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Decisione

30.2008.100

Parcheggio su un posto riservato agli invalidi

12 agosto 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

Per

riservare posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio

(4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare “Invalidi”

(5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o

chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente

deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità

competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr).

Giusta

l’art. 79 cpv. 4 OSStr le linee ai bordi della carreggiata (gialle,

interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (gialle

con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di parcheggiare nel luogo

demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in cui è vietato il

parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di una targa),

l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare le

merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati.

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non

autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato

all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 240.1).

3. La

CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette norme – di

avere parcheggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli

invalidi in via __________ a __________ il 9 novembre 2007 alle 21.10.

4. L’insorgente

non contesta di aver lasciato il veicolo nel posto indicato dalla polizia, ma

si oppone alla multa, perché la segnaletica non sarebbe stata visibile. Nelle

sue osservazioni 29 gennaio 2008 all’intimazione di contravvenzione ha

precisato:

“Come

avevo già spiegato colla mia lettera del 2.12.07 mi ero fermata in via __________,

__________, per andare al bagno del ristorante Universo per neanche 10 minuti.

Di

notte con una luce abbastanza buia non potevo vedere la differenza tra una

vecchia linea bianca o gialla. Il cartello per handicappati si trova in mezzo

di un albero e non è visibile arrivando colla macchina. Davanti e dietro

c’erano già altre macchine, e il posto sembrava un posto normale.

Non

potete dare delle multe, se i segnali non sono ben chiari e visibili (e io vedo

abbastanza bene)! Le linee erano quasi sparite, e il cartello che cosa fa

nascosto in un albero?”

Considerandi

5.

L’agente

accertatore, nelle contro-osservazioni 26 maggio 2008, ha invece rilevato:

“Come

già precisato nelle prime giustificazioni, effettivamente il cartello verticale

era situato vicino ad un albero, comunque ben visibile, mentre la demarcazione

sul campo stradale era regolarmente segnalata in giallo (colore giallo

leggermente sbiadito).

Purtroppo

sono riuscito a trovare solo una fotografia, di come si trovava la demarcazione

sul campo stradale al momento della contravvenzione.

Preciso

pure che sul luogo della contravvenzione vi è una buona illuminazione, quindi

il parcheggio era ben visibile anche nelle ore notturne”.

6.

In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene

inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta la

ricorrente, senza fornire elementi a sostegno della sua tesi, afferma che il

cartello era in mezzo a un albero e che le linee gialle erano vecchissime e non

si vedevano quasi neanche di giorno.

L’agente, da parte sua, pur

ammettendo la vicinanza dell’albero al segnale verticale, sottolinea la

perfetta visibilità sia di giorno sia di notte. Parimenti rileva che la

demarcazione orizzontale era solo sbiadita.

Ora, un agente, a differenza

del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di

funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non

incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Del resto, le sue

dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero,

risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze, che già solo per questo

motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere

nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e,

di conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

Inoltre, in concreto l’agente

di polizia ha rintracciato e fornito una fotografia della demarcazione

orizzontale gialla scattata quattro mesi dopo l’infrazione (in seguito la

segnaletica è stata totalmente rifatta e il parcheggio riservato agli invalidi

tolto per vari motivi, cfr. rapporto di contro-osservazioni 26 maggio 2008),

dalla quale si può notare, a conferma di quanto da lui espresso, che le righe e

il simbolo raffigurante l’invalido erano sì sbiaditi, ma ancora

sufficientemente visibili.

7.

In siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio che la ricorrente, forse anche a causa di una

disattenzione dovuta alla fretta di recarsi in bagno, ha effettivamente

commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

A giusta ragione la __________

ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 120.-, pari all’importo

previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione (n. 240.1), aumentata dalle

tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto respinto,

seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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