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Decisione

30.2007.77

Imposizione contributi di miglioria per le opere di evacuazione acque meteoriche

17 giugno 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi confinanti con Via __________, quelli ubicati a valle di Via __________,

nonché quelli situati lungo la __________. Il perimetro è stato pertanto

limitato ai terreni confinati con quelle strade lungo le quali si ritiene che

si possa verificare un ruscellamento di acqua e materiale dal sovrastante

versante montano, ed ai fondi che, trovandosi affacciati lungo la __________,

potrebbero essere allagati in caso straripamento di tale riale.

Il ricorrente asserisce che il perimetro è stato definito sulla base di

accertamenti carenti e che doveva essere esteso anche ad altre proprietà che

hanno subito danni a seguito dell’allagamento delle loro strade di accesso,

quali i fondi adiacenti a Via __________, Via __________ e Via __________. La

censura è a tal punto generica da non consentire alcun confronto concreto. In

ogni caso i fondi appartenenti all’area menzionata dal ricorrente sono stati

toccati eccezionalmente o in modo del tutto marginale da fenomeni di

esondazione, cosicché per questi terreni il vantaggio non può essere definito

particolare ma si confonde con quello collettivo.

Il ricorrente asserisce inoltre che nessun terreno è stato dichiarato inedificabile

perché esposto a pericoli naturali.

La questione non ha alcun rapporto con i contributi di miglioria, dal momento

che nella fattispecie il perimetro non è stato stabilito sulla base del Piano

delle zone esposte a pericoli naturali bensì, come già rilevato, in base all’esperienza

vissuta nell’ambito di eventi pluviometrici verificatisi negli anni passati,

includendovi così i fondi che già avevano subito danni o inconvenienti e quelli

che potenzialmente potrebbero essere coinvolti in caso di precipitazioni

eccezionali.

Ad abundantiam può essere osservato che in ogni caso anche se un terreno risulta

esposto a pericoli naturali non significa necessariamente che debba essere

escluso dalla zona edificabile; ciò avverrà solo se il pericolo è veramente

grave e concreto (cfr. Adelio Scolari, Commentario II. ed., Cadenazzo 1996, no. 225 e segg. e 1006 e

segg.).

D’altronde, se l’edificabilità dipendesse dalle zone di pericolo, la

possibilità di costruire nel Comune __________ si ridurrebbe drasticamente. Se

per contro il rischio è circoscritto, specie per gli effetti che questo

comporta, nulla osta all’edificazione ed il proprietario di un fondo ivi

situato deve aspettarsi che prima o poi il Comune possa provvedere ad eseguire

le necessarie opere di premunizione.

Le censure sollevate dal ricorrente sono quindi inconsistenti.

Nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio della parità

di trattamento.

8.

8.1. Giusta l’art. 8 LCM,

all’interno del piano del perimetro, la quota a carico degli interessati è

ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della

superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di

sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali

circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo

vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di

criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e

di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità

di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p.

21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il

Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del

riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e

dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

Considerandi

8.2

Stando al prospetto pubblicato la ripartizione del prelevabile (art. 8

LCM) è avvenuta sulla base della superficie, della capacità edificatoria dei

fondi, nonché di due ulteriori criteri di riparto distintivi, segnatamente

quello di invasione dell’acqua e quello di efficacia diretta dell’intervento.

Il fattore legato al potenziale edilizio è stabilito in base all’indice di

sfruttamento riferibile alle zone di PR cui appartengono le proprietà imposte:

sono cosi riconosciuti un coefficiente di 0.7 alla zona NV, di 0.6 alla zona

RSE, di 0.8 alla zona RSI e di 0.018 al fuori zona. Inoltre è previsto un

criterio correttivo di edificabilità.

Con il criterio di invasione dell’acqua il comprensorio è stato suddiviso in 7

classi di vantaggio in base sia alla probabilità e/o frequenza di subire

inondazioni sia all’intensità dell’evento, ossia all’entità dei danni o

inconvenienti che possono subire i fondi; ad ogni classe è attribuito un fattore

che va da un minimo di 0.03 ad un massimo di 1. Inoltre per

i terreni ubicati lungo la __________ l’attribuzione all’una o all’altra classe

di vantaggio dipende anche dalla dimensione della sezione idraulica della

stessa; cosicché laddove la sezione è più critica, ossia meno larga e profonda,

è stato applicato un fattore di 0.05 (classe di vantaggio 5) e negli altri casi

invece è stato attribuito un fattore di 0.10 (classe di vantaggio 6).

Il criterio dell’efficacia diretta dell’intervento considera invece il rischio

residuo, ossia i potenziali inconvenienti che potrebbero ancora verificarsi in

caso di intenso scorrimento di acqua e materiale lungo le diverse strade di

accesso ai fondi, specie Via ___________, Via __________, Via ____________ e

Via ____________; sono stati individuati 4 fattori che vanno da un massimo di 1.0

ad un minimo di 0.7.

8.3

Nel complesso il metodo, per quanto semplicistico e schematico, giunge a

risultati ragionevoli poiché è fondato su criteri di riparto realistici e

comunemente ammessi, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa

distinzione, per rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel

perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità di trattamento.

I mapp. no. 1070 e 1071, cosi come tutti i fondi situati a valle di Via __________

e che hanno accesso unicamente da tale strada, sono stati inclusi nella classe

di vantaggio 5 e sono stati imposti con il fattore di rischio residuo più basso

di 0.7, proprio considerando che con le opere eseguite non tutte le

problematiche di esondazione sono state risolte.

Di conseguenza i contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 1070 e 1071

vanno confermati nel loro ammontare.

9.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art.

23.

LCM e 31 LPamm).

per

questi motivi

richiamati la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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