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Decisione

30.2007.80

Intimazione di una decisione a persona giuridica.

22 marzo 2007Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2007.80

Data decisione, Autorità:

22.03.2007, PRPEN

Titolo:

Intimazione di una decisione a persona giuridica.

INTIMAZIONE

art. 1 LPCONTR

Incarto

n.

30.2007.80

5896/803

Bellinzona

22

marzo 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il

cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14

marzo 2007 presentato da

RI 1

contro

la decisione

n° 5896/803 del 23 febbraio 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione della

circolazione con decisione 23 febbraio 2007 ha inflitto alla RI 1 una multa di

fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,

per aver posteggiato il veicolo GR __________ su un posto di parcheggio che, in

considerazione della segnaletica, non é destinato alla categoria del veicolo.

Considerandi

2.

Contro la predetta

pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

3.

In merito all'intimazione

della contravvenzione si rileva preliminarmente come la __________, come ogni

altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;

di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona

giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire

- nella loro qualità di organi.

4.

Di conseguenza il

ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del

gravame, riservata la facoltà della Sezione della circolazione di riprendere ex

novo la procedura.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza è

annullata la decisione n° 5896/803 del 23 febbraio 2007 emessa dalla Sezione

della circolazione.

2. Non

si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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