Lexipedia

Decisione

30.2008.105

Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

13 agosto 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Ha illecitamente fatto

uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace”.

Fatti accertati il 10 marzo 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375bis, 375ter CPC.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 375bis CPC

l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata

di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta

un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il

giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la

turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che

enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di

veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv.

2.

prima frase).

In caso di violazione del

divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il

termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere

per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver

illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di

un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace, e meglio il giorno 10 marzo 2007 alle ore 12.00.

4.

La ricorrente, dal canto

suo, non contesta di avere fatto uso del fondo in questione, ma precisa di

essere inquilina delle stabile e che la fermata è autorizzata

dall’amministrazione per il carico e lo scarico. Nel ricorso così si è

espressa:

“… per prima cosa abito nel

palazzo al quale il fondo appartiene e in seconda battuta non ho posteggiato

abusivamente, ma ho usufruito del posteggio carico/scarico. Infatti, il fondo è

contrassegnato con l’indicazione carico/scarico e quindi, come del resto fanno

tutti gli altri inquilini, l’ho utilizzato per scaricare e l’auto è

rimasta sul posto per 20 minuti. Per cui ritengo di non aver commesso alcuna

infrazione” (cfr ricorso pag. 1).

5.

Dalla documentazione

fotografica prodotta dall’insorgente alla CRTE 1 circolazione si rileva che

effettivamente sotto l’usuale cartello che reca l’indicazione della decisione

giudiziaria di divieto di posteggio ve n’è un altro che autorizza la fermata

per carico e scarico.

La circostanza trova peraltro

riscontro in una circolare dell’amministrazione, nella quale si precisa la

portata dell’autorizzazione:

“Viene autorizzata

esclusivamente la sosta per carico e scarico, la quale non deve superare i

15-20 minuti e dev’essere facilmente riconoscibile al custode (baule alzato,

borse della spesa o scatoloni nell’abitacolo ecc.).”

(cfr. lettera 8 aprile 2008)

6.

Nelle osservazioni 27

marzo 2008 all’autorità di prime cure la ricorrente ha così descritto i fatti:

“Ora, il posteggio è

adibito a carico e scarico e vorrei sapere perché il giorno in questione

(10.3.2008), con un bambino di 3 mesi e una carrozzina e la spesa alimentare e

tutto l’armamentario al mio seguito, non posso lasciare l’auto il tempo che mi

necessita per appunto scaricare, sistemare la spesa, sistemare il mio bambino

di soli 3 mesi, farlo mangiare (al seno), cercare di riorganizzarmi per riprendere

mio figlio, rivestirlo, rimetterlo nella carrozzina e uscire nuovamente per

andare a spostare la macchina che qualche minuto prima ho lasciato sul

posteggio carico e scarico.”

Nelle suddescritte

circostanze, al di là del fatto che non si vede come l’insorgente abbia potuto

fare tutto quanto elencato in soli 20 minuti (ossia il tempo massimo concesso

dall’amministrazione), non vi è dubbio che diverse delle attività svolte nulla

hanno a che fare con il carico e lo scarico.

Di conseguenza, anche con tutta

la comprensione per le esigenze della signora, una fermata come quella da lei

messa in atto non è possibile senza un accordo del proprietario, il quale con

scritto 8 aprile 2008 ha però escluso di acconsentire a un tale uso del fondo.

Le argomentazioni ricorsuali

non consentono perciò di discostarsi dalla decisione impugnata.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi

dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente

dal prelevare la tassa di giustizia; le spese sono a carico della ricorrente

(art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis, 375ter CPC; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si preleva tassa di

giustizia; le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster