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30.2007.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2008Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

In virtù dell'art. 25

cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno

di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i

contributi d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25

cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.

27 cpv. 1 OAVS).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi

sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro

30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire

da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti

e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,

sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.

2 OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2 OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett.

a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o

da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Infine, le summenzionate

disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di

specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo

rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto

per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di

perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

6. Nel

caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto alla ricorrente la

rifusione degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi

personali per gli anni 2002 e 2003.

Per l'anno di contribuzione 2002, l'assicurata ha versato dei contributi

personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'236,20. Il 15 marzo 2005 (doc. 9) la Cassa ha calcolato in Fr. 2'369,45 i contributi personali totali,

emettendo quindi una fattura di Fr. 1'133,25 a saldo.

Medesimo discorso vale

per i contributi del 2003, corrisposti sempre nella misura di Fr. 1'236,20. Il conteggio finale emesso il 20

gennaio 2006 (doc. 10) enumerava un importo di Fr. 2'575,50, per una differenza di contributi personali ancora da corrispondere

dall'assicurata pari a Fr. 1'339,30.

Più specificatamente,

il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2002 è stato richiesto all'assicurata il 15 marzo 2005 ed il pagamento

è giunto alla Cassa il 4 aprile 2005.

Il conguaglio per i

contributi del 2003 è stato fatturato con decisione del 20 gennaio 2006 ed il

relativo importo è stato accreditato sul conto corrente postale della Cassa il 3

febbraio 2006.

Gli interessi maturati

a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione

definitiva dei contributi totali da pagare per il 2002, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2004 al 4 aprile 2005, quindi su 454 giorni di ritardo

e sempre sull'importo ancora da

corrispondere alla Cassa a saldo (Fr. 1'133,25), per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 71,45.

Quanto ai contributi

da pagare per l'anno 2003, la

questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i

contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora

di Fr. 73,10 calcolati dal 1° gennaio 2005 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi

definitivi fissati con la relativa decisione (3 febbraio 2006), quindi su 393

giorni.

7. In

merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle

Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare

sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito

questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di

contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi

d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno

di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare

corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come

indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).

Si devono riscuotere

interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente

l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%

inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,

in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).

Gli interessi

decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di

contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.

1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure

alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato

non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente,

al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi

nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.

Nel caso concreto va

evidenziato come l'assicurata,

alla luce del reddito conseguito nel periodo d'interesse nella sua attività indipendente, a lei noto, abbia

effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 6), siccome

eccessivamente bassi.

È circostanza notoria

che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli

acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione

solo dopo l'emanazione

della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può

avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito.

Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell’OAVS sono la conseguenza

della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il

limite del 25% dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.

Gli interessi di mora

possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i

contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre

che quest'ultimo importo

sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al

momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi

diventano esigibili.

8. Quanto

all'applicazione dei disposti

OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare

che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi

d'acconto sulla base del

reddito presumibile dell'anno

di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito

determinante per l'ultima decisione

di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali

indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle

Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei

contributi d'acconto,

segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei

dati (vecchi) a loro disposizione. L’assicurato debitore di contributi ha

quindi l'obbligo di segnalare

tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente,

che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde

evitare le note (spiacevoli) conseguenze.

In effetti, la

ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla

Cassa, ma è attrice con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei

contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione

dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo

reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare

molto chiaramente dall'art. 24

cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurata

di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una

richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un

termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente

alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurata (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso

in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date

da quest'ultima per fissare i

contributi d'acconto che si

basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24

cpv. 5 OAVS).

Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi

parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse

improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di

acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito

alla Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2002 e

2003 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare

adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AF da versare per quei singoli anni.

Questa inattività, a

mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia

configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dalla

ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligare l'assicurata a versare degli interessi moratori.

Precisamente, la

ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la

fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non

inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,

l'importo da versare a

conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente

dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.

In questo senso, va

osservato che quando nel 2005 e nel 2006 l'assicurata ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi

con l'indicazione del

conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, ella era già in

ritardo con il relativo pagamento.

Questo è l'unico motivo per il quale le sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato

le decisioni di conguaglio (nel 2005 e nel 2006) non ha avuto alcuna

influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente

contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurata.

Alla stessa stregua,

totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurata ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima le ha notificato le tassazioni 2003A

e 2003B e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa.

La data della

comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurata da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,

la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi

personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun

Considerandi

ritardo né una negligenza nell'agire

nei confronti della ricorrente.

In questo senso, la lamentela espressa dall'assicurata si rivela essere infondata.

Il pagamento della

somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell'amministrazione, nel marzo 2005 rispettivamente nel gennaio 2006. L'insorgente si è quindi trovata in una

situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del

citato disposto dell'OAVS.

L’interesse di mora,

dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

9.

È

lapalissiano che l'assicurato

conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno

d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la

decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla

Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi

lassi di tempo sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in __________ a

seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla

tassazione biennale praenumerando a quella annuale postnumerando.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto

in discussione (STCA del 19

aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di

tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i

rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…

dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"

appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di

trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla

tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,

nulla toglie agli obblighi dell’assicurato riguardo alla segnalazione alla

Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe

sotto pena di versamento di interessi moratori.

Nella fattispecie, le

richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della

notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento, verosimilmente

la tassazione 1997/1998.

Più concretamente, al

termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel

2003.

(per quanto conseguito sino al 31.12.2002) e nel 2004 (per i redditi del

2003), l'assicurata conosceva l’entità del proprio reddito quale indipendente, e ciò

senza la necessità di attendere le notifiche di tassazione 2003A e 2003B dell'Ufficio di tassazione (per la 2003A, va

osservato che trattandosi di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione,

essa non può crescere in giudicato, poiché è una semplice comunicazione e non

una decisione impugnabile). La ricorrente disponeva quindi dei dati

necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni

(ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi definitivi conseguiti

negli anni 2002 e 2003 prima ancora che venissero emesse le due decisioni

di conguaglio dei contributi personali (nel 2005 e nel 2006).

L’assicurata, nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS conforme alla legge – ed in

particolare all'art. 26 LPGA (STF

9C_202/2007 del 9 aprile 2008 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008) - ed alla

Costituzione, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di

compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS. Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente

evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati si

palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente

inferiori ai contributi effettivamente dovuti per ogni anno in esame e ciò oltre

il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto

all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente

i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione

contraria da parte della diretta interessata (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi

d'acconto sulla base del

reddito determinante per l'ultima

decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).

L'amministrazione, come indicato, non

poteva sapere che il reddito effettivo della ricorrente conseguito nel 2002 e

nel 2003 divergeva dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in

maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e

più recenti, la Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -

correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono

giunte nel 2005 e nel 2006, ossia solo una volta conosciuti dall'amministrazione

(e non solo dalla ricorrente) i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito negli anni 2002 e 2003.

La ricorrente sostiene

che la sua situazione finanziaria, mutata, era nota alla Cassa dal momento in

cui sono state emanate le notifiche di tassazione applicabili per la

determinazione dei contributi dovuti per gli anni in oggetto e che perciò l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto

emettere già a suo tempo la decisione finale di fissazione dei contributi

personali.

Questa tesi non la

soccorre. L'assicurata confonde

infatti le circostanze: il fatto che ella abbia ricevuto la notifica di

tassazione ad un determinato momento non implica forzatamente ed automaticamente

ancora che anche la Cassa di compensazione ne sia venuta a conoscenza o

possa esserne venuta a conoscenza nello stesso periodo, ovviamente sempre ed

unicamente tramite i canali ufficiali.

Vero è che le casse di

compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le

indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che

queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle

casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di

comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito

conformemente all'art. 23 OAVS

trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurata dal suo

obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative

per la percezione di acconti sufficienti.

L'art. 27 OAVS si

riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.

24.

OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la

marginale).

Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene in aiuto all'assicurata. Infatti, questo disposto

permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione. Per

fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei

contributi, ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza

in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione

da parte dell'autorità fiscale o

mediante l'assicurata medesimo,

del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi)

adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurata i contributi d'acconto basandosi sull'ultima tassazione ad essa nota.

Stanti le

considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito

il senso e lo scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è

da ricondurre alla sola ricorrente – che aveva sicuramente un primario

interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato,

giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze – peraltro

da lei facilmente riconoscibili – fra il suo reddito effettivo e gli acconti

versati negli anni precedenti.

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela

corretta, mentre le contestazioni della ricorrente in proposito vanno

integralmente respinte.

10.

La

questione dell'accollamento di

interessi di mora agli assicurati "per colpa" della Cassa è stata

affrontata dalla Cassa CO 1, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella

citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,

consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:

"

(…) Per quanto concerne

i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei

contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo

determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo

bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo.

Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo

effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di

compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in

virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di

pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno

contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis

capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei

casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni

richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo

degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da

ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà,

il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione

dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare

così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione

relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al

contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al

fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal

canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia

informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in

materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei

contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione

degli interessi.".

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato (alla fine del 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo

all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore dal 1°

gennaio 2001 (doc. A1 punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio

2003.

gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi

ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei

contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di

interessi moratori e compensativi (STCA dell’8 ottobre 2002, inc. n. 30.2002.93), il TCA aveva già evidenziato tale informazione

dell'amministrazione ai (in

quel caso) datori di lavoro.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, ella non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la

giurisprudenza ivi citata; STCA

del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha

chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli

interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo

del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

" Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano

alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite

dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -

in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo

di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il

ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla

cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi

di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è

nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione

individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì

che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di

versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la

funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i

contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di

mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella

comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.

Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di

compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti

siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe

considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie

legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente

imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare

soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi

del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati

dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe

allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la

cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono

stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti

delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio

federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora

dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si

è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",

ed

ha quindi proposto di respingere il postulato.

11.

Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto

con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2

OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali

dell'assicurata dovuti per gli

anni 2002 e 2003 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è

possibile non conteggiare all'interessata

degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati

definitivamente fissati dalla Cassa.

Con decisione del 15 marzo

2005.

e del 20 gennaio 2006, la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora)

dovuti dall'assicurata per il

2002.

ed il 2003. Ciò significa dunque che non tutti i contributi

personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessata. In virtù di quanto precede,

discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, l'amministrazione ha confermato che la

ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con la citata

decisione. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi

di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che

i contributi d'acconto versati

dall'insorgente (Fr. 1'236,20) sono almeno il 25% inferiori ai

contributi che ella doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio

dopo il termine dell'anno civile

seguente l'anno di

contribuzione - per l'anno di

contribuzione 2002 (Fr. 2'369,45). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da

versare, ossia il conguaglio (Fr. 1'133,25), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 592.-), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla

differenza ancora esatta per il 2002 - siccome gli interessi vengono calcolati

sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 1'133,25) e quindi non solo sulla parte superante

il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurata deve pagare degli

interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2003) l'anno di contribuzione (2002), quindi dal

1° gennaio 2004 (cfr. consid. 6).

Alla stessa

conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel

2003, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora del

5%, avendo versato acconti per Fr. 1'236,20 sul totale dovuto di Fr. 2'575,50. Dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da

conguagliare (Fr. 1'339,30) è

superiore al 25% (Fr. 644.-)

dei contributi personali definitivi effettivamente da versare in totale per

quell'anno (Fr. 2'575,50), è giusto che la Cassa abbia

applicato l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS calcolando degli interessi di ritardo di dal 1° gennaio 2005.

Questi interessi

decorrono poi, come detto, fino al momento del loro versamento completo,

che in specie si è realizzato con l'accreditamento delle somme esatte sul conto corrente della Cassa di

compensazione il 4 aprile 2005 rispettivamente il 3 febbraio 2006. Fino a

quegli istanti, dunque, la ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.

Visto quanto precede,

la tesi espressa dall'insorgente secondo cui la Cassa di compensazione non avrebbe avuto diritto di imputarle

l'importo degli interessi di mora

qui contestati è errata e come tale non deve essere tutelata.

Ne discende che, sulla

base dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando

degli interessi di mora dal 1° gennaio 2004 al 4 aprile 2005, pari a Fr.

71,45, per i contributi dovuti nel 2002 e dal 1° gennaio 2005 al 3 febbraio

2006.

per i contributi personali da versare nel 2003, fissando in Fr. 73,10

gli interessi di ritardo maturati.

Occorre infine

specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurata sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e

quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal

caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,

implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti

rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente

che pone le basi di calcolo per determinare l'esistenza di interessi di mora.

12.

Tutto

ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei

confronti della Cassa per aver addebitato alla ricorrente i summenzionati interessi

moratori in funzione dell'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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