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Decisione

30.2008.11

Inosservanza di un segnale luminoso

23 luglio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; l’art. 68 cpv. 1 OSStr specifica che i segnali luminosi

hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza

e sulle demarcazioni;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria

di fr. 250.- (infrazione n. 309.1);

che la CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non aver

osservato una segnalazione semaforica in via __________ a __________ (con

riferimento al rapporto di contravvenzione 22 ottobre 2007);

che il ricorrente contesta

l’addebito mossogli, asserendo quanto segue:

“(…) In data 7 agosto 2007

guidavo il mio scooter Honda 125 accompagnato da un amico sul sedile

posteriore. In via __________ il semaforo stava passando proprio in

quell’istante dal giallo al rosso. Mi sono subito reso conto che non avrei

potuto superare il semaforo in tempo, senza incorrere in un flash dello stesso,

così ho frenato superando di qualche centimetro la linea di arresto.

Subito dopo la consegna

della multa mi sono recato presso gli uffici della polizia comunale, per

visionare le fotografie e come risultava anche nella seconda ero totalmente

fermo coi piedi a terra e con la luce dello stop acces[a]. Pertanto, non trovo

corretto che pur essendo rimasto fermo al semaforo abbia comunque contratto la

multa, caso contrario sarebbe stato se avessi continuato il mio tragitto”;

che per l’art. 75 cpv. 1 OSStr

la linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla

carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale

di «Stop» (3.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a livello e

alla fine delle corsie destinate ai veicoli che svoltano (art. 74 cpv. 2)

eccetera; la parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea di

Considerandi

arresto;

che, come si evince dal chiaro

tenore letterale della predetta norma, la stessa sancisce un ordine di arresto

perentorio, ragion per cui il conducente deve in ogni caso fermarsi entro tale

linea;

che la giurisprudenza (emanata

sotto l’egida della vecchia ordinanza del 31 maggio 1963 sulla

segnaletica stradale) ammetteva un’eccezione nel senso che permetteva a chi

all’apparire della luce gialla non era più in grado di fermarsi dinnanzi alla

linea di arresto di fermarsi, in quanto possibile, dopo di essa ma comunque

prima dello spazio (intersezione, passaggio pedonale, cantiere, passaggio

stretto ecc.) che la luce rossa intendeva proteggere (DTF 101 IV 337 consid. 2;

103.

IV 267 consid. 2);

che tale giurisprudenza andava

letta alla luce dello scopo perseguito dalla segnaletica luminosa, ovvero la

protezione di una determinata superficie;

che la normativa attuale, che

impone in ogni caso la fermata prima della linea di arresto, appare di ancor

più facile interpretazione e può essere rispettata da tutti i conducenti che circolano

con la dovuta attenzione e osservando le regole della circolazione, in

particolare quelle concernenti la velocità, ritenuto che gli impianti

semaforici sono predisposti in modo tale da permettere l’arresto quando la luce

commuta sul giallo (chi invece si trova già troppo vicino al semaforo riesce a

transitare prima che lo stesso segni rosso);

che in concreto dalla

documentazione fotografica agli atti risulta che l’insorgente si è sì fermato

prima dell’intersezione, tuttavia non già qualche centimetro dopo la linea di

arresto – come preteso in sede di gravame –, bensì a ridosso della linea di attesa

a triangoli dopo essere transitato quasi completamente sulle strisce pedonali

(cfr. documentazione fotografica agli atti);

che anche in applicazione dei

predetti precetti giurisprudenziali, considerato che lo scopo della segnaletica

luminosa in esame contempla – a non averne dubbio – la protezione, oltre che

dell’intersezione, del passaggio pedonale antistante all’impianto, occorre concludere

che l’infrazione è giocoforza realizzata;

che a titolo abbondanziale si

osserva come una velocità adeguata nell’approssimarsi al semaforo avrebbe

certamente consentito all’insorgente di arrestare il proprio veicolo con una

normale frenata entro la linea perentoria di arresto;

che di conseguenza il ricorso

deve essere respinto, seguito da tassa e spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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