30.2007.99
Circolare con il veicolo modificato senza sottoporlo a nuovo esame
28 luglio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.99
Data decisione, Autorità:
28.07.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare con il veicolo modificato senza sottoporlo a nuovo esame
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 13 cpv. 3 LCSTR
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 34 OETV
art. 219 cpv. 2 let. f OETV
Incarto
n.
30.2007.99
7681/890
Bellinzona
28
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 aprile 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
16 marzo 2007 n. 7681/890 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 19 aprile 2007 presentate
dalla CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 16 marzo 2007 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con la
vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (sedili
anteriori, volante, cinture di sicurezza, luci posteriori e specchietto
retrovisore sinistro) senza sottoporla a nuovo esame”.
Fatti accertati il 17 gennaio
2007 in territorio di____________________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv.
2 lett. f OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone, in sostanza, l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 19 aprile 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 13 cpv. 3
LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere
sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è
dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. In tal senso, l’art.
34.
cpv. 2 prima e seconda frase OETV sancisce che il detentore deve notificare
all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli
modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore
impiego.
Il Consiglio federale può
comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione
alla legge sulla circolazione stradale (art. 103 cpv. 1 LCStr). Per l’art. 219
cpv. 2 lett. f OETV è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena
più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per
cui è necessaria una notificazione.
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver
circolato con la vettura TI __________, alla quale sono state apportate delle
modifiche (sedili anteriori, volante, cinture di sicurezza, luci posteriori e
specchietto retrovisore sinistro) senza sottoporla a nuovo esame. La decisione
si fonda sul rapporto di contravvenzione 22 gennaio 2007 della Polizia
cantonale.
4.
Il ricorrente, senza
contestare gli accertamenti di polizia, si oppone alla multa inflittagli, con
le seguenti considerazioni:
“Con la presente desidero
fare ricorso alla multa, datata 16.3.2007, di fr. 260.- relativa alla mia auto,
una __________, targata TI __________, che mi è stata inflitta in seguito ad un
controllo effettuato il 17.1.2007 sul territorio di__________.
Dopo il sopraccitato
controllo mi è stato chiesto di presentarmi il giorno 10.2.2007 alle ore 9.30
al Lido di Locarno per un accertamento e l’auto è risultata in regola.
Inoltre, dato che l’auto
era stata targata da pochi mesi, stavo ancora aspettando il foglio per il
collaudo, al quale dovrò presentarmi il giorno 11.4.2007”.
5.
Orbene, le argomentazioni
addotte non sono liberatorie né tanto meno rilevanti ai fini del giudizio. In
effetti, considerato che ci si trova in presenza di modifiche essenziali (a
seguito della sostituzione di pezzi originali), le stesse andavano debitamente
notificate prima di mettere in circolazione il veicolo, proprio al fine
di stabilire (mediante collaudo specifico, che non ha nulla a che vedere con l’esame
periodico) la loro conformità alle prescrizioni di legge. Per gli stessi
motivi, la successiva convocazione al collaudo periodico - fissato per l’11
aprile 2007, in occasione del quale sarebbero verosimilmente state evidenziate
le modifiche, da sottoporre ad accertamento puntuale - non legittimava l’insorgente
a circolare con la vettura modificata.
In definitiva, egli non evoca
circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di
scostarsi dalla decisione impugnata
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1
e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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