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Decisione

30.2007.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 gennaio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono

calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno

di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2003, l’art. 29 cpv. 2 OAVS prevedeva che

nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione

precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni

anno.

Le autorità fiscali

cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29

cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per

l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del

reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che

si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29

cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti

per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel

diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,

edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli art. 22 a 27 OAVS,

riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia

al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv.

6 OAVS).

5. L’insorgente

contesta unicamente la decisione della Cassa di considerare l’importo versato

dalla __________ come una rendita vitalizia (cfr. doc. VII: “confermo che il

ricorso da me inoltrato è diretto unicamente contro la decisione (….) di

considerare l’importo versatomi dalla __________ come una rendita vitalizia.”).

L’interessata

ha prodotto la fotocopia della ricevuta dell’importo di fr. 300'000 versato in

data __________ alla __________, che le viene restituito, nella misura di fr.

34'962 sull’arco di dieci anni, unitamente agli interessi maturati. La

ricorrente ha sottolineato come l’autorità fiscale tassa l’importo annuo di fr.

34'962 in ragione del 40% (deducibile 60%) per quanto concerne il reddito,

mentre per la sostanza, ogni anno l’importo viene adeguato fino a quando

arriverà al valore di fr. 0 (doc. VII e X).

Il

2 agosto 2007 l’interessata, rivolgendosi alla Cassa, aveva affermato che al momento

della vendita della sua casa aveva ritenuto di versare una parte del capitale

ricavato alla __________, sia come investimento, sia con l’intenzione di

suddividere l’importo a sua disposizione su dieci anni, in previsione della

cessazione della sua attività lavorativa e per evitare di consumare tutta la

sostanza senza un controllo di terzi. L’importo versato le viene restituito a

partire dal __________ e fino al __________. Per cui, non si tratta, a suo modo

di vedere, di una rendita vitalizia, bensì di un investimento in capitali.

Questo

caso è simile a quello giudicato dal TFA il 3 marzo 1994 e pubblicato in Pratique

VSI 1994 a pag. 207 e seguenti (= DTF 120 V 168 consid. 4c, cfr. anche STF H

160/05 del 2 febbraio 2006, consid. 4.2). In quel caso un assicurato che

intendeva beneficiare del pensionamento anticipato, aveva ricevuto oltre fr.

500'000 dal secondo pilastro, e ne aveva versati 200'000 ad un assicuratore

privato per poter ottenere una rendita mensile di fr. 1'537.10 per un periodo

di 13 anni. La Massima Corte ha accolto il ricorso della cassa di compensazione

che ha chiesto di prendere in considerazione nel calcolo del contributo

l’importo della rendita moltiplicato per venti e non il capitale. Ciò in

particolare sia perché “les versements seraient suspendus sans que la prime soit

restituée en cas de décès de l’assuré avant l’échéance d’un délai de 13 ans”,

sia perché, come in concreto, “on ne peut, malgré le caractère temporaire de

la rente viagère, calculer un montant maximal des prestations revenant à l’intimé,

car celles-ci sont liées à une participation variable aux bénéfices”.

Il

TFA ha pertanto stabilito che i redditi provenienti da un contratto di rendita

vitalizia devono essere capitalizzati poiché non rappresentano alcun bene

patrimoniale realizzabile. In tal caso è particolarmente difficile determinare

l’importo massimo delle rendite se queste ultime sono collegate, come in questo

caso, a una partecipazione agli utili variabile.

Nel

Considerandi

caso di specie l’assicurata afferma che l’importo le viene restituito “unitamente

agli interessi maturati” (doc. VI) e la polizza prevede che “già dal

primo anno, la Sua assicurazione beneficia della partecipazione alle eccedenze.

A partire dall’inizio, delle parti d’eccedenze saranno attribuite insieme alle

frazioni di rendite.” (doc. 9).

Pendente

causa il TCA ha interpellato la ricorrente chiedendole se, oltre alla rendita,

percepisce anche gli interessi e/o una partecipazione alle eccedenze (utili)

variabili (doc. IX).

L’insorgente

ha, tra l’altro, precisato che l’importo investito “mi viene restituito

dalla __________ sull’arco di dieci anni (la prima volta il __________,

l’ultima il __________), unitamente agli interessi (o eccedenze). Finora ho

ricevuto dalla __________ un importo complessivo di CHF 174'810 (CHF 34'962 X

5) ossia in pratica un rimborso parziale del capitale investito, oltre agli interessi

(eccedenze) che corrispondono al 2,75% annuo circa.” (doc. X) ed ha

aggiunto che “l’importo che dovrei ricevere nei prossimi cinque anni, ossia

fino alla scadenza del __________, non dovrebbe subire modifiche rilevanti,

anche se, effettivamente, potrei anche ricevere di meno, visto che il

versamento assicurato è di soli CHF 31'011,10 annui.”, pur ritenendo poco

probabile una modifica sostanziale dell’importo (doc. X).

Alla

luce delle affermazioni della ricorrente che confermano le risultanze documentali,

giacché i redditi provengono da rendite collegate ad una partecipazione alle eccedenze

variabili, a giusta ragione la Cassa, in base alla giurisprudenza federale, ha

preso in considerazione il reddito conseguito annualmente quale rendita

soggetta a contribuzione.

Va

qui rilevato che con sentenza del 2 maggio 2002 (inc. 30.2002.30), nel caso di

un ricorrente che faceva valere che la rendita complementare del secondo

pilastro era versata solo fino al 31 agosto 2010, che il piano di risparmio per

la rendita transitoria AVS era una restituzione di capitale rateale (sostanza),

limitata anch'essa al 31 agosto 2010, e che anche per la rendita di vecchiaia

del piano di capitale si era in presenza di una restituzione di capitale, questo

Tribunale ha rammentato la giurisprudenza del TFA per la quale se le

prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le

caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,

occorre qualificarle come rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito

che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza

attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176: “la question décisive

n’est pas de savoir si les prestations présentent plus ou moins les caractéristiques

d’une rente, mais bien plutôt si elles contribuent à l’entretien de l’assuré,

c’est-à-dire s’il s’agit d’éléments du revenu qui ont une influence sur la situation

sociale de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, il faut prendre

ces prestations en considération lors du calcul des prestations, conformément à

ce qui est prescrit à l’art. 10 LAVS”; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con

riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

Ora,

non vi è dubbio alcuno che l’importo versato annualmente dall’assicuratore, per

un periodo comunque lungo di 10 anni, contribuisce al mantenimento della

ricorrente.

La

circostanza che si tratta di restituzione di capitale, non è rilevante, nella

misura in cui si è in presenza di prestazioni periodiche (cfr. Pratique VSI

1994.

pag. 207 e seguenti).

Per

cui rettamente la Cassa nel calcolare il contributo dovuto ha preso in considerazione

l’importo versato annualmente all’assicurata.

6.

L’insorgente

afferma che con il calcolo della Cassa si arriva ad una imposizione superiore

al doppio dell’importo effettivamente versato alla stipulazione del contratto.

Infatti, moltiplicando l’importo di fr. 34'962 per venti, si ottiene un

ammontare di fr. 699'240.

Come

visto l’art. 10 LAVS prevede che le persone che non esercitano un’attività lucrativa

pagano secondo le loro condizioni sociali un contributo determinato. Per l’art.

28.

cpv. 2 OAVS se la persona che non esercita un’attività lucrativa dispone

contemporaneamente di sostanza e di un reddito in forma di rendita, l’importo

annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Con

sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 350 e seguenti il TFA ha stabilito che le

disposizioni che prescrivono di determinare le condizioni sociali delle persone

senza attività lucrativa secondo il loro patrimonio e i loro redditi in forma

di rendite, come pure il fattore di capitalizzazione (all’epoca 30) utilizzato

per la conversione di questi redditi in patrimonio, sono conformi alla legge.

L’alta Corte aveva del resto affermato che “même si une diminution du facteur

litigieux apparaît aujourd’hui souhaitable, le juge ne saurait intervenir dans

la réglementation actuellement en vigueur sans remettre en question le pouvoir

d’appréciation qu’il convient de réserver au Conseil fédéral.” (cfr. anche

Pratique VSI 1994, pag. 207 e seguenti, in particolare pag. 210).

Per cui

anche su questo punto la decisione va confermata.

In

queste condizioni il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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