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Decisione

30.2007.57

Omettere di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone

7 febbraio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 16

febbraio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 60.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul

quale stava transitando un pedone, creando pericolo”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione

con osservazioni 2 marzo 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto

e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12

LPContr.

Considerandi

2.

L'art.

33.

cpv. 1 LCStr enuncia che il conducente deve agevolare ai pedoni

l'attraversamento della carreggiata. Il capoverso 2 del medesimo articolo

specifica inoltre che avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente

deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la

precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.

Tale norma è concretizzata dall'art. 6 ONC, che al suo capoverso 1,

prevede che davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il

conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul

passaggio pedonale o che attende davanti a esso e che visibilmente vuole

attraversarlo, ritenuto che deve moderare per tempo la velocità e

all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella

LCStr o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione

delle predette disposizioni – di avere omesso di fermarsi davanti a un

passaggio pedonale su cui stava transitando un pedone.

La decisione impugnata

si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________,

il quale, nel proprio rapporto di contro-osservazioni 11 dicembre 2006, ha

precisato come di seguito l’accaduto:

“Il signor RI 1, in data e

ora di cui sopra (20/11/2006 ore 14.58, ndr), circolava con la propria

vettura sul tratto di __________. Transitato all’intersezione __________ – __________,

lo stesso si avvedeva che il furgone che lo precedeva sulla corsia di sinistra (recte:

destra), metteva la freccia con l’intenzione di cambiar corsia, lo stesso

accelerava incurante del passaggio pedonale che stava sopraggiungendo. Il

signor RI 1, nel suo scritto, ammette di aver avuto la visuale coperta dalla

camionetta. Tale motivo lo avrebbe dovuto indurre a rallentare la sua velocità,

mettendo così in atto una guida difensiva.

Contrariamente a quanto

dichiarato il pedone non ha concesso nessuna precedenza al signor RI 1, ma quest’ultimo

(il pedone, ndr) si è letteralmente visto tagliare la strada rischiando di

essere investito.RI 1, resosi conto della gravità dell’accaduto, continuando la

sua corsa alzava la mano in segno di scusa”. L’agente denunciante ha

altresì specificato che ha potuto rilevare la contravvenzione, poiché circolava

accodato al signor RI 1 sul medesimo tratto di strada.

4.

Dal canto suo il

ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna infrazione descrivendo l’accaduto

in questi termini: “Percorrevo da __________ direzione __________ la corsia

sinistra, libera di traffico sino al semaforo curva località __________. La

corsia di destra contava una lunga fila di mezzi in lento avanzamento.

Rallentavo poiché il semaforo dava rosso e giunto sulle strisce pedonali

affiancato ad una camionetta che mi copriva la visuale sulla destra, tra la

cabina della camionetta e la vettura che la precedeva, a quel punto dallo

spazio ristretto è sbucato un pedone che non è più avanzato, dandomi la

possibilità di procedere oltre. Il pedone non si è trovato in pericolo ed ha

attraversato alle mie spalle” (cfr. osservazioni 2 dicembre 2006 al

rapporto di contravvenzione).

Nel ricorso datato 23

febbraio 2007 l’opponente lamenta inoltre che le dichiarazioni dell’agente

accertatore non corrispondono al vero, in quanto accodata alla sua vettura vi

era la camionetta in questione e non vi erano altre vetture a seguirlo; ritiene

in sostanza che non ci si possa fermare davanti a un passaggio pedonale se

questo, a vista, si presenta libero da pedoni.

5.

Giova innanzitutto

rilevare che le constatazioni di polizia non

fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra

dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando

la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni

sollevate dal ricorrente.

In

concreto, non vi è motivo di dubitare delle circostanze descritte in modo

chiaro e preciso (al di là di una piccola svista, chiaramente riconoscibile,

sulla corsia percorsa dal ricorrente) dall’agente denunciante, il quale, a

differenza del multato, non ha nessun interesse a dichiarare fatti non

corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni

penali e disciplinari.

Si

noti, dato che l’insorgente arguisce una possibile incongruenza nelle parole

dell’agente per il fatto che non poteva essere seguito da quest’ultimo, bensì

dalla camionetta, che la precisazione sulle modalità dell’accertamento si

riferisce chiaramente agli antefatti, ovvero al frangente precedente

all’infrazione, e non alla posizione delle vetture dopo l’episodio. Tale spunto

permette di considerare ancor più attendibile la versione dell’agente.

Ciò posto, va osservato

che in prossimità di passaggi pedonali bisogna in ogni caso usare una particolare

prudenza poiché l’obbligo sancito dalla legge di

concedere la precedenza ai pedoni è indipendente dalle condizioni di traffico.

Giacché la visuale alla destra del ricorrente era ostacolata da una camionetta,

come da lui sostenuto, egli doveva a maggior ragione prestare particolare cautela

nell’approssimarsi al passaggio pedonale e rallentare, se del caso, fino ad

arrestarsi, senza indurre il pedone, che, pure per suo stesso dire, stava già

transitando sulle strisce, a fermarsi e lasciarlo passare onde evitare di

essere investito. Sintomatica in proposito è la giustificazione data dal

ricorrente nello scritto 27 dicembre 2006 del suo cenno al pedone - in segno di

scusa, a detta dell’agente - laddove afferma che: “il mio cenno al pedone

c’è stato, con altro scopo però: la mia mano alzata ha inteso segnalare al

pedone prudenza, già che anche la sua visuale sulla prossima corsia era

ostacolata dalla cabina della medesima camionetta, ugualmente per

ringraziarlo di essersi fermato per tempo”; ciò che ha invero permesso

di scongiurare il peggio, ovviando alle manchevolezze dell’insorgente, che, nel

vano tentativo di sminuire le proprie responsabilità, rimprovera al pedone di

aver attraversato la strada frettolosamente (circostanza di cui non c’è

peraltro alcun riscontro agli atti e che non muterebbe la sostanza).

Checché

ne dica il ricorrente, è pacifica la violazione dei disposti citati in

ingresso, poiché non ha messo in atto alcuna misura per agevolare al pedone l’attraversamento

(reso di per sé già pericoloso dalla presenza di due corsie parallele); in

particolare non ha (sufficientemente) rallentato all’approssimarsi delle strisce

- pur riconoscendo che la visuale sulla corsia destra era coperta dalla

camionetta - e non si è affatto sincerato della presenza di pedoni intenti ad

attraversare il campo stradale, per cui ha rischiato di investirne uno.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questo giudice

perviene al solido convincimento che quest'ultimo sia effettivamente incorso

nell'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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