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Decisione

30.2007.66

Omettere di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell'uccisione, un cervo maschio adulto; risarcimenro del danno; confisca del trofeo

2 maggio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il 3 settembre 2006 in territorio del Comune di __________:

“per

avere, nell’esercizio della caccia alta, omesso di iscrivere sul foglio di

controllo, immediatamente sul posto di uccisione, un cervo maschio adulto

(trofeo 5 + 4 punte)”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP, 11, 41,

44, 45, 47 LCC, art. 29 lett. a), 42 cpv. 1 lett. b), 67 RALCC, 2 LPContr;

che

RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso dell’8 marzo 2007, con il

quale chiede una riduzione della multa, la reiezione della richiesta di risarcimento

ed il dissequestro del trofeo;

che

nelle sue osservazioni del 23 marzo 2007 la Divisione dell’ambiente postula la reiezione

del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine;

che

preliminarmente il ricorrente chiede che questo giudice disponga l’audizione testimoniale

del signor __________, __________, e di almeno un guardiacaccia;

che,

giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà

di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad

assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine

con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4.,

DTF 122 V 162 consid. 1d);

che,

nella presente fattispecie, le prove richieste dall’insorgente (in un caso

senza nemmeno indicare il nominativo del teste da escutere) non appaiono suscettibili

d’influire sull’esito del giudizio, essendo gli atti di causa chiari e

completi;

che

pertanto nulla osta all’esame del ricorso nel merito;

che,

giusta l’art. 11 della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei

mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC), il cacciatore è tenuto a registrare

la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme

fissate dal Consiglio di Stato;

che,

secondo l’art. 29 lett. a prima frase del relativo Regolamento cantonale

d’applicazione (RALCC), al fine di permettere il controllo della selvaggina

uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione,

nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il comune e il luogo

dell’abbattimento, nonché la specie, l’età, il sesso di ogni animale e la

lunghezza delle corna dei camosci;

che,

per l’art. 41 LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla

legge e alle relative norme d’applicazione, è punibile con una multa fino a fr.

20’000.--;

che,

in base all’art. 45 cpv. 1 LCC, chi contravviene alle disposizioni federali o

cantonali è tenuto al risarcimento del danno. Per il risarcimento sono

applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni (cpv. 2);

che

l’insorgente non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo

grado, ma, invocando l’assenza di qualsivoglia intenzionalità nella commissione

dell’infrazione e la colpa lieve, postula la riduzione della multa a fr. 50.--,

e la reiezione della pretesa di risarcimento, ritenuto che non sussiste alcun

nesso di causalità adeguata e naturale tra l’infrazione e la morte del cervo, o,

Considerandi

in via subordinata, una notevole riduzione dell’ammontare del risarcimento, in

considerazione delle particolarità del caso specifico, nonché la liberazione a

suo favore del trofeo del cervo, in quanto nulla giustifica una sua confisca;

che

la violazione perpetrata dall’insorgente rientra senza dubbio nel campo di

applicazione dei suddetti disposti legali, indipendentemente dal fatto che egli

abbia agito per negligenza;

che

la norma di legge che impone al cacciatore di iscrivere immediatamente nel

foglio di controllo e sul posto dell’uccisione i dati relativi al capo

abbattuto è un’importante strumento pianificatorio che consente sia di tenere

una statistica dei capi abbattuti sia di garantire un ponderato prelievo

venatorio, atto a tutelare la diffusione nel nostro territorio delle varie

specie di selvaggina;

che

l’inosservanza di tale obbligo costituisce pertanto già di per sé una rilevante

infrazione, che potrebbe giustificare anche la misura della privazione del

diritto di cacciare (sentenza del giudice delegato per le contravvenzioni del

Tribunale cantonale amministrativo 51.2002.60 del 6 settembre 2002);

che,

nel suo insieme, la multa irrogata dall’autorità di prime cure appare

proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che,

per quanto concerne il risarcimento del cervo, l’autorità dipartimentale ha

sostenuto che esso debba ritenersi giustificato e conforme alle disposizioni

dell’ art. 45 LCC, a prescindere dal fatto che in concreto il ricorrente fosse

in possesso dell’autorizzazione annuale per la caccia alta che l’animale fosse

cacciabile e che non vi fossero secondi fini;

che

questa posizione non può essere condivisa dallo scrivente giudice. In effetti,

in base alla summenzionata disposizione, deve essere risarcito il danno

cagionato con l’infrazione, per cui, oltre alla sussistenza di un danno, deve

esserne dimostrato il legame di causalità con le azioni imputate al prevenuto;

che,

nel caso che ci occupa, la contravvenzione consiste nel non aver iscritto

immediatamente un capo abbattuto legittimamente ed in base a regolari autorizzazioni.

Come ammesso dalla Divisione dell’ambiente, il cervo era perfettamente

cacciabile ed il ricorrente non aveva alcun motivo per non iscriverlo sul

foglio di controllo. Non è infatti dimostrato che il cacciatore non volesse

registrare del tutto l’abbattimento del cervo sul suo taccuino, ma

semplicemente che egli non lo ha fatto subito. Da questo ritardo - anche se giustamente

punibile con la multa - non si intravede quale danno possa essere derivato allo

Stato: al momento dell’abbattimento, e quindi della morte dell’animale, tutto

era nella norma e dunque conforme alla legge. Ciò significa che quello che per

la Divisione dell’ambiente sarebbe il danno, inizialmente non lo era perché non

frutto di un atto contrario alla legge. Che la ritardata iscrizione renda

illecito l’abbattimento è oggettivamente eccessivo, poiché essa rappresenta

preminentemente un’infrazione di natura formale, a fini statistici, e di

controllo dell’ossequio dei contingenti previsti per ogni individuo. Diverso è,

secondo la giurisprudenza, il caso qualora fosse stato possibile dimostrare che

la schedatura non sarebbe mai avvenuta o sarebbe stata effettuata con

l’inserimento di dati non corrispondenti alla realtà. In simili situazioni è infatti

possibile ritenere che sulla base dell’annotazione o della mancata annotazione

il cacciatore abbia potuto ottenere (o per lo meno tentato) dei vantaggi

indebiti, quali la possibilità di uccidere più capi di quanti concessigli o di

far risultare come legittimo l’abbattimento di un animale non cacciabile. In

questo caso è possibile concludere a favore dell’esistenza di un danno per lo

Stato, in quanto è stata eliminata in maniera inammissibile una bestia di sua

pertinenza. Ma anche in simili evenienze, a mente dello scrivente giudice, il

danno, prima di essere riconosciuto e risarcito, deve ancora essere dimostrato

concretamente, così come previsto dal Codice delle obbligazioni;

che

pertanto l’insorto deve essere liberato dalla condanna al risarcimento del

controvalore del cervo;

che,

per analoghi motivi, non si giustifica la confisca del trofeo, misura che, in

ogni caso, appare al dì fuori di ogni principio di proporzionalità alla base

degli art. 47 cpv. 1 LCC e 69 CPS;

che,

in definitiva, il ricorso va pertanto accolto parzialmente;

che

visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tasse e spese

dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che,

per quanto attiene alle ripetibili, LPContr non contiene alcuna norma che

imponga o semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire

indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto

federale (DTF 105 Ia 128 consid. 2b; sentenza inedita del Tribunale federale

1P.451/2002 del 27 novembre 2002);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 18, 21 LCP; 11, 41,

44, 45, 47 LCC; 29 lett. a); 42 cpv. 1 lett. b), 67 RALCC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è

parzialmente accolto e il dispositivo della decisione impugnata è riformato nel

senso che il signor RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.-- oltre alle tasse e

spese di giustizia di complessivi fr. 20.--.

Il trofeo del cervo maschio

viene dissequestrato a suo favore.

2. Non si prelevano né

tasse né spese dell’odierno giudizio. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

,

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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