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Decisione

30.2007.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 gennaio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

citati marginali sono stati adottati sulla base di sentenze del TFA confermate

ancora di recente.

L'Alta Corte, in una

sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa J. G., H 163/56, pubblicata in RCC

1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi sono dovuti

dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento in cui un

salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco importa

l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del

regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione.

L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante

iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito

contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i

casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa

di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo

in conto non modifica il debito contributivo.

In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958, pag.

393, la nostra Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta

a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia

stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a

causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice

aspettativa di salario.

Nella sentenza del 9

luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha

ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il

lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al

momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato

al lavoratore dipendente.

In una sentenza del 7

dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, il TFA ha ancora confermato il

principio secondo il quale il salario è considerato realizzato quando lo stesso

è accreditato al lavoratore dipendente:

"

(…)

Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés

qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu

provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de

chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même

temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire,

convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la

perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail

peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur

un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est

réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est

porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). (…).".

Con sentenza del 13

settembre 2004, H 78/03, il TFA, a proposito del pagamento di contributi nel

caso in cui il salario non è stato versato, ha affermato:

" (…) 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito

contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono

essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da

attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88

consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato

realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.

6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il

salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile

dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag.

205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110

V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen

in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben

worden ist"). Se,

eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata

nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può

pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel

momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori

interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera

aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n.

4.9 ).

La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al

momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo

Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata

in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la

situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della

società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria

della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due

anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva

inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella

vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della

particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo

notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale

situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari

allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si

fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al

salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva

dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88

consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).

6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche

in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita

del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale

mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella

rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la

datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli inizi

era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio che le

impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le sentenze

del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la realizzazione

del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del fatto che lo

stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società; sul

significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18

dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente

alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati

unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale che

della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le

pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un

debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non

potevano essere insorti.

6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle

sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione

alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo

allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo

Considerandi

se ne sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza

errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un

principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare

affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare

contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore

di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire

diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare

simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro,

rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali,

omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad

esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con

mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario.

Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata

di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i

lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il

proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze

previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle

assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).

7.

7.1

Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da

parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I

salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori

nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal

datore di lavoro.

7.2

Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa

poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque

realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella

sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva

omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il

mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un

periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la

controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le

tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione

dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società

per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita -

ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte

fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero

aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito

futuro degli affari della società.

7.3

In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la

controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al

salario, si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b),

che l'accredito salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse

una vera e propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza

realizzato anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere

addebitato il danno derivante." (sottolineature del redattore)

Infine, nella recente

STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che anche se

una retribuzione non viene versata nel periodo di competenza cui si riferisce,

ma semplicemente accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da

considerare siccome acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che

già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i

contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario

convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei

contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001,

consid. 3a).

In quel caso, nel 2002

la società ha versato all'assicurato

un importo e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti

il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli

atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della

SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione

dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai

contributi sociali riferiti all'anno 2002.

6.

Nel caso di specie, con scritto del 5 settembre 2007, la società fiduciaria __________

ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Con la presente

certifichiamo che l’accantonamento di CHF 15'000.-, contabilizzato nell’anno

2002.

nella RI 1 per prestazioni amministrative effettuate dal signor __________,

non è mai stato effettivamente utilizzato.

Pertanto i lavori non

sono mai stati retribuiti.

Come risulta dalle

allegate schede contabili l’accantonamento è stato sciolto nell’esercizio 2006

con contropartita il conto “ricavi straordinari”. (doc. C1)

Dalle

affermazioni della fiduciaria risulta che __________ ha effettuato dei lavori (“per

prestazioni amministrative effettuate” e “pertanto i lavori non

sono mai stati retribuiti”, sottolineature del redattore), per i

quali aveva diritto ad una controprestazione. L’art. 322 CO prevede infatti

l’obbligo, generale, per il datore di lavoro di pagare il salario convenuto per

il lavoro svolto. Il diritto al salario si è di conseguenza realizzato.

La

Cassa ha proceduto alla ripresa dell’importo di fr. 15'000 nel 2002 e la

ripresa è stata confermata da questo Tribunale (STCA del 9 febbraio 2004, inc.

30.2003

+53+58).

In

virtù delle direttive e della giurisprudenza del TFA (in particolare STFA del

13.

settembre 2004 nella causa R. [H 78/03]), ciò comporta l'obbligo di pagare i

contributi sui salari accreditati. Decisiva è la circostanza che la rinuncia, e

meglio lo scioglimento dell’accantonamento, è stata fatta solo in un secondo

tempo (addirittura in presenza di una ripresa già confermata da questo

Tribunale e rimasta incontestata) e che l’ammontare di fr. 15'000 si riferisce

ad un solo anno, per cui il dipendente non poteva essere indotto a ritenere la

controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa.

La

ricorrente non ha fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa

alla rimunerazione o al salario e si può pertanto ritenere, con il necessario

grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF

126.

V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa CO 1

configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio (cfr. STCA del 23

novembre 2004, inc. 30.2004.33).

Poiché

la società ha contabilizzato il salario nel 2002 e il dipendente ha maturato il

suo diritto alla rimunerazione, rettamente l'amministrazione non ha dedotto

dalla ripresa per il periodo 2003-2006 l’importo di fr. 15’000.

La

decisione impugnata merita pertanto conferma.

7.

L’insorgente,

con il ricorso, chiede l’assunzione di numerose prove (testi, interrogatorio di

__________, audizione di __________, ispezione RC, ecc.). Con osservazioni del

6.

settembre 2007 la ricorrente ha ribadito la richiesta, producendo ulteriore

documentazione (doc. V).

Questo

Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove. Infatti, la

documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

Del resto, in assenza di motivi di revisione, la ripresa effettuata nel 2002 e

confermata dalla STCA del 9 febbraio 2004 (inc. 30.51+53+58), non può più

essere messa in discussione.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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