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Decisione

30.2007.54

Contributi AVS per l'anno 2003 sulla base della tassazione definitiva. Ricorso. Domanda di revisione della tassazione accolta dall'UT. IFD 2003 rivista. Ricorso accolto. Decisione annullata e rinvio a

28 novembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa in­dipendente sono determinati tenendo

conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri

(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente

è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali neces­sarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

3. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi

sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre.

Il reddito

dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno

di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se

l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribu­zione, è determinante

il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

4. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio inve­stito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'im­posta cantonale, passata in giudicato e

Considerandi

adeguata ai valori di ri­partizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di

una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e

2.

sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le

indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di

compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le

autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione

devono valutare il reddito determi­nante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nel­l'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensa­zione

e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

5.

Nel

concreto caso la CO 1 si è fondata sulle informazioni fornite dall’autorità

fiscale, in quel momento decisamente corrette e complete. Solo nelle more della

procedura, grazie all’intervento chiarificatore del patrocinatore della

ricorrente, l’amministrazione fiscale ha proceduto alla revisione della sua

decisione relativa all’anno 2003. In quell’anno in effetti la ricorrente ha

svolto attività lavorativa solo sino a metà anno conseguendo un reddito che

l’UT, in sede di revisione, il 17 ottobre 2007 ha fissato - per l'IC (doc.

XXVbis) in CHF 40'000.-- e non più nei CHF 80'000.-- inizialmente ritenuti.

Alla luce di quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata

palesandosi errata siccome fondata su importi fiscali non più corretti siccome

modificati a seguito di revisione. La Cassa determinerà nuovamente l'ammontare

sul quale calcolare i contributi dovuti ed emanerà una nuova decisione per

l’anno 2003. Non si prelevano tasse e spese. Alla parte ricorrente, vincente in

causa, l’amministrazione resistente verserà un importo di CHF 800.-- comprensivo

dell’IVA a titolo di ripetibili di questa sede. L’importo, ridotto, appare

giustificato dall’intervento del legale successivo all’inizio della procedura

giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e

gli atti rinviati alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione nel senso

delle considerazioni che precedono.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà alla ricorrente, a titolo di ripetibili, l’importo di CHF

800.-- (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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