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Decisione

30.2007.7

Imposizione contributi di miglioria posteriori per opere di sistemazione di una strada

12 novembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

30.5.2001 del notaio avv. __________, pto. III), vale a dire in funzione

dell’attribuzione parziale del fondo alla zona edificabile già ammessa dal

legislativo;

- che ad ulteriore comprova sia rilevato che nel 2001, prescindendo dalle punte

estreme, il valore dei terreni R2 a __________ si aggirava attorno a fr. 100.-/115.-

il mq mentre la quotazione normalmente attribuita a buoni terreni agricoli nel

sopra e nel sotto ceneri non supera i fr. 30.- il mq (RDAT II-1994 no.

64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2). Di conseguenza il prezzo stipulato

(ca. fr. 82.- il mq), inteso quale valore medio dettato dal fatto che il mapp.

no. 284 era solo parzialmente edificabile, rientrava nei canoni dei valori edilizi;

- che del resto i contraenti avevano espressamente stabilito che i debiti per

prestazioni o lavori eseguiti prima del trapasso di proprietà ma fatti valere

solo dopo lo stesso sarebbero stati assunti integralmente dal venditore (cfr.

rogito 655 cit. pto. IV/3). Se ne desume che l’eventuale prelievo di contributi

posteriori era stato previsto;

- che è quindi RI 1 ad aver tratto un vantaggio particolare nella misura in cui

ha ceduto un terreno servito ed urbanizzato al valore edilizio (cfr. Blumer,

op. cit., p. 52);

- che pertanto egli è assoggettabile al contributo posteriore giusta l’art. 10

LCM;

- che il ricorrente contesta l’ammontare del costo complessivo dell’opera

poiché, a suo avviso, include anche spese per interventi di manutenzione;

- che, a prescindere dal fatto che il ricorrente non specifica quali siano le

asserite manutenzioni, va rilevato che ai fini del calcolo dei contributi

posteriori sono stati utilizzati i medesimi dati della procedura d’imposizione

risalente al 1997, vale a dire una quota prelevabile (arrotondata) di fr.

600'000.- pari al 70% dalla spesa esposta ed approvata dall’Assemblea Comunale

con risoluzioni del 30.6.1992 (MM 9/92), 14.12.1992 (MM/17/92) e del 25.4.1994

(MM 4/94 e 5/94). Come risulta dalla documentazione agli atti, e contrariamente

a quanto affermato dal ricorrente, la spesa computata non include opere di

manutenzione;

- che il ricorrente censura anche i criteri di calcolo dei contributi

posteriori argomentando che il Municipio ha eseguito una valutazione errata della reale situazione

del fondo ed ha applicato in modo altrettanto errato i diversi fattori con la

conseguenza che il contributo lede i principi di equità e proporzionalità;

- che tale censura non è sufficientemente motivata, il ricorrente non avendo

individuato né specificato in che cosa consistano gli errori asseritamene

commessi dall’esecutivo;

- che a norma dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita

in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie

dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento

(cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali

circostanze lo giustificassero (cpv. 3);

- che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile; perciò la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b). L’ente

pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di

Considerandi

ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p.

47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo

nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i

criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii);

- che in concreto, come i dati di base, anche il metodo di calcolo è identico a

quello già applicato nel 1997 (cfr. documentazione prodotta agli atti). In

particolare i contributi sono ripartiti sulla base della superficie utile lorda

effettiva e dei fattori dell’accesso, della percorrenza, della distanza e degli

svantaggi;

- che nel complesso questo metodo offre risultati ragionevoli poiché è fondato su parametri di riparto

realistici e comunemente ammessi quali la superficie utilizzabile o

effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione

di ogni particella, grazie ai quali è attuata una corretta ed equa distinzione,

in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in

modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti;

- che non è trascurabile che la proprietà in esame è stata imposta tenendo

conto dello stato nuovo della particella risultante dopo il frazionamento

cosicché è stato computato solo il sedime edificabile di mq 702. Ciò ha di

fatto agevolato il contribuente: infatti, visto che nel 2002, quando si è

concretizzato il vantaggio particolare, il terreno ancora non era stato

frazionato, esso avrebbe anche potuto essere imposto per la superficie

complessiva che allora misurava mq 1590, eventualmente con l’applicazione di un

correttivo per la parte retrostante non edificabile;

- che i fattori accesso e distanza 1 sono riconosciuti linearmente a tutti i

fondi inclusi nel perimetro per l’ovvia ragione che tutti hanno un accesso

veicolare dalla strada e sono posti a diretto confine. Lo stesso trattamento

paritario è applicato con il fattore svantaggi; infatti i mappali imposti non

presentano caratteristiche tali da giustificare una ponderazione differenziata.

Infine il fattore percorrenza è fissato proporzionalmente al tratto

effettivamente adoperato;

- che, ciò considerato, il mapp. no. 284

risulta gravato proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto

dall’opera;

- che pertanto il contributo posteriore dev’essere confermato;

- che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono

addebitate al ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per

lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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