30.2007.69
Collidere contro un veicolo mentre si accede ad una strada laterale
7 febbraio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.69
Data decisione, Autorità:
07.02.2008, PRPEN
Titolo:
Collidere contro un veicolo mentre si accede ad una strada laterale
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.69
DA 5670/804
Bellinzona
7
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 marzo 2007
presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1
contro
la decisione
23 febbraio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 20 marzo 2007 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La
Sezione della circolazione con decisione 23 febbraio 2007 ha inflitto a RI 1
una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla
guida della vettura __________ trainante il rimorchio __________, si spostava
verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra.
In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare
prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un autoveicolo che lo stava
superando sulla destra”.
Fatti accertati l’8 novembre
2006 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
C. La
Sezione della circolazione nelle osservazioni 20 marzo 2007 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole
cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in
preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Chi vuole voltare a destra
deve tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCStr),
ritenuto però che il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi
verso il lato opposto a cagione delle dimensioni del proprio veicolo o delle
condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi
(art. 13 cpv. 5 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La
Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni -
rimprovera al multato di essersi spostato verso sinistra per meglio accedere ad
una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella
direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale
manovra, collidendo pertanto con un veicolo che lo stava superando sulla destra.
4.
Il
ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, in quanto ritiene
di aver eseguito correttamente la propria manovra, che nel verbale di
interrogatorio 8 novembre 2006 così descrive:
“(…) Sono partito da __________
in direzione di __________, ero regolarmente allacciato alle cinture di
sicurezza e avevo le luci anabbaglianti accese. La mia velocità era di circa 70
Km/h. Giunto a __________, zona __________, ho azionato il segnale di direzione
destro e ho rallentato raggiungendo all’incirca 20 Km/h al fine di guadagnare
una stradina laterale sulla mia destra. Preciso che avendo un convoglio
relativamente lungo mi sono spostato maggiormente a sinistra restando sempre
nella mia corsia di marcia onde eseguire la relativa manovra di svolta a destra.
Sono sicuro al cento per cento di non aver invaso la corsia di preselezione ivi
esistente che dà la possibilità di svoltare a sinistra. Poco prima di iniziare
la mia manovra di svolta a destra ho controllato il sopraggiungere da tergo di
veicoli. Infatti, in lontananza, ho notato delle luci. Ripeto che comunque
erano lontane dal sottoscritto. Sta di fatto che dopo aver inserito
l’indicatore di direzione destro mi sono spostato leggermente a sinistra e ho
iniziato a svoltare a destra. Nel momento in cui mi immettevo nella stradina
secondaria, ho percepito un colpo provenire da tergo e guardando nello
specchietto retrovisore notavo la presenza di un veicolo che in quel momento mi
aveva urtato.(…) In merito all’indicatore di direzione preciso che l’ho inserito
almeno una cinquantina di metri prima di rallentare per poi compiere la manovra
di svolta a destra. Lo stesso è sempre rimasto inserito. Sono pure certo di non
aver usufruito della corsia di preselezione per compiere la manovra. Ripeto che
mi sono spostato il più possibile a sinistra rimanendo sempre nella mia corsia”.
5.
Il
co-protagonista, dal canto suo, nel verbale di interrogatorio di pari data, ha
sostenuto che:
“(…) Mentre percorrevo la
strada cantonale principale in territorio di __________ ad una velocità di
circa 60 Km/h, giunto praticamente alla periferia dell’abitato dove è presente
una preselezione per svoltare a sinistra, ho notato il veicolo che mi precedeva
inserire l’indicatore di direzione sinistro e immettersi su [questa] preselezione.
(…) Convinto che quest’ultimo eseguisse la relativa manovra di svolta a
sinistra, tranquillamente proseguivo nella mia direzione. Al che, a pochi metri
da lui, mentre da parte mia proseguivo nella mia direzione praticamente
rettilinea, il convoglio, invece di svoltare a sinistra, si dirigeva a destra
per immettersi in una piccola stradina. Da parte mia, trovandomi praticamente
ostruito il passaggio, ho subito azionato i freni spostandomi ancor di più
sulla mia destra nel tentativo di evitare la collisione. Purtroppo non riuscivo
ad evitarla e andavo ad urtare il veicolo che stava svoltando a destra. Infatti
la collisione avveniva con la fiancata sinistra (portiera conducente) della mia
vettura, con la fiancata destra del rimorchio. (…) Il convoglio si trovava
quasi totalmente sulla corsia di preselezione per svoltare a sinistra ed
inoltre aveva pure inserito l’indicatore che segnalava la svolta a sinistra.
Non so per quale motivo invece ha eseguito la svolta a destra”.
6.
In
concreto, va subito detto che delle due versioni dei fatti quella del
ricorrente appare coerente e plausibile mentre quella del co-protagonista non
risulta molto convincente.
Nello
specifico il co-protagonista ha dichiarato che si è visto praticamente tagliare
la strada dal ricorrente il quale avrebbe cambiato la sua direzione di marcia
in maniera repentina ed inaspettata a pochi metri (poi quantificati all’incirca
in una trentina) di distanza tra i due veicoli.
Se
fossero andate così le cose e se la velocità del co-protagonista fosse stata
effettivamente di 60 Km/h non si riuscirebbero a spiegare le tracce di frenata
di ben 22.10 metri (destra) e 15.70 metri (sinistra) lasciate dalla sua vettura.
Tale versione, tra l’altro, a mente di questo giudice, non è invero compatibile
con il punto di impatto dei veicoli (ovvero la parte anteriore e la portiera
sinistra del veicolo del co-protagonista contro la fiancata destra, all’altezza
della ruota, del rimorchio e lo spigolo posteriore destro della vettura
condotta dal ricorrente), e con la conformazione dell’accesso alla via laterale
in questione, che richiedeva una manovra eseguita lentamente e preparata con
ampio anticipo, per cui non poteva avvenire pochi metri/istanti prima
dell’imbocco (come si desume dalle affermazioni del co-protagonista),
altrimenti l’urto avrebbe interessato, verosimilmente, la parte anteriore dei
due veicoli.
Ora, al
di là della versione alquanto vacillante del co-protagonista, non vi sono
elementi agli atti che consentano di far dubitare delle affermazioni lineari e
univoche del ricorrente, confermate nelle successive prese di posizione, secondo
cui egli ha segnalato per tempo la propria intenzione di svoltare a destra e
verificato il traffico proveniente da tergo anche negli istanti precedenti la svolta;
non è quindi possibile escludere che egli abbia realmente eseguito una manovra
corretta, venendo urtato quando aveva quasi ultimato la stessa dal veicolo che lo
seguiva a distanza, il cui conducente forse procedeva a velocità inadeguata o prestava
poca attenzione alla guida.
Ad
ogni buon conto, in difetto di elementi concreti a carico del ricorrente circa
l’omissione di prestare particolare prudenza durante la manovra eseguita,
questo giudice, apprezzando liberamente le prove agli atti, non può pervenire
con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che l’insorgente
possa essere multato per il solo fatto di aver colliso con il veicolo del
co-protagonista. Persistendo dubbi ed incertezze circa l’esatta dinamica
dell’indicente e le modalità della manovra eseguita, in ossequio al principio in
dubio pro reo, l’insorgente va quindi prosciolto dall’addebito che gli è
stato mosso.
7.
Di
conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non si prelevano oneri processuali di questa sede
(art. 15 LPContr).
Per
quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che
imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire
indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto
federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso
2. Non si prelevano né
tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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