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Decisione

30.2007.73

Attività lucrativa senza permesso; ricongiungimento familiare

9 giugno 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione con decisione 9 febbraio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 190.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle

spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha lavorato in

qualità di aiuto cuoca, dal 01.11.2005 al 08.02.2006, a favore del __________

SA, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLalps-extra CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione, nelle osservazioni 29 marzo 2007 propone, per contro, che

il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per

l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e

un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo

autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente

o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo

gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli

stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima

gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio

dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

3.

La

Sezione dei permessi e dell’immigrazione

rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni –

di aver lavorato in qualità di aiuto cuoca, dal 01.11.2005 al 08.02.2006, a

favore del __________ SA, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività,

nella misura in cui il permesso di dimora “B” di cui era titolare l’autorizzava

unicamente a vivere con il coniuge.

4.

La ricorrente, di

origine marocchina, non contesta di per sé la fattispecie, ma si appella alla

sua totale buona fede e all’ignoranza della legge, poiché convinta che essendo

al beneficio di un permesso di dimora valido (rilasciato nell’ambito del

ricongiungimento familiare con un cittadino straniero domiciliato) non doveva

annunciare l’inizio dell’attività lucrativa.

5.

In concreto, la

ricorrente, in qualità di cittadina di uno Stato terzo (Marocco) che non

beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21

giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati

membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal

1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di stranieri e

alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che il 1° gennaio

2008.

è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr) ed è stata

abrogata la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

(LDDS), che permane tuttavia applicabile alle domande presentate prima di tale

data (art. 126 cpv. 1 LStr).

Per quanto qui interessa, tra

le innovazioni di rilievo è stato migliorato lo statuto degli stranieri

nell’ambito del ricongiungimento familiare. In particolare, giusta l’art. 46

LStr il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare

di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42-44 LStr) possono esercitare

un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera (art. 46

LStr), senza ulteriore permesso.

Nonostante le giustificazioni

addotte dall’insorgente non siano di per sé liberatorie, considerato che, come

emerge dagli atti, ella ha ottenuto il permesso di dimora per vivere con il

coniuge, titolare di un permesso “C” di domicilio, quindi nell’ambito del

ricongiungimento familiare, deve in concreto trovare applicazione il predetto

disposto, in virtù del noto principio della lex mitior, siccome a lei

più favorevole.

6.

Così stando le

cose, l’insorgente deve essere prosciolta dall’addebito mossole e la decisione

impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né

spese.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;

46 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

,

,

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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