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Decisione

30.2007.94

Perdita controllo della autovettura con invasione marciapiede e collisione rete metallica

10 giugno 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 16 marzo 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura __________, all’uscita di un’area con percorso rotatorio obbligato in

fase d’accelerazione perdeva la padronanza di guida sbandava a destra dove

urtava il marciapiede e dopo aver oltrepassato lo stesso finiva contro una

recinzione metallica”.

Fatti accertati il 23 dicembre

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 nelle

osservazioni 10 aprile 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Con

atto ricorsuale l’insorgente postula l’esperimento di una perizia giudiziaria

al fine di verificare la presenza di una lastra di ghiaccio particolarmente

grande e spessa sul luogo dell’incidente.

L’art.

12 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al

giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio.

Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui

presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento

anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di

dottrina e giurisprudenza; DTF 124 I 211 consid. 4; DTF 122 V 162 consid. 1d).

Nella

fattispecie, una perizia giudiziaria non appare suscettibile di recare

ulteriori chiarimenti ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo

sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il

proprio convincimento. Per il resto, la generica domanda intesa all’esperimento

di ulteriori prove (ad eccezione del richiamo dalla

CRTE 1 - che avviene d’ufficio - degli atti, tuttavia non comprensivi della

chiesta documentazione fotografica, che non esiste) non merita accoglimento,

giacché non è dato a divedere – né l’interessato spiega – in che modo non

meglio precisati “documenti, testi, edizione documenti, … ed ogni altra

ammessa”, sarebbero suscettibili di influire sull’esito della vertenza.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve essere in

grado d’azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento in

qualsiasi momento, sì da poterlo manovrare immediatamente e in maniera

appropriata alle circostanze in presenza di un qualsiasi pericolo (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code

suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2 ad art. 31 LCStr).

Il conducente deve inoltre rivolgere

la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere

movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima e

seconda frase ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver perso

la padronanza del suo veicolo, all’uscita di un percorso rotatorio obbligato in

fase di accelerazione, sbandando a destra dove ha urtato il marciapiede e, dopo

avere oltrepassato lo stesso, finendo contro una recinzione metallica.

La decisione della CRTE 1 si

basa sugli accertamenti della Polizia cantonale (v. rapporto di constatazione

incidente 2 gennaio 2007 e rapporto di contro-osservazioni 17 febbraio 2007).

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non contesta di aver perso la padronanza del veicolo, né di aver sbandato

e finito la sua corsa contro una recinzione metallica. Egli nega tuttavia l’infrazione,

poiché considera di non essere responsabile dell’accaduto. A sostegno di tali

affermazioni, nelle osservazioni 13 febbraio 2007 e poi successivamente nel

ricorso 29 marzo 2007, egli asserisce quanto segue: “La sera dell’incidente

sulla strada si era formata una lastra di ghiaccio particolarmente grande e

spessa. (…) In quelle condizioni, nessun altro conducente sarebbe riuscito ad

evitare la lastra di ghiaccio che in concreto invadeva l’intera carreggiata.

Nessun altro conducente sarebbe nemmeno riuscito ad evitare lo sbandamento

della propria autovettura anche se avesse circolato ad una velocità inferiore a

quella con cui circolava il signor __________ quella sera. Infatti, il ghiaccio

presente a quell’ora ed in quel punto della strada era particolarmente

pericoloso ed inusuale visto e considerato che nonostante il trattamento

eseguito su tutto il resto della strada, solamente in quel punto il ghiaccio

non si era ancora sciolto. È poi solamente a causa del ghiaccio che

l’autovettura è riuscita ad oltrepassare il marciapiede e quindi a finire

contro la rete metallica. In condizioni normali e ragionevolmente prevedibili

il signor __________ sarebbe certamente riuscito a frenare l’autovettura”

(cfr. ricorso 29 marzo 2007, pag. 2 in fine).

In sostanza, l’insorgente

attribuisce la colpa della perdita di padronanza del veicolo alla presenza

insolita e imprevedibile di una lastra di ghiaccio “particolarmente grande e

spessa” sull’intera carreggiata.

5.

A titolo preliminare, si

osserva che dal rapporto di constatazione dell’incidente 2 gennaio 2007 e dal

rapporto di contro-osservazioni 17 febbraio 2007, redatti dalla Polizia

cantonale, non risulta che il fondo stradale fosse ghiacciato, ma solamente che

era umido e scivoloso, compatibilmente con le caratteristiche del manto

stradale durante la stagione invernale (che, va detto, nel 2006 è stata la più

calda mai registrata dai rilevamenti meteorologici sistematici a partire dal

1864; cfr. rapporto mensile del Centro meteorologico di MeteoSvizzera, Locarno

5.

Monti).

In merito alle condizioni del

fondo stradale gli agenti, sopraggiunti nel luogo dell’incidente nell’ambito di

un normale servizio di pattugliamento, dopo aver effettuato il medesimo percorso

del ricorrente, hanno specificato che “la strada della rotonda __________ a __________,

era sì umida e scivolosa dal fatto che sulla stessa era stato cosparso del

sale, ma assolutamente non era ghiacciata” (cfr. contro-osservazioni 17

febbraio 2007).

Nel verbale d’interrogatorio 23

dicembre 2006, lo stesso ricorrente non menziona, né accenna ad una eventuale

presenza di ghiaccio. In quella sede egli ha affermato molto spontaneamente che

“presumo che il tutto sia dovuto al fatto che la mia velocità seppur

moderata non si addicesse al tipo di auto da me guidato (trazione posteriore)

su un fondo stradale che presentava una temperatura molto bassa”. Ha

inoltre soggiunto che “la visibilità era buona come pure la visuale, il

fondo stradale in quel tratto è reso scivoloso data l’umidità e la rigida

temperatura” (cfr. verbale pag. 2), ma mai ha evidenziato la presenza di

quella che si è poi rivelata una “mastodontica” lastra di ghiaccio.

A mente di questo giudice, la

versione avanzata per la prima volta in sede di osservazioni e sulla quale è

incentrata tutta la tesi difensiva, non appare per nulla credibile. Non è

infatti immaginabile che nelle dichiarazioni rilasciate subito dopo i fatti

egli abbia omesso di indicare un aspetto così centrale ai suoi occhi. Orbene,

la perdita di padronanza non può che essere ascritta al solo comportamento

colpevole - seppur per negligenza - dell’insorgente, il quale non ha saputo

adattare la sua guida alle circostanze concrete, segnatamente alle

caratteristiche del fondo stradale, del veicolo da lui condotto e alla manovra

eseguita. Del resto, le infrazioni alle norme sulla

circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100

cifra 1 LCStr; art. 333 cpv. 7 CP).

6.

Qualora si tenesse

comunque per veritiera la fantomatica tesi del ricorrente, la conclusione non

muterebbe.

In effetti, come la

giurisprudenza ha già avuto modo di dire, spetta innanzitutto al conducente

tenere conto delle condizioni della rete stradale ed adeguare la velocità alla

situazione concreta. Posto che ad una temperatura di circa zero gradi la

formazione di ghiaccio sulle strada bagnate (umide) è prevedibile, egli è

tenuto – in simili circostanze – a rallentare la sua andatura e, se necessario,

a viaggiare a passo d’uomo (DTF 129 III 65, consid. 1.3).

Allo stesso modo, la dottrina

afferma che circolando su una strada coperta di ghiaccio il conducente deve far

uso di ogni precauzione per impedire che il suo veicolo sbandi e, in quanto

necessario, deve farlo procedendo a passo d’uomo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.6 lett. d ad art. 32 cpv. 1

LCStr; massima invero riferita alla velocità inadeguata, ma di pertinenza per

quel che attiene alla perdita di padronanza di guida).

In altri termini, vi è

negligenza da parte del conducente laddove le circostanze concrete avrebbero

dovuto indurlo a prevedere la presenza di ghiaccio; in particolare in inverno, quando

vi sono temperature al di sotto dello zero e il manto stradale umido, egli deve

prevedere, anche se è stato sparso del sale, la presenza di ghiaccio e quindi adattare

la velocità e la sua attenzione alle circostanze del caso (DTF 115 IV 241

consid. 2).

7.

Nella fattispecie, dal

rapporto di constatazione dell’incidente della Polizia cantonale 2 gennaio

2007, risulta che l’incidente è avvenuto il 23 dicembre 2006, ossia in inverno,

di notte (ore 20.45), su un tratto di strada umido. Nel verbale

d’interrogatorio 23 dicembre 2006, il ricorrente fa notare che il fondo

stradale presentava una temperatura molto bassa. Nel rapporto di

contro-osservazioni 17 febbraio 2007 della Polizia cantonale, risulta inoltre

che “la strada … era sì umida e scivolosa dal fatto che sulla stessa era

stato cosparso del sale.”

Visto quanto precede, gli

argomenti apportati dal ricorrente non sono liberatori, poiché la presenza di

ghiaccio è un fatto prevedibile e quindi non inusuale. La perdita di padronanza

del veicolo non sarebbe in ogni caso imputabile a una causa straordinaria e

imprevedibile, ma solamente al comportamento da lui adottato: il buono stato

del veicolo, le gomme invernali, l’esperienza di guida, l’assenza d’alcool nel

sangue e un’asserta velocità di 30-40 km/h non sono sufficienti per ritenere il

comportamento dell’insorgente adeguato al suo dovere di prudenza. Uscendo dal percorso

rotatorio avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione allo stato della strada,

adattando la sua guida di conseguenza, ciò che gli avrebbe sicuramente evitato

di perdere il controllo del veicolo. Si noti, come detto, che la Polizia

cantonale ha percorso lo stesso tratto stradale, senza sbandare. Era dunque

possibile transitare sul tratto stradale in questione, senza incorrere in

alcuna infrazione.

In conclusione, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni tali da consentire a questo

giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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