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Decisione

30.2007.61

Contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque

2 marzo 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sono comproprietari del mapp. no. 242 ed in tale veste sono stati

assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione di complessivi fr. 21'003.90.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

decisione del 1°.6.2007.

Da ciò il ricorso in esame che conferma i motivi di impugnazione già esposti in

sede di reclamo; questi saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

Con risposta del 2.7.2007 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

L’udienza di conciliazione si è svolta il 15.10.2008; in esito alla stessa i

proprietari hanno comunicato di mantenere il ricorso (cfr. scritto del 22.1.2009).

2.

Preliminarmente si osserva che nel

corso della procedura il mapp. no. 242 è stato parzialmente ceduto in ambito di

una rettifica confini (cfr. d.g. 8980/2 del 17.4.2009). Tale circostanza è

tuttavia ininfluente ai fini del giudizio poiché decisivo è lo stato del fondo

risultante ad RF al momento della pubblicazione (RDAT II-1994 no 26 in fine; RtiD II-2007 no. 33c).

3.

I ricorrenti contestano

al Municipio di non aver messo a disposizione

la documentazione contabile in merito all’ammontare complessivo dei costi per

le opere di canalizzazione, non permettendo così di verificare la correttezza

della quota posta a carico dei privati. In sostanza essi lamentano quindi una

violazione del diritto di essere sentiti.

Il diritto di essere sentito, sancito

dalla costituzione federale (art. 29 cpv. 2 cost.), comprende tutta una serie

di garanzie processuali tra le quali si annovera, in particolare, il diritto di

consultare gli atti, che è premessa indispensabile al diritto di esprimersi

prima che l’autorità emetta una decisione (Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 19 no. 4; DTF 133 I 270 c.

3.1; RDAT II-2002 no. 4 c. 2b). Secondo la giurisprudenza esso implica,

di regola, solo il diritto di esaminare gli atti presso gli uffici

dell’autorità, di prendere appunti e di ottenere fotocopie purché ciò non

comporti inconvenienti eccessivi per l’amministrazione (DTF 126 I 7 c.

2b; RDAT II-2001 no. 13 c. D/E).

Nel caso concreto, come risulta dall’avviso personale notificato ai

contribuenti, gli atti pubblicati erano liberamente accessibili e consultabili

presso la cancelleria comunale negli orari indicati. La documentazione

contabile alla base dei contributi imposti, non é un elemento del prospetto dei

contributi: questo comprende infatti solamente l’elenco dei contribuenti e gli

importi dei singoli contributi (art. 101 LALIA). Nell’ambito di una procedura

di prelievo dei contributi di costruzione i documenti citati dai ricorrenti non

sono pertanto soggetti a pubblicazione.

In ogni caso, i documenti giustificativi alla base della tabella dei costi servita

per il calcolo dei contributi, ossia il conteggio dei costi e dei sussidi

allestito dal Dipartimento del Territorio, nonché la tabella dei costi per la

partecipazione alla costruzione delle opere consortili fornita dal Consorzio

depurazione acque del __________, sono stati

richiamati da questo Tribunale e prodotti agli atti (cfr. lettera del 30.7.2008).

Quand’anche vi fosse stato un vizio, è stato dunque sanato.

4.

4.1. Il Comune deve imporre

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque

(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi

eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5

LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della

Legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che

ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

4.2. La procedura in esame è finalizzata al prelievo di contributi provvisori.

Come attesta il prospetto dei contributi questi sono stati conteggiati sulla

base di un preventivo di fr. 1'124'885.- che corrisponde alla spesa globale per

opere eseguite e da eseguirsi (fr. 1'525'302.-) al netto dei sussidi (fr. 400'447.-).

Considerata la partecipazione privata del 60%, che ammonta a fr. 674'913.-, ed

accertato un valore di stima complessivo di fr. 63'983'404.80, l’aliquota di

prelievo del singolo contributo é del 1.05% del valore di stima dei fondi (cfr.

estratti individuali del prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quello prelevato nel 1983 – poiché i

contribuiti allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (si veda ad es.

schede individuali mapp. no. 155, 165, 197, ecc.) – bensì ne è complemento:

un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA

entrato in vigore il 24.8.2001 che a creato la base legale per il prelievo

reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e

successivo Rapporto del 23.5.2001).

5.

A norma dell’art. 97 LALIA sono

soggetti all’imposizione il proprietario di fondi serviti o che posso essere

serviti dall’opera e il titolare di diritti reali limitati che ritrae dall’opera

un incremento di valore del suo diritto.

Quindi gli unici requisiti di assoggettamento al contributo di costruzione

provvisorio sono che il contribuente sia proprietario di un fondo servito, o

che possa essere servito, dalla canalizzazione, e che tale fondo sia incluso

nel comprensorio d’imposizione (RDAT I-1997 no. 48 c. 5).

Trattandosi di un debito personale, il contributo provvisorio è dovuto da colui

che, in base alle risultanze del RF, risulta essere proprietario del fondo al

momento della pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 no. 26 in fine; RtiD II-2007

no. 33c).

Il mapp. no. 242, di proprietà dei ricorrenti dal 1968, è un fondo quasi

interamente costituito da superficie prativa che, pur essendo assegnato alla

zona residenziale R2, risulta escluso dal perimetro del PGC di __________. Tale

manifesta contraddizione, che a prima vista potrebbe compromettere

l’imponibilità del fondo, in realtà ha un sua giustificazione: essa si

riconduce all’accavallarsi delle procedure di adozione del PR comunale e del

PGC, che hanno generato un’incongruenza non ancora formalmente corretta. In

effetti, come si evince dalle spiegazioni fornite dal Municipio (cfr.

Considerandi

lettera 28.11.2008), al momento dell’approvazione del PGC, nel 1990, la

particella non era stata inserita nel perimetro poiché nell’ambito della

pregressa decisione di approvazione del PR il Consiglio di Stato ne aveva

disposto d’ufficio l’inedificabilità (cfr. ris. no. 8230 del 22.12.1987, p.

14). Solo successivamente, nel 1995, in accoglimento del ricorso interposto dai proprietari

contro la decisione governativa, il Gran Consiglio ha definitivamente assegnato

il terreno alla zona edificabile (cfr. ris. del 6.3.1995).

L’esclusione della proprietà dal PGC non dipende quindi da un’inedificabilità

intrinseca e riconosciuta del fondo, bensì unicamente dal fatto che il

perimetro non è stato aggiornato. Ora, la mancata coordinazione tra il PR e il PGC

(per quanto sia discutibile, specie a fronte del lungo tempo trascorso

dall’emissione della risoluzione del Gran Consiglio) non può, salvo incorrere in

un formalismo eccessivo, incidere sull’obbligo contributivo; tanto più che

nemmeno i ricorrenti sostengono il contrario. Dopotutto lo scopo del contributo

di costruzione è di compensare i vantaggi derivanti dalla rete fognaria di cui

anche i proprietari della part. no. 242 potranno usufruire posto l’obbligo per

il Comune di urbanizzare le zone edificabili (art. 19 LPT).

Pertanto, sulla base delle osservazioni che precedono, i requisiti di

assoggettamento devono essere considerati adempiuti.

6.

6.1

I ricorrenti contestano

l’imposizione del contributo per il motivo che il mapp. no. 242, costituito da

una vasta superficie di 11'000 mq, non può essere considerato completamente servito

dalle canalizzazioni, poiché il loro tracciato permette l’allacciamento solo ad

una piccola porzione di terreno (ca 700 mq, nella parte compresa tra le part.

549.

e 243), mentre per la maggior parte del fondo esso implica la costruzione di

lunghe e costose tratte di canalizzazioni ad opera dei proprietari stessi. Tale

circostanza sarebbe peraltro confermata dalla sentenza del 14.10.1997 emessa da

questo Tribunale nell’ambito della procedura di revisione delle stime

immobiliari nel Comune di __________, che per questo motivo avrebbe ridotto il

valore di stima del fondo.

La censura è infondata.

In concreto la canalizzazione corre lungo il confine settentrionale della

proprietà e perciò la possibilità di allacciamento è garantita. Certo

l’urbanizzazione interna della particella comporterà spese considerevoli, ma

ciò dipende dalla sua estensione eccezionalmente vasta e rappresenta un onore

che incombe a chiunque sia proprietario di un fondo con caratteristiche

analoghe. Infatti le istallazioni necessarie affinché un immobile sia collegato

alla rete comunale, ossia gli allacciamenti individuali, non fanno parte

dell’urbanizzazione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPT (Jomini, in:

Kommentar zum RPG, ad art. 19 no. 17). La legge non prevede, peraltro, che tali

oneri siano compensabili con il contributo di costruzione o che possano giustificare

una sua riduzione; essa non prevede nemmeno la possibilità di istituire classi

di vantaggio differenziate come ammette invece la Legge sui contributi di

migliora (art. 9 LCM), la quale ultima è, anzi, espressamente dichiarata

inapplicabile (art. 96 cpv. 6 LALIA). Quanto alla sentenza citata dai

ricorrenti, essa non ha alcun peso sull’assoggettamento: il fatto che la carenza

di urbanizzazione interna possa influire sulla stima, non significa affatto che

il fondo non tragga (o tragga solo in parte) vantaggi dalla costruzione dalle

canalizzazioni comunali. Ben al contrario tale vantaggio è gia dato dalla sola possibilità

di allacciamento alla rete comunale della fognatura senza che sia necessario

quello effettivo (TF 2P.133/2004 del 7.3.2005).

6.2

I ricorrenti rammentano che nello studio in atto per l’elaborazione del

PGS è prevista la costruzione di una tratta di canalizzazione intesa proprio ad

urbanizzare l’area del mapp. no. 242 che attualmente non è direttamente

servita. A loro avviso i contributi di costruzione dovrebbero quindi essere

prelevati solo nel momento in cui il fondo sarà completamente servito dalla

rete di canalizzazione, rispettivamente il prelievo dovrebbe essere limitato

alla parte di fondo effettivamente servita dalla rete attuale.

In realtà, il progetto al quale alludono i ricorrenti, accredita ulteriormente la

bontà dell’assoggettamento nel solco delle osservazioni precedentemente

esposte. Considerato che il mapp. no. 242 è interamente edificabile, non vi è

alcun valido motivo per escluderne una parte dall’imposizione.

E’ ben vero, che per garantire la copertura immediata dei costi il Comune ha la

facoltà di prelevare (incassare) il contributo a seconda dell’esecuzione e

della messa in funzione degli impianti (art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3

DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive non incide in alcun modo sull’obbligo

contributivo. Infatti la rete di canalizzazioni prevista dal PGS è intesa come

complesso coerente di opere di urbanizzazione ed è sull’insieme delle opere che

sono percepiti i contributi provvisori, prima della conclusione dei lavori, per

consentirne il finanziamento e permettere all’ente pubblico di adempiere al suo

obbligo di urbanizzare. L’obbligo contributivo non si riconduce quindi ad uno

specifico intervento, ossia alla posa di una singola tratta di canalizzazione,

bensì è fondato sul finanziamento globale delle rete perché è solo nel suo complesso

che essa avvantaggia il contribuente. Vero è che tale vantaggio non si esaurisce con la

costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo, ma si estende anche alle

condotte di trasporto, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione

senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare; d’altra

parte per una canalizzazione nuova o potenziata il vantaggio non risiede solo nella

possibilità di usufruire dell’impianto, ma, prima ancora, nel fatto che essa crea

le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliora l’urbanizzazione. Perciò

i contributi possono essere prelevati prima che il fondo sia edificato ed

allacciato, ed anche prima della costruzione dell’impianto pubblico di

canalizzazione, oppure molto tempo dopo la sua costruzione e messa in funzione

(RtiD I-2005 no. 33).

6.3

I ricorrenti sostengono, infine, che il Municipio __________, in

occasione della procedura di aggregazione con il Comune di __________, si

sarebbe impegnato ad urbanizzare il mapp. no. 242.

Tale argomento non è pertinente poiché quand’anche così fosse ciò non influirebbe

in alcun modo sulla presente procedura di prelievo. In ogni caso, gli atti di

causa non offrono alcun riscontro di un tale impegno. In particolare le schede modulari elaborate nell’ambito

del processo di aggregazione - richiamate ed

assunte nell’incarto- non trattano situazioni specifiche e, per quanto riguarda

le canalizzazioni, si limitano a rinviare la valutazione delle opere da

eseguire a dopo la consegna del nuovo PGS (cfr. schede modulari, aggiornamento

8.11

, p. 15).

7.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico dei ricorrenti solido in quanto soccombenti (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.). Poiché i ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza

di un legale non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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