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Decisione

30.2007.65

Contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

1 dicembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi provvisori sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal

PGS, prima della conclusione dei lavori, per consentirne il finanziamento e permettere

all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art. 19 cpv. 2

LPT e 79 cpv. 2 LALPT). L’autorità comunale ha la facoltà di prelevare

contributi in più tappe (art. 99 cpv. 2 LALIA) ed a seconda della messa in

funzione dei singoli impianti per il tratto o comprensorio corrispondente (art.

8 cpv. 3 DELALIA), ma l’obbligo contributivo poggia sul finanziamento globale

della rete perché è solo nel suo complesso che essa avvantaggia il contribuente

(Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c.

2bb). Da un lato, infatti, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con

la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo, ma si estende anche alle

condotte di trasporto, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione

dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di

fognatura non potrebbe evidentemente funzionare. Dall’altro, per una

canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è

riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel

fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi

di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre

per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento

della loro destinazione.

Ciò considerato, e visto che la legge permette l’imposizione retroattiva di

contributi di costruzione per opere eseguite dopo il 31.12.1968 purché non

siano già state imposte (art. 133 cpv. 4 LALIA), se il prelievo non avviene in fasi

successive, è possibile che i contributi includano anche i costi riconducibili

ad opere eseguite da tempo contro i quali non può essere fatta valere la

prescrizione (TF 2P.71/2004 del 10.1.2005, parz. pubblicata in RtiD

I-2005 no. 33, c. 4.4).

5.3. I contributi provvisori sono intesi a compensare il vantaggio derivante

dalla costruzione degli impianti di canalizzazione e depurazione delle acque.

Tale vantaggio non presuppone l’uso effettivo della canalizzazione, bensì risiede

anche solo nella possibilità di collegare un fondo alla rete; il fatto che un

fondo sia privo di allacciamento e disponga di un sistema di evacuazione

privato non è dunque decisivo (cfr. TF 2P.133/2004 del 7.3.2005).

In effetti, a norma all’art. 97 LALIA, gli unici requisiti di assoggettamento

al contributo di costruzione provvisorio sono che il contribuente sia proprietario

di un fondo servito, o che possa essere servito, dalla canalizzazione, e che

tale fondo sia incluso nel comprensorio d’imposizione (RDAT I-1997 no.

48 c. 5). Perciò occorre, ma è anche sufficiente, che il contribuente sia

proprietario di un fondo incluso nel PGS oppure, se il fondo è ubicato all’esterno

del perimetro, che sia allacciato o sussista un obbligo di allacciamento alla

rete.

Trattandosi di un debito personale, il contributo provvisorio è dovuto da colui

che, in base alle risultanze del RF, risulta essere proprietario del fondo al

momento della pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 no. 26 in fine; RtiD

II-2007 no. 33c).

La part. no. 106, di proprietà del ricorrente dal 1979 (cfr. estratto SIFTI), è

un fondo edificato ubicato entro i limiti del PGS ed assegnato alla zona

residenziale R2. Le condizioni di assoggettamento sono dunque adempiute.

6.

6.1. Il ricorrente afferma che

l’abitazione esistente sul mapp. no. 106 è destinata a semplice residenza

secondaria, e comporta uno uso scarso e limitato a poche settimane delle

canalizzazioni.

In altre parole egli rimprovera al Municipio di non aver tenuto conto di un asserito carico inquinante

limitato prodotto dalla proprietà.

La censura è infondata.

6.2. A norma dell’art. 99 cpv. 1 LALIA il contributo provvisorio è calcolato in

proporzione al valore ufficiale di stima di cui non può superare il 3%. E’

ammesso un unico correttivo – la cui applicazione è soggetta ad un regime

restrittivo – in forma di aumento o diminuzione del contributo nell’ipotesi di

una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima

e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA). In altre parole il

correttivo può entrare in considerazione qualora un fondo ravvisasse un alto

valore di stima ma avesse effetti contaminanti ridotti sulle acque, oppure, al

contrario, se ad un valore di stima contenuto si contrapponesse un carico

inquinante considerevole (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1171; RDAT

II-1997 no. 41, II-1999 no. 42 c. 2.1).

Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di

facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune

un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il

contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche

ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di

Considerandi

semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità

di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei

disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c.

2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).

6.3

Nella fattispecie in esame i contributi appaiono conformi ai limiti

sanciti dall’art. 99 LALIA. Gli elementi del conteggio, che trovano riscontro

nella documentazione prodotta agli atti, sono conformi alla risoluzione del

legislativo, rispondono ai dati del piano finanziario del PGS e rispettano i

valori ufficiali di stima in vigore alla momento della pubblicazione del

prospetto. Parimenti conforme è il comprensorio imponibile poiché è fedele ai

limiti del PGS: al contributo sono state assoggettate le proprietà situate

entro il perimetro e quelle esterne allacciate o allacciabili alla rete delle

canalizzazioni. L’operazione non trascura quindi né i canoni normativi né lo

stato dei singoli fondi.

Tali criteri d’imposizione sono stati applicati anche al mapp. no. 106, fondo

che, come già evidenziato, è ubicato nella zona residenziale edificabile R2

inclusa nel PGS, e presenta un valore globale di stima di fr. 122'436.- (cfr. tabella dei

contributi ed estratto SIFTI).

E’ vero che, pur disponendo di un ampio margine di autonomia, i Comuni sono

tenuti, nondimeno, ad istituire un sistema che consideri la quantità d’acqua

usata da evacuare. Infatti il criterio del consumo adempie agli obiettivi del

principio di causalità laddove l’addebito dei costi all’utente è un deterrente

all’inquinamento, e quindi concorre a ridurre l’uso delle installazioni e ad

accrescere l’efficacia delle misure di protezione dell’ambiente. Questo duplice

obiettivo finanziario ed ecologico esige quindi che una tassa d’uso periodica

integri un parametro che sia in rapporto con l’utilizzazione effettiva

dell’installazione (DTF 128 I 46 c. 5b/bb-c). Nel Comune di __________ questo

parametro trova puntuale riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente

(art. 110 LALIA; art. 25 del Regolamento comunale delle canalizzazioni).

In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica,

bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale concepito come

tributo unico (DTF 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; TF 2P.71/2004 del 10.1.2005 cit., c. 4.4). Il criterio del consumo ha

quindi una valenza affievolita e va ponderato, semmai, nel quadro del

correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4 LALIA. Tuttavia la generica

contestazione del ricorrente non è atta a giustificarne l’applicabilità: in

particolare, a fronte del valore di stima della proprietà, non è stata

dimostrata, né oggettivamente risulta, alcuna manifesta ed insostenibile

divergenza dal normale rapporto tra lo stesso valore di stima e gli equivalenti

abitanti. D’altronde non a caso la legge istituisce il valore di stima quale

unica base di calcolo dei contributi: l’ovvia

ragione è che tale valore già considera le peculiarità del fondo (Rapporto

del 13.3.1975 cit., p. 1169), per cui non occorre, nell’ambito del calcolo di un contributo provvisorio,

attuare ulteriori distinzioni. Dopotutto le canalizzazioni non servono soltanto

gli scarichi della fognatura, bensì sono finalizzati anche ad assorbire durante

tutto l’arco dell’anno le acque meteoriche che possono provenire da semplici

tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada o posteggio. Perciò è

inimmaginabile che il Comune elabori ed attui un progetto sulla sola base delle

sollecitazioni che provengono dai fondi ad un dato momento senza considerare

gli edifici allacciati o allacciabili e l’evoluzione edilizia futura di un

comprensorio che, se è incluso nel PGS, è anche edificabile (art. 19 LALIA). In

altri termini occorre che la rete sia calibrata in rapporto al potenziale

carico inquinante (cfr. DTF 125 I 1 c. 2b/bb), pena il superamento del

contingente e l’inevitabile non conformità delle infrastrutture (TF 2P.71/2004 del 10.1.2005 cit., c. 5 non pubblicato).

7.

Il ricorrente pretende infine una

verifica circa l’emissione di tasse di allacciamento e di tasse d’uso a carico

delle proprietà che già usufruiscono delle canalizzazioni comunali poiché in

difetto il Municipio sarebbe incorso in una disparità di trattamento.

La questione manifestamente sfugge al sindacato di questo Tribunale che è competente

a statuire solo sul prospetto dei contributi (art. 104 LALIA).

8.

Visto l’esito del ricorso, la

tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente

(art. 104 cpv. 2 LALIA e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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