30.2007.68
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13 maggio 2008Italiano39 min
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Numero d'incarto:
30.2007.68
Data decisione, Autorità:
13.05.2008, TCA
Titolo:
Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto già versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto.OAVS 41bis cpv.1 lett.f conforme a LPGA 26
ACCONTO
CONTRIBUTI
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 26 LPGA
art. 24 cpv. 2 OAVS
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 42 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.68
TB
Lugano
13 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
settembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Il
28 aprile 2005 (doc. D) la Cassa CO 1 ha emesso il conguaglio dei contributi personali
di RI 1 come indipendente per l'anno 2002. Dall'importo
totale di Fr. 88'323,85 dovuto
dall'assicurato per contributi
e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti ammontanti a Fr. 6'780,40 già effettuato negli anni precedenti,
per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione di Fr. 81'543,45.
Con un'analoga
decisione del 29 maggio 2007 (doc. D), la Cassa ha fissato
in Fr. 54'218,60 i contributi personali e le spese dovute dall'assicurato per
il 2003. Da questa somma è stato poi dedotto il medesimo importo di Fr. 6'780,40 versato
come acconto, perciò la Cassa gli ha chiesto il
pagamento di Fr. 47'438,20 a saldo.
Entrambi questi
importi dovevano essere accreditati sul conto dell'amministrazione entro 30 giorni dalla data della fattura.
B. Il
14 agosto 2007 (doc. F) la Cassa di compensazione ha emesso due decisioni che
fissavano per gli anni 2002 e 2003 gli interessi di mora sui summenzionati
contributi personali AVS/AI/ IPG/AF che l'assicurato doveva versare a saldo, conteggiando gli importi di Fr. 6'166,95 rispettivamente di Fr. 5'708,05 da pagare entro trenta giorni dalla
data della decisione.
C. Contro
la decisione su opposizione del 25 settembre 2007 (doc. A) della Cassa che ha
respinto la sua opposizione del 14 settembre precedente, l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA il 24 ottobre 2007 (doc. I), chiedendo di
ridurre a Fr. 5'708,05 ed a Fr.
4'378,05 gli interessi di mora
per gli anni 2002 e 2003. L'insorgente
ha rilevato che spettava alla Cassa (art. 24 cpv. 2 OAVS) adeguare gli acconti
da richiedergli sulla scorta delle notifiche di tassazione di cui era (da tempo)
in possesso. Il ricorrente ha infatti lamentato una gestione negligente da
parte della Cassa, che non ha né controllato né aggiornato le richieste di
acconto sulla scorta dei nuovi dati fiscali a sua disposizione. Dato che il
versamento di interessi di mora risulta indubbiamente imputabile a disfunzioni
in seno alla Cassa, questa lacuna non lo deve penalizzare. Di conseguenza, l'assicurato ha chiesto di modificare l'importo degli interessi di ritardo, poiché
se la Cassa avesse fissato gli acconti per il 2002 ed il 2003 in base all'ultimo obbligo contributivo noto (1998), il
conguaglio ancora da versare sarebbe stato inferiore ai Fr. 19'000.-. Pertanto, questo importo va dedotto dalla
somma pretesa a saldo dall'amministrazione
e solo sul risultato ottenuto vanno calcolati gli interessi di mora del 5%.
D. Con
risposta del 5 novembre 2007 (doc. III) la Cassa ha confermato la decisione su
opposizione, ribadendo che la richiesta di interessi di mora si basa sul fatto
che il ricorrente non ha segnalato alla Cassa, in virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le modifiche significative
riguardanti l'aumento del suo reddito
negli anni di contribuzione in oggetto e, conseguentemente, non ha chiesto di
adeguare gli acconti. Ha poi ribadito che il calcolo degli interessi di mora
può essere eseguito solo dopo che è venuta a conoscenza della data di accredito
sul suo conto corrente dell'importo
dei contributi dovuti quale conguaglio.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3)
questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una
fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha
respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa
sede (cfr. anche STCA del 2
maggio 2007, inc. n. 30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell'11 luglio
2007, inc. n. 30.07.25; STCA
del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n. 30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27).
2.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003
della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla
LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF H
178/05 del 24 gennaio 2007 consid. 6.1;
DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1,
DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha già avuto modo di accertare l’assenza di
una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di
conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale,
di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF H 178/05
del 24 gennaio 2007 consid. 6.1; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti
dal ricorrente sull'apparente
ritardo nel pagamento di contributi personali AVS/AI/IPG/AF concernenti gli
anni 2002 e 2003. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa di
compensazione sono invece state emanate nel 2007.
Pertanto, mentre per l'aspetto procedurale trovano subito applicazione
le norme della LPGA, per quanto concerne la fissazione degli interessi di mora
per l'anno 2002 vanno applicate
le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Per gli interessi di
ritardo sul pagamento dei contributi dell'anno 2003 fanno invece stato sia le norme procedurali sia le disposizioni
materiali in essere dal 1° gennaio 2003.
3. Il
ricorrente fa innanzitutto valere che l'amministrazione non avrebbe esaminato la censura principale sollevata
in sede d'opposizione, mentre
si sarebbe limitata ad esprimere meri concetti teorici.
Il diritto di essere
sentito di cui all'art. 29 cpv.
2 Cost. fed. comprende l'obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF
129 I 232 consid. 3.2).
In specie, le ragioni che hanno inciso
sulla motivazione della Cassa sono sufficientemente chiare. Essa ritiene che spettava
all'assicurato annunciarle ogni importante modifica del suo reddito, così da
potere adeguare di conseguenza le richieste d'acconto ed evitare quindi la
decorrenza di interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Quand'anche l'autorità amministrativa
non si sia espressa esplicitamente su ogni singola censura, l'insorgente ha comunque
potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla ad un'istanza che del
resto dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e
riproporre le proprie censure.
La Cassa di compensazione non ha
pertanto commesso un diniego di giustizia formale e, di conseguenza, la
decisione impugnata non va annullata. Il TCA deve quindi entrare nel merito del
ricorso.
nel merito
4. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,
una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv.
4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli
pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati
(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi
rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e
dell'art. 14 cpv. 4 LAVS
relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi
è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e
quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
5. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso
2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona
tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il
reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie
per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se
entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non
vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano
Fatti
i contributi d'acconto dovuti
in una decisione.
In virtù dell'art. 25
cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno
di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i
contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla
fatturazione.
Le casse di
compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25
cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione
domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie
al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.
27 cpv. 1 OAVS).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le
autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha
ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.
23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
6. Oltre
ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che
hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono
entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art.
41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi
sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti
e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,
sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.
2 OAVS).
In virtù dell'art. 42
cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2 OAVS).
Gli interessi sono
calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.
3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
A proposito degli
articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni
finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire
dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1
lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da
pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali
sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di
calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è
previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per
l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).
7. Nel
caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione
degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali
per gli anni 2002 e 2003.
Per l'anno di contribuzione 2002, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sottoforma di acconti per complessivi Fr. 6'780,40. Il 28 aprile 2005 (doc. D) la Cassa ha calcolato in Fr. 88'323,85 i contributi personali totali,
emettendo quindi una fattura di Fr. 81'543,45 a saldo.
Medesimo discorso vale
per i contributi del 2003, corrisposti sempre nella misura di Fr. 6'780,40. Il conteggio finale emesso il 29
maggio 2007 (doc. D) enumerava un importo di Fr. 54'218,60, per una differenza di contributi personali ancora da corrispondere
dall'assicurato pari a Fr. 47'438,20.
Più specificatamente,
il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2002 è stato richiesto all'assicurato il 28 aprile 2005 ed il pagamento
è giunto alla Cassa il 24 maggio 2005.
Il conguaglio per i
contributi del 2003 è stato fatturato con decisione del 29 maggio 2007 ed il
relativo importo è stato accreditato sul conto corrente postale della Cassa il
6 agosto 2007.
Gli interessi maturati
a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione
definitiva dei contributi totali da pagare per il 2002, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2004 al 24 maggio 2005, quindi su 504 giorni di
ritardo e sempre sull'importo
ancora da corrispondere alla Cassa a saldo (Fr. 81'543,45), per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 5'708,05.
Quanto ai contributi
da pagare per l'anno 2003, la
questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i
contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora
di Fr. 6'166,95 calcolati dal
1° gennaio 2005 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi definitivi fissati con
la relativa decisione (6 agosto 2007), quindi su 936 giorni.
8. In
merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare
sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito
questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di
contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi
d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno
di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come
indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).
Si devono riscuotere
interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%
inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,
in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).
Gli interessi
decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di
contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.
1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure
alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato
non preveda disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente,
al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi
nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.
Nel caso concreto va
evidenziato come l’assicurato, alla luce del reddito conseguito nel periodo
d’interesse nella sua attività indipendente, a lui noto, abbia effettivamente
versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 7), siccome eccessivamente
bassi.
È circostanza notoria
che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli
acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione
solo dopo l'emanazione
della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può
avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito.
Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell’OAVS sono la conseguenza
della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il
limite del 25% dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.
Gli interessi di mora
possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i
contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre
che quest'ultimo importo
sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al
momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi
diventano esigibili.
9. Quanto
all'applicazione dei disposti
OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare che
è corretto ritenere, come sostiene risolutamente il ricorrente, che spetta alla
Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione e
che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali
indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle
Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d'acconto,
segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui
le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione
le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,
se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei
dati (vecchi) a loro disposizione. L’assicurato debitore di contributi ha
quindi l'obbligo di segnalare
tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente,
che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde
evitare le note (spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il
ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla
Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei
contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione
dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo
reddito che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo
favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti,
non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli
elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla
Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS).
Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi
che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per
verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati
giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi
parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse
improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di
acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito
alla Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2002 e
2003 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati
contributi personali AVS/AI/IPG/AF da versare per quei singoli anni.
Questa inattività, a
mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia
configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente,
tale da imporre poi l'applicazione
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f
OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.
Precisamente, il
ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la
fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non
inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,
l'importo da versare a
conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente
dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
In questo senso, va
osservato che quando nel 2005 e nel 2007 l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi
con l'indicazione del
conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in
ritardo con il relativo pagamento.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati
caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più
dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato
le decisioni di conguaglio (nel 2006 e nel 2007) non ha avuto alcuna
influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente
contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.
Alla stessa stregua,
totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha notificato le tassazioni 2003A
e 2003B e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa.
La data della
comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,
la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi
personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun
ritardo né una negligenza nell'agire
nei confronti del ricorrente.
In questo senso, le lamentele espresse dall'assicurato si rivelano essere infondate.
Il pagamento della
somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, nel maggio 2005
rispettivamente nell'agosto 2007.
L'insorgente si è quindi
trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle
lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.
L’interesse di mora,
dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
10. È
lapalissiano che l'assicurato
conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno
d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la
decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla
Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi
lassi di tempo sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in __________ a
seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla
Considerandi
tassazione biennale praenumerando a quella annuale postnumerando.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto
in discussione (STCA del 19
aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di
tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i
rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…
dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"
appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di
trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla
tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che
deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,
nulla toglie agli obblighi dell’assicurato riguardo alla segnalazione alla
Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe
sotto pena di versamento di interessi moratori.
Nella fattispecie, le
richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della
notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento, verosimilmente
antecedente addirittura alla tassazione 1997/1998 (doc. B). Il TCA osserva che la somma degli acconti
versati dall'insorgente è la
medesima sia per l'anno 2000
sia per i successivi anni 2001-2003 (doc. D).
Più concretamente, al
termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel
2003.
(per quanto conseguito sino al 31.12.2002) e nel 2004 (per i redditi del
2003), l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito quale indipendente, e ciò
senza la necessità di attendere le notifiche di tassazione 2003A e 2003B dell'Ufficio di tassazione (per la 2003A, va
osservato che trattandosi di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione,
essa non può crescere in giudicato, poiché è una semplice comunicazione e non
una decisione impugnabile). Il ricorrente disponeva quindi dei dati
necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni
(ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi definitivi conseguiti
negli anni 2002 e 2003 prima ancora che venissero emesse le due decisioni
di conguaglio dei contributi personali (nel 2005 e nel 2007).
L’assicurato, nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS conforme alla legge – ed in
particolare all'art. 26 LPGA (STF
9C_202/2007 del 9 aprile 2008 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008) - ed alla
Costituzione, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di
compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS. Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente
evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati si
palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori
ai contributi effettivamente dovuti per ogni anno in esame e ciò oltre il
limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Come detto, alla Cassa
non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto
all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente
i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione
contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi
d'acconto sulla base del
reddito determinante per l'ultima
decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non
poteva sapere che il reddito effettivo del ricorrente conseguito nel 2002 e nel
2003.
divergeva dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in
maniera così importante. Non disponendo di dati diversi e più recenti, la Cassa
non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di
fissazione dei contributi definitivi sono giunte nel 2005 e nel 2007,
ossia solo una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal
ricorrente) i redditi che l'insorgente
ha effettivamente conseguito negli anni 2002 e 2003.
Il ricorrente sostiene
che già dalla fine del 1999 la Cassa convenuta disponeva degli elementi utili,
come in particolare la notifica di tassazione 1997/1998 (doc. B) e che perciò avrebbe
potuto e dovuto emettere già a suo tempo la decisione finale di fissazione dei
contributi personali.
Questa tesi non lo soccorre.
L'assicurato confonde infatti
le circostanze: il fatto che egli abbia ricevuto la notifica di tassazione a
quel momento non implica forzatamente ed automaticamente ancora che anche la
Cassa di compensazione ne sia venuta a conoscenza o possa esserne venuta a
conoscenza nello stesso periodo, ovviamente sempre ed unicamente tramite i
canali ufficiali.
Vero è che le casse di
compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che
queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle
casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di
comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito
conformemente all'art. 23 OAVS
trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo
obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative
per la percezione di acconti sufficienti.
L'art. 27 OAVS si
riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.
24.
OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la
marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto
all'assicurato, come invece da
esso stesso preteso. Infatti, questo disposto permette alle casse di compensazione
di stabilire i contributi d'acconto
sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Per fare ciò, esse possono fondarsi sul
reddito determinante per l'ultima
decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l'amministrazione
non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle
notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può procedere
con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente, deve
continuare a richiedere all'assicurato
i contributi d'acconto basandosi
sull'ultima tassazione ad essa
nota.
Al riguardo va
osservato che, conformandosi a quanto appena esposto, in data 22 agosto 2005
(doc. E) il ricorrente ha espressamente chiesto alla Cassa di compensazione di
adeguare i contributi d'acconto
sulla scorta del reddito dichiarato per l'anno 2003 (Fr. 555'000.-),
siccome i contributi personali trimestrali richiestigli fino a quel momento
risultavano del tutto sproporzionati rispetto al suo reddito più recente (da
esso) conosciuto.
Stanti le considerazioni
che precedono, non v'è pertanto
nulla da recriminare all'amministrazione
per il suo agire, la quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle
norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente
– che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non
averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le
concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo
reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.
Da questo profilo,
dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela
corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno
integralmente respinte.
11.
La
questione dell'accollamento di
interessi di mora all'assicurato
"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il
21.
dicembre 2006 l'ha
sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella
citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,
consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:
" (…) Per quanto concerne i lavoratori
indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è
spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro
che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante
possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli
interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori
di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede
all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti
non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art.
24.
cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine
dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi
di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le
informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al
meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non
è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei
contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni
fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il
periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il
semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così
a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto
prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione
abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in
materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei
contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione
degli interessi."
Occorre ancora
evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver
informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo
all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore dal 1°
gennaio 2001 (doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°
gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i
contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al
25% dei contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in
materia di interessi moratori e compensativi (STCA dell’8 ottobre 2002, inc. n. 30.2002.93), il TCA aveva già evidenziato tale informazione
dell'amministrazione ai (in quel
caso) datori di lavoro.
Va comunque osservato
che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe
prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA
C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la
giurisprudenza ivi citata; STCA
del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di
questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio
degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha
chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli
interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo
del pagamento non è imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il
Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):
" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS
gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite
d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che
invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.
Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla
sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel
versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o
all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS
è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse
dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale
per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli
assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo
di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la
funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i
contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di
mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella
comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante,
se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero
verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del
ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e
renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il
versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di
compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate.
Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per
contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di
compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere
applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di
compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati
contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e
onerosi.
Pertanto il Consiglio
federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora
dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si
è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",
ed
ha quindi proposto di respingere il postulato.
12.
Gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto
con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2
OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali
dell'assicurato dovuti per gli
anni 2002 e 2003 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è
possibile non conteggiare all'interessato
degli interessi di ritardo.
E ciò,
indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati
definitivamente fissati dalla Cassa.
Con decisione del 25
aprile 2005 e del 29 maggio 2007, la Cassa ha fissato i contributi personali
(ancora) dovuti dall'assicurato
per il 2002 ed il 2003. Ciò significa dunque che non tutti i contributi
personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede,
discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.
Ora, l'amministrazione ha confermato che il
ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con la citata
decisione. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi
di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che
i contributi d'acconto versati
dall'insorgente (Fr. 6'780,40) sono almeno il 25% inferiori ai
contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio
dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di
contribuzione - per l'anno di
contribuzione 2002 (Fr. 88'323,85). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da
versare, ossia il conguaglio (Fr. 81'543,45), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 22'081.-), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.
Pertanto, sulla
differenza ancora esatta per il 2002 - siccome gli interessi vengono calcolati
sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 81'543,45) e quindi non solo sulla parte superante
il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli
interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2003) l'anno di contribuzione (2002), quindi dal
1° gennaio 2004 (cfr. consid. 7), per complessivi Fr. 5'708,05.
Alla stessa
conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel
2003, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora del
5%, avendo versato acconti per Fr. 6'780,40 sul totale dovuto di Fr. 54'218,60. Dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da
conguagliare (Fr. 47'438,20) è
superiore al 25% (Fr. 13'554.-)
dei contributi personali definitivi effettivamente da versare in totale per quell'anno (Fr. 54'218,60), è giusto che la Cassa abbia applicato l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS calcolando
degli interessi di ritardo dal 1° gennaio 2005.
Questi interessi
decorrono poi, come detto, fino al momento del loro versamento completo,
che in specie si è realizzato con l'accreditamento delle somme esatte sul conto corrente della Cassa di
compensazione il 24 maggio 2005 rispettivamente il 6 agosto 2007. Fino a quegli
istanti, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.
Ora, rifacendosi all'affermazione del
Consiglio Federale secondo cui "Nei rari casi in cui il versamento d'interessi
di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente
si possono trovare soluzioni adeguate", l'insorgente ha chiesto di
calcolare altrimenti gli interessi di ritardo che la Cassa gli ha addebitato. A
suo dire, se l'amministrazione avesse fissato gli acconti per gli anni in
oggetto sulla scorta dell'ultimo obbligo contributivo noto (1998), egli si
sarebbe trovato in mora per un importo a conguaglio inferiore di circa Fr. 19'000.-
negli anni 2002 e 2003. L'assicurato ha quindi proposto di fissare gli interessi
di mora per il 2002 in Fr. 4'378,05 ([Fr. 81'543,45 – Fr. 19'000.-] x 5% : 360
x 504 giorni) ed in Fr. 3'696,95 quelli per il 2003 ([Fr. 47'438,20 – Fr. 19'000.-]
x 5% : 360 x 936 giorni).
Questa soluzione non trova tuttavia conferma
nelle considerazioni dettagliatamente fin qui esposte, siccome l'applicazione
della lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS non è dovuta, occorre
ribadirlo, ad una colpa commessa dalla Cassa di compensazione e segnatamente in
un ritardo nella comunicazione di dati.
Invero, se l'amministrazione non ha
adeguato i contributi per gli anni 2000-2003 al reddito notificato al
ricorrente il 13 dicembre 1999, significa che essa non ha ricevuto né
in quel periodo né di lì a breve termine – da parte dell'autorità fiscale ma
anche dell'assicurato medesimo - questa comunicazione; e, come visto, questo
ritardo non le è pertanto imputabile.
Non va inoltre dimenticato che è solo il 22
novembre 2004 (doc. C) che l'insorgente ha ricevuto la notifica di tassazione
1999/2000. Conseguentemente, è alquanto verosimile che la Cassa di
compensazione sia venuta a conoscenza dei redditi conseguiti dal ricorrente
negli anni di computo 1997 e 1998 soltanto (molto) tempo dopo questo momento.
Alla luce di questo elemento, pretendere che la Cassa di compensazione avrebbe
potuto emanare le decisioni di conguaglio per i contributi degli anni 2002 e
2003.
ben prima dell'aprile 2005 e del maggio 2007 si rivela infondato.
Visto quanto precede,
la tesi espressa dall'insorgente secondo cui la Cassa di compensazione non avrebbe avuto diritto di imputargli
l'importo degli interessi di
mora qui contestati è errata e come tale non deve essere tutelata.
Ne discende che, sulla
base dell'art. 41bis cpv. 1 lett.
f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli
interessi di mora dal 1° gennaio 2004 al 24 maggio 2005, pari a Fr. 5'708,05, per i contributi dovuti nel 2002 e dal
1° gennaio 2005 al 6 agosto 2007 per i contributi personali da versare nel
2003, fissando in Fr. 6'166,95
gli interessi di ritardo maturati.
Occorre infine
specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e
quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal
caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,
implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti
rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente
che pone le basi di calcolo per determinare l'esistenza di interessi di mora.
13.
Tutto
ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei
confronti della Cassa per aver addebitato al ricorrente i summenzionati
interessi moratori in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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