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Decisione

30.2007.88

Omissione di sottoporre il veicolo al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico

28 luglio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 4 gennaio 2007 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103,

106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC.

B. Contro

la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo

giudice chiedendo una riduzione della multa.

C. La

CRTE 1 con comunicazione 24 aprile 2007 dichiara di astenersi dal formulare

osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La

competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la

tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per

l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati in

Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio

di manutenzione.

Chiunque

viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra

disposizione penale – con la multa (art. 96 ONC, v. anche art. 103 cpv. 1

LCStr).

3.

La

CRTE 1 ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre

il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento. L'ultimo

servizio di manutenzione era in effetti stato effettuato il 1° aprile 2004 ed

era scaduto nell’aprile 2006 (v. rapporto di contravvenzione 19 gennaio 2007),

ossia otto mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale il 4

gennaio 2007.

4.

Il

ricorrente non nega di per sé l’omissione che gli viene rimproverata, ma chiede

in sostanza una riduzione della multa in quanto padre di una famiglia composta

di cinque persone, senza ulteriormente circostanziare la propria situazione

finanziaria.

Soggiunge

che il giorno del controllo la vettura a lui intestata era condotta dal figlio,

ignaro dell’inconveniente. Tale circostanza è tuttavia irrilevante ai fini del

giudizio, ritenuto che l’art. 59a ONC sancisce gli obblighi del detentore del

veicolo, che non corrisponde necessariamente al conducente. L’infrazione è

pertanto imputabile direttamente al ricorrente, per aver violato i suoi

obblighi in qualità di detentore.

Si

noti, peraltro, che le infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale

sono punibili anche se dovute a negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 7

CP).

5.

Ciò

posto, la decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta

risultando per altro verso giustificata – di per sé – dall’entità

dell’infrazione.

In

merito alla postulata riduzione della multa, la generica affermazione secondo

cui è padre di una famiglia composta da cinque membri, non è, a non averne

dubbio, sufficiente per giustificare qualsivoglia riduzione. In difetto di

ulteriori elementi che attestino la sua situazione finanziaria, non vi è quindi

spazio per scostarsi dalla decisione impugnata.

Da

ultimo, si osserva che qualora il ricorrente non fosse in grado di pagare in

un'unica volta la sanzione pecuniaria ha la possibilità di chiedere una

rateazione dell'importo all'Ufficio esazione e condoni, competente in materia.

6.

Il

ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tasse e spese di

giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96

ONC; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.-

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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