30.2008.100
Parcheggio su un posto riservato agli invalidi
12 agosto 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.100
Data decisione, Autorità:
12.08.2009, PRPEN
Titolo:
Parcheggio su un posto riservato agli invalidi
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 65 cpv. 5 OSSTR
art. 79 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.100
10866/808
Bellinzona
12
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 aprile 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
18 aprile 2008 n 10866/808 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 18 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Ha posteggiato il veicolo
TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.
Fatti accertati il 9 novembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4
OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. L’utente
della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le
istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle
norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali,
Fatti
i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Per
riservare posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio
(4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare “Invalidi”
(5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o
chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente
deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità
competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr).
Giusta
l’art. 79 cpv. 4 OSStr le linee ai bordi della carreggiata (gialle,
interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (gialle
con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di parcheggiare nel luogo
demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in cui è vietato il
parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di una targa),
l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare le
merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non
autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 240.1).
3. La
CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette norme – di
avere parcheggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi in via __________ a __________ il 9 novembre 2007 alle 21.10.
4. L’insorgente
non contesta di aver lasciato il veicolo nel posto indicato dalla polizia, ma
si oppone alla multa, perché la segnaletica non sarebbe stata visibile. Nelle
sue osservazioni 29 gennaio 2008 all’intimazione di contravvenzione ha
precisato:
“Come
avevo già spiegato colla mia lettera del 2.12.07 mi ero fermata in via __________,
__________, per andare al bagno del ristorante Universo per neanche 10 minuti.
Di
notte con una luce abbastanza buia non potevo vedere la differenza tra una
vecchia linea bianca o gialla. Il cartello per handicappati si trova in mezzo
di un albero e non è visibile arrivando colla macchina. Davanti e dietro
c’erano già altre macchine, e il posto sembrava un posto normale.
Non
potete dare delle multe, se i segnali non sono ben chiari e visibili (e io vedo
abbastanza bene)! Le linee erano quasi sparite, e il cartello che cosa fa
nascosto in un albero?”
Considerandi
5.
L’agente
accertatore, nelle contro-osservazioni 26 maggio 2008, ha invece rilevato:
“Come
già precisato nelle prime giustificazioni, effettivamente il cartello verticale
era situato vicino ad un albero, comunque ben visibile, mentre la demarcazione
sul campo stradale era regolarmente segnalata in giallo (colore giallo
leggermente sbiadito).
Purtroppo
sono riuscito a trovare solo una fotografia, di come si trovava la demarcazione
sul campo stradale al momento della contravvenzione.
Preciso
pure che sul luogo della contravvenzione vi è una buona illuminazione, quindi
il parcheggio era ben visibile anche nelle ore notturne”.
6.
In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene
inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta la
ricorrente, senza fornire elementi a sostegno della sua tesi, afferma che il
cartello era in mezzo a un albero e che le linee gialle erano vecchissime e non
si vedevano quasi neanche di giorno.
L’agente, da parte sua, pur
ammettendo la vicinanza dell’albero al segnale verticale, sottolinea la
perfetta visibilità sia di giorno sia di notte. Parimenti rileva che la
demarcazione orizzontale era solo sbiadita.
Ora, un agente, a differenza
del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di
funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non
incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Del resto, le sue
dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero,
risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze, che già solo per questo
motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere
nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e,
di conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
Inoltre, in concreto l’agente
di polizia ha rintracciato e fornito una fotografia della demarcazione
orizzontale gialla scattata quattro mesi dopo l’infrazione (in seguito la
segnaletica è stata totalmente rifatta e il parcheggio riservato agli invalidi
tolto per vari motivi, cfr. rapporto di contro-osservazioni 26 maggio 2008),
dalla quale si può notare, a conferma di quanto da lui espresso, che le righe e
il simbolo raffigurante l’invalido erano sì sbiaditi, ma ancora
sufficientemente visibili.
7.
In siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che la ricorrente, forse anche a causa di una
disattenzione dovuta alla fretta di recarsi in bagno, ha effettivamente
commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A giusta ragione la __________
ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 120.-, pari all’importo
previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione (n. 240.1), aumentata dalle
tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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