del proprio negozio.
Con scritto
del 3 settembre 2007 (doc. XII) il Giudice delegato del TCA ha richiesto ed
ottenuto (doc. XIII) dall'Ufficio circondariale di Tassazione (UT) di __________
la trasmissione in visione delle dichiarazioni di'imposta complete 2003B, 2004
e 2005 con allegate le rispettive decisioni di tassazione.
Con scritto
del 12 settembre 2007 (doc. XVIII) il patrocinatore della ricorrente ha segnalato
al TCA che la sua cliente avrebbe appreso solo dalla presente istruttoria che
il marito non ha fatto le dichiarazioni d'imposta ed ha ricevuto per gli anni
dal 2003 al 2005 tre tassazioni d'ufficio, occultate alla moglie. Inoltre, le
relazioni tra i coniugi __________ non sarebbero delle migliori ed in pratica
essi vivrebbero separati sotto lo stesso tetto in aperto dissidio. A ciò
sarebbe da ricondurre il mascheramento di ogni informazione e della
corrispondenza alla moglie.
La CO 1 preso
atto di quanto precede ha comunque ricusato di rivedere la sua decisione. A
seguito dell’intervento dell’avv. RA 1 l’Ufficio di Tassazione ha indicato la
sua intenzione di procedere alla revisione delle decisioni di tassazione
relative alla qui ricorrente e relative al 2003, 2004 e 2005. L’avvocato
patrocinatore ha indicato, nel suo scritto 4 ottobre 2007 al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni l’intenzione dell’amministrazione fiscale di ridurre
l’importo del reddito della signora RI 1 per l’anno 2003 a CHF 40'000.-- e ciò
a seguito della, comprovata anche in sede di ricorso, cessazione dell’attività
a metà di quell’anno. Il Giudice delegato ha interpellato nuovamente l’UT __________
chiedendo ulteriormente la trasmissione non appena possibile della decisione attesa
dall’assicurata e preannunciata dal patrocinatore. Mediante invio pervenuto il
16 novembre 2007 l’amministrazione fiscale ha trasmesso la sua nuova decisione
emessa dopo revisione da cui emerge un reddito da “attività indipendente della
moglie” e riferito quindi al lavoro svolto dalla ricorrente, per il 2003,
cifrato in CHF 40'000.--.
Interpellata
in merito la CO 1 ha indicato di essere d’accordo con la rettifica dell’importo
sul quale prelevare i contributi AVS AI IPG. Dal canto suo l’avv. RA 1 ha preso
atto di tale disponibilità precisando, all’attenzione della cassa siccome il
tema non (ancora) sub judice, che la signora RI 1 – per gli anni dal 2004 in avanti
– non ha conseguito reddito.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 26c cpv. 2
della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00). L’impugnativa appare tempestiva siccome inoltrata nel termine
legale.
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1
LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4
cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa
sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività
lucrativa dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente
è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi
sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre.
Il reddito
dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno
di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se
l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante
il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
Considerandi
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di
una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e
2.
sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le
indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di
compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le
autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione
devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione
e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5.
Nel
concreto caso la CO 1 si è fondata sulle informazioni fornite dall’autorità
fiscale, in quel momento decisamente corrette e complete. Solo nelle more della
procedura, grazie all’intervento chiarificatore del patrocinatore della
ricorrente, l’amministrazione fiscale ha proceduto alla revisione della sua
decisione relativa all’anno 2003. In quell’anno in effetti la ricorrente ha
svolto attività lavorativa solo sino a metà anno conseguendo un reddito che
l’UT, in sede di revisione, il 17 ottobre 2007 ha fissato - per l'IC (doc.
XXVbis) in CHF 40'000.-- e non più nei CHF 80'000.-- inizialmente ritenuti.
Alla luce di quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata
palesandosi errata siccome fondata su importi fiscali non più corretti siccome
modificati a seguito di revisione. La Cassa determinerà nuovamente l'ammontare
sul quale calcolare i contributi dovuti ed emanerà una nuova decisione per
l’anno 2003. Non si prelevano tasse e spese. Alla parte ricorrente, vincente in
causa, l’amministrazione resistente verserà un importo di CHF 800.-- comprensivo
dell’IVA a titolo di ripetibili di questa sede. L’importo, ridotto, appare
giustificato dall’intervento del legale successivo all’inizio della procedura
giudiziaria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e
gli atti rinviati alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione nel senso
delle considerazioni che precedono.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà alla ricorrente, a titolo di ripetibili, l’importo di CHF
800.-- (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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