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Decisione

30.2008.109

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 agosto 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I serbatoi e le condutture del

carburante, del liquido dei freni e di altri liquidi devono essere stagni e

resistenti alla corrosione provocata dal loro contenuto. Non possono essere di

materia facilmente infiammabile e devono essere separati o protetti dal motore

e da altre parti soggette a surriscaldamento. Gocce o vapori del carburante non

devono accumularsi o potersi accendere al contatto con parti surriscaldate

(art. 49 cpv. 1 OETV).

Giusta l’art. 58 cpv. 4 OETV

la tela degli pneumatici a pressione d’aria non deve essere sciupata o scoperta;

su tutta la larghezza del battistrada gli pneumatici devono presentare un

profilo di almeno 1,6 mm di profondità.

I dispositivi di limitazione

della velocità e gli odocronografi devono sottostare a un esame successivo

almeno ogni 24 mesi (art. 101 cpv. 2 OETV).

Secondo l’art. 114 cpv. 3 OETV

le esigenze per il controllo e il mantenimento in assetto degli estintori

prescritti secondo l’ordinanza stessa o la SDR (Ordinanza concernente il

trasporto di merci pericolose su strada) si fondano sulle indicazioni del

costruttore dell’apparecchio. Il servizio di manutenzione deve essere svolto

almeno ogni tre anni; il termine per il successivo servizio di manutenzione

deve essere indicato sull’estintore. Sono salve le ulteriori disposizioni della

SDR.

Infine, per l’art. 219 cpv. 1

lett. a OETV un veicolo è considerato come non conforme e l’articolo 93 numero

2 LCStr è applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente,

temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle

prescrizioni.

Per la guida di un veicolo a

motore con uno pneumatico difettoso l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le

multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.-

(infrazione n. 402.1).

3. La Sezione della circolazione

– in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di avere

circolato con l’autocarro TI__________ omettendo di sottoporre l’odocronografo

e il limitatore di velocità al controllo periodico, di non avere avuto a bordo

un estintore conforme alla prescrizioni, di avere circolato con il veicolo con

un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti e perdite eccessive di

olio idraulico dalla gru di carico con conseguente gocciolamento sulla

carreggiata.

4. Il ricorrente osserva

dapprima di non aver potuto presentare osservazioni in precedenza a causa di un

errore nell’intimazione della contravvenzione. Sostiene tuttavia di non

sollevare alcuna censura al riguardo potendo esprimersi in questa sede. Rileva

dipoi che per gli stessi fatti è stato multato anche il suo datore di lavoro in

qualità di detentore del veicolo. Egli ritiene di essere stato “punito” per non

aver presentato osservazioni, perché la multa inflitta al datore di lavoro è

stata di “soli” fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle

spese di fr. 20.-.

A giudizio dell’insorgente la

sua responsabilità dovrebbe però essere di gran lunga minore di quella del

detentore: “faccio notare che io guido il camion in questione in virtù di un

rapporto contrattuale in cui sono la parte più debole. Devo in particolare

attenermi alle disposizioni che ricevo dal datore di lavoro. Inoltre anche il

beneficio economico di questa attività è in primo luogo del mio datore di

lavoro, mentre che io sono un semplice salariato. Sono consapevole di essere

responsabile del veicolo che conduco, ma potete immaginare che la mia

responsabilità in queste circostanze è comunque minore rispetto a quella del

mio datore di lavoro” (cfr. ricorso punto 6).

Nel merito “non contesto le

irregolarità eccezion fatta per l’addebito relativo a ‘perdite eccessive di

olio idraulico’. Contesto in particolare che tali perdite fossero eccessive e

non è in particolare vero che l’olio ‘si riversava sulla carreggiata’ come

indicato nella decisione impugnata” (cfr. ricorso punto 3)

Considerandi

5.

I certificati di

conformità per l’odocronografo e il limitatore di velocità hanno una validità

di due anni. Alla scadenza incombe al detentore sottoporre il suo veicolo

all’esame successivo previsto dall’art. 101 OETV.

Si pone la questione di sapere

se un veicolo che non è stato presentato per questo esame entro i termini

previsti dalla legge sia da considerare non conforme alle prescrizioni, ciò che

comporterebbe una responsabilità del conducente che sa o dovrebbe sapere del

fatto (art. 93 cpv. 2 LCStr).

La risposta è negativa. Un

veicolo non è conforme alle prescrizioni quando si trova in condizioni che non

corrispondono alle normative determinanti in materia di costruzione ed

equipaggiamento. La decorrenza di un termine per un esame non comporta però che

il veicolo non rispetti più queste disposizioni. La non conformità è data solo

se effettivamente esso ha una parte difettosa o mancante (cfr. DTF 115 IV 148

cons. 3).

In concreto non risulta che

l’odocronografo o il limitatore di velocità non funzionassero correttamente. Il

conducente non può quindi essere multato in applicazione dell’art. 93 cpv. 2

LCStr.

6.

Per quanto concerne la

perdita di olio l’agente accertatore ha precisato: “per le perdite di olio

dalla gru di carico, le stesse erano importanti per il fatto che come

chiaramente descritto dal citato la gru era imbrattata, ma in modo tale da

sgocciolare anche sul campo stradale. La perdita di olio, non era ‘fresca’, ma

già da diverso tempo l’anomalia era presente, anomalia dichiarata anche dal

conducente del veicolo Sig. __________” (cfr. rapporto di contro-osservazioni

11.

marzo 2008 pag. 1).

Il ricorrente non contesta

giustamente che vi fossero perdite di olio, ma censura il fatto che lo stesso

“si riversava sulla carreggiata”.

In effetti il termine

“riversava” nulla dice sulla quantità di olio che raggiungeva il campo

stradale; si potrebbe anche pensare che le perdite fossero di notevole

importanza. Tuttavia, nel rapporto di contravvenzione l’agente aveva rilevato: “perdite

eccessive di olio idraulico impianto gru di carico con conseguente

imbrattamento del campo stradale”. In sede di contro-osservazioni ha poi

precisato la portata del riversamento e ha parlato di gocciolamento.

Non vi è alcun motivo di non

credere all’agente di polizia, il quale ha proceduto a una constatazione di

agevole momento siccome eseguita su un veicolo fermo. Del resto, egli, a

differenza del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale

di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da

non incorrere in sanzioni penali rispettivamente disciplinari.

Occorre concludere che le

perdite di olio della gru – seppur non così importanti da rendere impossibile

il proseguimento della corsa sino a un luogo in cui si poteva procedere alla

riparazione – erano tali da raggiungere il suolo e creare quindi un pericolo

per gli altri utenti della strada.

Ciò comporta infrazione

all’art. 29 LCstr.

7.

Il fatto di circolare

con uno pneumatico senza sufficienti rilievi antiscivolanti e l’estintore

difettoso non sono contestati. Il ricorrente ritiene nondimeno che la sua

responsabilità sia inferiore rispetto a quella del detentore. A torto. Non si

vede infatti come il conducente, che ha la possibilità di verificare in ogni

momento lo stato del veicolo essendone concretamente in possesso e attualizza il

pericolo insito solo potenzialmente nel veicolo difettoso non immesso nel

flusso della circolazione, possa avere una responsabilità minore di chi ha solo

la qualità di detentore.

Ad ogni buon conto nella

fattispecie concreta si ritiene che una uguale responsabilità sia corretta.

Peraltro, l’allegato 1 all’OMD prevede per l’infrazione di “guida di un veicolo

a motore con uno pneumatico difettoso” (infrazione n. 402.1) e quella di “mettere

in circolazione un veicolo a motore con uno pneumatico in stato difettoso”

(infrazione n. 502.1) la stessa multa di fr. 100.-.

8.

In definitiva il ricorso

deve essere parzialmente accolto, perché, confermate le infrazioni di estintore

non conforme alle prescrizioni, di perdita di olio e di circolazione con uno

pneumatico difettoso, cadono quelle di non aver sottoposto al controllo

periodico l’odocronografo e il limitatore di velocità.

Tutto ben ponderato una multa

di fr. 240.- (con adeguamento degli oneri di primo grado) appare

confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e

rettamente commisurata al grado di colpa.

L’esito del ricorso induce a

prelevare una tassa di giustizia e spese in misura ridotta.

Dispositivo

per questi motivi visti gli 29, 93 cifra 2 LCStr; 49

cpv. 1, 58 cpv. 4, 101 cpv. 2, 114 cpv. 3, 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 240.-, oltre alla tassa giustizia di fr. 60.- e alle

spese di fr. 20.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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