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Decisione

30.2007.67

L'onorario ricevuto quale membro del Consiglio di Amministrazione di una SA rientra nel salario determinante dell'amministratore, quindi va assoggettato al prelievo dei contributi sociali tramite il d

24 gennaio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità

rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). L'art. 9 cpv.

3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o

parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,

queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%

del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il

datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese

devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del

salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;

RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

5. Secondo

l'art. 7 lett. h OAVS, il salario determinante per il calcolo dei contributi

comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi spese, le tantièmes,

le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri del consiglio d'amministrazione

e degli organi direttivi delle persone giuridiche.

Il N. 2028 delle

Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall'UFAS, corrispondente al N.

2034 delle nDSD in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che le retribuzioni

versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del

salario determinante.

Fanno parte delle

retribuzioni versate agli organi in particolare onorari, tantièmes, salari e

altre indennità fisse dei membri dell'amministrazione, come pure i gettoni di

presenza (N. 2029 DSD e N. 2035 nDSD).

Gli organi delle

persone giuridiche sono in particolare i membri dell'amministrazione (come i

membri del Consiglio di amministrazione delle società anonime) ed i terzi a cui

è stata trasferita totalmente o parzialmente la gestione o la rappresentanza

della società (come i direttori), i membri del comitato di associazioni ed i

membri del consiglio di fondazione (N. 2030 DSD rispettivamente N. 2036 nDSD).

La società che versa

gli onorari di consigliere d'amministrazione deve regolare i conti con la

propria cassa di compensazione, indipendentemente dal fatto che il membro del

Consiglio d'amministrazione tenga l'onorario ricevuto per sé o no (N. 2031 DSD

e N. 2037 nDSD).

Di regola, quando gli

onorari sono versati da una società anonima ad un membro del Consiglio

d'amministrazione, vi è la presunzione che gli sono versati nella sua qualità

di organo della persona morale e che devono, di conseguenza, essere considerati

come salario determinante (RCC 1983 pag. 22, Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants, pag. 163 n. 40, ad art. 5 LAVS).

6. A

mente di questo Tribunale, l'ammontare di Fr. 2'000.- percepito nel 2003 dalla

ricorrente, esercitante la funzione di amministratore e di consulente in seno

alla predetta SA, deve essere a buon diritto incluso nella nozione di salario

determinante della stessa assicurata e quindi ripreso dalla Cassa.

Considerandi

Infatti, secondo la

Cassa di compensazione questa somma rappresenta gli onorari ricevuti quale

membro del Consiglio d'Amministrazione

del __________.

La ricorrente concorda

con questa definizione.

Vero è che quest'ultima ha svolto anche un'attività di consulenza per la SA, fatturando

regolarmente le sue prestazioni. Ma in esame sono soltanto gli importi fatturati

dall'insorgente il 31 dicembre

2003.

"per la funzione di amministratrice della vostra spett. società

inerente l'anno 2003" (docc. 1 e 2).

In virtù del citato art.

7.

lett. h OAVS e delle relative Direttive, non v'è dunque alcun dubbio che gli onorari da CdA di Fr. 2'000.- per il 2003 rientrino nel reddito

determinante della ricorrente.

Quest'ultima, come detto, non contesta la

qualifica di onorario da CdA, bensì la sua ripresa, confondendola con l'ambito fiscale.

Da un canto v'è infatti la dichiarazione all'autorità fiscale, laddove, correttamente, RI 1 ha indicato nella

propria contabilità (doc. A2) di avere conseguito nel 2003 un onorario di Fr. 2'000.- (aumentato a Fr. 2'152.- con l'IVA,

doc. 1) quale amministratrice del __________.

D'altro canto, non va

dimenticato che i contributi sono prelevati sia dal

reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente,

quindi anche sui citati Fr. 2'000.-.

Ora, siccome la qualifica

della somma di Fr. 2'000.- è

chiara, ai sensi dell'art. 7

lett. h OAVS essa deve essere inclusa nel salario determinante dell'amministratrice e, pertanto, assoggettata

al prelievo dei contributi AVS/AI/IPG per il tramite del suo datore di lavoro, il

quale è obbligato a versare periodicamente i contributi del reddito proveniente

da un'attività lucrativa

dipendente insieme al suo contributo (art. 14 cpv. 1 LAVS).

Su questo aspetto, il

ricorso va dunque respinto.

7.

Da

ultimo, il fatto che questo ammontare sia stato considerato dall'insorgente quale reddito da attività

indipendente e notificato come tale all'autorità fiscale, non pregiudica l'attività di controllo della Cassa di compensazione.

Come ben evidenziato

da quest'ultima, in effetti, per

l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni

su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente

errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

In specie, accertato

che una (piccola) parte dei redditi dichiarati dalla ricorrente come da

attività indipendente sia invece da classificare come reddito da attività dipendente,

ciò fa sì che la precedente decisione di fissazione dei contributi da indipendente

per l'anno 2003,

rispettivamente le richieste di acconto degli stessi, siano errate, siccome gli

importi pretesi dalla Cassa sono stati calcolati su basi errate.

In queste circostanze,

giusta l'art. 16 cpv. 3 LAVS, all'assicurata resta aperta la via del diritto

alla restituzione dei contributi indebitamente pagati entro un anno a contare

dal momento in cui essa ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento ed in ogni caso entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'indebito pagamento.

Di conseguenza, nel

rispetto di questa norma, non v'è alcuna doppia imposizione contributiva AVS/AI/IPG dei redditi

conseguiti dall'insorgente nel

2003.

Questa censura si rivela infondata.

Stanti così le cose,

il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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