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Decisione

30.2008.1

Contributo provvisorio per nuova edificazione - natura del contributo - metodo di calcolo - prescrizione

8 novembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari di fondi già edificati al momento del prelievo di contributi

provvisori, imposti sul valore di stima complessivo, ed i proprietari di fondi

liberi, imposti sul valore di stima del solo terreno, che successivamente

procedono ad un intervento edilizio (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e

successivo Rapporto del 23.5.2001). In buona sostanza si è trattato

della codificazione di una prassi consolidata che fornisce ai Comuni la base

legale per prelevare “più” contributi provvisori (nuovo cpv. 2),

rispettivamente per adeguare il contributo provvisorio in caso di edificazione

di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio esistente (nuovo cpv. 2a). L’emendamento è entrato in vigore il

24.8.2001.

3.3. In concreto dalla documentazione

prodotta agli atti (cfr. prospetto dei contributi, ricapitolazione dei costi al

31.8.2007) si deduce che le opere previste

dal PGC non sono ancora terminate. Pertanto può essere escluso che i contributi di

costruzione incassati dal Comune alla fine degli anni ’70 fossero definitivi.

Per lo stesso motivo va pure escluso che il contributo qui prelevato sia un

contributo supplementare ai sensi dell’art. 100 LALIA.

Il contributo è conseguenza di uno specifico intervento edilizio – e in

quest’ottica ha connotazione supplementare – ma in un contesto d’imposizione

ancora provvisoria appunto perché l’impianto di evacuazione e depurazione delle

acque non è completato. Di conseguenza si tratta di un contributo provvisorio

adeguato a seguito di nuova edificazione giusta l’art. 99 cpv. 2a LALIA.

3.4. La LALIA non prevede limiti temporali entro i quali i costi di costruzione

delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque debbano esse compensati

con il prelievo dei contributi. Solo per

per i contributi

supplementari la legge istituisce un termine di perenzione di 15 anni a decorrere dal

compimento dell’opera (art. 100 cpv. 1 LALIA).

Detto termine inizia a decorrere soltanto con il compimento dell’intera rete

delle canalizzazioni comunali, poiché è dall’opera nel suo complesso che il privato

trae un vantaggio particolare a livello pianificatorio ed igienico, il quale si

traduce poi in un aumento del valore venale del fondo (RDAT II-1998 no.

33). Il contributo supplementare è un

tributo che il Comune deve obbligatoriamente prelevare quando una particella

viene edificata, trasformata o riattata dopo il compimento delle infrastrutture

pubbliche ed è sostanzialmente finalizzato a garantire un trattamento paritario

tra i contribuenti che per primi si sono allacciati alla canalizzazione e quelli

che, invece, vi hanno provveduto solo in un secondo tempo (cfr. RDAT

II-1998 no. 33).

Ciò considerato il termine sancito dall’art. 100 non può essere riferito sic et

sempliciter all’istituto della prescrizione o della perenzione del diritto

d’imposizione.

In particolare, tale norma però non può essere applicata al contributo qui

imposto, poiché - come già rilevato al considerando precedente - anche se

riferito ad un particolare intervento edile, dal momento che l’impianto di evacuazione e depurazione delle acque non

è ancora completato, si tratta di un contributo provvisorio.

L’art. 99 LALIA, non prevede alcun termine entro il quale il Comune debba

procedere al prelievo di contributi provvisori. Tuttavia questo

Tribunale ha già avuto modo di statuire che il prelievo dei contributi

provvisori non soggiace a termini di prescrizione (cfr. TE 10.2.2004 in

re F. e successiva sentenza del TF del 10.1.2005 parz. pubblicata in RtiD

I-2005 no. 33).

Ne consegue che l’eccezione di perenzione

risulta infondata.

Considerandi

4.

4.1

Il ricorrente contesta il

calcolo del contributo in quanto tiene conto non solo dell’incremento del

valore di stima del fondo determinato dalla nuova edificazione, ma anche dell’aggiornamento

dovuto alla revisione generale delle stime.

La censura è fondata.

4.2

A norma dell’art. 99 cpv. 2a LALIA,

il contributo provvisorio è adeguato all’incremento del valore di stima

determinato dall’intervento edile.

Il Comune, per determinare il contributo qui imposto, ha preso in

considerazione il valore di stima complessivo risultante dall’ultimo

aggiornamento particolare a seguito dell’intervento edilizio compiuto dal

ricorrente. Quindi ha dedotto il valore di stima vigente al momento dell’avvenuta

imposizione del contributo nel 1979-80. La differenza costituisce l’importo

imponibile al quale è stato applicato il parametro del 3%. Eventuali contributi

supplementari già versati in passato dal proprietario sono posti in deduzione.

Tale metodo di calcolo non è corretto poiché immette nel calcolo l’incremento

del valore globale stabilito con la revisione generale delle stime immobiliari

entrate in vigore il 1°.1.2005, anziché tener conto, come vuole la legge,

unicamente del valore corrispondente all’incremento di stima determinato

dall’intervento edile che è alla base dell’imposizione. In tal modo crea un’evidente

disparità di trattamento tra i proprietari colpiti dalla presente procedura e

quelli che, non avendo eseguito interventi edili, non sono stati assoggettati e

quindi ad oggi sono stati imposti sulla base di valori previgenti alla

revisione. Una situazione che è in aperto contrasto con la ratio dell’art. 99

cpv. 2a LALIA. Ma non solo, considerando il valore di stima complessivo, il

proprietario subisce anche un’ingiusta doppia imposizione per la parte che era

già stata imposta con un contributo provvisorio.

Nel caso specifico il contributo deve

essere pertanto calcolato solo sull’incremento di valore determinato dalla

nuova edificazione, ossia la costruzione

del nuovo edificio accessorio sub. G del valore di fr. 25’000.- (cfr.

aggiornamento particolare del 28.9.2005).

Ne consegue che il contributo per il mapp. no. 859 ammonta a fr. 750.-

(ossia fr. 25'000.- x 3%).

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA,

art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un

legale non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi del considerandi

e di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 859 è ridotto a fr. 750.-.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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