30.2007.88
Omissione di sottoporre il veicolo al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
28 luglio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.88
Data decisione, Autorità:
28.07.2008, PRPEN
Titolo:
Omissione di sottoporre il veicolo al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 8 cpv. 2 LCSTR
art. 57 cpv. 1 LCSTR
art. 103 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 59a cpv. 1 ONCS
art. 96 ONCS
Incarto
n.
30.2007.88
7439/802
Bellinzona
28
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 marzo 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
16 marzo 2007 n. 7439/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 aprile 2007 presentate
dalle CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La
CRTE 1 con decisione 16 marzo
2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia
di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
“Ha
omesso di sottoporre il veicolo __________I __________ entro il
termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
conformemente alle vigenti disposizioni federali.”
Fatti
accertati il 4 gennaio 2007 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103,
106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendo una riduzione della multa.
C. La
CRTE 1 con comunicazione 24 aprile 2007 dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per
l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati in
Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione.
Chiunque
viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra
disposizione penale – con la multa (art. 96 ONC, v. anche art. 103 cpv. 1
LCStr).
3.
La
CRTE 1 ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre
il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento. L'ultimo
servizio di manutenzione era in effetti stato effettuato il 1° aprile 2004 ed
era scaduto nell’aprile 2006 (v. rapporto di contravvenzione 19 gennaio 2007),
ossia otto mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale il 4
gennaio 2007.
4.
Il
ricorrente non nega di per sé l’omissione che gli viene rimproverata, ma chiede
in sostanza una riduzione della multa in quanto padre di una famiglia composta
di cinque persone, senza ulteriormente circostanziare la propria situazione
finanziaria.
Soggiunge
che il giorno del controllo la vettura a lui intestata era condotta dal figlio,
ignaro dell’inconveniente. Tale circostanza è tuttavia irrilevante ai fini del
giudizio, ritenuto che l’art. 59a ONC sancisce gli obblighi del detentore del
veicolo, che non corrisponde necessariamente al conducente. L’infrazione è
pertanto imputabile direttamente al ricorrente, per aver violato i suoi
obblighi in qualità di detentore.
Si
noti, peraltro, che le infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale
sono punibili anche se dovute a negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 7
CP).
5.
Ciò
posto, la decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta
risultando per altro verso giustificata – di per sé – dall’entità
dell’infrazione.
In
merito alla postulata riduzione della multa, la generica affermazione secondo
cui è padre di una famiglia composta da cinque membri, non è, a non averne
dubbio, sufficiente per giustificare qualsivoglia riduzione. In difetto di
ulteriori elementi che attestino la sua situazione finanziaria, non vi è quindi
spazio per scostarsi dalla decisione impugnata.
Da
ultimo, si osserva che qualora il ricorrente non fosse in grado di pagare in
un'unica volta la sanzione pecuniaria ha la possibilità di chiedere una
rateazione dell'importo all'Ufficio esazione e condoni, competente in materia.
6.
Il
ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tasse e spese di
giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96
ONC; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.-
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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