30.2007.57
Omettere di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone
7 febbraio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.57
Data decisione, Autorità:
07.02.2008, PRPEN
Titolo:
Omettere di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone
PEDONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.57
4467/803
Bellinzona
7
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 febbraio 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
16 febbraio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 2 marzo 2007 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 16
febbraio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul
quale stava transitando un pedone, creando pericolo”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione
con osservazioni 2 marzo 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto
e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr.
Considerandi
2.
L'art.
33.
cpv. 1 LCStr enuncia che il conducente deve agevolare ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata. Il capoverso 2 del medesimo articolo
specifica inoltre che avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente
deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la
precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.
Tale norma è concretizzata dall'art. 6 ONC, che al suo capoverso 1,
prevede che davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il
conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul
passaggio pedonale o che attende davanti a esso e che visibilmente vuole
attraversarlo, ritenuto che deve moderare per tempo la velocità e
all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
LCStr o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione
delle predette disposizioni – di avere omesso di fermarsi davanti a un
passaggio pedonale su cui stava transitando un pedone.
La decisione impugnata
si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________,
il quale, nel proprio rapporto di contro-osservazioni 11 dicembre 2006, ha
precisato come di seguito l’accaduto:
“Il signor RI 1, in data e
ora di cui sopra (20/11/2006 ore 14.58, ndr), circolava con la propria
vettura sul tratto di __________. Transitato all’intersezione __________ – __________,
lo stesso si avvedeva che il furgone che lo precedeva sulla corsia di sinistra (recte:
destra), metteva la freccia con l’intenzione di cambiar corsia, lo stesso
accelerava incurante del passaggio pedonale che stava sopraggiungendo. Il
signor RI 1, nel suo scritto, ammette di aver avuto la visuale coperta dalla
camionetta. Tale motivo lo avrebbe dovuto indurre a rallentare la sua velocità,
mettendo così in atto una guida difensiva.
Contrariamente a quanto
dichiarato il pedone non ha concesso nessuna precedenza al signor RI 1, ma quest’ultimo
(il pedone, ndr) si è letteralmente visto tagliare la strada rischiando di
essere investito.RI 1, resosi conto della gravità dell’accaduto, continuando la
sua corsa alzava la mano in segno di scusa”. L’agente denunciante ha
altresì specificato che ha potuto rilevare la contravvenzione, poiché circolava
accodato al signor RI 1 sul medesimo tratto di strada.
4.
Dal canto suo il
ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna infrazione descrivendo l’accaduto
in questi termini: “Percorrevo da __________ direzione __________ la corsia
sinistra, libera di traffico sino al semaforo curva località __________. La
corsia di destra contava una lunga fila di mezzi in lento avanzamento.
Rallentavo poiché il semaforo dava rosso e giunto sulle strisce pedonali
affiancato ad una camionetta che mi copriva la visuale sulla destra, tra la
cabina della camionetta e la vettura che la precedeva, a quel punto dallo
spazio ristretto è sbucato un pedone che non è più avanzato, dandomi la
possibilità di procedere oltre. Il pedone non si è trovato in pericolo ed ha
attraversato alle mie spalle” (cfr. osservazioni 2 dicembre 2006 al
rapporto di contravvenzione).
Nel ricorso datato 23
febbraio 2007 l’opponente lamenta inoltre che le dichiarazioni dell’agente
accertatore non corrispondono al vero, in quanto accodata alla sua vettura vi
era la camionetta in questione e non vi erano altre vetture a seguirlo; ritiene
in sostanza che non ci si possa fermare davanti a un passaggio pedonale se
questo, a vista, si presenta libero da pedoni.
5.
Giova innanzitutto
rilevare che le constatazioni di polizia non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra
dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando
la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni
sollevate dal ricorrente.
In
concreto, non vi è motivo di dubitare delle circostanze descritte in modo
chiaro e preciso (al di là di una piccola svista, chiaramente riconoscibile,
sulla corsia percorsa dal ricorrente) dall’agente denunciante, il quale, a
differenza del multato, non ha nessun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni
penali e disciplinari.
Si
noti, dato che l’insorgente arguisce una possibile incongruenza nelle parole
dell’agente per il fatto che non poteva essere seguito da quest’ultimo, bensì
dalla camionetta, che la precisazione sulle modalità dell’accertamento si
riferisce chiaramente agli antefatti, ovvero al frangente precedente
all’infrazione, e non alla posizione delle vetture dopo l’episodio. Tale spunto
permette di considerare ancor più attendibile la versione dell’agente.
Ciò posto, va osservato
che in prossimità di passaggi pedonali bisogna in ogni caso usare una particolare
prudenza poiché l’obbligo sancito dalla legge di
concedere la precedenza ai pedoni è indipendente dalle condizioni di traffico.
Giacché la visuale alla destra del ricorrente era ostacolata da una camionetta,
come da lui sostenuto, egli doveva a maggior ragione prestare particolare cautela
nell’approssimarsi al passaggio pedonale e rallentare, se del caso, fino ad
arrestarsi, senza indurre il pedone, che, pure per suo stesso dire, stava già
transitando sulle strisce, a fermarsi e lasciarlo passare onde evitare di
essere investito. Sintomatica in proposito è la giustificazione data dal
ricorrente nello scritto 27 dicembre 2006 del suo cenno al pedone - in segno di
scusa, a detta dell’agente - laddove afferma che: “il mio cenno al pedone
c’è stato, con altro scopo però: la mia mano alzata ha inteso segnalare al
pedone prudenza, già che anche la sua visuale sulla prossima corsia era
ostacolata dalla cabina della medesima camionetta, ugualmente per
ringraziarlo di essersi fermato per tempo”; ciò che ha invero permesso
di scongiurare il peggio, ovviando alle manchevolezze dell’insorgente, che, nel
vano tentativo di sminuire le proprie responsabilità, rimprovera al pedone di
aver attraversato la strada frettolosamente (circostanza di cui non c’è
peraltro alcun riscontro agli atti e che non muterebbe la sostanza).
Checché
ne dica il ricorrente, è pacifica la violazione dei disposti citati in
ingresso, poiché non ha messo in atto alcuna misura per agevolare al pedone l’attraversamento
(reso di per sé già pericoloso dalla presenza di due corsie parallele); in
particolare non ha (sufficientemente) rallentato all’approssimarsi delle strisce
- pur riconoscendo che la visuale sulla corsia destra era coperta dalla
camionetta - e non si è affatto sincerato della presenza di pedoni intenti ad
attraversare il campo stradale, per cui ha rischiato di investirne uno.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questo giudice
perviene al solido convincimento che quest'ultimo sia effettivamente incorso
nell'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;
6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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