30.2007.56
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22 gennaio 2008Italiano25 min
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Numero d'incarto:
30.2007.56
Data decisione, Autorità:
22.01.2008, TCA
Titolo:
Contestazione dell'assoggettamento ai contributi sociali di un importo accreditato ad un dipendente nel 2002 e stornato nel 2006. Il Tribunale si era già pronunciato sulla medesima questione in una sentenza precedente. Nozione di revisione e giurisprudenza del TF sui salari accreditati e non versati
CONTRIBUTI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
REVISIONE PROCESSUALE
art. 60 let. i LPGA
art. 15 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.56
cs
Lugano
22 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno
2007 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Durante
il controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) per il periodo
1.1.2003-31.12.2006 un ispettore della Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese
per salari non notificati dalla RI 1.
Con
decisione di tassazione d’ufficio del 18 maggio 2007, confermata dalla
decisione su opposizione del 20 giugno 2007, l’amministrazione ha fissato in
fr. 229'586 l’ammontare complessivo dei redditi ripresi.
B. La
società, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro le
predetta decisione, contestando la mancata deduzione dell’importo di fr. 15'000
(per l’amministratore “__________ del 2002”), stornato nel 2006 “poiché
tale importo non è mai stato versato.” La ricorrente afferma di non
intendere pagare dei contributi per un importo mai incassato (doc. I).
C.
Con risposta del 27 agosto 2007 l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso, rilevando da una parte che l’importo di fr. 15'000 è stato accreditato
nel 2002 a __________ e ripreso nel corso della precedente revisione, sfociata
nella sentenza del TCA del 9 febbraio 2004 (inc. 30.2003.51+53+58), cresciuta
in giudicato, d’altra parte rammentando la costante giurisprudenza federale per
la quale i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore
dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del
pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato (doc. III).
D. Il
6 settembre 2007 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione ed ha
chiesto l’assunzione delle prove indicate nell’allegato di ricorso, in
particolare l’interrogatorio di __________ e l’audizione di __________,
segretaria dell’insorgente (doc. V).
in
diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. Nella
sua opposizione la società ricorrente ha chiesto “di volerci fissare un
appuntamento presso i vostri uffici onde poter chiarire la pratica.” (allegato
al doc. 4).
La
convocazione non sembra aver avuto luogo.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
In una
sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato
che :
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV
räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den
Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.
2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE
125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei
denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl.
Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im
Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des
VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche
Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend
Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom
Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,
sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem
sie nicht mündlich angehört wurde."
Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti
oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.
Nel
caso di specie la ricorrente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere
le proprie ragioni innanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere
cognitivo. Per cui l’eventuale violazione del diritto di essere sentita,
peraltro neppure sollevata in sede ricorsuale, è stata comunque sanata dal TCA
dove l’insorgente ha ribadito le sue argomentazioni (DTF 133 I 201 consid. 2.2;
DTF 127 V 431).
Del
resto, ancora recentemente il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06),
ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire
il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431
consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con
riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio
procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con
l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…).
Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura
precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti
all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia
concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa
piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta
pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa
all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.
E’
quanto si deve ritenere anche nel caso di specie.
nel
merito
3. Oggetto
del contendere è unicamente la questione a sapere se la ricorrente può chiedere
lo stralcio dell’importo di fr. 15'000 dalla ripresa relativa al periodo
2003-2006.
4. Nel
caso di specie, con sentenza del 9 febbraio 2004 (inc. 30.2003.51+53+58),
cresciuta in giudicato, questo Tribunale ha confermato la ripresa effettuata
dalla Cassa nel 2002 di fr. 15'000 (e fr. 10'000 nel 2001) per __________,
lasciando aperta la questione della qualifica dell’importo (onorario di membro
del CdA o rimborso spese non giustificato).
Nella sentenza il TCA aveva in particolare affermato (consid. 2.7.,
pag. 14):
“Inoltre, in fase
istruttoria (doc. XI dell'Inc. n. 30.2003.53) l'avv. RA 1 ha sostenuto che
"(…) tale somma figura nella contabilità della spettabile RI 1 quale
"sospeso passivo", nel senso che non è nemmeno ancora stata versata
al signor __________ (…).". Ora, non avendo debitamente documentato tale
asserzione, sulla scorta di quanto precede la stessa non può essere ad ogni
modo presa in considerazione.
Comunque, il N. 1009
delle Direttive sul Salario Determinante (DSD) edite dall'UFAS prevede che una
retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. Si
considera quindi che essa è conseguita mediante l'accreditamento ed i
contributi sono dovuti da quel momento.”
Per
cui la questione era già stata risolta dal TCA con la precedente sentenza,
rimasta incontestata.
L’insorgente,
rettamente, non ha introdotto una domanda di revisione, giacché le condizioni
non sono date, a prescindere dalla questione a sapere se il termine per eventualmente
chiedere una revisione della sentenza del 9 febbraio 2004 (inc. 30.2003.51 + 53
+ 58) sarebbe stato rispettato.
Infatti,
per l’art. 60 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se
sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato
influenzato da un crimine o un delitto.
L'art.
14 LPTCA prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale cantonale
delle assicurazioni é ammessa la revisione
a)
se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A
norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere
presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni
dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle
lett. a) e b) dell'art. 14.
La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62
[sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre
2005], cfr. STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 4.2).
Sono
nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca
della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora
noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine
del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138
consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,
Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;
René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;
occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento
della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal
interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291
consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199
consid. 5 pag. 205).
Nel
caso di specie l’interessato non fa valere fatti nuovi ai sensi della
giurisprudenza, ossia già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma
non allegati poiché non ancora noti, né produce nuovi mezzi di prova per
comprovare fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia
non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente, giacché non in
grado di invocarli in tale procedimento.
Per
cui un’eventuale domanda di revisione sarebbe stata destinata all’insuccesso.
Tuttavia,
proprio perché la ricorrente non ha inoltrato una domanda di revisione, che
comunque sarebbe stata respinta, non può ora rimettere in discussione, in altro
modo, una precedente sentenza di questo Tribunale che aveva stabilito la
correttezza della ripresa dell’amministrazione.
Va
comunque ribadito, per i motivi che seguono, che la ripresa effettuata dalla
Cassa è corretta.
5. Secondo
il marg. 1010 DSD si considera che la retribuzione accreditata è conseguita
quando corrisponde a un credito avente valore economico e del quale il
salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una
semplice aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni conseguite
(per esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo
se gli affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).
Se
eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il lavoro prestato in
qualità di dipendente, non si può presumere l'esistenza di una retribuzione
pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun salario
fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (marg. 1011
DSD).
Fatti
I
citati marginali sono stati adottati sulla base di sentenze del TFA confermate
ancora di recente.
L'Alta Corte, in una
sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa J. G., H 163/56, pubblicata in RCC
1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi sono dovuti
dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento in cui un
salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco importa
l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del
regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione.
L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante
iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito
contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i
casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa
di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo
in conto non modifica il debito contributivo.
In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958, pag.
393, la nostra Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta
a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia
stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a
causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice
aspettativa di salario.
Nella sentenza del 9
luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha
ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il
lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al
momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato
al lavoratore dipendente.
In una sentenza del 7
dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, il TFA ha ancora confermato il
principio secondo il quale il salario è considerato realizzato quando lo stesso
è accreditato al lavoratore dipendente:
"
(…)
Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés
qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu
provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de
chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même
temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire,
convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la
perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail
peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur
un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est
réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est
porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). (…).".
Con sentenza del 13
settembre 2004, H 78/03, il TFA, a proposito del pagamento di contributi nel
caso in cui il salario non è stato versato, ha affermato:
" (…) 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito
contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono
essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da
attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato
realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.
6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il
salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile
dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag.
205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110
V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen
in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben
worden ist"). Se,
eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata
nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può
pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel
momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori
interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera
aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n.
4.9 ).
La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al
momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo
Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata
in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la
situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della
società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria
della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due
anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva
inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella
vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della
particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo
notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale
situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari
allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si
fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al
salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva
dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88
consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).
6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche
in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita
del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale
mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella
rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la
datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli inizi
era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio che le
impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le sentenze
del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la realizzazione
del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del fatto che lo
stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società; sul
significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18
dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente
alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati
unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale che
della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le
pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un
debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non
potevano essere insorti.
6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle
sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione
alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo
allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo
Considerandi
se ne sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza
errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un
principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare
affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare
contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore
di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire
diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare
simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro,
rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali,
omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad
esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con
mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario.
Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata
di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i
lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il
proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze
previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle
assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).
7.
7.1
Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da
parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I
salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori
nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal
datore di lavoro.
7.2
Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa
poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque
realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella
sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva
omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il
mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un
periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la
controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le
tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione
dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società
per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita -
ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte
fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero
aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito
futuro degli affari della società.
7.3
In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la
controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al
salario, si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b),
che l'accredito salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse
una vera e propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza
realizzato anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere
addebitato il danno derivante." (sottolineature del redattore)
Infine, nella recente
STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che anche se
una retribuzione non viene versata nel periodo di competenza cui si riferisce,
ma semplicemente accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da
considerare siccome acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che
già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i
contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario
convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei
contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001,
consid. 3a).
In quel caso, nel 2002
la società ha versato all'assicurato
un importo e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti
il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli
atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della
SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione
dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai
contributi sociali riferiti all'anno 2002.
6.
Nel caso di specie, con scritto del 5 settembre 2007, la società fiduciaria __________
ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“Con la presente
certifichiamo che l’accantonamento di CHF 15'000.-, contabilizzato nell’anno
2002.
nella RI 1 per prestazioni amministrative effettuate dal signor __________,
non è mai stato effettivamente utilizzato.
Pertanto i lavori non
sono mai stati retribuiti.
Come risulta dalle
allegate schede contabili l’accantonamento è stato sciolto nell’esercizio 2006
con contropartita il conto “ricavi straordinari”. (doc. C1)
Dalle
affermazioni della fiduciaria risulta che __________ ha effettuato dei lavori (“per
prestazioni amministrative effettuate” e “pertanto i lavori non
sono mai stati retribuiti”, sottolineature del redattore), per i
quali aveva diritto ad una controprestazione. L’art. 322 CO prevede infatti
l’obbligo, generale, per il datore di lavoro di pagare il salario convenuto per
il lavoro svolto. Il diritto al salario si è di conseguenza realizzato.
La
Cassa ha proceduto alla ripresa dell’importo di fr. 15'000 nel 2002 e la
ripresa è stata confermata da questo Tribunale (STCA del 9 febbraio 2004, inc.
30.2003
+53+58).
In
virtù delle direttive e della giurisprudenza del TFA (in particolare STFA del
13.
settembre 2004 nella causa R. [H 78/03]), ciò comporta l'obbligo di pagare i
contributi sui salari accreditati. Decisiva è la circostanza che la rinuncia, e
meglio lo scioglimento dell’accantonamento, è stata fatta solo in un secondo
tempo (addirittura in presenza di una ripresa già confermata da questo
Tribunale e rimasta incontestata) e che l’ammontare di fr. 15'000 si riferisce
ad un solo anno, per cui il dipendente non poteva essere indotto a ritenere la
controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa.
La
ricorrente non ha fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa
alla rimunerazione o al salario e si può pertanto ritenere, con il necessario
grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF
126.
V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa CO 1
configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio (cfr. STCA del 23
novembre 2004, inc. 30.2004.33).
Poiché
la società ha contabilizzato il salario nel 2002 e il dipendente ha maturato il
suo diritto alla rimunerazione, rettamente l'amministrazione non ha dedotto
dalla ripresa per il periodo 2003-2006 l’importo di fr. 15’000.
La
decisione impugnata merita pertanto conferma.
7.
L’insorgente,
con il ricorso, chiede l’assunzione di numerose prove (testi, interrogatorio di
__________, audizione di __________, ispezione RC, ecc.). Con osservazioni del
6.
settembre 2007 la ricorrente ha ribadito la richiesta, producendo ulteriore
documentazione (doc. V).
Questo
Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove. Infatti, la
documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
Del resto, in assenza di motivi di revisione, la ripresa effettuata nel 2002 e
confermata dalla STCA del 9 febbraio 2004 (inc. 30.51+53+58), non può più
essere messa in discussione.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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