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Decisione

30.2007.55

Richiesta di condono del pagamento del contributo minimo in ambito AVS

1 febbraio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi argomenti (doc. 3),

con

ricorso del 13 agosto 2007 l’interessato è tempestivamente insorto al TCA

contestando la decisione della Cassa,

tramite

risposta del 20 agosto 2007 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso affermando

tra l’altro che “l’atteggiamento dell’__________ non è conforme al suo

mandato, tuttavia implicitamente, il suo mancato riscontro alle nostre

richieste, può essere anche interpretato che non intende assumersi il pagamento

del contributo minimo del ricorrente.” (doc. III),

il

14 dicembre 2007 questo Tribunale ha interpellato __________ chiedendo quanto

segue:

“Dagli atti dell’incarto emerge che la Cassa CO 1 vi ha interpellato

il 23 febbraio 2007, ed il 2 maggio 2007, (nonché il 10 agosto 2007)

chiedendovi di dar seguito ai necessari accertamenti, in applicazione dell’art.

11 cpv. 2 LAVS, e di comunicare il vostro preavviso circa l’assunzione del

pagamento del contributo minimo per gli anni 2005 e seguenti.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare:

Avete risposto alle predette lettere? In caso di risposta affermativa

vi chiediamo di trasmetterci copia dei vostri scritti. In caso di risposta

negativa vi chiediamo di voler precisare per quale motivo non avete ancora dato

alcuna risposta.

In concreto qual è il vostro preavviso circa la domanda di condono del

contributo minimo dovuto negli anni 2005 e seguenti?

Ringraziamo per la collaborazione e, in attesa di una vostra risposta entro

e non oltre mercoledì 2 gennaio 2008, vi porgiamo i nostri migliori

saluti.”

solo

in data 16 gennaio 2008, dopo essere stato sollecitato da questo Tribunale, l’__________

ha risposto, rilevando di non aver mai ricevuto le lettere menzionate dalla

Cassa __________ ed ha trasmesso, a comprova, l’incarto del ricorrente (doc.

VII),

chiamata

a prendere posizione in merito la Cassa ha preso atto della risposta dell’__________

ed ha ribadito che “l’atteggiamento dell’__________, non è conforme al suo

mandato, in virtù dell’art. 11 cpv. 2 LAVS e l’art. 32 OAVS.” (doc. IX),

visto

l’esito del ricorso al ricorrente è stata trasmessa la documentazione sopra

citata solo per conoscenza,

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1

LPTCA,

per

l’art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10

capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto

alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente

ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o

indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo

minimo,

a

norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe

un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere

condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata

dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il

contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al

pagamento di questo contributo,

secondo la

giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del

contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del

pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare

situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba

Considerandi

essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri

bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta

soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.

319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può

riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il

reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli

effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo

vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di

guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un

onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in

ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF

104.

V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501),

l’art.

32.

cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che,

conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono

presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse

sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal

Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere,

per

l’art. 32 cpv. 2 OAVS la cassa di compensazione decide della domanda di condono

in base al parere dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono

può essere accordato per il periodo di due anni al massimo,

a

norma dell’art. 32 cpv. 3 OAVS una copia della decisione di condono dev’essere

notificata al Cantone di domicilio, questo può fare opposizione ai sensi

dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62

LPGA,

per

l’art. 17 del decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20

dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (6.4.5.2) il

Dipartimento dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora:

Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità

consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate

obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere

troppo grave. In tale caso la quota mensile di fr. 1.- è a carico

dell’assistenza pubblica,

agli

atti vi sono una lettera del 23 febbraio 2007 della Cassa __________ __________,

con la quale viene chiesto a quest’ultima di mettere in atto i necessari

accertamenti e di comunicare il preavviso circa l’assunzione del pagamento del

contributo minimo del ricorrente (doc. 6),

dallo

scritto risulta che il 2 maggio 2007 l’amministrazione ha richiamato l’__________

per ottenere una risposta (cfr. timbro su doc. 6),

in

calce alla decisione formale del 20 giugno 2007 e alla decisione su opposizione

del 10 agosto 2007 l’amministrazione ha indicato di aver trasmesso copia del

provvedimento amministrativo all’__________ (doc. 3 e 5),

dalla

documentazione risulta che il 10 agosto 2007 l’amministrazione ha nuovamente

scritto all’__________ per ottenere risposta in merito, questa volta, alla

richiesta di condono per il contributo del 2007 (doc. 1),

di

tutti questi documenti non v’è traccia nel dossier trasmesso dall’__________ al

TCA,

pur

essendo possibile che vi sia stato, una volta, un disguido a livello postale o

della Cassa di compensazione, appare singolare che su 5 corrispondenze

trasmesse da __________ all’__________, nemmeno una le sia giunta,

a

giusta ragione la Cassa CO 1 si lamenta dell’atteggiamento __________ che

nemmeno di fronte ad una richiesta di questo TCA ha saputo rispondere nei

termini impostigli ed ha dovuto essere sollecitato, fornendo una risposta

evasiva e poco convincente e non entrando nel merito della domanda di condono,

sia

come sia, in assenza di accertamenti adeguati e di una presa di posizione dell’__________

questo TCA non può decidere in merito alla domanda presentata dal ricorrente,

in

concreto agli atti non vi sono elementi circa la capacità finanziaria

dell’insorgente, a parte il calcolo dell’__________ del 2003 che comunque non è

più attuale,

in

queste circostanze il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo la presa di posizione dell’__________,

che dovrà essere motivata, emani un nuovo provvedimento amministrativo nel

quale dovranno figurare gli elementi finanziari necessari per stabilire se nel

caso di specie il condono può essere accordato o meno,

copia

della presente sentenza va intimata, per raccomandata, anche ____________________,

il quale dovrà avviare, immediatamente, i necessari accertamenti atti a

stabilire se al ricorrente può essere accordato il condono del pagamento del

contributo del 2006 (e, per economia processuale, vista la richiesta

dell’agosto 2007, anche del contributo 2007),

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori

accertamenti conformemente ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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