Lexipedia

Decisione

30.2007.76

Imposizione contributi di miglioria per le opere di evacuazione acque meteoriche

24 agosto 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i terreni ubicati lungo la __________ l’attribuzione all’una o all’altra classe

di vantaggio dipende anche dalla dimensione della sezione idraulica della

stessa; cosicché laddove la sezione è più critica, ossia meno larga e profonda,

è stato applicato un fattore di 0.05 (classe di vantaggio 5) e negli altri casi

invece è stato attribuito un fattore di 0.10 (classe di vantaggio 6).

Il criterio dell’efficacia diretta dell’intervento considera invece il rischio

residuo, ossia i potenziali inconvenienti che potrebbero ancora verificarsi in

caso di intenso scorrimento di acqua e materiale lungo le diverse strade di

accesso ai fondi rispettivamente dal versante montano sovrastante; sono stati

individuati 4 fattori che vanno da un massimo di 1.0 ad un minimo di 0.7.

Nel complesso il metodo, per quanto semplicistico e schematico, giunge a

risultati ragionevoli poiché è fondato su criteri di riparto realistici e

comunemente ammessi, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa

distinzione, per rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel

perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità di trattamento.

4.3. Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di

riparto che tuttavia risultano infondati.

4.3.1. Il ricorrente ritiene che tutti i terreni situati a sud di Via __________

sono interessati dalle possibili inondazioni e subiscono lo stesso pericolo di

allagamento, cosicché non sussistono circostanze speciali che giustificano i

loro inserimento in diverse classi di vantaggio, ma andrebbero inseriti tutti

nella classe di vantaggio 4.

Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile in quanto come già rilevato

(consid. 4.2) le classi di vantaggio sono state stabilite in base al criterio

d’invasione dell’acqua, il quale per quanto attiene alle opere relative al

canale di gronda dipende essenzialmente dalla pendenza del versante montano

sovrastante le proprietà imposte, poiché essa determina lo scorrimento

dell’acqua meteorica, colpendo i fondi in misura e in punti diversi. Ne

consegue che i fondi ubicati a ridosso del verante montano in forte pendenza sono

quelli più a rischio di esondazioni e che conseguentemente hanno tratto il

vantaggio maggiore rispetto a quelli situati ove il pendio è meno marcato. In effetti

il ruscellamento delle acque meteoriche è minore laddove il versante montano è

meno in pendenza; da ciò l’inserimento dei fondi ivi situati nella classe di

vantaggio ridotta 4 rispettivamente 5. Su tali basi i parametri applicati non

appaiono quindi destituiti di fondamento.

4.3.2. Il ricorrente deplora inoltre una disparità di trattamento per rapporto

ai mapp. no. 1148 e 1143, poiché a quest’ultimi, ancorché si trovino anch’essi

a ridosso del versante montagnoso ed alla stessa quota delle sue proprietà, è

stato applicato un fattore di vantaggio più basso.

Come già rilevato sopra, le classi di vantaggio sono state stabilite in base al

criterio d’invasione dell’acqua e non alla posizione e/o quota dei terreni, con

la conseguenza che è del tutto plausibile che fondi confinanti siano inseriti

in classi di vantaggio differenti.

Stando a quanto indicato dal Comune (cfr. decisione su reclamo del 5.10.2007) i

mapp. no. 2780 e 1140 sono stati collocati nella classe di vantaggio 2

Considerandi

rispettivamente 3 in quanto, rispetto al settore montano sovrastante il

mapp. no 1148 e 1143, quello a ridosso delle proprietà del ricorrente ha sempre

determinato un maggiore apporto d’acqua in ragione della sua forte pendenza e della

mancanza di un sistema naturale di drenaggio e quindi essi risultano fruire di

un vantaggio maggiore dalla realizzazione del canale di gronda. Argomentazione,

questa, che può essere condivisa considerato inoltre che tale opera è stata

eseguita a pochi metri dal confine del mapp. no. 2780 (cfr. verbale di

sopralluogo del 11.7.2009).

Ne consegue che l’inserimento dei mapp. no 1148 e 1143 nella classe di

vantaggio ridotta 4 non viola la disparità di trattamento, perché l’effetto

della migliora è più attenuato ed il vantaggio derivante dalla costruzione del

canale di gronda è minore rispetto a quello tratto dalle proprietà del

ricorrente.

4.3.3

Il ricorrente sostiene infine che nel calcolo del contributo a carico

del mapp. no. 2780 non si è tenuto conto che, non appartenendo al comprensorio

edificabile, le sue possibilità edificatorie sono nulle. Di conseguenza a suo

dire lo stesso trae un vantaggio minore o nullo rispetto agli altri fondi

edificati.

Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il mapp. no. 2780 è un terreno

già edificato (cfr. sommarione fondo no. 2780) ed appartiene alla zona

residenziale semi estensiva RSE (cfr. estratto piano delle zone).

Di conseguenza sotto questo profilo il ricorso è infondato.

5.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente

(art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster