30.2007.70
Richiesta di un assegno per grandi invalidi respinta non essendo ancora passato un anno dall'asserità grande invalidità
4 febbraio 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
30.2007.70
Data decisione, Autorità:
04.02.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di un assegno per grandi invalidi respinta non essendo ancora passato un anno dall'asserità grande invalidità
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 43bis LAVS
art. 9 LPGA
art. 37 OAI
art. 38 OAI
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.70
cs
Lugano
4 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
ottobre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni per grandi invalidi
dell’AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata il __________, affetta dal morbo di Alzheimer, ha chiesto, il 15
gennaio 2007, di poter essere messa al beneficio di un assegno per grandi
invalidi dell’AVS.
Con
decisione del 15 marzo 2007, rimasta incontestata, la Cassa CO 1 ha respinto la
richiesta a motivo che l’assicurata non necessita di aiuto regolare e notevole
da parte di terzi per gli atti quotidiani della vita tale da giustificare il
riconoscimento di un assegno di grado medio.
In
data 18 luglio 2007 RI 1 ha presentato un’altra richiesta tramite la quale ha
precisato di necessitare da gennaio 2007 dell’aiuto regolare e notevole di
terzi per vestirsi/svestirsi, per alzarsi/sedersi/coricarsi e mangiare. L’interessata
ha segnalato che da marzo 2007 l’aiuto sarebbe stato necessario anche per
lavarsi ed andare al gabinetto.
La
richiesta è stata nuovamente respinta, dapprima con decisione del 23 agosto
2007, in seguito con decisione su opposizione del 22 ottobre 2007, a motivo che
comunque non è ancora trascorso un anno, senza interruzione, dal momento in cui
l’interessata sarebbe grande invalida di grado medio o di grado elevato. In
particolare la stessa assicurata ed il medico curante hanno attestato che RI 1
ha iniziato a necessitare dell’aiuto per almeno due atti ordinari della vita,
solo dai mesi di dicembre 2006/gennaio 2007 (doc. A1).
B. RI
1, rappresentata dal marito, è tempestivamente insorta al TCA contro la
predetta decisione. Essa fa in particolare valere di non essere più in grado di
gestirsi da sola e di necessitare della costante presenza del marito e del
figlio (doc. I).
C. Tramite
risposta del 7 novembre 2007 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
motivazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. Nella
sua opposizione, il marito della ricorrente ha affermato “se mi concedete di
presentarla oralmente per un colloquio per rendersi conto della malattia.”
(doc. 14.-1).
La
convocazione non sembra aver avuto luogo.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
In una
sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato
che :
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV
räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den
Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.
2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE
125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei
denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl.
Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im
Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des
VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche
Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend
Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom
Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,
sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem
sie nicht mündlich angehört wurde."
Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti
oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.
Nel
caso di specie la ricorrente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere
le proprie ragioni innanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere
cognitivo. Per cui l’eventuale violazione del diritto di essere sentita, peraltro
neppure sollevata in sede ricorsuale, è stata comunque sanata dal TCA dove
l’insorgente ha ribadito le sue argomentazioni (DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
127 V 431).
Del
resto, ancora recentemente, il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06),
ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire
il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431
consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con
riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio
procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con
l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…).
Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura
precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti
all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia
concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa
piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta
pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa
all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.
E’
quanto si deve ritenere anche nel caso di specie.
nel merito
3. Ai
sensi dell'art. 43bis cpv. 1 LAVS hanno diritto all'assegno per grandi invalidi
Fatti
i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano
un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per
l'art. 43bis cpv. 2 LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il
primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto
dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per
un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel
quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Il
cpv. 3 prevede che l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta
all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento
dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34
capoverso 5.
Va
ancora rilevato che per il cpv. 5 le disposizioni della LAI sono applicabili,
per analogia, alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per
l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il
grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare
prescrizioni complementari.
A
norma dell’art. 46 cpv. 2 LAVS se l’assicurato fa valere un assegno per grandi
invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è
pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’art.
24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più
lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo
diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi
a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
Per
l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla
salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L'art.
37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente
grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato
richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari, necessita (cpv. 2):
a.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una
sorveglianza personale permanente; o
c.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un
accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell’articolo 38.
La
grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a.
è costretto a ricorrere in modo regolare e
considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita;
b.
necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure
particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o
di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente
solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole;
oppure
e.
è costretto a ricorrere a un accompagnamento
costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.
A
norma dell’art. 38 cpv. 1 OAI esiste un bisogno di accompa-gnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso
2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di
un danno alla salute:
a.
non può vivere autonomamente senza
l’accompagnamento di una terza persona;
b.
non può compiere le attività della vita
quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una
terza persona; oppure
c.
rischia seriamente l’isolamento permanente dal
mondo esterno.
Per
l’art. 38 cpv. 3 OAI è considerato unicamente l’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
Considerandi
relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice
civile.
4.
Secondo
costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli
atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi,
mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e
stabilire dei contatti sociali.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna
intendere il comportamento normale all’interno della società così come
richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid.
2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique
de l’assurance-invalidité, pag. 275).
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato
deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto
di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia
sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo
atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della
vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato
abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una
singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di
tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag.
50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):
- nel cibarsi
l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti
oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;
- nel farsi la pulizia
personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure
fare il bagno o la doccia da solo;
- nello spostarsi e nel
contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa
o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto
con l'ambiente abituale.
5.
Con
sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA -
modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure
la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di
gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni
costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La
persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di
terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico
ordinario.
Di
principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere
un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un
modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).
Inoltre,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui
abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia
come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto
di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF
106.
V 157, 105 V 56 consid. 4a).
Infine,
la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi
(diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti
cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della
sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine
"permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non
nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli
atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di
aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato.
Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente
dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza
personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo
tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986
pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid.4b).
6.
In
concreto la Cassa ha rifiutato di mettere la ricorrente al beneficio di un
assegno per grandi invalidi dell’AVS, poiché non è ancora trascorso un anno da
quando l’assicurata ha iniziato a necessitare dell’aiuto di terzi per almeno
due atti ordinari della vita (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. a e b OAI).
Dalla
“richiesta e questionario relativi a un assegno per persone grandi invalide
dell’AVS o dell’AI”, del 14 luglio 2007, emerge che alle domande
riguardanti la grande invalidità, il marito, in rappresentanza della
richiedente, ha indicato che l’interessata necessita dell’aiuto regolare e
notevole di terzi da 6 mesi (ossia da gennaio 2007), per vestirsi/svestirsi,
alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare e 4 mesi (ossia dal marzo 2007) per
lavarsi, riordinare i vestiti, eseguire la pulizia corporale/controllare la
pulizia, andare al gabinetto (doc. 10-3).
Il
Dott. med. __________, medico curante dell’insorgente, il 25 luglio 2007 ha
apportato alcune precisazioni (doc. 12-1). In particolare ha indicato che la
ricorrente necessita in modo duraturo e regolare d’accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana con prestazioni d’aiuto che permettono di vivere in
modo autonomo, di accompagnamento per le attività ed i contatti al di fuori
dell’abitazione e della presenza regolare di terze persone per evitare il
rischio d’isolamento duraturo. Il curante ha evidenziato che tutte queste
necessità sono sorte dal mese di dicembre 2006, che l’accompagnamento viene
assicurato dal marito, dal figlio ed in parte dall’infermiere domiciliare (doc.
12-2).
Dalle
affermazioni del marito e del medico curante risulta che l’interessata
necessita di aiuto regolare di terzi per almeno due atti ordinari della vita e
di una sorveglianza personale permanente, ciò che darebbe diritto ad almeno un
assegno di grado medio, al più presto da dicembre 2006/gennaio 2007.
Per
cui, quando è stata emanata la decisione su opposizione, che delimita il
momento in cui il Giudice deve posizionarsi per valutare la legittimità del
provvedimento amministrativo (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), l’assicurata non era
ancora grande invalida di grado elevato o medio da almeno un anno senza
interruzione.
Ne
discende che la decisione è corretta, mentre il ricorso va respinto.
Essendo
nel frattempo trascorso un anno da quando l’interessata afferma di necessitare
dell’aiuto notevole di terzi per almeno due atti ordinari della vita e di una
sorveglianza personale permanente, l’insorgente è invitata a trasmettere una
nuova richiesta alla Cassa CO 1, la quale dovrà verificare se sono dati tutti i
presupposti per erogare l’assegno richiesto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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