Lexipedia

Decisione

30.2007.6

Calcolo degli interessi di mora dovuti in seguito al pagamento tardivo dei contributi sociali.

2 maggio 2007Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto sulla base del reddito

determinante per l'ultima decisione di fissazione dei

contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS). Come indicato, l’amministrazione non poteva

sapere che il reddito effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile

ed in maniera così importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i

contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -

correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono

giunte nel 2004, una volta conosciuti dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel 2001 e

nel 2002.

Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza

essendo semmai riconducibile al ricorrente per non avere tempestivamente

segnalato le concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili –

fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.

Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS si rivela corretta.

2.9.Il tema oggetto del presente giudizio è stato di recente

affrontato dalla Cassa Y, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS).

In occasione dell'udienza

esperita il 28 febbraio 2007, la Cassa ha prodotto la risposta 30 gennaio 2007

dell'UFAS (doc. VIII/ 1), in cui quest'ultimo ha precisato quanto segue:

“ (…) Per quanto

concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la

fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo

determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo

bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di

regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente

dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le

divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della

chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la

differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo,

iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso

1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi

menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non

hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di

mora. L'obbligo di versare

interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella

fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle

dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo

ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli

interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia

attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a

versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal canto nostro,

partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato

sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia.

Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei

contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione

degli interessi."

Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha

rilevato di aver informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad

essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di

mora in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 5). E meglio che, in virtù

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°

gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i

contributi ancora dovuti a conguaglio sarebbero stati superiori al 25% dei

contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di

interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.;

30.2002.93) questo Tribunale aveva già evidenziato tale informazione

dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.

Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale

informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto

dall'ignoranza della legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99,

consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata;

STCA del 14 novembre 2006 nella causa S.,

Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J.,

Inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian

Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale

un postulato con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non

debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS

arretrati se il ritardo del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale ha espresso il suo parere

nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

“ Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano

alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite

dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -

in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene

all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto

irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia

imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema

degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente

severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può

cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa

regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i

contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora

dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e

implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro

obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In

questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano

l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento

dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in

ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel

pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più

frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento

d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel

diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che

sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio

di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli

interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe

chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo

elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato

far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità

del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso

nell'ambito della 10a revisione dell'AVS."

ed ha quindi proposto di respingere il postulato.

2.10. Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di

decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2

OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per gli anni 2001 e 2002 non sono

stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano

stati definitivamente fissati dalla Cassa.

Con due decisioni del 15 marzo e del 4 ottobre 2004 la Cassa ha

fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2001 ed il 2002. Ciò significa

che non tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati

dall'interessato. In virtù di quanto precede,

discende che degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, dagli atti si evince che il ricorrente ha già pagato i contributi

da compensare fissati con le citate decisioni. Ma fino ad allora (art. 42 cpv.

1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente

nel corso del 2001 (Fr. ____) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che

egli doveva effettivamente versare per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. _______). In altri termini, il

conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. _______)

è superiore all'importo limite rilevante (Fr. ___),

corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla differenza (doc. VIII: "gli interessi vengano

calcolati sul differenziale e quindi non solo sulla parte superante il

25%"), ovvero sui contributi da compensare (Fr. ________), l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del

5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio

2003 (cfr. consid. 2.6).

Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha correttamente statuito in

merito calcolando degli interessi di mora di Fr. ____ sulla base della

summenzionata lettera f dell'art. 41bis

cpv. 1 OAVS (doc. D)

Alla stessa conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai

contributi dovuti nel 2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli

interessi di mora, pari a Fr. _____, dato che il conteggio finale dei

contributi personali ancora da conguagliare (Fr. _____) era superiore al 25%

(Fr. _____) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale

per quell'anno (Fr. _______).

Da quanto precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere

mosso nei confronti della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli

interessi moratori in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

2.11. Va ulteriormente esaminata la censura sollevata dal ricorrente

relativa alla conformità dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS con la Costituzione federale. L'assicurato ha rilevato che il Tribunale Federale

delle Assicurazioni non si sarebbe ancora pronunciato in merito, mentre un

giudizio di conformità sarebbe stato reso per l'art. 42 OAVS.

Questa Corte osserva, a tale proposito, che con sentenza del 21 agosto

2003 (H 268/02) il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha considerato che

promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha

introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli

interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare

intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un

ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a

questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr.

30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà

riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di

rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM

citata n. 4024). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa

avere come conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti

retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento),

quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di compensazione.

Nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio 2004 l’alta Corte ha ripreso i

medesimi concetti in questi termini:

" Dans

un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de

l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143

ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie

scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps

allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO. La Cour de céans a eu

l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21

août 2003 (H 268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al.

1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière

d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et

que l'AVS doit se montrer intransigeante,…. Le Conseil fédéral a d'ailleurs

admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour

conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit

déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent

trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175)."

D'avviso del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, quanto appena esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove

ritiene che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non sia

mai stato dichiarato conforme alla Costituzione federale.

Infatti, se è vero che il TFA (si veda la sentenza H 268/02 citata i

cui principi sono stati – come detto - ribaditi nella sentenza H 328/02 del 30

gennaio 2004) ha specificatamente applicato l'art. 41bis lett. c OAVS al caso da esso stesso trattato, è innegabile

però che la Massima istanza si sia pronunciata sull'art. 41bis OAVS in generale, implicitamente negando

la difformità di detta norma alla Costituzione Federale.

L’esame svolto dal TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra che l'Alta

corte non l'ha ritenuta incostituzionale.

Pertanto, è indubbio che il TFA abbia dichiarato conforme alla

Costituzione federale sia questo disposto sia anche, quindi, entrambi i suoi

capoversi ed indirettamente le sei ipotesi contemplate al capoverso 1, fra cui

la citata lettera f qui in discussione.

Lo scrivente Tribunale osserva ancora che il TFA ha confermato

espressamente la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2001, alla Costituzione federale ed alla legge (Pratique VSI

2003 pag. 143 segg.). Questa norma ha codificato la giurisprudenza sviluppata

in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava

diversi casi concernenti la decorrenza degli interessi di mora.

La Corte federale ha riaffermato il principio secondo cui il debitore

che paga con moneta scritturale sopporta i rischi del ritardo e della perdita

nel lasso di tempo che intercorre fra l'ordine di pagamento e l'esecuzione dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio margine d'apprezzamento di cui dispone il

Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e

LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1) ha stabilito che la regolamentazione

contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né sprovvista di

significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate differenze

giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).

Data

dunque la costituzionalità dell'art. 41bis OAVS che trova anch'esso,

occorre ribadirlo, il proprio fondamento nel citato art. 14 cpv. 4 lett. e

LAVS, vengono così a cadere le lamentele del ricorrente riguardo alla presunta

violazione che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS genererebbe nei

confronti dei principi costituzionali evocati dagli artt. 8, 9 e 29 Cost. fed.

D’altro

canto, la norma censurata dal ricorrente non viola il principio di parità di

trattamento dinanzi alla legge, anzi, proprio la percezione degli interessi

moratori a fronte di una situazione come quella qui in discussione, ossia

conseguente ad insufficiente versamento di acconti per la mancata segnalazione

del debitore dei contributi, tende a volere trattare tutti gli assicurati in

maniera conforme alla legge. D’altra parte la norma stessa non crea

discriminazioni tra gli assicurati trattando gli stessi in maniera uguale.

Il

ricorrente fa poi generico riferimento all’art. 9 Cost. fed. che tende a

proteggere la buona fede dell’assicurato (qui) ed a fare in modo che alcuno sia

trattato in maniera arbitraria. Il ricorrente non specifica in quale modo la

norma, o la sua applicazione da parte dell’amministrazione, violino il divieto

d’arbitrio e la sua buona fede. Dal tenore dell’impugnativa gli sembra ricondurre

tali violazioni all’obbligo fatto all’assicurato di segnalare spontaneamente

all’amministrazione l’aumentato reddito e quindi l’obbligo di maggiore

versamento di contributi. Se il sistema della segnalazione spontanea da parte

di un contribuente è sostanzialmente sconosciuto nel diritto fiscale laddove si

tratti di imposte dirette, diversa è la situazione per le imposte indirette.

Nella LIVA è espressamente previsto un obbligo di spontanea dichiarazione

dell’imposta (art. 46) non diversamente viene trattato il contribuente

nell’ambito dell’imposta preventiva che è tenuto a presentare spontaneamente

all’Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto,

corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la

notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP). La modalità della

segnalazione spontanea imposta dalle norme LAVS ricordate, e che tratta sia

dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere

percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare

comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di

protezione all’arbitrio.

Nemmeno l’art. 29 Cost. fed. è di sussidio al ricorrente. Tale norma

costituzionale prevede l’obbligo, per le autorità amministrative e giudiziarie,

di garantire la parità e l’equità di trattamento, oltre al rispetto di termini

ragionevoli per il giudizio.

Ebbene il ricorrente è stato trattato dall’amministrazione con equità

e parimenti ad altri contribuenti come la pendenza di diverse procedure

analoghe presso questo Tribunale dimostra. Egli non ha reso minimamente

verosimile di essere stato trattato differentemente da parte

dell’amministrazione. La Cassa ha proceduto nei suoi confronti come nei

confronti di altri assicurati, quando ha ricevuto la decisione di tassazione ha

proceduto alla verifica dei presupposti di cui all’art. 41bis OAVS ed ha emesso

la sua decisione di fissazione degli interessi moratori. In alcun modo il ricorrente è stato

discriminato.”

9. Per

i medesimi motivi sopra riportati per esteso anche nel caso di specie il

ricorso deve dunque essere respinto. La Cassa ha infatti calcolato gli

interessi moratori conformemente alla legge ed all’ordinanza senza violare la

costituzione e garantendo la parità di trattamento tra tutti gli assicurati.

In

particolare per il 2001, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2001 (Fr. __________)

sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente

versare per l'anno di

contribuzione 2001 (Fr. __________). In altri termini, il conteggio finale

degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. __________) è

superiore all'importo limite

rilevante (Fr. __________), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente

dovuti nell'anno di

contribuzione.

Pertanto,

sulla differenza, ovvero sui contributi da compensare (Fr. __________), l'assicurato deve pagare degli interessi di

mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1°

gennaio 2003.

Di

conseguenza, la Cassa di compensazione ha correttamente statuito in merito

calcolando degli interessi di mora di Fr. __________ sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS.

Alla

stessa conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi

dovuti nel 2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di

mora, pari a Fr. __________, dato che il conteggio finale dei contributi

personali ancora da versare (Fr. __________) è superiore al 25% (Fr. __________)

dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. __________).

Per

quanto concerne invece il tasso del 5% previsto dall’art. 42 cpv. 2 OAVS, va

rammentato che l’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS costituiva la base legale che

conferiva al Consiglio federale la facoltà di fissare, tramite ordinanza, il

saggio da applicare. La norma è ora stata sostituita dall’art. 26 cpv. 1 LPGA

(cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2003, n 27 ad art. 26,

pag. 307). A proposito del tasso da applicare Kieser, op. cit., a pag. 306

rammenta che:

" (…)

Hätte es an einer Festlegung des Zinsatzes gefehlt, wäre es ebenfalls

von einem Satz von 5% auszugehen gewesen, wie es in der ständigen bisherigen

Rechtsprechung bei einer Verzugszinspflicht angenommen wurde (vgl. SVR 2001 BVG

Nr. 16; Rhinow/Krähenmann, 93; Zürcher, Verzugszinsen, 197)."

In

queste circostanze anche il tasso del 5%, derivante dall’art. 42 cpv. 2 OAVS

adottato in virtù dell’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS (ora art. 26 cpv. 1 LPGA),

che costituisce base legale sufficiente (cfr. STCA del 19 aprile 2007 [inc.

30.2007.3], sopra citata per esteso), va confermato.

In

queste circostanze il ricorso va respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster