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Decisione

30.2007.95

Imposizione contributi di miglioria per opere di sistemazione e allargamento stradale

29 ottobre 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti e lo scopo del progetto volto ad ottenere un risultato unico, vale

a dire la sistemazione globale di Via __________ e dell’imbocco di Via __________

(cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e rapporto della Commissione della Gestione del

25.11.1999).

Il cantiere è stato aperto il 7.4.2003 e l’opera è stata eseguita a lotti

successivi alternando lo scavo, la posa delle sottostrutture e la sistemazione

del sottofondo con la posa progressiva della pavimentazione portante a seconda

del tratto interessato. Complessivamente i lavori sono proseguiti con

regolarità e senza intervalli significativi, al di là delle normali sospensioni

a cavallo delle ferie natalizie ed estive.

2.4. Dai documenti di causa richiamati presso il Comune, segnatamente dai

rapporti giornalieri di cantiere e dai bollettini di consegna della miscela

bituminosa, si evince che le opere di pavimentazione sono iniziate il

11.12.2003 con la posa di ca. 120 mq di marciapiede all’incrocio di Via __________

e Via __________, e sono terminate nei giorni 21-25 febbraio 2005 con la posa

di ca. 980 mq nell’ultimo tratto stradale, quello tra lo sbocco di Via __________

ed il confine con il Comune di __________.

Nel dettaglio le opere di pavimentazione sono state eseguite nel seguente

ordine cronologico:

-

11-15.12.2003: marciapiede

all’incrocio Via __________/Via __________ per 120 mq e carreggiata in Via __________;

-

24-27.2.2004: marciapiede e

carreggiata in Via __________ per ca. 650 mq nella tratta compresa tra

l’incrocio Via __________/Via __________ ed il mapp. no. 1267;

-

1.3.2004: marciapiede in Via __________

e carreggiata in Via __________ per ca. 120 mq;

-

24-28.5.2004: carreggiata in Via __________

per ca. 800 mq nella tratta compresa tra i mapp. no. 1267 e 224;

-

2.6.2004: marciapiede in Via __________

per ca. 110 mq nella zona del mapp. no. 772;

-

1-2.7.2004: carreggiata in Via __________

per ca. 750 mq nella zona del mapp. no. 224;

-

15.7.2004: piazzale all’altezza

del mapp. no. 806 per ca. 150 mq;

-

14.10.2004: carreggiata in Via __________i

per ca. 80 mq;

-

22.11.10.12.2004: carreggiata per

ca. 1'300 mq e marciapiede per ca. 80 mq nella tratta compresa tra i due incroci

di Via __________ con Via __________ e con __________;

-

14-17.12.2004: marciapiede per ca.

80 mq e carreggiata per ca. 80 mq in __________;

-

20-21.12.2004: marciapiede per ca.

80 mq e piazzale in Via __________;

-

21-25.2.2005: carreggiata in Via __________

per ca. 980 mq nella tratta compresa tra lo sbocco di Via __________ e il

confine con il Comune di __________. compresa tra lo sbocco di Via __________ e

il confine con il Comune di __________.

Da quanto sopra si evince chiaramente che l’ultimo tratto stradale, quello al

confine con il Comune di __________, è stato affrontato nel mese di febbraio

2005: si è proceduto dapprima - nei giorni dal 7 al 15.2. 2005 - alla

preparazione del sottofondo stradale e successivamente - nei giorni dal 21 al

25.2.2005 - alla posa della pavimentazione. In particolare, il 21.2.2005 è

stato posato il sottofondo stradale; il 22.2.2005 sono stati eseguiti i lavori

di rimozione dell’asfalto residuo, la posa di delimitazioni in mocche e di un

nuovo candelabro e la messa in quota dei chiusini; il 23.2.2005 è stato posato

il manto portante sul campo stradale; il 24.2.2005 è stata eseguita la

pavimentazione del marciapiede e del posteggio ed infine il 25.2.2005 sono

state eseguite le rampette attorno ai chiusini.

Ne consegue che la libera agibilità dell’opera, e quindi la messa in esercizio,

va fatta risalire al 25.2.2005 e che pertanto la pubblicazione del prospetto

(16.2.-17.3.2007) è avvenuta tempestivamente ed il diritto di prelevare

contributi di miglioria non è perento.

3.

La ricorrente sostiene che l’opera

costituisce almeno in parte un semplice intervento di manutenzione non soggetto

al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM) e che di conseguenza

i contributi devono esser calcolati sulla base dei costi indispensabili per

l’unica vera opera di miglioria, ossia solo per l’allargamento delle strada.

La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità

dell’opera e la sua natura. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di

espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei

contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la

natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota

imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del

legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla

giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti

su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle

forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi

contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.

3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,

I-2007 no. 29 c. 4.4.2).

In concreto il Municipio nei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali

sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del

17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004 ); il principio del prelievo nonché la

natura dell’opera sono stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le

risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in

questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva e quindi

irricevibile.

In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente

formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli

interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o

di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e

l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione

apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova

LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, op. cit., no. 197; RDAT I-2001

no. 36 c. 4 e rinvii).

Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nell’allargamento

della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con

contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo

marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nell’introduzione di

opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le

precarie condizioni della Via __________ – in quest’ottica sarebbero bastate

semplici rappezzi o il rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla

medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della

sicurezza stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di

là di un semplice intervento di manutenzione.

4.

4.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è

finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno

standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la

sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto

conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce

inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la

nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).

La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di

urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse

derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,

Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,

th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,

p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

4.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita su Via __________ – nel

tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________

- e sull’imbocco di Via __________; strade che nel piano viario di __________

sono contrassegnate come “strade di raccolta secondaria (SR2)”

In ragione dell’inadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua

vetustà ed al traffico di transito, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di

ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla l’allargamento

della carreggiata a 5.10 m., la costruzione di un nuovo marciapiede con una

Considerandi

larghezza variabile da 1.50 a 2 m., la posa di una pavimentazione differenziata tra il

sedime stradale e il marciapiede in asfalto /granito rispettivamente in dadi in

porfido/granito, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con aiuole

verdi. A corollario delle opere prettamente stradali è stato eseguito il

rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e della canalizzazione per le

acque chiare e luride (cfr. relazione tecnica e planimetrie). Oltre a conferire

un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo

funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali

e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente

migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione

veicolare e pedonale più sicura.

È indubbio , quindi, che le opere siano fonte di un vantaggio particolare per i

fondi direttamente serviti, tra i quali si annoverano anche le proprietà della

ricorrente ai mapp. no. 383, 812, 922, 1796. La circostanza non è contestata.

5.

5.1

L’art. 9 LCM dispone che i

beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel

principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate.

Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete

possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante

ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95;

Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge

im Kanton Luzern, p. 46 ss).

All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico

degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),

tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del

diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione

qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che

l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette

l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i

principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto

per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone

moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.

95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2

Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono

inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente

beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà

direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle

retrostanti il cui accesso presuppone l’uso di dette strade.

In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal

confine con __________, ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e

Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a

valle di Via __________, da quelli del nucleo di __________ e dai fondi

collegati con Via __________.

5.3

Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è

avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice

di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore

interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.

Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione

dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per

alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e

altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece

l’interesse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente

proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione

considera situazioni particolari che rendono l’interesse alle strade meno

diretto (mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dall’opera

rispetto ad altri fondi nella medesima zona d’interesse, mappale accessibile

anche da un’altra strada non soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio

dell’opera realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del

disturbo del rumore dovuto all’opera eseguita, in particolare per i fondi

situati a monte della strada.

Dalla moltiplicazione di questi fattori sono stati ottenuti i singoli pesi dei

mappali che in totale ammontano a 43'073.73. La quota imponibile (fr. 1'107'300.-

) è poi stata divisa per la somma totale dei pesi dei mappali (43'073.73) e ne

è scaturito l’importo di fr. 25.707. Quest’ultimo è infine stato moltiplicato per

i singoli pesi dei mappali ed il risultato corrisponde al contributo

individuale (cfr. relazione tecnica annessa al prospetto dei contributi del

5.1

).

Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze

poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente

verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle

loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente

tratto dall’opera.

5.4

Ai mapp. no. 922 e 1796, entrambi superfici inedificate descritte a RF

quale rivestimento duro e humus, avendo accesso diretto su Via __________, è

stato applicato un fattore interesse e un correttivo di 1. D’altronde il

fattore di interesse di 1, che traduce il vantaggio massimo, è

stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________

o con l’imbocco di Via __________. Nel comparto con interresse 1, come ha spiegato

l’ing. __________ che ha allestito il prospetto dei contributi, è stato poi

riconosciuto un fattore di correzione 0.9 solo per alcuni fondi ubicati lungo

la parte iniziale di Via __________ rispetto al nucleo di __________, sia a

monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465) che a valle (mapp. no. 751, 752, 1208 e

1286) della strada, in considerazione del fatto che tali terreni usufruiscono

in misura minore di Via __________ rispetto a quelli situati a metà o verso la

fine del tratto stradale verso __________. Si è infatti ritenuto come

prevalente l’interesse di raggiungere il nucleo di __________ e __________

rispetto a __________ (cfr. verbale d’udienza del 27.1.2009 degli inc. no.

30.2007

, 103, 104 e 105).

Quanto al mapp. no. 812, nonostante abbia anch’esso accesso su Via __________, è

stato applicato un fattore di interesse più basso di 0.2 in ragione del fatto che trattandosi

di una scalinata non è percorribile veicolarmente.

Il mapp. no. 383 è un ampio fondo di 5'282 mq solo in parte edificato ed interamente

assegnato alla zona residenziale molto estensiva R2B.

Il settore a monte è edificato per mq 930 con accesso da Via __________. Nella

sua parte a valle il terreno si trova a diretto confine con Via __________ ed è

sorretto da un muro di contenimento (cfr. rilievo fotografico no. 26-32).

Trovandosi affacciato su Via __________ al fondo è stato applicato un fattore

interesse e un correttivo di 1. Tuttavia ciò non è del tutto condivisibile in

quanto non è stato considerato che il terreno ha un doppio accesso da Via __________

e che pertanto esso andava diviso seguendo la linea del confine del relativo comparto.

Ne consegue che si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo del

contributo per il mapp. no. 383. Trattandosi di una modifica circoscritta e

facilmente applicabile alla formula adottata dal Municipio, per economia di

giudizio la correzione può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio

degli atti all’esecutivo per una nuova decisione (cfr. RDAT I-2001 no.

37.

c. 5 e 6).

Dal calcolo eseguito da questo Tribunale, la superficie del mapp. no. 383

affacciata su Via __________ misura mq 1675. Per confronti con il mapp. no. 811

che è in situazione analoga e considerato che sia quest’ultimo fondo che quello

della ricorrente sono comproprietari della coattiva al mapp. no 812, alla suddetta

parte del mapp. no. 383 il fattore interesse va ridotto da 1 a 0.2; il fattore applicato

alla parte del fondo affacciata su Via __________ (mq. 3607) resta invece

invariato. Una volta inseriti tali dati nella scheda di calcolo, il peso del

mappale passa da 1'584.60 a 1182.60 ed il peso totale da 43'073.73 a 42'671.73.

Pertanto il contributo di miglioria per il mapp. no. 382 è ridotto da fr. 40'735.45 a fr. 30'672.05 (ossia

1'107'300 / 42'671.73 x 1'182 = 30'672.05).

Di contro per i mapp. no. 812, 922 e 1796 i contributi indicati nel prospetto pubblicato

vanno confermati nel loro ammontare.

6.

Visto l’esito del ricorso, e

considerato che il contributo è stato ridotto d’ufficio e non sulla base di una

specifica censura, la tassa di giustizia e le spese sono addebitate per ¼ al

Comune e per il resto alla ricorrente. Quest’ultima rappresentata da un legale

ha diritto alla rifusione di ripetibili commisurate dalla consulenza offerta

dal suo legale.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no.

383.

è ridotto a fr. 30'672.-.

Per il resto i contributi sono confermati.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico per ¼ del Comune e per ¾ della ricorrente. Il Comune rifonderà inoltre

alla ricorrente fr. 1’000.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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