30.2007.62
uso illecito di un posteggio
3 aprile 2007Italiano2 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2007.62
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, PRPEN
Titolo:
uso illecito di un posteggio
PARCHEGGIO
art. 1 LPCONTR
Incarto
n.
30.2007.62
5609/890
Bellinzona
3
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 1
marzo 2007 presentato da
RI 1 __________
contro
la decisione
n° __________ del 23 febbraio 2007 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La CRTE 1 con decisione
23 febbraio 2007 ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace.
Considerandi
2.
Contro la predetta
pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
3.
In merito all'intimazione
della contravvenzione si rileva preliminarmente come la __________, come ogni
altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;
di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona
giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire
- nella loro qualità di organi.
4.
Di conseguenza il
ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del
gravame, riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo la procedura.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è
annullata la decisione n° __________ del 23 febbraio 2007 emessa dalla CRTE 1.
2. Non
si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
RI 1
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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