30.2007.73
Attività lucrativa senza permesso; ricongiungimento familiare
9 giugno 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.73
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, PRPEN
Titolo:
Attività lucrativa senza permesso; ricongiungimento familiare
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 46 LFSTR
Incarto
n.
30.2007.73
07 7/309
Bellinzona
9
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 febbraio 2007
presentato da
RI 1, ,
contro
la decisione
9 febbraio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 29 marzo 2007
presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione con decisione 9 febbraio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 190.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle
spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha lavorato in
qualità di aiuto cuoca, dal 01.11.2005 al 08.02.2006, a favore del __________
SA, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLalps-extra CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione, nelle osservazioni 29 marzo 2007 propone, per contro, che
il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per
l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e
un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo
autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente
o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo
gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli
stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima
gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio
dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).
3.
La
Sezione dei permessi e dell’immigrazione
rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni –
di aver lavorato in qualità di aiuto cuoca, dal 01.11.2005 al 08.02.2006, a
favore del __________ SA, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività,
nella misura in cui il permesso di dimora “B” di cui era titolare l’autorizzava
unicamente a vivere con il coniuge.
4.
La ricorrente, di
origine marocchina, non contesta di per sé la fattispecie, ma si appella alla
sua totale buona fede e all’ignoranza della legge, poiché convinta che essendo
al beneficio di un permesso di dimora valido (rilasciato nell’ambito del
ricongiungimento familiare con un cittadino straniero domiciliato) non doveva
annunciare l’inizio dell’attività lucrativa.
5.
In concreto, la
ricorrente, in qualità di cittadina di uno Stato terzo (Marocco) che non
beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati
membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal
1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di stranieri e
alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che il 1° gennaio
2008.
è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr) ed è stata
abrogata la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS), che permane tuttavia applicabile alle domande presentate prima di tale
data (art. 126 cpv. 1 LStr).
Per quanto qui interessa, tra
le innovazioni di rilievo è stato migliorato lo statuto degli stranieri
nell’ambito del ricongiungimento familiare. In particolare, giusta l’art. 46
LStr il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare
di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42-44 LStr) possono esercitare
un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera (art. 46
LStr), senza ulteriore permesso.
Nonostante le giustificazioni
addotte dall’insorgente non siano di per sé liberatorie, considerato che, come
emerge dagli atti, ella ha ottenuto il permesso di dimora per vivere con il
coniuge, titolare di un permesso “C” di domicilio, quindi nell’ambito del
ricongiungimento familiare, deve in concreto trovare applicazione il predetto
disposto, in virtù del noto principio della lex mitior, siccome a lei
più favorevole.
6.
Così stando le
cose, l’insorgente deve essere prosciolta dall’addebito mossole e la decisione
impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né
spese.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;
46 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
,
,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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