30.2007.74
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 maggio 2008Italiano35 min
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Numero d'incarto:
30.2007.74
Data decisione, Autorità:
13.05.2008, TCA
Titolo:
Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto già versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto.OAVS 41bis cpv.1 lett.f conforme a LPGA 26
ACCONTO
CONTRIBUTI
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 26 LPGA
art. 24 cpv. 2 OAVS
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 42 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.74
TB
Lugano
13 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
dicembre 2007 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Il
15 marzo 2005 (doc. 9) la Cassa CO 1 ha emesso il conguaglio dei contributi personali
di RI 1 come indipendente per l'anno 2002. Dall'importo
totale di Fr. 2'369,45 dovuto
dall'assicurata per contributi
e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti ammontanti a Fr. 1'236,20 già effettuato negli anni
precedenti, per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione di Fr. 1'133,25.
Con un'analoga
decisione del 20 gennaio 2006 (doc. 10), la Cassa ha
fissato in Fr. 2'575,50 i contributi personali e le spese dovute dall'assicurata
per il 2003. Da questa somma è stato poi dedotto il medesimo importo di Fr. 1'236,20 versato
come acconto, perciò la Cassa le ha chiesto il
pagamento di Fr. 1'339,30 a saldo.
Entrambi questi
importi dovevano essere accreditati sul conto dell'amministrazione entro 30 giorni dalla data della fattura.
B. Il
26 novembre 2007 la Cassa di compensazione ha emesso due decisioni che fissavano
per gli anni 2002 (doc. 7) e 2003 (doc. 8) gli interessi di mora sui summenzionati
contributi personali AVS/AI/IPG/AF che l'assicurata doveva versare a saldo, conteggiando gli importi di Fr. 71,45
rispettivamente di Fr. 73,10 da
pagare entro trenta giorni dalla data della decisione.
C. Contro
la decisione su opposizione del 10 dicembre 2007 (doc. A1) della Cassa che ha
respinto la sua opposizione del 28 novembre (doc. A2), l'assicurata ha inoltrato ricorso al TCA il 14 dicembre 2007 (doc. I), chiedendo
di annullare la richiesta di pagamento di interessi di mora. L'insorgente ha rilevato di avere sempre
pagato per tempo gli acconti trimestrali e che i cambiamenti della sua
situazione finanziaria erano noti alla Cassa, perciò spettava a quest'ultima inviarle i conguagli con tempestività
anziché attendere tre anni per poi chiederle degli interessi di ritardo. Infine,
osserva che non poteva pagare i contributi richiesti se ancora non aveva
ricevuto le relative fatture.
D. Con
risposta del 20 dicembre 2007 (doc. III) la Cassa ha confermato la decisione su
opposizione, ribadendo che la richiesta di interessi di mora si basa sul fatto
che la ricorrente non ha segnalato alla Cassa, in virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le modifiche
significative riguardanti l'aumento
del suo reddito negli anni di contribuzione in oggetto e, conseguentemente, non
ha chiesto di adeguare gli acconti. Ha poi ribadito che il calcolo degli interessi
di mora può essere eseguito solo dopo che è venuta a conoscenza della data di
accredito sul suo conto corrente dell'importo dei contributi dovuti quale conguaglio.
La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3)
questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una
fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha
respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa
sede (cfr. anche STCA del 2
maggio 2007, inc. n. 30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell'11 luglio
2007, inc. n. 30.07.25; STCA
del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n. 30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; STCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52).
2.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003
della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla
LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF H
178/05 del 24 gennaio 2007 consid. 6.1;
DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1,
DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha già avuto modo di accertare l’assenza di
una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza
la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,
siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF H 178/05 del 24
gennaio 2007 consid. 6.1; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti
dalla ricorrente sull'apparente
ritardo nel pagamento di contributi personali AVS/AI/IPG/AF concernenti gli
anni 2002 e 2003. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa di
compensazione sono invece state emanate nel 2007.
Pertanto, mentre per l'aspetto procedurale trovano subito applicazione
le norme della LPGA, per quanto concerne la fissazione degli interessi di mora
per l'anno 2002 vanno applicate
le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Per gli interessi di
ritardo sul pagamento dei contributi dell'anno 2003 fanno invece stato sia le norme procedurali sia le disposizioni
materiali in essere dal 1° gennaio 2003.
nel merito
3. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,
una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv.
4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli
pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati
(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi
rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e
dell'art. 14 cpv. 4 LAVS
relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi
è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e
quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
4. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso
2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona
tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il
reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie
per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se
entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non
vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano
Fatti
i contributi d'acconto dovuti
in una decisione.
In virtù dell'art. 25
cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno
di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i
contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla
fatturazione.
Le casse di
compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25
cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione
domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie
al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.
27 cpv. 1 OAVS).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le
autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha
ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.
23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
5. Oltre
ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che
hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono
entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art.
41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi
sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti
e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,
sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.
2 OAVS).
In virtù dell'art. 42
cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2 OAVS).
Gli interessi sono
calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.
3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
A proposito degli
articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni
finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire
dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett.
a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o
da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Infine, le summenzionate
disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di
specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo
rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto
per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di
perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).
6. Nel
caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto alla ricorrente la
rifusione degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi
personali per gli anni 2002 e 2003.
Per l'anno di contribuzione 2002, l'assicurata ha versato dei contributi
personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'236,20. Il 15 marzo 2005 (doc. 9) la Cassa ha calcolato in Fr. 2'369,45 i contributi personali totali,
emettendo quindi una fattura di Fr. 1'133,25 a saldo.
Medesimo discorso vale
per i contributi del 2003, corrisposti sempre nella misura di Fr. 1'236,20. Il conteggio finale emesso il 20
gennaio 2006 (doc. 10) enumerava un importo di Fr. 2'575,50, per una differenza di contributi personali ancora da corrispondere
dall'assicurata pari a Fr. 1'339,30.
Più specificatamente,
il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2002 è stato richiesto all'assicurata il 15 marzo 2005 ed il pagamento
è giunto alla Cassa il 4 aprile 2005.
Il conguaglio per i
contributi del 2003 è stato fatturato con decisione del 20 gennaio 2006 ed il
relativo importo è stato accreditato sul conto corrente postale della Cassa il 3
febbraio 2006.
Gli interessi maturati
a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione
definitiva dei contributi totali da pagare per il 2002, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2004 al 4 aprile 2005, quindi su 454 giorni di ritardo
e sempre sull'importo ancora da
corrispondere alla Cassa a saldo (Fr. 1'133,25), per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 71,45.
Quanto ai contributi
da pagare per l'anno 2003, la
questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i
contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora
di Fr. 73,10 calcolati dal 1° gennaio 2005 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi
definitivi fissati con la relativa decisione (3 febbraio 2006), quindi su 393
giorni.
7. In
merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare
sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito
questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di
contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi
d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno
di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come
indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).
Si devono riscuotere
interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%
inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,
in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).
Gli interessi
decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di
contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.
1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure
alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato
non preveda disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente,
al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi
nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.
Nel caso concreto va
evidenziato come l'assicurata,
alla luce del reddito conseguito nel periodo d'interesse nella sua attività indipendente, a lei noto, abbia
effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 6), siccome
eccessivamente bassi.
È circostanza notoria
che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli
acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione
solo dopo l'emanazione
della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può
avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito.
Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell’OAVS sono la conseguenza
della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il
limite del 25% dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.
Gli interessi di mora
possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i
contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre
che quest'ultimo importo
sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al
momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi
diventano esigibili.
8. Quanto
all'applicazione dei disposti
OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare
che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi
d'acconto sulla base del
reddito presumibile dell'anno
di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione
di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali
indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle
Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d'acconto,
segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui
le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione
le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,
se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei
dati (vecchi) a loro disposizione. L’assicurato debitore di contributi ha
quindi l'obbligo di segnalare
tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente,
che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde
evitare le note (spiacevoli) conseguenze.
In effetti, la
ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla
Cassa, ma è attrice con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei
contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione
dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo
reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare
molto chiaramente dall'art. 24
cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurata
di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una
richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un
termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente
alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurata (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso
in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date
da quest'ultima per fissare i
contributi d'acconto che si
basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24
cpv. 5 OAVS).
Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi
parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse
improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di
acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito
alla Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2002 e
2003 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare
adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AF da versare per quei singoli anni.
Questa inattività, a
mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia
configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dalla
ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligare l'assicurata a versare degli interessi moratori.
Precisamente, la
ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la
fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non
inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,
l'importo da versare a
conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente
dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
In questo senso, va
osservato che quando nel 2005 e nel 2006 l'assicurata ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi
con l'indicazione del
conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, ella era già in
ritardo con il relativo pagamento.
Questo è l'unico motivo per il quale le sono stati
caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più
dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato
le decisioni di conguaglio (nel 2005 e nel 2006) non ha avuto alcuna
influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente
contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurata.
Alla stessa stregua,
totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurata ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima le ha notificato le tassazioni 2003A
e 2003B e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa.
La data della
comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurata da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,
la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi
personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun
Considerandi
ritardo né una negligenza nell'agire
nei confronti della ricorrente.
In questo senso, la lamentela espressa dall'assicurata si rivela essere infondata.
Il pagamento della
somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell'amministrazione, nel marzo 2005 rispettivamente nel gennaio 2006. L'insorgente si è quindi trovata in una
situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del
citato disposto dell'OAVS.
L’interesse di mora,
dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
9.
È
lapalissiano che l'assicurato
conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno
d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la
decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla
Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi
lassi di tempo sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in __________ a
seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla
tassazione biennale praenumerando a quella annuale postnumerando.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto
in discussione (STCA del 19
aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di
tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i
rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…
dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"
appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di
trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla
tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che
deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,
nulla toglie agli obblighi dell’assicurato riguardo alla segnalazione alla
Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe
sotto pena di versamento di interessi moratori.
Nella fattispecie, le
richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della
notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento, verosimilmente
la tassazione 1997/1998.
Più concretamente, al
termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel
2003.
(per quanto conseguito sino al 31.12.2002) e nel 2004 (per i redditi del
2003), l'assicurata conosceva l’entità del proprio reddito quale indipendente, e ciò
senza la necessità di attendere le notifiche di tassazione 2003A e 2003B dell'Ufficio di tassazione (per la 2003A, va
osservato che trattandosi di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione,
essa non può crescere in giudicato, poiché è una semplice comunicazione e non
una decisione impugnabile). La ricorrente disponeva quindi dei dati
necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni
(ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi definitivi conseguiti
negli anni 2002 e 2003 prima ancora che venissero emesse le due decisioni
di conguaglio dei contributi personali (nel 2005 e nel 2006).
L’assicurata, nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS conforme alla legge – ed in
particolare all'art. 26 LPGA (STF
9C_202/2007 del 9 aprile 2008 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008) - ed alla
Costituzione, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di
compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS. Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente
evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati si
palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente
inferiori ai contributi effettivamente dovuti per ogni anno in esame e ciò oltre
il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Come detto, alla Cassa
non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto
all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente
i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione
contraria da parte della diretta interessata (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi
d'acconto sulla base del
reddito determinante per l'ultima
decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non
poteva sapere che il reddito effettivo della ricorrente conseguito nel 2002 e
nel 2003 divergeva dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in
maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e
più recenti, la Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -
correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono
giunte nel 2005 e nel 2006, ossia solo una volta conosciuti dall'amministrazione
(e non solo dalla ricorrente) i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito negli anni 2002 e 2003.
La ricorrente sostiene
che la sua situazione finanziaria, mutata, era nota alla Cassa dal momento in
cui sono state emanate le notifiche di tassazione applicabili per la
determinazione dei contributi dovuti per gli anni in oggetto e che perciò l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto
emettere già a suo tempo la decisione finale di fissazione dei contributi
personali.
Questa tesi non la
soccorre. L'assicurata confonde
infatti le circostanze: il fatto che ella abbia ricevuto la notifica di
tassazione ad un determinato momento non implica forzatamente ed automaticamente
ancora che anche la Cassa di compensazione ne sia venuta a conoscenza o
possa esserne venuta a conoscenza nello stesso periodo, ovviamente sempre ed
unicamente tramite i canali ufficiali.
Vero è che le casse di
compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che
queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle
casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di
comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito
conformemente all'art. 23 OAVS
trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurata dal suo
obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative
per la percezione di acconti sufficienti.
L'art. 27 OAVS si
riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.
24.
OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la
marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene in aiuto all'assicurata. Infatti, questo disposto
permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione. Per
fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei
contributi, ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza
in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione
da parte dell'autorità fiscale o
mediante l'assicurata medesimo,
del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi)
adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurata i contributi d'acconto basandosi sull'ultima tassazione ad essa nota.
Stanti le
considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito
il senso e lo scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è
da ricondurre alla sola ricorrente – che aveva sicuramente un primario
interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato,
giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze – peraltro
da lei facilmente riconoscibili – fra il suo reddito effettivo e gli acconti
versati negli anni precedenti.
Da questo profilo,
dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela
corretta, mentre le contestazioni della ricorrente in proposito vanno
integralmente respinte.
10.
La
questione dell'accollamento di
interessi di mora agli assicurati "per colpa" della Cassa è stata
affrontata dalla Cassa CO 1, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella
citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,
consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:
"
(…) Per quanto concerne
i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei
contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo
determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo
bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo.
Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i
contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo
effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di
compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in
virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di
pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno
contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis
capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei
casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni
richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo
degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da
ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà,
il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione
dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare
così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione
relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al
contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al
fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal
canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia
informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in
materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei
contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione
degli interessi.".
Occorre ancora
evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver
informato (alla fine del 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo
all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore dal 1°
gennaio 2001 (doc. A1 punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio
2003.
gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi
ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei
contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di
interessi moratori e compensativi (STCA dell’8 ottobre 2002, inc. n. 30.2002.93), il TCA aveva già evidenziato tale informazione
dell'amministrazione ai (in
quel caso) datori di lavoro.
Va comunque osservato
che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, ella non potrebbe
prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA
C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la
giurisprudenza ivi citata; STCA
del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di
questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio
degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha
chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli
interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo
del pagamento non è imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il
Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):
" Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano
alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite
dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -
in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo
di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il
ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla
cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi
di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è
nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione
individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì
che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di
versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la
funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i
contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di
mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella
comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.
Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di
compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti
siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe
considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie
legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente
imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare
soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi
del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati
dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe
allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la
cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono
stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti
delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio
federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora
dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si
è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",
ed
ha quindi proposto di respingere il postulato.
11.
Gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto
con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2
OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali
dell'assicurata dovuti per gli
anni 2002 e 2003 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è
possibile non conteggiare all'interessata
degli interessi di ritardo.
E ciò,
indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati
definitivamente fissati dalla Cassa.
Con decisione del 15 marzo
2005.
e del 20 gennaio 2006, la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora)
dovuti dall'assicurata per il
2002.
ed il 2003. Ciò significa dunque che non tutti i contributi
personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessata. In virtù di quanto precede,
discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.
Ora, l'amministrazione ha confermato che la
ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con la citata
decisione. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi
di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che
i contributi d'acconto versati
dall'insorgente (Fr. 1'236,20) sono almeno il 25% inferiori ai
contributi che ella doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio
dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di
contribuzione - per l'anno di
contribuzione 2002 (Fr. 2'369,45). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da
versare, ossia il conguaglio (Fr. 1'133,25), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 592.-), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.
Pertanto, sulla
differenza ancora esatta per il 2002 - siccome gli interessi vengono calcolati
sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 1'133,25) e quindi non solo sulla parte superante
il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurata deve pagare degli
interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2003) l'anno di contribuzione (2002), quindi dal
1° gennaio 2004 (cfr. consid. 6).
Alla stessa
conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel
2003, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora del
5%, avendo versato acconti per Fr. 1'236,20 sul totale dovuto di Fr. 2'575,50. Dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da
conguagliare (Fr. 1'339,30) è
superiore al 25% (Fr. 644.-)
dei contributi personali definitivi effettivamente da versare in totale per
quell'anno (Fr. 2'575,50), è giusto che la Cassa abbia
applicato l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS calcolando degli interessi di ritardo di dal 1° gennaio 2005.
Questi interessi
decorrono poi, come detto, fino al momento del loro versamento completo,
che in specie si è realizzato con l'accreditamento delle somme esatte sul conto corrente della Cassa di
compensazione il 4 aprile 2005 rispettivamente il 3 febbraio 2006. Fino a
quegli istanti, dunque, la ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.
Visto quanto precede,
la tesi espressa dall'insorgente secondo cui la Cassa di compensazione non avrebbe avuto diritto di imputarle
l'importo degli interessi di mora
qui contestati è errata e come tale non deve essere tutelata.
Ne discende che, sulla
base dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando
degli interessi di mora dal 1° gennaio 2004 al 4 aprile 2005, pari a Fr.
71,45, per i contributi dovuti nel 2002 e dal 1° gennaio 2005 al 3 febbraio
2006.
per i contributi personali da versare nel 2003, fissando in Fr. 73,10
gli interessi di ritardo maturati.
Occorre infine
specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurata sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e
quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal
caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,
implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti
rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente
che pone le basi di calcolo per determinare l'esistenza di interessi di mora.
12.
Tutto
ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei
confronti della Cassa per aver addebitato alla ricorrente i summenzionati interessi
moratori in funzione dell'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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