Lexipedia

Decisione

30.2007.96

Imposizione contributi di miglioria per opere di sistemazione di moderazione del traffico su una strada comunale

30 gennaio 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

4.

4.1. L’art. 9 LCM dispone che i

beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no.

7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico

(cfr. Messaggio, 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10

p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la

normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà

di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque

ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità

d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla

destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95;

Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge

im Kanton Luzern, p. 46 ss).

All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico

degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),

tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del

diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione

qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che

l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette

l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i

principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland,

Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto per

la ripartizione dei contributi è dunque il vantaggio particolare (RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone

moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.

95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. In concreto il piano del perimetro include i fondi confinanti e

retrostanti con accesso da Via __________. Si tratta, a monte della strada, di una

fascia di terreni appartenenti alla zona del nucleo e, parzialmente, un terreno

ubicato a cavallo dell’area __________ e della zona estensiva (mapp. no. 362). A

valle della strada le proprietà coinvolte sono assegnate o al nucleo o alla zona

di ristrutturazione. I limiti del comprensorio coincidono con il confine dei

singoli fondi.

Come risulta dal prospetto pubblicato i contributi sono ripartiti tenendo conto

delle superfici edificabili e di un indice di sfruttamento 1 applicato

linearmente a tutti i fondi imposti, salvo che al mapp. no. 362 per il quale

valgono gli indici di zona 0.3 e 0.5. Quale ulteriore – ma anche unico –

criterio di ripartizione è inserito un fattore di ponderazione 1 o 0.5 che,

stando alle dichiarazioni del Municipio, dipende dalla situazione ed in

particolare dall’esistenza di un accesso solo su Via __________ (1) o tramite

altre pubbliche vie (0.5).

Dalla moltiplicazione di questi fattori sono state ottenute le singole

superfici di computo in mq che in totale assommano a mq 22'583.30. La quota

imponibile (fr. 159'967.60) è poi stata divisa per la superficie di computo

totale (mq 22'583.30) e ne è scaturito l’importo di fr. 7.083. Quest’ultimo è

infine stato moltiplicato per le singole superfici ed il risultato corrisponde

al contributo individuale (cfr. fascicolo “Elementi di calcolo dei contributi”

del 3.7.2007).

4.3. La ricorrente rimprovera al Municipio di aver violato i principi della proporzionalità

e della parità di trattamento nell’allestimento del piano del perimetro e nel

riparto dei contributi. Anzitutto, a suo avviso, se il Municipio avesse

veramente inteso inserire nel perimetro tutti i fondi con accesso da Via __________,

avrebbe dovuto considerare anche i mapp. no. 395, 408, 423 e 1366 che pure

hanno un accesso su quella strada attraverso Via __________, nonché lo stesso

sedime pubblico di Via __________ al mapp. no. 424. Con riferimento specifico

al mapp. no. 8, la ricorrente sostiene che in ragione dell’ampiezza del fondo e

per confronti con altre proprietà, esso dovrebbe essere inserito nel perimetro

e quindi imposto limitatamente ad una fascia di profondità massima di 30/40 ml

a valle della strada, non traendo, il resto del terreno, alcun vantaggio

particolare. L’applicazione del fattore di ponderazione 0.5, che non considera

altro che l’accessibilità, non sarebbe adeguato poiché, seppur ridotto, non distinguerebbe

a sufficienza ed in modo completo tutte le caratteristiche del terreno.

4.4. La contestazione generica vertente sull’esclusione dal piano del perimetro

dei mapp. no. 395, 408, 423, 1366 e 424, non può essere condivisa. Infatti tali

fondi sono accessibili solo da nord, da Piazza __________ e Via __________, lo

sbocco di quest’ultima su Via __________ essendo bloccato mediante barriere che

vengono rimosse solo nel caso di eventi eccezionali (ad esempio, processioni

religiose o neve); normalmente le due strade non sono collegate e quindi Via __________

non costituisce una seconda possibilità di accesso per tali proprietà. Pertanto

non è arbitrario ritenere che non abbiano tratto vantaggi dall’opera.

Per il resto invece, alla luce dei contenuti del prospetto, le censure della

ricorrente appaiono fondate e questo Tribunale, pur tenendo doverosamente in

conto l’autonomia comunale, concorda nel ritenere che il Municipio abbia ecceduto

nel suo potere di apprezzamento.

A sostegno della metodologia adottata l’esecutivo adduce, nella decisione su

reclamo, che il fattore di ponderazione serve a suddividere i fondi inseriti

nel perimetro in due classi di vantaggio a dipendenza della situazione ed in

particolare dell’esistenza di un accesso da Via __________ (fattore 1) o

tramite altre pubbliche vie (fattore 0.5). Siffatto schema sarebbe stato deciso

per tenere conto nella misura massima possibile delle differenze tra i fondi,

differenze non facili da stabilire perché il perimetro contributivo abbraccia

fondi appartenenti al nucleo, con le difficoltà di computo che ne conseguono, e

terreni appartenenti ad una zona normale zona edificabile.

Ora, a fronte di tali spiegazioni è immediata la constatazione che il fattore

di ponderazione è di esemplare genericità poiché, avendo l’ambizione di

includere vari elementi, forzatamente non ne evidenzia alcuno. In effetti,

salvo generalizzare, sussiste una palese antitesi tra la volontà di tenere

conto delle differenze “nella misura massima possibile” e l’effettiva

applicazione di un solo fattore (asseritamene) caratterizzante. In definitiva

esso riunisce, erroneamente, in un solo coefficiente sia le classi di vantaggio

che possono suddividere il perimetro ed istituiscono una prima diversificazione

tra le proprietà imposte (art. 9 LCM), sia i fattori di correzione che servono

a marcare ulteriormente le singole differenze (art. 8 cpv. 3 LCM).

Emerge così di primo acchito che il vantaggio particolare per il mapp. no. 8,

nell’ottica del suo inserimento nel piano del perimetro, non è stato

convenientemente ponderato, e che il metodo di riparto dei contributi non è

solo schematico, ma semplificato all’eccesso oltre che privo di rigore, tanto

da creare gravi disparità. In proposito basti osservare che il fattore 0.5 è

applicato al mapp. no. 8 e, ad esempio, al mapp. no. 5 anche se, al di là della

comune doppia accessibilità, il primo presenta evidenti caratteristiche

particolari che non si riscontrano nel secondo. Altrettanto significativo è che

a tutte le proprietà imposte è stato addebitato lo stesso importo al mq (fr.

7.083), ciò che è sintomo manifesto di un appiattimento dei valori e, nel

risultato, dimostra come situazioni assai diverse tra loro siano state

sottoposte ad un regime di calcolo identico.

4.5. Il fattore di ponderazione 1, che traduce il vantaggio massimo, è

applicato linearmente a tutta la zona del nucleo a monte di Via __________,

nonché ai mapp. no. 4, 7, 68 e 1390 ubicati a valle della strada. E’ così stato

ignorato che gli effetti dell’intervento stradale non si riflettono in modo

omogeneo sulle proprietà. In particolare, ammesso che il beneficio derivante

dalla sicurezza accresciuta possa essere analogo per tutti fondi che hanno un

accesso pedonale e veicolare dalla strada, viceversa i vantaggi di natura

ambientale (riduzione delle emissioni) si ripercuotono principalmente sulle

proprietà confinanti mentre appaiono più sfumati per quelle retrostanti che già

sono situate in posizione tranquilla e riparata (ad esempio, mapp. no. 380, 385,

2285, 1379 ecc.). I fondi non sono quindi sufficientemente differenziati in

ragione della posizione e della situazione concreta.

4.6. Il fattore di ponderazione ridotto 0.5 è applicato ai soli mapp. no. 362,

5, 8 e 6, quest’ultimo di proprietà comunale; si tratta di fondi con

un’estensione ampia o assai ampia serviti, oltre che da Via __________, anche da

altre strade.

Delucidando il fattore, in sede ricorsuale, il Municipio ha dichiarato che il

principio posto a fondamento della definizione del comprensorio è

l’accessibilità da Via __________. Anche a fronte di profondità diverse, sono quindi

state imposte sempre particelle intere situate lungo l’asse stradale poiché, a

suo avviso, il perimetro limitato ad una profondità determinata è un criterio

insoddisfacente; in particolare avrebbe significato imporre in modo diverso, a

dipendenza della forma, fondi uguali per dimensioni e potenzialità edificatorie:

un fondo rettangolare con il lato maggiore lungo la strada sarebbe imposto in

misura maggiore di un fondo identico per dimensioni ma con base minore sulla

Considerandi

strada. La classe di vantaggio ridotto è dunque stata riconosciuta alle grandi

superfici accessibili anche da altre strade per distinguerle da tutte le altre

proprietà.

Tuttavia, posta in termini a tal punto generalizzati la riduzione non basta,

non solo a differenziare convenientemente i fondi rispetto alle proprietà

imposte con fattore 1, ma nemmeno a distinguerli tra di loro.

Il principio dell’accessibilità all’opera, individuato dal Municipio, non

significa sic et sempliciter che un terreno tragga su tutta la superficie il

medesimo vantaggio poiché quest’ultimo dipende dalla funzionalità dell’opera per

rapporto alla proprietà imposta. In particolare a fronte di un intervento

stradale è senz’altro concepibile imporre anche superfici (o fondi) non

direttamente confinanti, ma in tale evenienza bisognerà attentamente valutare

il grado di vantaggio; in effetti, qualora si trattasse di imporre un fondo di

ampie dimensioni, a seconda dei casi l’incidenza dell’opera potrebbe variare e

il vantaggio per la parte retrostante risultare affievolito o addirittura nullo.

E’ stato detto a proposito delle proprietà site nel nucleo (cfr. consid. 4.5),

che gli effetti dall’intervento – in realtà collegati non solo alla migliore

accessibilità, bensì anche a benefici di ordine ambientale ed estetico – non sono

omogenei e che, sotto certi aspetti, il vantaggio tende a smorzarsi per le

proprietà retrostanti.

Un ragionamento analogo deve valere, a maggior ragione, per le grandi superfici

per le quali il fattore 0.5 non assolve una reale funzione correttiva essendo

stato applicato in modo lineare a quattro fondi che al paragone presentano

caratteristiche ben diverse tra loro.

Anzitutto perché usufruiscono di altre e differenti vie di accesso. Il mapp.

no. 362 è infatti accessibile, oltre che da Via __________, anche da Via __________

e da Via __________ segnate nel piano viario come strada di servizio e strada

prevalentemente pedonale. I mapp. no. 5, 6 e 8 gravitano invece attorno alla

cantonale e le loro infrastrutture di servizio (accesso veicolare e posteggi) sono,

di fatto, già definitivamente predisposte verso la cantonale stessa: per i

primi due in ragione della collocazione delle costruzioni esistenti che

precludono l’accesso veicolare da Via __________, per il terzo sia in ragione

dell’uso attuale, sia sulla base di quanto disposto dallo stesso piano viario che

impone una strada di penetrazione dalla cantonale, quest’ultima ripresa nel

piano di quartiere approvato che su Via__________ prevede solo accessi pedonali.

Secondariamente, la parte retrostante (rispetto a Via __________) dei mapp. no.

5, 6 e 8 è esposta alla strada cantonale battuta da un traffico di transito

notoriamente inteso, oltre che dai mezzi pesanti diretti o provenienti dalla

sottostante zona industriale. Perciò essa risente di immissioni che sono di

gran lunga più importanti della riduzione di carico conseguente ai lavori su

Via __________, riducendone gli effetti, se non addirittura invalidandoli

completamente. Disagi, che il mapp. no. 362 (come il nucleo) ignora in quanto

servito da strade di categoria inferiore, meno frequentate, e godendo di una

posizione complessivamente più favorevole.

Trattandosi di imporre grandi superficie, tali aspetti andavano soppesati per accertare

e quindi differenziare l’intensità del vantaggio a seconda della situazione

concreta e della profondità dei fondi. In tale ambito le argomentazioni svolte

dal Municipio per confutare il criterio della profondità (asseritamene

insoddisfacente) non appaiono pertinenti; infatti, a dipendenza del vantaggio

effettivo, nulla impediva di limitare l’estensione del perimetro o di istituire

delle classi con coefficienti progressivi (art. 9 LCM) dal momento che la

conseguente riduzione poteva facilmente essere controbilanciata con un fattore

di correzione (art. 8 cpv. 3 LCM) che considerasse l’ampiezza del fronte

stradale, tanto da gravare i terreni proporzionalmente alla lunghezza misurata

maggiore o minore del lato verso Via __________. Anche questo è, in effetti, un

elemento distintivo che a torto è stato trascurato. Vero è che i

mapp. no. 362, 5 e 6 hanno, rispettivamente, un fronte stradale di ca. 26, 22 e

24.

ml, vale a dire 1/5 ca. di quello del mapp. no. 8 che è invece di ca. 125

ml: un divario che non poteva non essere rimarcato. Sotto questo profilo sussiste

del resto una evidente disparità anche con le proprietà imposte con fattore 1: la

proporzione 1/0.5 manifestamente non regge, ad esempio, tra il mapp. no. 8 e il

mapp. no. 394 (fronte di ca. 12 ml) oppure tra il mapp. no. 5 ed il mapp. no.

1377.

(fronte di ca. 3 ml).

Ad una carente ponderazione del vantaggio particolare dev’essere ascritta anche

l’imposizione di quella sorta di appendice edificata che il mapp. no. 8

presenta verso il sentiero pedonale __________. Nello specifico mal si

comprende il motivo per cui quest’area, non confinante con l’opera e

direttamente accessibile da Via __________, sia stata inclusa nel perimetro con

identico fattore 0.5, quando invece le limitrofe part. no. 36 e 37 sono

sfuggite all’imposizione pur trovandosi esattamente nella stessa posizione, anzi,

a ben vedere, questi due fondi sono addirittura più vicini al tratto stradale

che è stato oggetto dell’intervento. In ciò è ravvisabile una disparità che di

certo non può essere giustificata con la sola intenzione, sbrigativamente addotta

dal Municipio, di volere imporre sempre particelle intere.

Infine, il Tribunale ha constatato che il mapp. no. 362 è imposto per una

superficie edificabile di mq 6336 (su complessivi mq 8666) – suddivisa tra zona

estensiva e zona __________ con indici di sfruttamento 0.5 e 0.3 (art. 14a, b

NAPR) – e che nel piano del perimetro è esclusa l’area restante assegnata alla

fascia di rispetto del nucleo. La circostanza merita un commento.

La fascia di rispetto indica l’arretramento per le nuove costruzioni previste

nelle zone edificabili stabilite dal PR; essendo esterna al perimetro del Piano

particolareggiato dei nuclei di villaggio (PPNV) di __________ e di __________,

non è disciplinata dalle relative norme di applicazione, bensì dal PR sotto

forma, appunto, di linea di arretramento (cfr. ris. del 23.9.1997 del Consiglio

di Stato di approvazione del PPNV di __________ e di __________, p. 10 e 15). In

effetti essa è ripresa nel piano delle zone ed ha una profondità di ml 25

misurata a partire dal limite esterno del nucleo (cfr. piano delle zone).

Di principio l’esclusione dal perimetro della superficie assegnata alla fascia

di rispetto è condivisibile nella misura in cui, non essendo materialmente

occupabile, non trae un vantaggio particolare dall’intervento. Tuttavia

dev’essere considerato che la linea di arretramento non costituisce altro che

il limite fino al quale è possibile costruire (art. 4 cpv. 2 NAPR) cosicché il

sedime posto oltre la linea, entro la fascia di rispetto, pur non essendo

edificabile dispone nondimeno di indici utilizzabili sulla parte edificabile

del fondo suddivisa tra area __________ e zona estensiva. Nel riparto tale

circostanza è stata ignorata poiché il mapp. no. 362 è imposto limitatamente

alla superficie edificabile senza considerare gli indici che potrebbero essere

ricavati dal sedime posto entro la fascia di rispetto. Ed in ciò è ravvisabile

una violazione del principio di proporzionalità.

4.7

In conclusione, dalle considerazioni che precedono emerge che l’unico

fattore di ponderazione applicato dal Municipio non differenzia a sufficienza i

fondi inclusi nel comprensorio imposto e che di conseguenza la chiave di

riparto non rispetta i principi costituzionali della proporzionalità e della

parità di trattamento.

5.

5.1

Per costante giurisprudenza

una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129.

I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

5.2

Nel prospetto pubblicato è stato riscontrato un vizio ascrivibile al

metodo di riparto; esso non è dunque di ordine formale bensì attinente al

merito e quindi, benché sia rilevante, non giustifica l’annullamento

dell’intera procedura. Nondimeno, in ragione della sproporzione e della disparità

di trattamento che ne derivano, si impone la necessità di procedere ad un nuovo

calcolo dei contributi.

Il Tribunale non ritiene di potersi assumere in questa sede l’onere

dell’operazione correttiva; infatti affinché i principi della proporzionalità e

della parità di trattamento siano pienamente rispettati, occorre che il

prospetto sia integralmente riformulato tenendo conto degli appunti mossi al

riparto. Ora, considerati i diritti di impugnazione che spettano al

contribuente (art. 13 LCM) e l’ampio margine di autonomia di cui gode l’autorità

comunale, tale compito non può che essere demandato al Municipio al quale

compete in primis l’elaborazione del prospetto (RDAT I-1994 no. 7).

Pertanto, come ammette al giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 6.4.3), gli

atti sono rinviati al Municipio di __________ affinché proceda, senza nuova

pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano

di ripartizione; quest’ultimo sarà in gran parte teorico – perché privo di

effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto – ma rispettoso

dei principi costituzionali.

Il nuovo contributo che ne risulterà a carico del mapp. no. 8 potrà, se del

caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti

dall’art. 13 LCM.

6.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono a carico del Comune in quanto soccombente (art. 23

LCM e 31 LPamm.). La ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto alla

rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle

difficoltà poste dalla causa.

per

questi motivi

richiamati richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è accolto.

1.1

Gli atti sono retrocessi al Comune affinché proceda come ai considerandi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 2'000.-

per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster