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Decisione

30.2007.69

Collidere contro un veicolo mentre si accede ad una strada laterale

7 febbraio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

Sezione della circolazione con decisione 23 febbraio 2007 ha inflitto a RI 1

una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

“Alla

guida della vettura __________ trainante il rimorchio __________, si spostava

verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra.

In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare

prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un autoveicolo che lo stava

superando sulla destra”.

Fatti accertati l’8 novembre

2006 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.

B. Contro

la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo

giudice chiedendone l'annullamento.

C. La

Sezione della circolazione nelle osservazioni 20 marzo 2007 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La

competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la

tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è

pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole

cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in

preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che

giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Chi vuole voltare a destra

deve tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCStr),

ritenuto però che il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi

verso il lato opposto a cagione delle dimensioni del proprio veicolo o delle

condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi

(art. 13 cpv. 5 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La

Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni -

rimprovera al multato di essersi spostato verso sinistra per meglio accedere ad

una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella

direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale

manovra, collidendo pertanto con un veicolo che lo stava superando sulla destra.

4.

Il

ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, in quanto ritiene

di aver eseguito correttamente la propria manovra, che nel verbale di

interrogatorio 8 novembre 2006 così descrive:

“(…) Sono partito da __________

in direzione di __________, ero regolarmente allacciato alle cinture di

sicurezza e avevo le luci anabbaglianti accese. La mia velocità era di circa 70

Km/h. Giunto a __________, zona __________, ho azionato il segnale di direzione

destro e ho rallentato raggiungendo all’incirca 20 Km/h al fine di guadagnare

una stradina laterale sulla mia destra. Preciso che avendo un convoglio

relativamente lungo mi sono spostato maggiormente a sinistra restando sempre

nella mia corsia di marcia onde eseguire la relativa manovra di svolta a destra.

Sono sicuro al cento per cento di non aver invaso la corsia di preselezione ivi

esistente che dà la possibilità di svoltare a sinistra. Poco prima di iniziare

la mia manovra di svolta a destra ho controllato il sopraggiungere da tergo di

veicoli. Infatti, in lontananza, ho notato delle luci. Ripeto che comunque

erano lontane dal sottoscritto. Sta di fatto che dopo aver inserito

l’indicatore di direzione destro mi sono spostato leggermente a sinistra e ho

iniziato a svoltare a destra. Nel momento in cui mi immettevo nella stradina

secondaria, ho percepito un colpo provenire da tergo e guardando nello

specchietto retrovisore notavo la presenza di un veicolo che in quel momento mi

aveva urtato.(…) In merito all’indicatore di direzione preciso che l’ho inserito

almeno una cinquantina di metri prima di rallentare per poi compiere la manovra

di svolta a destra. Lo stesso è sempre rimasto inserito. Sono pure certo di non

aver usufruito della corsia di preselezione per compiere la manovra. Ripeto che

mi sono spostato il più possibile a sinistra rimanendo sempre nella mia corsia”.

5.

Il

co-protagonista, dal canto suo, nel verbale di interrogatorio di pari data, ha

sostenuto che:

“(…) Mentre percorrevo la

strada cantonale principale in territorio di __________ ad una velocità di

circa 60 Km/h, giunto praticamente alla periferia dell’abitato dove è presente

una preselezione per svoltare a sinistra, ho notato il veicolo che mi precedeva

inserire l’indicatore di direzione sinistro e immettersi su [questa] preselezione.

(…) Convinto che quest’ultimo eseguisse la relativa manovra di svolta a

sinistra, tranquillamente proseguivo nella mia direzione. Al che, a pochi metri

da lui, mentre da parte mia proseguivo nella mia direzione praticamente

rettilinea, il convoglio, invece di svoltare a sinistra, si dirigeva a destra

per immettersi in una piccola stradina. Da parte mia, trovandomi praticamente

ostruito il passaggio, ho subito azionato i freni spostandomi ancor di più

sulla mia destra nel tentativo di evitare la collisione. Purtroppo non riuscivo

ad evitarla e andavo ad urtare il veicolo che stava svoltando a destra. Infatti

la collisione avveniva con la fiancata sinistra (portiera conducente) della mia

vettura, con la fiancata destra del rimorchio. (…) Il convoglio si trovava

quasi totalmente sulla corsia di preselezione per svoltare a sinistra ed

inoltre aveva pure inserito l’indicatore che segnalava la svolta a sinistra.

Non so per quale motivo invece ha eseguito la svolta a destra”.

6.

In

concreto, va subito detto che delle due versioni dei fatti quella del

ricorrente appare coerente e plausibile mentre quella del co-protagonista non

risulta molto convincente.

Nello

specifico il co-protagonista ha dichiarato che si è visto praticamente tagliare

la strada dal ricorrente il quale avrebbe cambiato la sua direzione di marcia

in maniera repentina ed inaspettata a pochi metri (poi quantificati all’incirca

in una trentina) di distanza tra i due veicoli.

Se

fossero andate così le cose e se la velocità del co-protagonista fosse stata

effettivamente di 60 Km/h non si riuscirebbero a spiegare le tracce di frenata

di ben 22.10 metri (destra) e 15.70 metri (sinistra) lasciate dalla sua vettura.

Tale versione, tra l’altro, a mente di questo giudice, non è invero compatibile

con il punto di impatto dei veicoli (ovvero la parte anteriore e la portiera

sinistra del veicolo del co-protagonista contro la fiancata destra, all’altezza

della ruota, del rimorchio e lo spigolo posteriore destro della vettura

condotta dal ricorrente), e con la conformazione dell’accesso alla via laterale

in questione, che richiedeva una manovra eseguita lentamente e preparata con

ampio anticipo, per cui non poteva avvenire pochi metri/istanti prima

dell’imbocco (come si desume dalle affermazioni del co-protagonista),

altrimenti l’urto avrebbe interessato, verosimilmente, la parte anteriore dei

due veicoli.

Ora, al

di là della versione alquanto vacillante del co-protagonista, non vi sono

elementi agli atti che consentano di far dubitare delle affermazioni lineari e

univoche del ricorrente, confermate nelle successive prese di posizione, secondo

cui egli ha segnalato per tempo la propria intenzione di svoltare a destra e

verificato il traffico proveniente da tergo anche negli istanti precedenti la svolta;

non è quindi possibile escludere che egli abbia realmente eseguito una manovra

corretta, venendo urtato quando aveva quasi ultimato la stessa dal veicolo che lo

seguiva a distanza, il cui conducente forse procedeva a velocità inadeguata o prestava

poca attenzione alla guida.

Ad

ogni buon conto, in difetto di elementi concreti a carico del ricorrente circa

l’omissione di prestare particolare prudenza durante la manovra eseguita,

questo giudice, apprezzando liberamente le prove agli atti, non può pervenire

con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che l’insorgente

possa essere multato per il solo fatto di aver colliso con il veicolo del

co-protagonista. Persistendo dubbi ed incertezze circa l’esatta dinamica

dell’indicente e le modalità della manovra eseguita, in ossequio al principio in

dubio pro reo, l’insorgente va quindi prosciolto dall’addebito che gli è

stato mosso.

7.

Di

conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame non si prelevano oneri processuali di questa sede

(art. 15 LPContr).

Per

quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che

imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire

indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto

federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso

2. Non si prelevano né

tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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