30.2007.72
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1 febbraio 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
30.2007.72
Data decisione, Autorità:
01.02.2008, TCA
Titolo:
Contributi dovuti da persona senza attività lucrativa.Reddito d'altra fonte (dispendio) come reddito sottoforma di rendita.Condono dei contributi dovuti.Cassa deve chiedere preavviso a Ufficio sostegno sociale e dell'inserimento:qui non c'è.Rinvio atti per accertamenti a USSI e a Cassa per decisione
CONDONO
CONTRIBUTI
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
TRASMISSIONE ATTI
art. 3 LAVS
art. 10 LAVS
art. 11 cpv. 2 LAVS
art. 23 cpv. 4 OAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
art. 32 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.72
TB
Lugano
1 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
ottobre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
due decisioni definitive del 21 maggio 2007, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per gli anni 2003 (doc. 9) e 2004 (doc. 6) quale persona
senza attività lucrativa. L'Amministrazione
si è basata sulle comunicazioni fiscali dell'Ufficio di tassazione di __________ per il 2003 (doc. 10) ed il 2004
(doc. 7).
Per il 2003, ritenuto
che il reddito percepito sotto forma di rendite è stato fissato in Fr. 48'805.- (dispendio più alimenti), i
contributi AVS/AI//IPG, comprese le spese, sono stati fissati in Fr. 1'854,35 (doc. 9).
Fatti
I contributi per il
2004, calcolati in Fr. 1'545,30,
si basano su un reddito sotto forma di rendite (dispendio) di Fr. 40'000.- (doc. 7).
B. Con
decisione su opposizione del 22 ottobre 2007 (doc. A1) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione del 26 giugno 2007 (doc. 2) e,
onde evitare buchi contributivi, non ha concesso il condono del pagamento dei
contributi per il 2003 ed il 2004, poiché l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) di Bellinzona, competente per decidere su una
domanda di condono dei contributi, non ha preso posizione sulla richiesta della
Cassa malgrado fosse stato più volte sollecitato in tal senso. Dato che l'opponente lamentava problemi economici, la
Cassa ha sottolineato che un'eventuale
richiesta di pagamento rateale deve essere inoltrata al competente Ufficio
(Servizio incassi).
C. Con
ricorso del 20 novembre 2007 (doc. I) l'assicurata fa presente di essere una mamma divorziata con tre figli
minorenni di cui due agli studi, di essere senza attività lucrativa ma di
percepire all'anno Fr. 7'358.- di alimenti per i figli e Fr. 3'612.- per se stessa. Evidenzia, inoltre,
che i redditi di Fr. 48'000.- e
di Fr. 40'000.- notificatile per il 2003 rispettivamente
per il 2004 sono infondati. Date le sue difficoltà finanziarie ribadisce la
richiesta di condono.
Nella risposta la
Cassa ha confermato la correttezza delle proprie decisioni prese sulla base dei
dati, vincolanti, forniti dall'autorità
fiscale. Ha ribadito che senza il preavviso dell'USSI la domanda di condono non può essere accolta e che la richiesta
di dilazione di pagamento deve essere sottoposta alla Cassa di compensazione
(doc. III).
La ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Controverso
è sia il calcolo dei contributi dovuti, sia il condono degli stessi a motivo di
un estremo disagio economico.
Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,
se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv.
1.
LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da Fr. 324.- (nel 2003 e 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno
civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi
inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non
esercitano un'attività
lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il
contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, l'allora TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione
di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In
effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli
e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi
con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né
di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento
dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti,
si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni
sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e
176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di
giurisprudenza).
3.
La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite:
le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le
indennità giornaliere dell'assicurazione
malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS
che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà
diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le
rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag.
433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi
del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite
dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC
1991.
pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono
considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le
rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un
diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento
della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla
cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
4.
Il
contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per
ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno
di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione
biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 29
cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali
cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi
in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29
cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per
l’amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del
reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che
si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29
cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti
per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel
diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,
edite dall'UFAS, N. 2085).
Gli artt. 22 a 27
OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per
analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa
(art. 29 cpv. 6 OAVS).
5.
La
Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla
scorta delle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione di __________, che indicano il dispendio e gli
alimenti percepiti dall'assicurata
negli anni 2003 e 2004 (docc. 7 e 10).
La Cassa ha quindi
ritenuto per l'anno 2003 sia un
dispendio di Fr. 41'500.-
tratto dalla notifica di tassazione IC 2003 (doc. 11) alla voce "altro
reddito imponibile", sia degli alimenti di Fr. 7'305.- ricevuti dall'assicurata
per se stessa.
Per il 2004 è stato
ritenuto il dispendio di Fr. 40'000.- (doc. 8).
La sostanza è nulla per
entrambi gli anni.
Moltiplicando dunque
per 20 questi redditi conseguiti sottoforma di rendite, la Cassa ha ottenuto la
sostanza determinante per i rispettivi anni, sulla quale ha calcolato i
contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa.
L'insorgente contesta questi importi, evidenziando
che in quegli anni, e tuttora, la sua situazione economica era molto precaria.
6.
Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.
, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N
110.
pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).
7.
Il
TCA evidenzia che le notifiche
di tassazione 2003 e 2004 sono regolarmente cresciute in giudicato, nel senso
che l'assicurata non vi si è
validamente opposta. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite
dall'Ufficio di tassazione
devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo
Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal
competente Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti e cresciuti
incontestati in giudicato. Contestualmente, il TCA osserva che la ricorrente non ha difeso i suoi interessi durante la
procedura fiscale, ciò che comporta che ne debba ora sopportare le conseguenze.
Le decisioni di
fissazione dei contributi personali della ricorrente vanno pertanto confermate.
8.
A
norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo
costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere
condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone
di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga
il contributo minimo.
Secondo la
giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del
contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento
del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione
di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere
condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni
vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta
soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.
319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può
riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il
reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli
effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo
vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di
guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un
onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in
ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF
104.
V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone
tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2
LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata
alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la
domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa
esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di
compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità
designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il
periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono
deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai
sensi dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56
e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l’art. 17 del Decreto
legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946
sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento
dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento
della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il
condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le
quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la
quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
9.
Per
dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurata, il 3 luglio 2007 (doc. 5) la Cassa di compensazione ha
interpellato il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendogli di mettere
in atto i necessari accertamenti e di comunicarle il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo
minimo dovuto dalla ricorrente per il 2003 ed il 2004.
L'Amministrazione ha sollecitato l'USSI ben due volte, il 16 agosto 2007 (doc.
4) ed il 19 settembre 2007 (doc. 3), senza tuttavia ottenere una qualsiasi
risposta.
Occorre inoltre
osservare che la decisione su opposizione del 22 ottobre 2007 è stata
notificata anche all'USSI per
conoscenza, perciò questo Ufficio doveva essere al corrente della problematica
in oggetto e della richiesta di condono della ricorrente.
In queste circostanze,
in assenza di accertamenti adeguati e di una chiara presa di posizione del
competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, questo TCA non può decidere autonomamente in merito alla domanda di condono presentata
dall'insorgente, non avendo né
la competenza (di decidere in primo grado) né la conoscenza esatta della
situazione economica in cui versa l'assicurata (la sola indicazione nel Questionario per l'affiliazione come persona senza attività
lucrativa, risalente al febbraio 2007 (doc. 13), della percezione di una rendita
di Fr. 3'684.- annui non è né
comprovata né, soprattutto, attuale).
Pertanto, il ricorso deve
essere respinto nella misura in cui contesta l'ammontare dei contributi ma
gli atti vanno rinviati alla Cassa CO 1 affinché, ottenuta una chiara e
sufficientemente motivata presa di posizione da parte dell'USSI, emani un provvedimento
amministrativo nel quale dovranno figurare gli elementi finanziari dell'assicurata necessari a stabilire se nel
caso di specie il condono può essere accordato.
Copia della presente
sentenza va intimata, per raccomandata, anche all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che dovrà immediatamente avviare i necessari
accertamenti atti a stabilire se alla ricorrente possa essere accordato il
condono del pagamento del contributo personale per gli anni 2003 e 2004.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto ai sensi delle considerazioni.
§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa di compensazione per effettuare gli accertamenti indicati
ed emanare conseguentemente una nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Copia
della sentenza all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, affinché dia seguito a quanto indicato al
considerando 9.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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