30.2008.104
Circolare senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente
13 agosto 2009Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2008.104
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 12 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.104
11466/807
Bellinzona
13
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2008 presentato da
RI 1RI 1
contro
la decisione
25 aprile 2008 n.11466/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 15 maggio 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e
senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva,
urtandolo posteriormente.”
Fatti accertati il 13 febbraio
2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12
cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve rivolgere la
sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere
movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Secondo
l’art. 34 cpv. 4 LCStr deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli
utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare
affiancato o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, egli deve osservare
una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare
per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette norme – ha rimproverato al multato di aver urtato
posteriormente un veicolo che lo precedeva per non aver prestato sufficiente
attenzione e mantenuto una distanza sufficiente.
4.
L’autorità di prime
cure, nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia
26.
febbraio 2008, dal quale risulta che:
“Il conducente __________
stava circolando lungo la strada principale in territorio di __________, in
direzione di __________, ad una velocità dichiarata di circa 40-50 km/h. Improvvisamente, giunto in un punto dove non vi è illuminazione artificiale, si è trovato
davanti a sé il trattore del conducente__________. __________ ha prontamente
frenato, malgrado ciò non ha potuto evitare il tamponamento contro la ruota
posteriore sinistra del trattore agricolo. A causa dell’impatto il veicolo di __________
si è rovesciato finendo la corsa sul fianco sinistro.
A detta di __________ il
trattore agricolo aveva le luci di posizione posteriori non funzionanti, tesi
confutata dal conducente __________, il quale sostiene il corretto
funzionamento della fanaleria posteriore prima dell’impatto. Da parte nostra
non è stato possibile stabilire obiettivamente il funzionamento dell’impianto
fanaleria posteriore del trattore agricolo prima della collisione. Infatti,
dopo un controllo, abbiamo appurato che le lampadine di illuminazione delle
luci posteriori erano intatte, mentre il fusibile (situato sotto il volante) da
15.
Ampere che alimenta la fanaleria posteriore era rotto, ma non si può
escludere che si sia danneggiato a seguito del forte impatto.
Abbiamo però constatato che
l’unica fanaleria posteriore (luci di posizione rosse, luci stop e
catarifrangenti) è situata ad una altezza dal suolo di 1,48 metri. Non vi erano
altri catarifrangenti situati più in basso.” (cfr. informazioni complementari)
5.
Il ricorrente nel suo
gravame contesta gli accertamenti di polizia su diversi punti, molti dei quali
irrilevanti per il giudizio. In sostanza egli sostiene di non essere
responsabile dell’infortunio, perché la colpa sarebbe da imputare al conducente
del trattore, che circolava con le luci posteriori non funzionanti e
rappresentava un ostacolo improvviso.
Nelle osservazioni inoltrate
all’autorità di prime cure a nome dell’insorgente l’assicurazione di protezione
giuridica evidenziava appunto:
“Si rileva in seguito che
le luci posteriori del trattore non funzionavano. Questo è un punto su
cui il signor __________ non transige (il conducente del trattore insiste
infatti nel sostenere che dette luci funzionavano regolarmente, ndr). La
polizia ha potuto constatare che, dopo l’incidente, i fari anteriori
funzionavano correttamente, mentre quelli posteriori no. Non si può imputare il
mancato funzionamento – dopo l’incidente – dei fari posteriori rossi al
fusibile rotto, in quanto, se così fosse, anche le luci bianche anteriori non
avrebbero funzionato, cosa invece non vera, dato che la polizia ha constatato
il funzionamento delle luci anteriori. …
Alla luce di quanto sopra
esposto si evince che il signor __________ nulla poteva per poter evitare l’urto,
dato che improvvisamente, di sera, si è trovato un trattore, privo di
illuminazione, davanti a sé.”
6.
L’insorgente incentra il
suo ricorso sul mancato funzionamento delle luci posteriori prima della
collisione e sembra adombrare nei confronti dell’autorità il rimprovero di non
essere creduto. La questione, malgrado le poco convincenti argomentazioni del
conducente del trattore, può tuttavia rimanere indecisa, perché, come si vedrà,
al multato sono da imputare delle colpe anche nell’ipotesi di un malfunzionamento
della fanaleria del mezzo agricolo.
Per l’art. 4 cpv. 1 ONC il
conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello
spazio visibile. Questo vale sia di giorno sia di notte, durante la quale, per
costante giurisprudenza, un conducente deve pure attendersi che vi siano
ostacoli non illuminati, come per esempio pedoni, veicoli in panne, massi,
vittime di un incidente, oggetti caduti da un veicolo ecc. (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, 3. ed., 1996, n. 1.25 ad art. 32).
In concreto, il ricorrente
circolava, per sua stessa ammissione, alla velocità di 40-50 km/h (cfr. verbale
di interrogatorio 14 febbraio 2008 pag. 1). A questa velocità lo spazio di
arresto è di 30 metri. Ora, se si pon mente al fatto che i fari anabbaglianti
di un veicolo illuminano ad almeno 40/50 metri e che il trattore non era fermo,
ma procedeva a 20 km/h secondo l’insorgente (a 30 km/h a detta del suo
conducente), è del tutto incomprensibile come non sia stato possibile
rallentare davanti all’ostacolo, se non addirittura fermarsi (cosa che non era
tuttavia necessaria visto che il mezzo agricolo era in movimento).
Se il ricorrente è stato
sorpreso alla velocità a cui circolava dalla presenza del trattore non può
quindi essere che per il fatto che non prestava la dovuta attenzione alla
circolazione.
In siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4,
90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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