30.2007.6
Calcolo degli interessi di mora dovuti in seguito al pagamento tardivo dei contributi sociali.
2 maggio 2007Italiano45 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2007.6
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, TCA
Titolo:
Calcolo degli interessi di mora dovuti in seguito al pagamento tardivo dei contributi sociali.
INTERESSI DI MORA
art. 9 COST
art. 29 COST
art. 14 LAVS
art. 26 LPGA
art. 24 OAVS
art. 25 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis let. f OAVS
art. 42 OAVS
art. 6 OPGA
art. 7 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.6
cs
Lugano
2 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
dicembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS (interessi)
ritenuto, in
fatto
A. Il
21 ottobre 2005 (doc. A1) la Cassa CO 1 ha emesso due distinti conguagli dei
contributi personali dovuti dall’avv. RI 1, come indipendente, per gli anni
2001 e 2002.
Per
il 2001, dall'importo totale di
Fr. __________ dovuto dall'assicurato
per contributi e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti ammontanti
a Fr. __________ già effettuato nell'anno 2001, per ottenere un saldo a favore della Cassa di
compensazione di Fr. __________. Questa somma doveva essere accreditata sul
conto dell'amministrazione
entro 30 giorni dalla data della fattura (doc. A2).
Circa il 2002 la Cassa ha fissato in Fr. __________ i contributi personali e le
spese dovute dall'assicurato. Da questa somma è stato poi dedotto l'importo di
Fr. __________ versato come acconto, perciò l’amministrazione gli ha chiesto il pagamento di Fr. __________ a saldo (doc. A3).
B. Il
24 novembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che
fissano per l'anno 2001 e per
il 2002 gli interessi di mora sui citati contributi personali AVS/AI/IPG che l'assicurato deve versare, conteggiando gli
importi di Fr. __________ rispettivamente di Fr. __________ (cfr. doc. A8).
Con
decisione su opposizione del 28 dicembre 2006 l’amministrazione ha confermato i
predetti calcoli.
C. L’avv.
RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione ed ha chiesto che
gli interessi di mora 2001 siano fissati in fr. __________ (in luogo di fr. __________)
e gli interessi del 2002 in fr. __________ (in luogo di fr. __________; doc.
I).
L’insorgente
fa innanzitutto valere che la decisione, oltre ad essere iniqua, è in contrasto
con le norme legali, in particolare con l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. L’assicurato
ritiene che non è corretto, e contrario al principio della parità di
trattamento, calcolare l’interesse moratorio sull’intero importo scoperto e non
solo sulla parte eccedente il 25%.
Il
ricorrente afferma che per il 2001 gli interessi sono dovuti su fr. __________
e non sull’intero importo di fr. __________ (ossia la differenza tra il limite
del 25%, __________, e l’importo da compensare, __________), mentre nel 2002
il calcolo va fatto su fr. __________ (__________– __________).
L’insorgente
chiede infine se il tasso del 5% previsto dall’art. 42 cpv. 2 OAVS sia ancora
sostenibile alla luce del fatto che le autorità fiscali hanno fissato un tasso
del 3% (doc. I).
D. Chiamata
a presentare una risposta, con scritto del 31 gennaio 2007 la Cassa si è
limitata ad informare questo TCA che l’insorgente ha già pagato gli interessi
di mora richiesti (doc. III).
E. Con
osservazioni del 7 febbraio 2007 l’insorgente ha rilevato di aver
effettivamente pagato quanto richiesto a causa di un errore e di aver avvisato,
lo stesso giorno, la Cassa CO 1, chiedendo di accreditare l’importo su un altro
periodo (doc. V).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e
2 cpv. 1 LPTCA.
Infatti,
con STCA del 19 aprile 2007, inc. 30.2007.3, questo Tribunale ha emanato una
decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla presente, nella
composizione di tre giudici, ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che
verranno riprese anche in questa sede.
2.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003
della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla
LAVS.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24
gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160
consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V
166 consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1.
gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa
specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la
necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,
siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007
consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In
concreto le decisioni formale e su opposizione si riferiscono ad interessi da
versare per contributi dovuti per gli anni 2001 e 2002 e sono state emanate nel
corso del 2006.
Per
cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA, per quanto concerne la fissazione degli interessi di mora vanno
applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
3. La
Cassa ha informato il TCA del pagamento dell’importo oggetto del contendere.
Implicitamente chiede lo stralcio del ricorso.
Va
innanzitutto rilevato che di regola, con il pagamento del debito, la causa
diventa priva di oggetto (cfr. STFA del 5 febbraio 2001 nella causa C., H
205/00; cfr. anche STCA del 14 ottobre 2002, inc. 30.2002.167).
Il
ricorso andrebbe pertanto stralciato dai ruoli.
In
concreto, tuttavia, il ricorrente afferma di aver effettuato il pagamento per
errore e di aver avvisato, il giorno stesso, la Cassa dell’intervenuto disguido.
Inoltre, considerato che il pagamento è avvenuto prima dell’inoltro del ricorso
e che vi sarebbe un interesse generale alla decisione, in particolare per
quanto concerne gli anni successivi, la causa non potrebbe essere stralciata
dai ruoli (doc. V).
4. Va
precisato che, secondo la giurisprudenza federale, il ritiro di un ricorso deve
essere incondizionato ed esplicito (DTF 119 V 38 consid. 1b e i riferimenti;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag.
379; nel caso in cui la causa è stata stralciata a seguito di un ritiro dal
tenore ambiguo, cfr. STFA inedita 30 gennaio 2001 nella causa P, H 424/00, STFA
inedita 26 maggio 1999 nella causa G., consid. 4, H 67/99) ed è considerato
come desistenza per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 111 V
60 consid. 1 e 158 ad consid. 3a; DTF 107 V 248; STFA inedita 2 maggio 2000
nella causa G., K 41/000).
Il ritiro dell’impugnativa pone quindi immediatamente fine alla lite e
generalmente non può essere revocato. Di conseguenza, il giudice stralcia dai
ruoli la causa, senza entrare nel merito (cfr. Ch. Zünd,
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversiche- rungsgericht des Kantons Zürich,
Zurigo 1999, § 10 n. 10, pag. 56 e giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, la relativa decisione di stralcio, essendo
puramente dichiarativa, può essere impugnata per vizio di volontà (DTF
109 V 237). In tal caso la procedura viene ripristinata nella misura in cui il
ritiro ha causato alla parte un pregiudizio rilevante e non incide in maniera
insostenibile sulla sicurezza del diritto (cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2.a edizione,
Zurigo 1998, N. 683, pag. 242/3).
Nel diritto amministrativo i criteri sui vizi di volontà validi nel diritto
privato possono essere applicati analogamente se non vi sono particolari norme
di diritto pubblico da applicare
(cfr. DTF 105 Ia 207 consid. 2c; Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeine Verwaltungsrecht, 3a edizione, Zurigo 1998, nota 240).
In diritto amministrativo l'errore è considerato nella
misura in cui non sia dovuto a colpa della persona che se ne prevale. In altre
parole, l'errore deve essere ritenuto scusabile (DTF 98 V 255 consid. 2, cfr.
Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung. Basel 1986, Volume I, pag. 12 in
alto, ripreso nel volume complementare (Ergänzungsband) del 1990 a pag. 6 in
alto; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC)
62.70 (1997) consid. 6.3.1.)
Ad esempio il TFA non ha giustificato l'errore in cui è incorsa un'assicurata
nel chiedere il differimento della propria rendita di vecchiaia, poiché
sostanzialmente dovuto ad una lettura poco attenta di uno scritto (cfr. DTF 98
V 255 s).
5. L’insorgente
non può prevalersi di un eventuale errore commesso da suoi dipendenti, poiché,
verso terzi, il datore di lavoro risponde dell'agire del proprio ausiliario.
L'art.
101 cpv. 1 CO - applicabile per analogia al caso di specie - prevede che "chi
affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio
di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona
ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve
risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona
nell'adempimento delle sue incombenze". Per questo motivo, in
generale, il comportamento dell'ausiliario a cui è affidata l'esecuzione di un
compito è da imputare al mandante come se avesse agito di persona (DTF 94 I
249s, DTF 102 Ib 115, DTF 111 II 504, DTF 114 Ib 69 consid. 2 con rinvii).
Al proposito, in una sentenza pubblicata in RDAT 1992 II 150, il TCA non aveva
ritenuto scusabile l'annuncio tardivo del datore di lavoro per far valere il
diritto alle intemperie causato da cambiamenti intervenuti nella segreteria
dell'azienda. In particolare lo scrivente Tribunale ha rilevato che:
" (…)
ad una simile conclusione si dovrebbe arrivare pure se il datore di
lavoro fosse in grado di dimostrare d'avere correttamente istruito il personale
e che il mancato tempestivo annuncio era dovuto a negligenza di una delle due
impiegate (la "vecchia" o la "nuova"), attive presso
l'ufficio del personale. La giurisprudenza federale ha infatti stabilito che,
per analogia con l'art. 101 CO, il comportamento delle persone ausiliarie va
ascritto al richiedente (cfr. DTF 114 Ib 67 seg., in particolare 70-74). Il
datore di lavoro deve così portare le conseguenze di una eventuale negligenza
dei suoi dipendenti."
6.Infine, va rilevato che con sentenza del
20 agosto 2003 nella causa X SA (H 231/02), a proposito dell’avvenuto pagamento
di una multa, l’Alta Corte ha affermato:
"
2.1 Giusta l'art. 103 lett. a OG ha
diritto di interporre ricorso di diritto amministrativo chiunque è toccato
dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa. Può essere tale ogni
interesse di fatto o giuridico. Esso consiste nell'utilità pratica che
l'accoglimento del ricorso apporterebbe al ricorrente oppure, in altri termini,
nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale o materiale,
che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli (DTF
127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a e i riferimenti ivi
citati). Per invalsa giurisprudenza, il ricorso di diritto amministrativo
presuppone l'esistenza di un interesse pratico attuale alla modifica o
all'annullamento della decisione impugnata. Per essere attuale, esso deve
sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso bensì anche in
quello della resa del giudizio. In effetti, tale rimedio non deve essere utilizzato
per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 122 II 411 consid. 1e e rinvii).
2.2
In questo ordine di idee, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già
avuto modo di precisare che nella misura in cui tende a far dichiarare nulla
una decisione esigente contributi arretrati, ma incondizionatamente pagati in
corso di procedura, il ricorso è irricevibile per mancanza di un interesse
pratico attuale (DTF 99 V 80 consid. 1b). Allo stesso modo, ancora recentemente
nell'ambito di una procedura di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS,
questa Corte ha stralciato dai ruoli un ricorso di diritto amministrativo dopo
essere venuta a conoscenza dell'avvenuto pagamento, nelle more processuali,
dell'importo contestato (sentenza del 5 febbraio 2001 in re C., H 205/00).
2.3
Ora, ci si potrebbe effettivamente domandare se la ricorrente, che in data 10
gennaio 2002 - nonostante l'effetto sospensivo riconosciuto al proprio ricorso
(art. 97 cpv. 2 LAVS a contrario, nella versione applicabile in concreto, in
vigore fino al 31 dicembre 2002; cfr. pure art. 111 cpv. 1 OG) - ha effettuato
il pagamento della multa senza tuttavia dare seguito all'ulteriore trasmissione
della documentazione richiestale contestualmente al provvedimento impugnato,
possa ancora fare valere un interesse pratico e attuale all'annullamento della
decisione in esame. Sennonché questo tema come pure la questione dell'eventuale
comportamento abusivo della Cassa che non avrebbe, in sede cantonale, sollevato
tempestivamente l'eccezione procedurale malgrado dovesse essere a conoscenza
dell'avvenuto pagamento (cfr. DTF 125 V 375 consid. 2b), possono rimanere
indecisi, il ricorso dovendo comunque essere
respinto nel merito."
7. Alla
luce di quanto precede il gravame andrebbe stralciato siccome privo d'oggetto.
Questo Tribunale procede comunque - abbondanzialmente - ad un esame del merito.
nel
merito
8. Con
sentenza del 19 aprile 2007 (inc. 30.2007.3), questo TCA ha confermato la
costituzionalità dell’art. 41 cpv. 1 lett. f OAVS ed ha in particolare respinto
la censura del ricorrente che si lamentava del calcolo degli interessi
effettuato dalla Cassa, sostenendo, come il qui ricorrente, che
l’amministrazione "non si è limitata ad imporre gli interessi secondo
la litt. f) dell'art.
41bis OAVS solo sull'importo
che supera il 25% dell'importo
dovuto e per la parte tra gli acconti pagati e la differenza del 25% secondo la
litt. e) della stessa norma, bensì li ha calcolati secondo la litt. f) sull'intero importo superante gli acconti
pagati. L'amministrazione
ha quindi violato lo stesso art. 41bis litt. e) OAVS. Inoltre, anche in questo
caso, vi è una violazione degli art. 8 e 9 CF, in quanto, se così dovesse
essere fatto il calcolo in base all'art. 41bis cpv. 1 litt. f) OAVS, verrebbero trattati in maniera
inammisibilmente diversa due casi perfettamente uguali."
Questa
Corte ha affermato:
" L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i
cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi
devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i
periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante
diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni
necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione
d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni
sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e
di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la
restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di
contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il
pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di
interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata.
Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
2.3. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a
pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i
contributi d'acconto sulla base del reddito
presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi
sul reddito determinante per l'ultima
decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i
contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al
reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di
contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito
presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le
indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono
pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione
fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i
contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla
compensazione con i contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla
fatturazione.
Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi
non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).
È
compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali
cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone
esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità
fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG
(art. 27 cpv. 1 OAVS).
Secondo
l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali
trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di
compensazione.
L'autorità
fiscale (…omissis … ) che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per
una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può
essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di
calcolo alla cassa Y. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di
compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
2.4. Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei
contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1°
gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in
maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di
mora.
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi
di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi
che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire
da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati
per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di
compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non
presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione,
a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le
persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di
lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da
compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della
cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le
persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di
lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare,
qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai
contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo
il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati
pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il
tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per
cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati
come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M.
SA, H 148/03).
A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va
ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono
espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001),
gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i
contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri
contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente,
in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla
LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI)
e per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).
2.5. Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al
ricorrente la rifusione degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento
dei contributi personali per gli anni 2001 e 2002.
Come detto, il ricorrente ha invocato la non sussistenza di una base
legale sufficiente per poter prelevare interessi di mora nel senso inteso dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS che, a suo parere,
non possono comunque essere definiti "di mora", non essendoci alcun
ritardo nel pagamento dei contributi personali.
Occorre quindi verificare se, effettivamente, vi sia stato un ritardo
nel pagamento dei contributi da parte dell'assicurato che svolge un'attività
lucrativa indipendente, ciò che darebbe luogo alla percezione di interessi di
mora in virtù del nuovo art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (cfr. consid. 2.4).
2.6. Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi personali
sottoforma di quattro acconti da Fr. ____ ciascuno, per complessivi Fr. ____________.
Il 15 marzo 2004 (doc. B) la Cassa ha calcolato in Fr. _____ i contributi
personali totali, emettendo una fattura di Fr. ______ a saldo.
Medesimo discorso vale per i contributi del 2002, corrisposti nella
precedente misura e secondo le stesse modalità, mentre il conteggio finale
emesso il 4 ottobre 2004 enumerava un importo di Fr. ________, per una
differenza di contributi personali ancora da versare pari a Fr. ________.
Più specificatamente, il saldo dei contributi per il 2001 gli è stato
richiesto il 15 marzo 2004 e l'assicurato
ha pagato la fattura il 14 aprile seguente, mentre quest'ultimo ha saldato il 5 novembre 2004 la fattura del
4 ottobre 2004 relativa ai contributi personali del 2002.
In merito ai versamenti effettuati dal ricorrente per l'anno 2001, va osservato che il pagamento della
fattura del 15 marzo 2004 è giunto alla Cassa di compensazione (art. 42 cpv. 1
OAVS) il 19 aprile 2004, ciò che ha comportato un ritardo che è stato calcolato
per 34 giorni (dal 16 marzo 2004 al 19 aprile 2004) al tasso d'interesse del 5% sul conguaglio da versare, per
ottenere Fr. _____ da pagare a titolo di interessi di mora (art. 41bis cpv. 1
lett. e OAVS).
A questa somma si sono inoltre aggiunti gli interessi maturati a causa
della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione
definitiva dei contributi totali da pagare. Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, questi interessi
sono stati calcolati dal 1° gennaio 2003 al 15 marzo 2004, quindi su 435 giorni
di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla
Cassa a saldo (Fr. ____), per un interesse pari a Fr. ______.
Quanto ai contributi da pagare per l'anno 2002, l'importo della fattura del 4 ottobre 2004
è stato accreditato sul conto della Cassa (art. 42 cpv. 1 OAVS) il 10 novembre
2004, creando così, in virtù del citato art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS, un
ritardo di 36 giorni che, al tasso del 5% su Fr. _______, dà un interesse di
mora di Fr. ______.
La questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi
effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora di Fr. _____
calcolati dal 1° gennaio 2004 fino al momento della decisione di fissazione dei
contributi definitivi (4 ottobre 2004), quindi su 274 giorni.
2.7. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ritiene che, nel caso
in esame, si è configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei
contributi dovuti dal ricorrente tale da imporre l'applicazione sia dell'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS sia della lettera f
del medesimo disposto e quindi tale da obbligare così l'assicurato a versare degli interessi moratori.
In merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale
delle Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la
Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al
proposito questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per
l’anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per
contributi d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati
per l’anno di contribuzione giusta l’art. 24 OAVS. I contributi da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come
indicato, e gli acconti versati (n. 2029 CIM).
Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il
termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi
d'acconto versati sono almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi
effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole,
costituiscono il 100 per cento (n. 2030 CIM).
Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile
seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o
all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della
moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda
disposizioni divergenti.
La
CIM definisce poi specificatamente, al n. 4012, il pagamento ed al n. 4014 le
modalità di calcolo degli interessi nonché, al n. 4020, la decorrenza degli
interessi in caso d’esecuzione.
Nel caso concreto va evidenziato come l’assicurato abbia
effettivamente versato acconti insufficienti, siccome eccessivamente bassi,
alla luce del reddito conseguito nella sua attività indipendente, a lui noto,
nel periodo d’interesse.
È circostanza notoria che gli importi definitivi dei contributi, e
quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere
fatturati dall’amministrazione solo dopo l’emanazione della decisione di
tassazione ciò che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo il
conseguimento del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001
dell’OAVS costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato di
segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga conto
del limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.
L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di segnalare
tempestivamente - come impone l'art. 24
cpv. 4 OAVS (secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare
alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i
giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile,
in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto in una decisione) –
le modifiche di reddito rispetto al periodo precedente che funge da base, salvo
appunto indicazione contraria dell’assicurato – per la percezione degli
acconti.
In concreto l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi
parte diligente – come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse
improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di
acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla
Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002,
in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali AVS/AI/IPG da
versare per quei singoli anni.
A questo proposito occorre segnalare che è corretto ritenere che
spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può
fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi. Tuttavia, è altrettanto
vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza
attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le
indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando come detto le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, egli non è soggetto
passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con
precisi obblighi non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione
dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione
di modifiche significative che incidano sulla percezione dei contributi
d’acconto, sia a suo favore che a suo svantaggio.
Alla luce di ciò va ritenuto che, come prevede l’art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, il ricorrente avrebbe dovuto – entro il 1° gennaio dell’anno
seguente la fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione –
versare quanto effettivamente dovuto, ciò che non è stato fatto.
Quando, nel 2004, l'assicurato
ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi con l'indicazione del conguaglio dei contributi personali
ancora da pagare, egli era già in ritardo con il relativo pagamento.
Il pagamento è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, a 2004
inoltrato. L'insorgente si è quindi trovato in una
situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e
della norma.
L’interesse di mora tende, quindi, a compensare un ingiustificato
arricchimento del debitore della prestazione che versa sul dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento di congrui acconti.
2.8. È lapalissiano che l'assicurato conosca sempre prima della Cassa i redditi effettivi
conseguiti nell’anno d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato
viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo
anticipo rispetto alla Cassa che deve attendere la comunicazione ufficiale da
parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi
lassi di tempo in Ticino sembrano essere divenuti particolarmente lunghi. In
sede di udienza, in merito ai ritardi delle
autorità di tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della
LAVS, i rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei
"… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"
appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un problema di
trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla
tassazione biennale a quella annuale." (doc. VIII).
Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello
delle due amministrazioni Y e Z, non toglie nulla agli obblighi dell’assicurato
ed alla segnalazione che gli incombe, sotto pena di versamento degli interessi
moratori.
Nel caso di specie, le richieste di versamento degli acconti
trimestrali di Fr. _____ sono stati fissati nel 2001 sulla base della notifica
di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento, verosimilmente
quella riferita al periodo fiscale 2001/2002, dato che la tassazione 2003A –
relativa ai redditi conseguiti nel biennio 2001 - 2002 è pervenuta al
ricorrente il 2 ottobre 2003 (doc. H) ed all'amministrazione successivamente.
Più concretamente, al termine degli anni per i quali il contributo era
chiesto, ma certamente nel 2002 (per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001)
rispettivamente nel 2003 (per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito
quale indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la notifica di
tassazione dell'Ufficio di tassazione – che peraltro è
giunta per i redditi straordinari, trattandosi di periodo fiscale caduto nel
vuoto di tassazione, preannunciata dalla comunicazione 2 ottobre 2003 cui è
cenno (doc. H). Il ricorrente disponeva dei dati necessari e della possibilità
concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la
documentazione) relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002
prima ancora che venissero emesse le due decisioni di conguaglio dei contributi
personali (nel 2004).
X, nonostante gli obblighi fissati dalla norma - come si vedrà
comunque conforme alla legge ed alla Costituzione -, ha omesso una tempestiva
comunicazione dei suoi redditi (straordinari e conseguiti nel periodo di vuoto
della tassazione). Se vi avesse provveduto avrebbe certamente evitato di
trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati si palesavano
sin da allora – come si sono poi rivelati essere – ben inferiori del 25% ai
contributi effettivamente dovuti in entrambi gli anni.
Come detto, alla Cassa non può essere mosso rimprovero non essendo
imposto all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato
correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una
comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS),
Fatti
i contributi d'acconto sulla base del reddito
determinante per l'ultima decisione di fissazione dei
contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS). Come indicato, l’amministrazione non poteva
sapere che il reddito effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile
ed in maniera così importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i
contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -
correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono
giunte nel 2004, una volta conosciuti dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel 2001 e
nel 2002.
Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza
essendo semmai riconducibile al ricorrente per non avere tempestivamente
segnalato le concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili –
fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.
Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS si rivela corretta.
2.9.Il tema oggetto del presente giudizio è stato di recente
affrontato dalla Cassa Y, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS).
In occasione dell'udienza
esperita il 28 febbraio 2007, la Cassa ha prodotto la risposta 30 gennaio 2007
dell'UFAS (doc. VIII/ 1), in cui quest'ultimo ha precisato quanto segue:
“ (…) Per quanto
concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la
fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo
determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo
bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di
regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i
contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente
dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le
divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della
chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la
differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo,
iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso
1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi
menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non
hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di
mora. L'obbligo di versare
interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella
fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle
dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo
ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli
interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia
attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a
versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal canto nostro,
partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato
sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia.
Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei
contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione
degli interessi."
Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha
rilevato di aver informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad
essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di
mora in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 5). E meglio che, in virtù
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°
gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i
contributi ancora dovuti a conguaglio sarebbero stati superiori al 25% dei
contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di
interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.;
30.2002.93) questo Tribunale aveva già evidenziato tale informazione
dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.
Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale
informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto
dall'ignoranza della legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99,
consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata;
STCA del 14 novembre 2006 nella causa S.,
Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J.,
Inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian
Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale
un postulato con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non
debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS
arretrati se il ritardo del pagamento non è imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale ha espresso il suo parere
nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):
“ Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano
alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite
dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -
in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene
all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto
irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia
imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema
degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente
severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può
cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa
regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i
contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora
dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e
implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro
obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In
questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano
l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento
dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in
ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel
pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più
frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento
d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel
diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che
sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio
di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli
interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe
chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo
elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato
far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità
del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso
nell'ambito della 10a revisione dell'AVS."
ed ha quindi proposto di respingere il postulato.
2.10. Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di
decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2
OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per gli anni 2001 e 2002 non sono
stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano
stati definitivamente fissati dalla Cassa.
Con due decisioni del 15 marzo e del 4 ottobre 2004 la Cassa ha
fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2001 ed il 2002. Ciò significa
che non tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati
dall'interessato. In virtù di quanto precede,
discende che degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.
Ora, dagli atti si evince che il ricorrente ha già pagato i contributi
da compensare fissati con le citate decisioni. Ma fino ad allora (art. 42 cpv.
1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente
nel corso del 2001 (Fr. ____) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che
egli doveva effettivamente versare per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. _______). In altri termini, il
conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. _______)
è superiore all'importo limite rilevante (Fr. ___),
corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.
Pertanto, sulla differenza (doc. VIII: "gli interessi vengano
calcolati sul differenziale e quindi non solo sulla parte superante il
25%"), ovvero sui contributi da compensare (Fr. ________), l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del
5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio
2003 (cfr. consid. 2.6).
Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha correttamente statuito in
merito calcolando degli interessi di mora di Fr. ____ sulla base della
summenzionata lettera f dell'art. 41bis
cpv. 1 OAVS (doc. D)
Alla stessa conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai
contributi dovuti nel 2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli
interessi di mora, pari a Fr. _____, dato che il conteggio finale dei
contributi personali ancora da conguagliare (Fr. _____) era superiore al 25%
(Fr. _____) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale
per quell'anno (Fr. _______).
Da quanto precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere
mosso nei confronti della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli
interessi moratori in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
2.11. Va ulteriormente esaminata la censura sollevata dal ricorrente
relativa alla conformità dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS con la Costituzione federale. L'assicurato ha rilevato che il Tribunale Federale
delle Assicurazioni non si sarebbe ancora pronunciato in merito, mentre un
giudizio di conformità sarebbe stato reso per l'art. 42 OAVS.
Questa Corte osserva, a tale proposito, che con sentenza del 21 agosto
2003 (H 268/02) il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha considerato che
promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha
introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli
interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare
intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un
ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a
questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr.
30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà
riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di
rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM
citata n. 4024). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa
avere come conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti
retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento),
quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di compensazione.
Nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio 2004 l’alta Corte ha ripreso i
medesimi concetti in questi termini:
" Dans
un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de
l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143
ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie
scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps
allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO. La Cour de céans a eu
l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21
août 2003 (H 268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al.
1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière
d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et
que l'AVS doit se montrer intransigeante,…. Le Conseil fédéral a d'ailleurs
admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour
conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit
déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent
trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175)."
D'avviso del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, quanto appena esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove
ritiene che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non sia
mai stato dichiarato conforme alla Costituzione federale.
Infatti, se è vero che il TFA (si veda la sentenza H 268/02 citata i
cui principi sono stati – come detto - ribaditi nella sentenza H 328/02 del 30
gennaio 2004) ha specificatamente applicato l'art. 41bis lett. c OAVS al caso da esso stesso trattato, è innegabile
però che la Massima istanza si sia pronunciata sull'art. 41bis OAVS in generale, implicitamente negando
la difformità di detta norma alla Costituzione Federale.
L’esame svolto dal TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra che l'Alta
corte non l'ha ritenuta incostituzionale.
Pertanto, è indubbio che il TFA abbia dichiarato conforme alla
Costituzione federale sia questo disposto sia anche, quindi, entrambi i suoi
capoversi ed indirettamente le sei ipotesi contemplate al capoverso 1, fra cui
la citata lettera f qui in discussione.
Lo scrivente Tribunale osserva ancora che il TFA ha confermato
espressamente la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2001, alla Costituzione federale ed alla legge (Pratique VSI
2003 pag. 143 segg.). Questa norma ha codificato la giurisprudenza sviluppata
in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava
diversi casi concernenti la decorrenza degli interessi di mora.
La Corte federale ha riaffermato il principio secondo cui il debitore
che paga con moneta scritturale sopporta i rischi del ritardo e della perdita
nel lasso di tempo che intercorre fra l'ordine di pagamento e l'esecuzione dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio margine d'apprezzamento di cui dispone il
Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e
LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1) ha stabilito che la regolamentazione
contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né sprovvista di
significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate differenze
giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).
Data
dunque la costituzionalità dell'art. 41bis OAVS che trova anch'esso,
occorre ribadirlo, il proprio fondamento nel citato art. 14 cpv. 4 lett. e
LAVS, vengono così a cadere le lamentele del ricorrente riguardo alla presunta
violazione che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS genererebbe nei
confronti dei principi costituzionali evocati dagli artt. 8, 9 e 29 Cost. fed.
D’altro
canto, la norma censurata dal ricorrente non viola il principio di parità di
trattamento dinanzi alla legge, anzi, proprio la percezione degli interessi
moratori a fronte di una situazione come quella qui in discussione, ossia
conseguente ad insufficiente versamento di acconti per la mancata segnalazione
del debitore dei contributi, tende a volere trattare tutti gli assicurati in
maniera conforme alla legge. D’altra parte la norma stessa non crea
discriminazioni tra gli assicurati trattando gli stessi in maniera uguale.
Il
ricorrente fa poi generico riferimento all’art. 9 Cost. fed. che tende a
proteggere la buona fede dell’assicurato (qui) ed a fare in modo che alcuno sia
trattato in maniera arbitraria. Il ricorrente non specifica in quale modo la
norma, o la sua applicazione da parte dell’amministrazione, violino il divieto
d’arbitrio e la sua buona fede. Dal tenore dell’impugnativa gli sembra ricondurre
tali violazioni all’obbligo fatto all’assicurato di segnalare spontaneamente
all’amministrazione l’aumentato reddito e quindi l’obbligo di maggiore
versamento di contributi. Se il sistema della segnalazione spontanea da parte
di un contribuente è sostanzialmente sconosciuto nel diritto fiscale laddove si
tratti di imposte dirette, diversa è la situazione per le imposte indirette.
Nella LIVA è espressamente previsto un obbligo di spontanea dichiarazione
dell’imposta (art. 46) non diversamente viene trattato il contribuente
nell’ambito dell’imposta preventiva che è tenuto a presentare spontaneamente
all’Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto,
corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la
notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP). La modalità della
segnalazione spontanea imposta dalle norme LAVS ricordate, e che tratta sia
dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere
percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare
comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di
protezione all’arbitrio.
Nemmeno l’art. 29 Cost. fed. è di sussidio al ricorrente. Tale norma
costituzionale prevede l’obbligo, per le autorità amministrative e giudiziarie,
di garantire la parità e l’equità di trattamento, oltre al rispetto di termini
ragionevoli per il giudizio.
Ebbene il ricorrente è stato trattato dall’amministrazione con equità
e parimenti ad altri contribuenti come la pendenza di diverse procedure
analoghe presso questo Tribunale dimostra. Egli non ha reso minimamente
verosimile di essere stato trattato differentemente da parte
dell’amministrazione. La Cassa ha proceduto nei suoi confronti come nei
confronti di altri assicurati, quando ha ricevuto la decisione di tassazione ha
proceduto alla verifica dei presupposti di cui all’art. 41bis OAVS ed ha emesso
la sua decisione di fissazione degli interessi moratori. In alcun modo il ricorrente è stato
discriminato.”
9. Per
i medesimi motivi sopra riportati per esteso anche nel caso di specie il
ricorso deve dunque essere respinto. La Cassa ha infatti calcolato gli
interessi moratori conformemente alla legge ed all’ordinanza senza violare la
costituzione e garantendo la parità di trattamento tra tutti gli assicurati.
In
particolare per il 2001, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2001 (Fr. __________)
sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente
versare per l'anno di
contribuzione 2001 (Fr. __________). In altri termini, il conteggio finale
degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. __________) è
superiore all'importo limite
rilevante (Fr. __________), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente
dovuti nell'anno di
contribuzione.
Pertanto,
sulla differenza, ovvero sui contributi da compensare (Fr. __________), l'assicurato deve pagare degli interessi di
mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1°
gennaio 2003.
Di
conseguenza, la Cassa di compensazione ha correttamente statuito in merito
calcolando degli interessi di mora di Fr. __________ sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS.
Alla
stessa conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi
dovuti nel 2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di
mora, pari a Fr. __________, dato che il conteggio finale dei contributi
personali ancora da versare (Fr. __________) è superiore al 25% (Fr. __________)
dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. __________).
Per
quanto concerne invece il tasso del 5% previsto dall’art. 42 cpv. 2 OAVS, va
rammentato che l’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS costituiva la base legale che
conferiva al Consiglio federale la facoltà di fissare, tramite ordinanza, il
saggio da applicare. La norma è ora stata sostituita dall’art. 26 cpv. 1 LPGA
(cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2003, n 27 ad art. 26,
pag. 307). A proposito del tasso da applicare Kieser, op. cit., a pag. 306
rammenta che:
" (…)
Hätte es an einer Festlegung des Zinsatzes gefehlt, wäre es ebenfalls
von einem Satz von 5% auszugehen gewesen, wie es in der ständigen bisherigen
Rechtsprechung bei einer Verzugszinspflicht angenommen wurde (vgl. SVR 2001 BVG
Nr. 16; Rhinow/Krähenmann, 93; Zürcher, Verzugszinsen, 197)."
In
queste circostanze anche il tasso del 5%, derivante dall’art. 42 cpv. 2 OAVS
adottato in virtù dell’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS (ora art. 26 cpv. 1 LPGA),
che costituisce base legale sufficiente (cfr. STCA del 19 aprile 2007 [inc.
30.2007.3], sopra citata per esteso), va confermato.
In
queste circostanze il ricorso va respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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