30.2007.55
Richiesta di condono del pagamento del contributo minimo in ambito AVS
1 febbraio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2007.55
Data decisione, Autorità:
01.02.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di condono del pagamento del contributo minimo in ambito AVS
CONDONO
art. 11 LAVS
art. 32 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.55
cs
Lugano
1 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 agosto
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto che con
decisione del 20 giugno 2007 la Cassa CO 1 ha negato il condono dell’importo
dovuto da RI 1 quale persona senza attività lucrativa per il 2006, giacché __________
non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione del 23 febbraio 2007,
sollecitata il 2 maggio 2007 e volta a far prendere posizione in merito
all’autorità competente conformemente all’art. 32 cpv. 1 OAVS,
il
10 agosto 2007 la Cassa CO 1 ha respinto l’opposizione inoltrata da RI 1, riprendendo
Fatti
i medesimi argomenti (doc. 3),
con
ricorso del 13 agosto 2007 l’interessato è tempestivamente insorto al TCA
contestando la decisione della Cassa,
tramite
risposta del 20 agosto 2007 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso affermando
tra l’altro che “l’atteggiamento dell’__________ non è conforme al suo
mandato, tuttavia implicitamente, il suo mancato riscontro alle nostre
richieste, può essere anche interpretato che non intende assumersi il pagamento
del contributo minimo del ricorrente.” (doc. III),
il
14 dicembre 2007 questo Tribunale ha interpellato __________ chiedendo quanto
segue:
“Dagli atti dell’incarto emerge che la Cassa CO 1 vi ha interpellato
il 23 febbraio 2007, ed il 2 maggio 2007, (nonché il 10 agosto 2007)
chiedendovi di dar seguito ai necessari accertamenti, in applicazione dell’art.
11 cpv. 2 LAVS, e di comunicare il vostro preavviso circa l’assunzione del
pagamento del contributo minimo per gli anni 2005 e seguenti.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare:
Avete risposto alle predette lettere? In caso di risposta affermativa
vi chiediamo di trasmetterci copia dei vostri scritti. In caso di risposta
negativa vi chiediamo di voler precisare per quale motivo non avete ancora dato
alcuna risposta.
In concreto qual è il vostro preavviso circa la domanda di condono del
contributo minimo dovuto negli anni 2005 e seguenti?
Ringraziamo per la collaborazione e, in attesa di una vostra risposta entro
e non oltre mercoledì 2 gennaio 2008, vi porgiamo i nostri migliori
saluti.”
solo
in data 16 gennaio 2008, dopo essere stato sollecitato da questo Tribunale, l’__________
ha risposto, rilevando di non aver mai ricevuto le lettere menzionate dalla
Cassa __________ ed ha trasmesso, a comprova, l’incarto del ricorrente (doc.
VII),
chiamata
a prendere posizione in merito la Cassa ha preso atto della risposta dell’__________
ed ha ribadito che “l’atteggiamento dell’__________, non è conforme al suo
mandato, in virtù dell’art. 11 cpv. 2 LAVS e l’art. 32 OAVS.” (doc. IX),
visto
l’esito del ricorso al ricorrente è stata trasmessa la documentazione sopra
citata solo per conoscenza,
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA,
per
l’art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10
capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto
alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente
ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o
indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo
minimo,
a
norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe
un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere
condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata
dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il
contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al
pagamento di questo contributo,
secondo la
giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del
contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del
pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare
situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba
Considerandi
essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri
bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta
soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.
319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può
riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il
reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli
effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo
vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di
guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un
onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in
ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF
104.
V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501),
l’art.
32.
cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che,
conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono
presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse
sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal
Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere,
per
l’art. 32 cpv. 2 OAVS la cassa di compensazione decide della domanda di condono
in base al parere dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono
può essere accordato per il periodo di due anni al massimo,
a
norma dell’art. 32 cpv. 3 OAVS una copia della decisione di condono dev’essere
notificata al Cantone di domicilio, questo può fare opposizione ai sensi
dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62
LPGA,
per
l’art. 17 del decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20
dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (6.4.5.2) il
Dipartimento dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora:
Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità
consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate
obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere
troppo grave. In tale caso la quota mensile di fr. 1.- è a carico
dell’assistenza pubblica,
agli
atti vi sono una lettera del 23 febbraio 2007 della Cassa __________ __________,
con la quale viene chiesto a quest’ultima di mettere in atto i necessari
accertamenti e di comunicare il preavviso circa l’assunzione del pagamento del
contributo minimo del ricorrente (doc. 6),
dallo
scritto risulta che il 2 maggio 2007 l’amministrazione ha richiamato l’__________
per ottenere una risposta (cfr. timbro su doc. 6),
in
calce alla decisione formale del 20 giugno 2007 e alla decisione su opposizione
del 10 agosto 2007 l’amministrazione ha indicato di aver trasmesso copia del
provvedimento amministrativo all’__________ (doc. 3 e 5),
dalla
documentazione risulta che il 10 agosto 2007 l’amministrazione ha nuovamente
scritto all’__________ per ottenere risposta in merito, questa volta, alla
richiesta di condono per il contributo del 2007 (doc. 1),
di
tutti questi documenti non v’è traccia nel dossier trasmesso dall’__________ al
TCA,
pur
essendo possibile che vi sia stato, una volta, un disguido a livello postale o
della Cassa di compensazione, appare singolare che su 5 corrispondenze
trasmesse da __________ all’__________, nemmeno una le sia giunta,
a
giusta ragione la Cassa CO 1 si lamenta dell’atteggiamento __________ che
nemmeno di fronte ad una richiesta di questo TCA ha saputo rispondere nei
termini impostigli ed ha dovuto essere sollecitato, fornendo una risposta
evasiva e poco convincente e non entrando nel merito della domanda di condono,
sia
come sia, in assenza di accertamenti adeguati e di una presa di posizione dell’__________
questo TCA non può decidere in merito alla domanda presentata dal ricorrente,
in
concreto agli atti non vi sono elementi circa la capacità finanziaria
dell’insorgente, a parte il calcolo dell’__________ del 2003 che comunque non è
più attuale,
in
queste circostanze il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e
l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo la presa di posizione dell’__________,
che dovrà essere motivata, emani un nuovo provvedimento amministrativo nel
quale dovranno figurare gli elementi finanziari necessari per stabilire se nel
caso di specie il condono può essere accordato o meno,
copia
della presente sentenza va intimata, per raccomandata, anche ____________________,
il quale dovrà avviare, immediatamente, i necessari accertamenti atti a
stabilire se al ricorrente può essere accordato il condono del pagamento del
contributo del 2006 (e, per economia processuale, vista la richiesta
dell’agosto 2007, anche del contributo 2007),
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori
accertamenti conformemente ai considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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