30.2008.105
Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
13 agosto 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.105
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, PRPEN
Titolo:
Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2008.105
11761/809
Bellinzona
13
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 maggio 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione
25 aprile 2008 n. 11761/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 15 maggio 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace”.
Fatti accertati il 10 marzo 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis, 375ter CPC.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 375bis CPC
l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv.
2.
prima frase).
In caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace, e meglio il giorno 10 marzo 2007 alle ore 12.00.
4.
La ricorrente, dal canto
suo, non contesta di avere fatto uso del fondo in questione, ma precisa di
essere inquilina delle stabile e che la fermata è autorizzata
dall’amministrazione per il carico e lo scarico. Nel ricorso così si è
espressa:
“… per prima cosa abito nel
palazzo al quale il fondo appartiene e in seconda battuta non ho posteggiato
abusivamente, ma ho usufruito del posteggio carico/scarico. Infatti, il fondo è
contrassegnato con l’indicazione carico/scarico e quindi, come del resto fanno
tutti gli altri inquilini, l’ho utilizzato per scaricare e l’auto è
rimasta sul posto per 20 minuti. Per cui ritengo di non aver commesso alcuna
infrazione” (cfr ricorso pag. 1).
5.
Dalla documentazione
fotografica prodotta dall’insorgente alla CRTE 1 circolazione si rileva che
effettivamente sotto l’usuale cartello che reca l’indicazione della decisione
giudiziaria di divieto di posteggio ve n’è un altro che autorizza la fermata
per carico e scarico.
La circostanza trova peraltro
riscontro in una circolare dell’amministrazione, nella quale si precisa la
portata dell’autorizzazione:
“Viene autorizzata
esclusivamente la sosta per carico e scarico, la quale non deve superare i
15-20 minuti e dev’essere facilmente riconoscibile al custode (baule alzato,
borse della spesa o scatoloni nell’abitacolo ecc.).”
(cfr. lettera 8 aprile 2008)
6.
Nelle osservazioni 27
marzo 2008 all’autorità di prime cure la ricorrente ha così descritto i fatti:
“Ora, il posteggio è
adibito a carico e scarico e vorrei sapere perché il giorno in questione
(10.3.2008), con un bambino di 3 mesi e una carrozzina e la spesa alimentare e
tutto l’armamentario al mio seguito, non posso lasciare l’auto il tempo che mi
necessita per appunto scaricare, sistemare la spesa, sistemare il mio bambino
di soli 3 mesi, farlo mangiare (al seno), cercare di riorganizzarmi per riprendere
mio figlio, rivestirlo, rimetterlo nella carrozzina e uscire nuovamente per
andare a spostare la macchina che qualche minuto prima ho lasciato sul
posteggio carico e scarico.”
Nelle suddescritte
circostanze, al di là del fatto che non si vede come l’insorgente abbia potuto
fare tutto quanto elencato in soli 20 minuti (ossia il tempo massimo concesso
dall’amministrazione), non vi è dubbio che diverse delle attività svolte nulla
hanno a che fare con il carico e lo scarico.
Di conseguenza, anche con tutta
la comprensione per le esigenze della signora, una fermata come quella da lei
messa in atto non è possibile senza un accordo del proprietario, il quale con
scritto 8 aprile 2008 ha però escluso di acconsentire a un tale uso del fondo.
Le argomentazioni ricorsuali
non consentono perciò di discostarsi dalla decisione impugnata.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi
dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente
dal prelevare la tassa di giustizia; le spese sono a carico della ricorrente
(art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis, 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. Non si preleva tassa di
giustizia; le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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