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Decisione

30.2007.97

Contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

15 luglio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari di fondi già edificati e imposti in questa sede sarebbero sfavoriti

rispetto ai proprietari i cui fondi saranno edificati e stimati successivamente

alla pubblicazione del prospetto;

- che tali censure sono infondate e questo Tribunale non ravvisa alcuna

disparità di trattamento;

- che, in effetti, le nuove normative entrate in vigore il 24.8.2001 ammettono

sia il prelievo reiterato di contributi provvisori (art. 99 cpv. 2 LALIA), sia

l’adeguamento del contributo provvisorio ad un incremento del valore di stima

determinato da una nuova edificazione, rispettivamente, dalla trasformazione o dalla

riattazione di edifici esistenti (art. 99 cpv. 2a LALIA; Messaggio del

Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100

LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001);

- che dagli atti di causa non traspare affatto (come sembra erroneamente

ritenere il ricorrente) che la volontà del Comune sia di procedere solo

all’emissione di contributi definitivi e di rinunciare ad altre imposizioni

intermedie. Del resto, come risulta chiaramente dalle norme citate, se il

prelievo di più contributi provvisori è una semplice facoltà, viceversa

l’adeguamento di tale contributo in seguito ad un intervento edile è d’obbligo;

- che, pertanto, eventuali adeguamenti che dovessero imporsi potranno essere

attuati attraverso prelievi futuri e, da ultimo, attraverso i contributi

definitivi, naturalmente tenendo conto degli importi già versati dai privati;

- che neppure era necessario, come pretende il ricorrente, chiedere un aggiornamento

delle stime prima di allestire il prospetto in esame, poiché la revisione dei

valori di stima si impone solamente in occasione del prelievo di contributi definitivi

(art. 99a cpv. 2 LALIA);

Considerandi

- che, ciò considerato, il ricorso dev’essere respinto;

- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto

soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA e 28 e 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA,

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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