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Decisione

30.2007.99

Circolare con il veicolo modificato senza sottoporlo a nuovo esame

28 luglio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 16 marzo 2007 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con la

vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (sedili

anteriori, volante, cinture di sicurezza, luci posteriori e specchietto

retrovisore sinistro) senza sottoporla a nuovo esame”.

Fatti accertati il 17 gennaio

2007 in territorio di____________________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv.

2 lett. f OETV.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone, in sostanza, l'annullamento.

C. La CRTE 1 nelle

osservazioni 19 aprile 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 13 cpv. 3

LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere

sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è

dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. In tal senso, l’art.

34.

cpv. 2 prima e seconda frase OETV sancisce che il detentore deve notificare

all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli

modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore

impiego.

Il Consiglio federale può

comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione

alla legge sulla circolazione stradale (art. 103 cpv. 1 LCStr). Per l’art. 219

cpv. 2 lett. f OETV è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena

più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per

cui è necessaria una notificazione.

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver

circolato con la vettura TI __________, alla quale sono state apportate delle

modifiche (sedili anteriori, volante, cinture di sicurezza, luci posteriori e

specchietto retrovisore sinistro) senza sottoporla a nuovo esame. La decisione

si fonda sul rapporto di contravvenzione 22 gennaio 2007 della Polizia

cantonale.

4.

Il ricorrente, senza

contestare gli accertamenti di polizia, si oppone alla multa inflittagli, con

le seguenti considerazioni:

“Con la presente desidero

fare ricorso alla multa, datata 16.3.2007, di fr. 260.- relativa alla mia auto,

una __________, targata TI __________, che mi è stata inflitta in seguito ad un

controllo effettuato il 17.1.2007 sul territorio di__________.

Dopo il sopraccitato

controllo mi è stato chiesto di presentarmi il giorno 10.2.2007 alle ore 9.30

al Lido di Locarno per un accertamento e l’auto è risultata in regola.

Inoltre, dato che l’auto

era stata targata da pochi mesi, stavo ancora aspettando il foglio per il

collaudo, al quale dovrò presentarmi il giorno 11.4.2007”.

5.

Orbene, le argomentazioni

addotte non sono liberatorie né tanto meno rilevanti ai fini del giudizio. In

effetti, considerato che ci si trova in presenza di modifiche essenziali (a

seguito della sostituzione di pezzi originali), le stesse andavano debitamente

notificate prima di mettere in circolazione il veicolo, proprio al fine

di stabilire (mediante collaudo specifico, che non ha nulla a che vedere con l’esame

periodico) la loro conformità alle prescrizioni di legge. Per gli stessi

motivi, la successiva convocazione al collaudo periodico - fissato per l’11

aprile 2007, in occasione del quale sarebbero verosimilmente state evidenziate

le modifiche, da sottoporre ad accertamento puntuale - non legittimava l’insorgente

a circolare con la vettura modificata.

In definitiva, egli non evoca

circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di

scostarsi dalla decisione impugnata

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1

e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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