30.2007.66
Omettere di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell'uccisione, un cervo maschio adulto; risarcimenro del danno; confisca del trofeo
2 maggio 2007Italiano8 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2007.66
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, PRPEN
Titolo:
Omettere di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto dell'uccisione, un cervo maschio adulto; risarcimenro del danno; confisca del trofeo
MANCATA ISCRIZIONE SUL FOGLIO DI CONTROLLO
art. 11 LCC
art. 41 LCC
art. 45 cpv. 1 LCC
art. 29 let. a RALCC
Incarto
n.
30.2007.66
19 201
Bellinzona
2 maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la
segretaria Giorgia Scolari per statuire sul ricorso 8 marzo 2007 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 16
febbraio 2007 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona,
viste le osservazioni 23 marzo 2007 presentate
dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Divisione dell’ambiente, con decisione del 16 febbraio 2007, ha condannato il
signor RI 1 alla multa di fr. 200.--, al risarcimento del cervo maschio adulto
(valore morto) di fr. 1’450.--, al pagamento di tassa e spese di giustizia di complessivi
fr. 20.-- ed alla confisca del trofeo del cervo, per i seguenti fatti accertati
Fatti
il 3 settembre 2006 in territorio del Comune di __________:
“per
avere, nell’esercizio della caccia alta, omesso di iscrivere sul foglio di
controllo, immediatamente sul posto di uccisione, un cervo maschio adulto
(trofeo 5 + 4 punte)”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP, 11, 41,
44, 45, 47 LCC, art. 29 lett. a), 42 cpv. 1 lett. b), 67 RALCC, 2 LPContr;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso dell’8 marzo 2007, con il
quale chiede una riduzione della multa, la reiezione della richiesta di risarcimento
ed il dissequestro del trofeo;
che
nelle sue osservazioni del 23 marzo 2007 la Divisione dell’ambiente postula la reiezione
del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine;
che
preliminarmente il ricorrente chiede che questo giudice disponga l’audizione testimoniale
del signor __________, __________, e di almeno un guardiacaccia;
che,
giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà
di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine
con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4.,
DTF 122 V 162 consid. 1d);
che,
nella presente fattispecie, le prove richieste dall’insorgente (in un caso
senza nemmeno indicare il nominativo del teste da escutere) non appaiono suscettibili
d’influire sull’esito del giudizio, essendo gli atti di causa chiari e
completi;
che
pertanto nulla osta all’esame del ricorso nel merito;
che,
giusta l’art. 11 della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC), il cacciatore è tenuto a registrare
la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme
fissate dal Consiglio di Stato;
che,
secondo l’art. 29 lett. a prima frase del relativo Regolamento cantonale
d’applicazione (RALCC), al fine di permettere il controllo della selvaggina
uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione,
nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il comune e il luogo
dell’abbattimento, nonché la specie, l’età, il sesso di ogni animale e la
lunghezza delle corna dei camosci;
che,
per l’art. 41 LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla
legge e alle relative norme d’applicazione, è punibile con una multa fino a fr.
20’000.--;
che,
in base all’art. 45 cpv. 1 LCC, chi contravviene alle disposizioni federali o
cantonali è tenuto al risarcimento del danno. Per il risarcimento sono
applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni (cpv. 2);
che
l’insorgente non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo
grado, ma, invocando l’assenza di qualsivoglia intenzionalità nella commissione
dell’infrazione e la colpa lieve, postula la riduzione della multa a fr. 50.--,
e la reiezione della pretesa di risarcimento, ritenuto che non sussiste alcun
nesso di causalità adeguata e naturale tra l’infrazione e la morte del cervo, o,
Considerandi
in via subordinata, una notevole riduzione dell’ammontare del risarcimento, in
considerazione delle particolarità del caso specifico, nonché la liberazione a
suo favore del trofeo del cervo, in quanto nulla giustifica una sua confisca;
che
la violazione perpetrata dall’insorgente rientra senza dubbio nel campo di
applicazione dei suddetti disposti legali, indipendentemente dal fatto che egli
abbia agito per negligenza;
che
la norma di legge che impone al cacciatore di iscrivere immediatamente nel
foglio di controllo e sul posto dell’uccisione i dati relativi al capo
abbattuto è un’importante strumento pianificatorio che consente sia di tenere
una statistica dei capi abbattuti sia di garantire un ponderato prelievo
venatorio, atto a tutelare la diffusione nel nostro territorio delle varie
specie di selvaggina;
che
l’inosservanza di tale obbligo costituisce pertanto già di per sé una rilevante
infrazione, che potrebbe giustificare anche la misura della privazione del
diritto di cacciare (sentenza del giudice delegato per le contravvenzioni del
Tribunale cantonale amministrativo 51.2002.60 del 6 settembre 2002);
che,
nel suo insieme, la multa irrogata dall’autorità di prime cure appare
proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che,
per quanto concerne il risarcimento del cervo, l’autorità dipartimentale ha
sostenuto che esso debba ritenersi giustificato e conforme alle disposizioni
dell’ art. 45 LCC, a prescindere dal fatto che in concreto il ricorrente fosse
in possesso dell’autorizzazione annuale per la caccia alta che l’animale fosse
cacciabile e che non vi fossero secondi fini;
che
questa posizione non può essere condivisa dallo scrivente giudice. In effetti,
in base alla summenzionata disposizione, deve essere risarcito il danno
cagionato con l’infrazione, per cui, oltre alla sussistenza di un danno, deve
esserne dimostrato il legame di causalità con le azioni imputate al prevenuto;
che,
nel caso che ci occupa, la contravvenzione consiste nel non aver iscritto
immediatamente un capo abbattuto legittimamente ed in base a regolari autorizzazioni.
Come ammesso dalla Divisione dell’ambiente, il cervo era perfettamente
cacciabile ed il ricorrente non aveva alcun motivo per non iscriverlo sul
foglio di controllo. Non è infatti dimostrato che il cacciatore non volesse
registrare del tutto l’abbattimento del cervo sul suo taccuino, ma
semplicemente che egli non lo ha fatto subito. Da questo ritardo - anche se giustamente
punibile con la multa - non si intravede quale danno possa essere derivato allo
Stato: al momento dell’abbattimento, e quindi della morte dell’animale, tutto
era nella norma e dunque conforme alla legge. Ciò significa che quello che per
la Divisione dell’ambiente sarebbe il danno, inizialmente non lo era perché non
frutto di un atto contrario alla legge. Che la ritardata iscrizione renda
illecito l’abbattimento è oggettivamente eccessivo, poiché essa rappresenta
preminentemente un’infrazione di natura formale, a fini statistici, e di
controllo dell’ossequio dei contingenti previsti per ogni individuo. Diverso è,
secondo la giurisprudenza, il caso qualora fosse stato possibile dimostrare che
la schedatura non sarebbe mai avvenuta o sarebbe stata effettuata con
l’inserimento di dati non corrispondenti alla realtà. In simili situazioni è infatti
possibile ritenere che sulla base dell’annotazione o della mancata annotazione
il cacciatore abbia potuto ottenere (o per lo meno tentato) dei vantaggi
indebiti, quali la possibilità di uccidere più capi di quanti concessigli o di
far risultare come legittimo l’abbattimento di un animale non cacciabile. In
questo caso è possibile concludere a favore dell’esistenza di un danno per lo
Stato, in quanto è stata eliminata in maniera inammissibile una bestia di sua
pertinenza. Ma anche in simili evenienze, a mente dello scrivente giudice, il
danno, prima di essere riconosciuto e risarcito, deve ancora essere dimostrato
concretamente, così come previsto dal Codice delle obbligazioni;
che
pertanto l’insorto deve essere liberato dalla condanna al risarcimento del
controvalore del cervo;
che,
per analoghi motivi, non si giustifica la confisca del trofeo, misura che, in
ogni caso, appare al dì fuori di ogni principio di proporzionalità alla base
degli art. 47 cpv. 1 LCC e 69 CPS;
che,
in definitiva, il ricorso va pertanto accolto parzialmente;
che
visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tasse e spese
dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che,
per quanto attiene alle ripetibili, LPContr non contiene alcuna norma che
imponga o semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire
indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto
federale (DTF 105 Ia 128 consid. 2b; sentenza inedita del Tribunale federale
1P.451/2002 del 27 novembre 2002);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 18, 21 LCP; 11, 41,
44, 45, 47 LCC; 29 lett. a); 42 cpv. 1 lett. b), 67 RALCC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è
parzialmente accolto e il dispositivo della decisione impugnata è riformato nel
senso che il signor RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.-- oltre alle tasse e
spese di giustizia di complessivi fr. 20.--.
Il trofeo del cervo maschio
viene dissequestrato a suo favore.
2. Non si prelevano né
tasse né spese dell’odierno giudizio. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
,
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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