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Decisione

30.2007.70

Richiesta di un assegno per grandi invalidi respinta non essendo ancora passato un anno dall'asserità grande invalidità

4 febbraio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano

un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia

anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per

l'art. 43bis cpv. 2 LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il

primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto

dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per

un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel

quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Il

cpv. 3 prevede che l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta

all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento

dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34

capoverso 5.

Va

ancora rilevato che per il cpv. 5 le disposizioni della LAI sono applicabili,

per analogia, alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per

l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il

grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare

prescrizioni complementari.

A

norma dell’art. 46 cpv. 2 LAVS se l’assicurato fa valere un assegno per grandi

invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è

pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’art.

24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più

lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo

diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi

a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

Per

l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla

salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza

personale per compiere gli atti ordinari della vita.

L'art.

37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:

la

grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente

grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato

richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La

grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari, necessita (cpv. 2):

a.

di aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una

sorveglianza personale permanente; o

c.

di aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un

accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell’articolo 38.

La

grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a.

è costretto a ricorrere in modo regolare e

considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita;

b.

necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure

particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o

di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente

solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole;

oppure

e.

è costretto a ricorrere a un accompagnamento

costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.

A

norma dell’art. 38 cpv. 1 OAI esiste un bisogno di accompa-gnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso

2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di

un danno alla salute:

a.

non può vivere autonomamente senza

l’accompagnamento di una terza persona;

b.

non può compiere le attività della vita

quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una

terza persona; oppure

c.

rischia seriamente l’isolamento permanente dal

mondo esterno.

Per

l’art. 38 cpv. 3 OAI è considerato unicamente l’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

Considerandi

relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice

civile.

4.

Secondo

costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli

atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi,

mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e

stabilire dei contatti sociali.

Per

atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna

intendere il comportamento normale all’interno della società così come

richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid.

2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique

de l’assurance-invalidité, pag. 275).

La

giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato

deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto

di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia

sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo

atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della

vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato

abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una

singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di

tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag.

50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):

- nel cibarsi

l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti

oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;

- nel farsi la pulizia

personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure

fare il bagno o la doccia da solo;

- nello spostarsi e nel

contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa

o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto

con l'ambiente abituale.

5.

Con

sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA -

modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure

la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di

gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni

costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La

persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di

terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico

ordinario.

Di

principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere

un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un

modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).

Inoltre,

il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui

abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia

come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti

ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto

di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF

106.

V 157, 105 V 56 consid. 4a).

Infine,

la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi

(diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti

cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della

sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine

"permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non

nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli

atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di

aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato.

Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente

dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza

personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo

tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986

pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid.4b).

6.

In

concreto la Cassa ha rifiutato di mettere la ricorrente al beneficio di un

assegno per grandi invalidi dell’AVS, poiché non è ancora trascorso un anno da

quando l’assicurata ha iniziato a necessitare dell’aiuto di terzi per almeno

due atti ordinari della vita (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. a e b OAI).

Dalla

“richiesta e questionario relativi a un assegno per persone grandi invalide

dell’AVS o dell’AI”, del 14 luglio 2007, emerge che alle domande

riguardanti la grande invalidità, il marito, in rappresentanza della

richiedente, ha indicato che l’interessata necessita dell’aiuto regolare e

notevole di terzi da 6 mesi (ossia da gennaio 2007), per vestirsi/svestirsi,

alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare e 4 mesi (ossia dal marzo 2007) per

lavarsi, riordinare i vestiti, eseguire la pulizia corporale/controllare la

pulizia, andare al gabinetto (doc. 10-3).

Il

Dott. med. __________, medico curante dell’insorgente, il 25 luglio 2007 ha

apportato alcune precisazioni (doc. 12-1). In particolare ha indicato che la

ricorrente necessita in modo duraturo e regolare d’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana con prestazioni d’aiuto che permettono di vivere in

modo autonomo, di accompagnamento per le attività ed i contatti al di fuori

dell’abitazione e della presenza regolare di terze persone per evitare il

rischio d’isolamento duraturo. Il curante ha evidenziato che tutte queste

necessità sono sorte dal mese di dicembre 2006, che l’accompagnamento viene

assicurato dal marito, dal figlio ed in parte dall’infermiere domiciliare (doc.

12-2).

Dalle

affermazioni del marito e del medico curante risulta che l’interessata

necessita di aiuto regolare di terzi per almeno due atti ordinari della vita e

di una sorveglianza personale permanente, ciò che darebbe diritto ad almeno un

assegno di grado medio, al più presto da dicembre 2006/gennaio 2007.

Per

cui, quando è stata emanata la decisione su opposizione, che delimita il

momento in cui il Giudice deve posizionarsi per valutare la legittimità del

provvedimento amministrativo (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), l’assicurata non era

ancora grande invalida di grado elevato o medio da almeno un anno senza

interruzione.

Ne

discende che la decisione è corretta, mentre il ricorso va respinto.

Essendo

nel frattempo trascorso un anno da quando l’interessata afferma di necessitare

dell’aiuto notevole di terzi per almeno due atti ordinari della vita e di una

sorveglianza personale permanente, l’insorgente è invitata a trasmettere una

nuova richiesta alla Cassa CO 1, la quale dovrà verificare se sono dati tutti i

presupposti per erogare l’assegno richiesto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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