30.2007.94
Perdita controllo della autovettura con invasione marciapiede e collisione rete metallica
10 giugno 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2007.94
Data decisione, Autorità:
10.06.2008, PRPEN
Titolo:
Perdita controllo della autovettura con invasione marciapiede e collisione rete metallica
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.94
7957/807
Bellinzona
10
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara
Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 marzo 2007
presentato da
RI 1
difeso da:
contro
la decisione
16 marzo 2007 n. 7957/807 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 10 aprile 2007 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 16 marzo 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________, all’uscita di un’area con percorso rotatorio obbligato in
fase d’accelerazione perdeva la padronanza di guida sbandava a destra dove
urtava il marciapiede e dopo aver oltrepassato lo stesso finiva contro una
recinzione metallica”.
Fatti accertati il 23 dicembre
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 10 aprile 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Con
atto ricorsuale l’insorgente postula l’esperimento di una perizia giudiziaria
al fine di verificare la presenza di una lastra di ghiaccio particolarmente
grande e spessa sul luogo dell’incidente.
L’art.
12 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al
giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio.
Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui
presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento
anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di
dottrina e giurisprudenza; DTF 124 I 211 consid. 4; DTF 122 V 162 consid. 1d).
Nella
fattispecie, una perizia giudiziaria non appare suscettibile di recare
ulteriori chiarimenti ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo
sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il
proprio convincimento. Per il resto, la generica domanda intesa all’esperimento
di ulteriori prove (ad eccezione del richiamo dalla
CRTE 1 - che avviene d’ufficio - degli atti, tuttavia non comprensivi della
chiesta documentazione fotografica, che non esiste) non merita accoglimento,
giacché non è dato a divedere – né l’interessato spiega – in che modo non
meglio precisati “documenti, testi, edizione documenti, … ed ogni altra
ammessa”, sarebbero suscettibili di influire sull’esito della vertenza.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve essere in
grado d’azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento in
qualsiasi momento, sì da poterlo manovrare immediatamente e in maniera
appropriata alle circostanze in presenza di un qualsiasi pericolo (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code
suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2 ad art. 31 LCStr).
Il conducente deve inoltre rivolgere
la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere
movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima e
seconda frase ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver perso
la padronanza del suo veicolo, all’uscita di un percorso rotatorio obbligato in
fase di accelerazione, sbandando a destra dove ha urtato il marciapiede e, dopo
avere oltrepassato lo stesso, finendo contro una recinzione metallica.
La decisione della CRTE 1 si
basa sugli accertamenti della Polizia cantonale (v. rapporto di constatazione
incidente 2 gennaio 2007 e rapporto di contro-osservazioni 17 febbraio 2007).
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non contesta di aver perso la padronanza del veicolo, né di aver sbandato
e finito la sua corsa contro una recinzione metallica. Egli nega tuttavia l’infrazione,
poiché considera di non essere responsabile dell’accaduto. A sostegno di tali
affermazioni, nelle osservazioni 13 febbraio 2007 e poi successivamente nel
ricorso 29 marzo 2007, egli asserisce quanto segue: “La sera dell’incidente
sulla strada si era formata una lastra di ghiaccio particolarmente grande e
spessa. (…) In quelle condizioni, nessun altro conducente sarebbe riuscito ad
evitare la lastra di ghiaccio che in concreto invadeva l’intera carreggiata.
Nessun altro conducente sarebbe nemmeno riuscito ad evitare lo sbandamento
della propria autovettura anche se avesse circolato ad una velocità inferiore a
quella con cui circolava il signor __________ quella sera. Infatti, il ghiaccio
presente a quell’ora ed in quel punto della strada era particolarmente
pericoloso ed inusuale visto e considerato che nonostante il trattamento
eseguito su tutto il resto della strada, solamente in quel punto il ghiaccio
non si era ancora sciolto. È poi solamente a causa del ghiaccio che
l’autovettura è riuscita ad oltrepassare il marciapiede e quindi a finire
contro la rete metallica. In condizioni normali e ragionevolmente prevedibili
il signor __________ sarebbe certamente riuscito a frenare l’autovettura”
(cfr. ricorso 29 marzo 2007, pag. 2 in fine).
In sostanza, l’insorgente
attribuisce la colpa della perdita di padronanza del veicolo alla presenza
insolita e imprevedibile di una lastra di ghiaccio “particolarmente grande e
spessa” sull’intera carreggiata.
5.
A titolo preliminare, si
osserva che dal rapporto di constatazione dell’incidente 2 gennaio 2007 e dal
rapporto di contro-osservazioni 17 febbraio 2007, redatti dalla Polizia
cantonale, non risulta che il fondo stradale fosse ghiacciato, ma solamente che
era umido e scivoloso, compatibilmente con le caratteristiche del manto
stradale durante la stagione invernale (che, va detto, nel 2006 è stata la più
calda mai registrata dai rilevamenti meteorologici sistematici a partire dal
1864; cfr. rapporto mensile del Centro meteorologico di MeteoSvizzera, Locarno
5.
Monti).
In merito alle condizioni del
fondo stradale gli agenti, sopraggiunti nel luogo dell’incidente nell’ambito di
un normale servizio di pattugliamento, dopo aver effettuato il medesimo percorso
del ricorrente, hanno specificato che “la strada della rotonda __________ a __________,
era sì umida e scivolosa dal fatto che sulla stessa era stato cosparso del
sale, ma assolutamente non era ghiacciata” (cfr. contro-osservazioni 17
febbraio 2007).
Nel verbale d’interrogatorio 23
dicembre 2006, lo stesso ricorrente non menziona, né accenna ad una eventuale
presenza di ghiaccio. In quella sede egli ha affermato molto spontaneamente che
“presumo che il tutto sia dovuto al fatto che la mia velocità seppur
moderata non si addicesse al tipo di auto da me guidato (trazione posteriore)
su un fondo stradale che presentava una temperatura molto bassa”. Ha
inoltre soggiunto che “la visibilità era buona come pure la visuale, il
fondo stradale in quel tratto è reso scivoloso data l’umidità e la rigida
temperatura” (cfr. verbale pag. 2), ma mai ha evidenziato la presenza di
quella che si è poi rivelata una “mastodontica” lastra di ghiaccio.
A mente di questo giudice, la
versione avanzata per la prima volta in sede di osservazioni e sulla quale è
incentrata tutta la tesi difensiva, non appare per nulla credibile. Non è
infatti immaginabile che nelle dichiarazioni rilasciate subito dopo i fatti
egli abbia omesso di indicare un aspetto così centrale ai suoi occhi. Orbene,
la perdita di padronanza non può che essere ascritta al solo comportamento
colpevole - seppur per negligenza - dell’insorgente, il quale non ha saputo
adattare la sua guida alle circostanze concrete, segnatamente alle
caratteristiche del fondo stradale, del veicolo da lui condotto e alla manovra
eseguita. Del resto, le infrazioni alle norme sulla
circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100
cifra 1 LCStr; art. 333 cpv. 7 CP).
6.
Qualora si tenesse
comunque per veritiera la fantomatica tesi del ricorrente, la conclusione non
muterebbe.
In effetti, come la
giurisprudenza ha già avuto modo di dire, spetta innanzitutto al conducente
tenere conto delle condizioni della rete stradale ed adeguare la velocità alla
situazione concreta. Posto che ad una temperatura di circa zero gradi la
formazione di ghiaccio sulle strada bagnate (umide) è prevedibile, egli è
tenuto – in simili circostanze – a rallentare la sua andatura e, se necessario,
a viaggiare a passo d’uomo (DTF 129 III 65, consid. 1.3).
Allo stesso modo, la dottrina
afferma che circolando su una strada coperta di ghiaccio il conducente deve far
uso di ogni precauzione per impedire che il suo veicolo sbandi e, in quanto
necessario, deve farlo procedendo a passo d’uomo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.6 lett. d ad art. 32 cpv. 1
LCStr; massima invero riferita alla velocità inadeguata, ma di pertinenza per
quel che attiene alla perdita di padronanza di guida).
In altri termini, vi è
negligenza da parte del conducente laddove le circostanze concrete avrebbero
dovuto indurlo a prevedere la presenza di ghiaccio; in particolare in inverno, quando
vi sono temperature al di sotto dello zero e il manto stradale umido, egli deve
prevedere, anche se è stato sparso del sale, la presenza di ghiaccio e quindi adattare
la velocità e la sua attenzione alle circostanze del caso (DTF 115 IV 241
consid. 2).
7.
Nella fattispecie, dal
rapporto di constatazione dell’incidente della Polizia cantonale 2 gennaio
2007, risulta che l’incidente è avvenuto il 23 dicembre 2006, ossia in inverno,
di notte (ore 20.45), su un tratto di strada umido. Nel verbale
d’interrogatorio 23 dicembre 2006, il ricorrente fa notare che il fondo
stradale presentava una temperatura molto bassa. Nel rapporto di
contro-osservazioni 17 febbraio 2007 della Polizia cantonale, risulta inoltre
che “la strada … era sì umida e scivolosa dal fatto che sulla stessa era
stato cosparso del sale.”
Visto quanto precede, gli
argomenti apportati dal ricorrente non sono liberatori, poiché la presenza di
ghiaccio è un fatto prevedibile e quindi non inusuale. La perdita di padronanza
del veicolo non sarebbe in ogni caso imputabile a una causa straordinaria e
imprevedibile, ma solamente al comportamento da lui adottato: il buono stato
del veicolo, le gomme invernali, l’esperienza di guida, l’assenza d’alcool nel
sangue e un’asserta velocità di 30-40 km/h non sono sufficienti per ritenere il
comportamento dell’insorgente adeguato al suo dovere di prudenza. Uscendo dal percorso
rotatorio avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione allo stato della strada,
adattando la sua guida di conseguenza, ciò che gli avrebbe sicuramente evitato
di perdere il controllo del veicolo. Si noti, come detto, che la Polizia
cantonale ha percorso lo stesso tratto stradale, senza sbandare. Era dunque
possibile transitare sul tratto stradale in questione, senza incorrere in
alcuna infrazione.
In conclusione, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni tali da consentire a questo
giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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