30.2007.67
L'onorario ricevuto quale membro del Consiglio di Amministrazione di una SA rientra nel salario determinante dell'amministratore, quindi va assoggettato al prelievo dei contributi sociali tramite il d
24 gennaio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2007.67
Data decisione, Autorità:
24.01.2008, TCA
Titolo:
L'onorario ricevuto quale membro del Consiglio di Amministrazione di una SA rientra nel salario determinante dell'amministratore, quindi va assoggettato al prelievo dei contributi sociali tramite il datore di lavoro.Riconsiderazione di decisioni errate.Restituzione di contributi pagati indebitamente
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTI
ONORARIO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RICONSIDERAZIONE
RIPRESA SALARIALE DI RIMBORSI SPESE CONCESSI AI DIPENDENTI
SALARIO DETERMINANTE
art. 16 cpv. 3 LAVS
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 7 let. h OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.67
TB
Lugano
24 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
ottobre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Durante
un controllo della società __________ quale datrice di lavoro (docc. 5-7), l'Amministrazione ha ripreso, fra le varie poste,
l'importo di Fr. 2'000.- versato a RI 1 nel 2003 quale
onorario come membro del Consiglio di Amministrazione, ritenendolo salario
determinante da assoggettare al prelievo dei contributi sociali.
Il 5 ottobre 2007 (docc.
3 e 4) la Cassa di compensazione ha quindi notificato al __________ una
decisione di tassazione d'ufficio
con la fissazione dei contributi paritetici dovuti in funzione di tutte le
riprese effettuate.
B. Il
24 settembre 2007 (doc. A3) la Cassa CO 1 ha intimato a RI 1, di professione
consulente indipendente ad essa affiliata dal 1995, una decisione di ripresa di
salario per l'onorario di Fr. 2'000.- percepito come membro di CdA della SA,
siccome non notificato alla Cassa come tale.
C. L'opposizione dell'8 ottobre 2007 (doc. A2) dell'assicurata porta sulla sua qualifica di indipendente e sulla
corretta tenuta contabile delle sue entrate, quindi anche dell'onorario di CdA.
La decisione su
opposizione della Cassa emanata il 10 ottobre 2007 (doc. A1) ribadisce che
questo onorario fa parte del salario determinante dell'assicurata in virtù dell'art. 7 lett. h OAVS e che se l'opponente ha pagato, su questi Fr. 2'000.-, degli acconti quale indipendente, può comunque richiederle la
restituzione di quanto ha pagato a torto entro i termini dell'art. 16 cpv. 3 LAVS.
D. Con
ricorso del 22 ottobre 2007 (doc. I) RI 1 ha contestato la ripresa di Fr. 2'000.-, evidenziando di essere indipendente,
di avere fatturato regolarmente le proprie prestazioni svolte a favore del __________
e di avere denunciato all'autorità
fiscale ed all'IVA questi
importi. Ritiene quindi infondata la ripresa di Fr. 2'000.- per il 2003.
La Cassa si è
riconfermata integralmente nella decisione su opposizione (doc. IV), come pure
la ricorrente con le osservazioni del 6 novembre 2007 (doc. V), dove essa ha rilevato
che così pagherebbe due volte il contributo AVS già calcolato e fatturato.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Questo
Tribunale deve decidere se l'importo
di Fr. 2'000.- versato nel 2003
alla ricorrente dalla ditta __________ debba essere assoggettato ai contributi
sociali o se vada ritenuto quale provento di un'attività indipendente.
3. A
norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di
un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1
LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende
qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
È considerato datore
di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
4. Per
ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le
indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste
spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal
datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel
salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS,
il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9
cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:
il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo
francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria
attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli
spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per
Fatti
i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità
rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). L'art. 9 cpv.
3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o
parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,
queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%
del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il
datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese
devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del
salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;
RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
5. Secondo
l'art. 7 lett. h OAVS, il salario determinante per il calcolo dei contributi
comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi spese, le tantièmes,
le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri del consiglio d'amministrazione
e degli organi direttivi delle persone giuridiche.
Il N. 2028 delle
Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall'UFAS, corrispondente al N.
2034 delle nDSD in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che le retribuzioni
versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del
salario determinante.
Fanno parte delle
retribuzioni versate agli organi in particolare onorari, tantièmes, salari e
altre indennità fisse dei membri dell'amministrazione, come pure i gettoni di
presenza (N. 2029 DSD e N. 2035 nDSD).
Gli organi delle
persone giuridiche sono in particolare i membri dell'amministrazione (come i
membri del Consiglio di amministrazione delle società anonime) ed i terzi a cui
è stata trasferita totalmente o parzialmente la gestione o la rappresentanza
della società (come i direttori), i membri del comitato di associazioni ed i
membri del consiglio di fondazione (N. 2030 DSD rispettivamente N. 2036 nDSD).
La società che versa
gli onorari di consigliere d'amministrazione deve regolare i conti con la
propria cassa di compensazione, indipendentemente dal fatto che il membro del
Consiglio d'amministrazione tenga l'onorario ricevuto per sé o no (N. 2031 DSD
e N. 2037 nDSD).
Di regola, quando gli
onorari sono versati da una società anonima ad un membro del Consiglio
d'amministrazione, vi è la presunzione che gli sono versati nella sua qualità
di organo della persona morale e che devono, di conseguenza, essere considerati
come salario determinante (RCC 1983 pag. 22, Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants, pag. 163 n. 40, ad art. 5 LAVS).
6. A
mente di questo Tribunale, l'ammontare di Fr. 2'000.- percepito nel 2003 dalla
ricorrente, esercitante la funzione di amministratore e di consulente in seno
alla predetta SA, deve essere a buon diritto incluso nella nozione di salario
determinante della stessa assicurata e quindi ripreso dalla Cassa.
Considerandi
Infatti, secondo la
Cassa di compensazione questa somma rappresenta gli onorari ricevuti quale
membro del Consiglio d'Amministrazione
del __________.
La ricorrente concorda
con questa definizione.
Vero è che quest'ultima ha svolto anche un'attività di consulenza per la SA, fatturando
regolarmente le sue prestazioni. Ma in esame sono soltanto gli importi fatturati
dall'insorgente il 31 dicembre
2003.
"per la funzione di amministratrice della vostra spett. società
inerente l'anno 2003" (docc. 1 e 2).
In virtù del citato art.
7.
lett. h OAVS e delle relative Direttive, non v'è dunque alcun dubbio che gli onorari da CdA di Fr. 2'000.- per il 2003 rientrino nel reddito
determinante della ricorrente.
Quest'ultima, come detto, non contesta la
qualifica di onorario da CdA, bensì la sua ripresa, confondendola con l'ambito fiscale.
Da un canto v'è infatti la dichiarazione all'autorità fiscale, laddove, correttamente, RI 1 ha indicato nella
propria contabilità (doc. A2) di avere conseguito nel 2003 un onorario di Fr. 2'000.- (aumentato a Fr. 2'152.- con l'IVA,
doc. 1) quale amministratrice del __________.
D'altro canto, non va
dimenticato che i contributi sono prelevati sia dal
reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente,
quindi anche sui citati Fr. 2'000.-.
Ora, siccome la qualifica
della somma di Fr. 2'000.- è
chiara, ai sensi dell'art. 7
lett. h OAVS essa deve essere inclusa nel salario determinante dell'amministratrice e, pertanto, assoggettata
al prelievo dei contributi AVS/AI/IPG per il tramite del suo datore di lavoro, il
quale è obbligato a versare periodicamente i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa
dipendente insieme al suo contributo (art. 14 cpv. 1 LAVS).
Su questo aspetto, il
ricorso va dunque respinto.
7.
Da
ultimo, il fatto che questo ammontare sia stato considerato dall'insorgente quale reddito da attività
indipendente e notificato come tale all'autorità fiscale, non pregiudica l'attività di controllo della Cassa di compensazione.
Come ben evidenziato
da quest'ultima, in effetti, per
l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni
su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente
errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
In specie, accertato
che una (piccola) parte dei redditi dichiarati dalla ricorrente come da
attività indipendente sia invece da classificare come reddito da attività dipendente,
ciò fa sì che la precedente decisione di fissazione dei contributi da indipendente
per l'anno 2003,
rispettivamente le richieste di acconto degli stessi, siano errate, siccome gli
importi pretesi dalla Cassa sono stati calcolati su basi errate.
In queste circostanze,
giusta l'art. 16 cpv. 3 LAVS, all'assicurata resta aperta la via del diritto
alla restituzione dei contributi indebitamente pagati entro un anno a contare
dal momento in cui essa ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento ed in ogni caso entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'indebito pagamento.
Di conseguenza, nel
rispetto di questa norma, non v'è alcuna doppia imposizione contributiva AVS/AI/IPG dei redditi
conseguiti dall'insorgente nel
2003.
Questa censura si rivela infondata.
Stanti così le cose,
il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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