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Decisione

30.2008.104

Circolare senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente

13 agosto 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese

di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e

senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva,

urtandolo posteriormente.”

Fatti accertati il 13 febbraio

2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12

cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve rivolgere la

sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere

movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Secondo

l’art. 34 cpv. 4 LCStr deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli

utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare

affiancato o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, egli deve osservare

una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare

per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette norme – ha rimproverato al multato di aver urtato

posteriormente un veicolo che lo precedeva per non aver prestato sufficiente

attenzione e mantenuto una distanza sufficiente.

4.

L’autorità di prime

cure, nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia

26.

febbraio 2008, dal quale risulta che:

“Il conducente __________

stava circolando lungo la strada principale in territorio di __________, in

direzione di __________, ad una velocità dichiarata di circa 40-50 km/h. Improvvisamente, giunto in un punto dove non vi è illuminazione artificiale, si è trovato

davanti a sé il trattore del conducente__________. __________ ha prontamente

frenato, malgrado ciò non ha potuto evitare il tamponamento contro la ruota

posteriore sinistra del trattore agricolo. A causa dell’impatto il veicolo di __________

si è rovesciato finendo la corsa sul fianco sinistro.

A detta di __________ il

trattore agricolo aveva le luci di posizione posteriori non funzionanti, tesi

confutata dal conducente __________, il quale sostiene il corretto

funzionamento della fanaleria posteriore prima dell’impatto. Da parte nostra

non è stato possibile stabilire obiettivamente il funzionamento dell’impianto

fanaleria posteriore del trattore agricolo prima della collisione. Infatti,

dopo un controllo, abbiamo appurato che le lampadine di illuminazione delle

luci posteriori erano intatte, mentre il fusibile (situato sotto il volante) da

15.

Ampere che alimenta la fanaleria posteriore era rotto, ma non si può

escludere che si sia danneggiato a seguito del forte impatto.

Abbiamo però constatato che

l’unica fanaleria posteriore (luci di posizione rosse, luci stop e

catarifrangenti) è situata ad una altezza dal suolo di 1,48 metri. Non vi erano

altri catarifrangenti situati più in basso.” (cfr. informazioni complementari)

5.

Il ricorrente nel suo

gravame contesta gli accertamenti di polizia su diversi punti, molti dei quali

irrilevanti per il giudizio. In sostanza egli sostiene di non essere

responsabile dell’infortunio, perché la colpa sarebbe da imputare al conducente

del trattore, che circolava con le luci posteriori non funzionanti e

rappresentava un ostacolo improvviso.

Nelle osservazioni inoltrate

all’autorità di prime cure a nome dell’insorgente l’assicurazione di protezione

giuridica evidenziava appunto:

“Si rileva in seguito che

le luci posteriori del trattore non funzionavano. Questo è un punto su

cui il signor __________ non transige (il conducente del trattore insiste

infatti nel sostenere che dette luci funzionavano regolarmente, ndr). La

polizia ha potuto constatare che, dopo l’incidente, i fari anteriori

funzionavano correttamente, mentre quelli posteriori no. Non si può imputare il

mancato funzionamento – dopo l’incidente – dei fari posteriori rossi al

fusibile rotto, in quanto, se così fosse, anche le luci bianche anteriori non

avrebbero funzionato, cosa invece non vera, dato che la polizia ha constatato

il funzionamento delle luci anteriori. …

Alla luce di quanto sopra

esposto si evince che il signor __________ nulla poteva per poter evitare l’urto,

dato che improvvisamente, di sera, si è trovato un trattore, privo di

illuminazione, davanti a sé.”

6.

L’insorgente incentra il

suo ricorso sul mancato funzionamento delle luci posteriori prima della

collisione e sembra adombrare nei confronti dell’autorità il rimprovero di non

essere creduto. La questione, malgrado le poco convincenti argomentazioni del

conducente del trattore, può tuttavia rimanere indecisa, perché, come si vedrà,

al multato sono da imputare delle colpe anche nell’ipotesi di un malfunzionamento

della fanaleria del mezzo agricolo.

Per l’art. 4 cpv. 1 ONC il

conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello

spazio visibile. Questo vale sia di giorno sia di notte, durante la quale, per

costante giurisprudenza, un conducente deve pure attendersi che vi siano

ostacoli non illuminati, come per esempio pedoni, veicoli in panne, massi,

vittime di un incidente, oggetti caduti da un veicolo ecc. (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Commentaire, 3. ed., 1996, n. 1.25 ad art. 32).

In concreto, il ricorrente

circolava, per sua stessa ammissione, alla velocità di 40-50 km/h (cfr. verbale

di interrogatorio 14 febbraio 2008 pag. 1). A questa velocità lo spazio di

arresto è di 30 metri. Ora, se si pon mente al fatto che i fari anabbaglianti

di un veicolo illuminano ad almeno 40/50 metri e che il trattore non era fermo,

ma procedeva a 20 km/h secondo l’insorgente (a 30 km/h a detta del suo

conducente), è del tutto incomprensibile come non sia stato possibile

rallentare davanti all’ostacolo, se non addirittura fermarsi (cosa che non era

tuttavia necessaria visto che il mezzo agricolo era in movimento).

Se il ricorrente è stato

sorpreso alla velocità a cui circolava dalla presenza del trattore non può

quindi essere che per il fatto che non prestava la dovuta attenzione alla

circolazione.

In siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4,

90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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