Lexipedia

Decisione

30.2007.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 febbraio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi per il

2004, calcolati in Fr. 1'545,30,

si basano su un reddito sotto forma di rendite (dispendio) di Fr. 40'000.- (doc. 7).

B. Con

decisione su opposizione del 22 ottobre 2007 (doc. A1) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione del 26 giugno 2007 (doc. 2) e,

onde evitare buchi contributivi, non ha concesso il condono del pagamento dei

contributi per il 2003 ed il 2004, poiché l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) di Bellinzona, competente per decidere su una

domanda di condono dei contributi, non ha preso posizione sulla richiesta della

Cassa malgrado fosse stato più volte sollecitato in tal senso. Dato che l'opponente lamentava problemi economici, la

Cassa ha sottolineato che un'eventuale

richiesta di pagamento rateale deve essere inoltrata al competente Ufficio

(Servizio incassi).

C. Con

ricorso del 20 novembre 2007 (doc. I) l'assicurata fa presente di essere una mamma divorziata con tre figli

minorenni di cui due agli studi, di essere senza attività lucrativa ma di

percepire all'anno Fr. 7'358.- di alimenti per i figli e Fr. 3'612.- per se stessa. Evidenzia, inoltre,

che i redditi di Fr. 48'000.- e

di Fr. 40'000.- notificatile per il 2003 rispettivamente

per il 2004 sono infondati. Date le sue difficoltà finanziarie ribadisce la

richiesta di condono.

Nella risposta la

Cassa ha confermato la correttezza delle proprie decisioni prese sulla base dei

dati, vincolanti, forniti dall'autorità

fiscale. Ha ribadito che senza il preavviso dell'USSI la domanda di condono non può essere accolta e che la richiesta

di dilazione di pagamento deve essere sottoposta alla Cassa di compensazione

(doc. III).

La ricorrente non ha

prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA

I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Controverso

è sia il calcolo dei contributi dovuti, sia il condono degli stessi a motivo di

un estremo disagio economico.

Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,

l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,

se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv.

1.

LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un

contributo da Fr. 324.- (nel 2003 e 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno

civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi

inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non

esercitano un'attività

lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il

contributo minimo.

Il contributo AVS è

dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.

Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,

sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,

ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS;

RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua

giurisprudenza, l'allora TFA (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione

di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In

effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli

e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi

con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né

di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha

stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che

presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento

dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti,

si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni

sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e

176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di

giurisprudenza).

3.

La

giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite:

le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le

indennità giornaliere dell'assicurazione

malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS

che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà

diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le

indennità giornaliere dell'assicurazione

infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno

versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti

stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le

rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag.

433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi

del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non

rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite

dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC

1991.

pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono

considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le

rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un

diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento

della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla

cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

4.

Il

contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per

ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno

di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione

biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 29

cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali

cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29

cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per

l’amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a

edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del

reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che

si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29

cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti

per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel

diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,

edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27

OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per

analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa

(art. 29 cpv. 6 OAVS).

5.

La

Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla

scorta delle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione di __________, che indicano il dispendio e gli

alimenti percepiti dall'assicurata

negli anni 2003 e 2004 (docc. 7 e 10).

La Cassa ha quindi

ritenuto per l'anno 2003 sia un

dispendio di Fr. 41'500.-

tratto dalla notifica di tassazione IC 2003 (doc. 11) alla voce "altro

reddito imponibile", sia degli alimenti di Fr. 7'305.- ricevuti dall'assicurata

per se stessa.

Per il 2004 è stato

ritenuto il dispendio di Fr. 40'000.- (doc. 8).

La sostanza è nulla per

entrambi gli anni.

Moltiplicando dunque

per 20 questi redditi conseguiti sottoforma di rendite, la Cassa ha ottenuto la

sostanza determinante per i rispettivi anni, sulla quale ha calcolato i

contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa.

L'insorgente contesta questi importi, evidenziando

che in quegli anni, e tuttora, la sua situazione economica era molto precaria.

6.

Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative

alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.

8.

, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche

per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N

110.

pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

7.

Il

TCA evidenzia che le notifiche

di tassazione 2003 e 2004 sono regolarmente cresciute in giudicato, nel senso

che l'assicurata non vi si è

validamente opposta. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite

dall'Ufficio di tassazione

devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo

Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal

competente Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti e cresciuti

incontestati in giudicato. Contestualmente, il TCA osserva che la ricorrente non ha difeso i suoi interessi durante la

procedura fiscale, ciò che comporta che ne debba ora sopportare le conseguenze.

Le decisioni di

fissazione dei contributi personali della ricorrente vanno pertanto confermate.

8.

A

norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo

costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere

condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone

di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga

il contributo minimo.

Secondo la

giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del

contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento

del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione

di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere

condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni

vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta

soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.

319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può

riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il

reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli

effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo

vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di

guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un

onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in

ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF

104.

V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone

tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2

LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata

alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la

domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa

esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di

compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità

designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il

periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono

deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai

sensi dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56

e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l’art. 17 del Decreto

legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946

sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento

dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento

della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il

condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le

quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la

quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

9.

Per

dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurata, il 3 luglio 2007 (doc. 5) la Cassa di compensazione ha

interpellato il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendogli di mettere

in atto i necessari accertamenti e di comunicarle il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo

minimo dovuto dalla ricorrente per il 2003 ed il 2004.

L'Amministrazione ha sollecitato l'USSI ben due volte, il 16 agosto 2007 (doc.

4) ed il 19 settembre 2007 (doc. 3), senza tuttavia ottenere una qualsiasi

risposta.

Occorre inoltre

osservare che la decisione su opposizione del 22 ottobre 2007 è stata

notificata anche all'USSI per

conoscenza, perciò questo Ufficio doveva essere al corrente della problematica

in oggetto e della richiesta di condono della ricorrente.

In queste circostanze,

in assenza di accertamenti adeguati e di una chiara presa di posizione del

competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, questo TCA non può decidere autonomamente in merito alla domanda di condono presentata

dall'insorgente, non avendo né

la competenza (di decidere in primo grado) né la conoscenza esatta della

situazione economica in cui versa l'assicurata (la sola indicazione nel Questionario per l'affiliazione come persona senza attività

lucrativa, risalente al febbraio 2007 (doc. 13), della percezione di una rendita

di Fr. 3'684.- annui non è né

comprovata né, soprattutto, attuale).

Pertanto, il ricorso deve

essere respinto nella misura in cui contesta l'ammontare dei contributi ma

gli atti vanno rinviati alla Cassa CO 1 affinché, ottenuta una chiara e

sufficientemente motivata presa di posizione da parte dell'USSI, emani un provvedimento

amministrativo nel quale dovranno figurare gli elementi finanziari dell'assicurata necessari a stabilire se nel

caso di specie il condono può essere accordato.

Copia della presente

sentenza va intimata, per raccomandata, anche all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che dovrà immediatamente avviare i necessari

accertamenti atti a stabilire se alla ricorrente possa essere accordato il

condono del pagamento del contributo personale per gli anni 2003 e 2004.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto ai sensi delle considerazioni.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa di compensazione per effettuare gli accertamenti indicati

ed emanare conseguentemente una nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Copia

della sentenza all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, affinché dia seguito a quanto indicato al

considerando 9.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster