30.2008.11
Inosservanza di un segnale luminoso
23 luglio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.11
Data decisione, Autorità:
23.07.2009, PRPEN
Titolo:
Inosservanza di un segnale luminoso
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 68 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.11
535/805
Bellinzona
23
luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 gennaio 2008 presentato da
RI 1, ,
contro
la decisione
18 gennaio 2008 n. 535/805 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che con decisione 18 gennaio
2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1
una multa di fr. 250.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di
fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 7 agosto 2007 in territorio di Lugano:
"Alla guida del
veicolo TI __________ non osservava un segnale luminoso”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 68 cpv. 1
OSStr;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv.
Fatti
1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; l’art. 68 cpv. 1 OSStr specifica che i segnali luminosi
hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza
e sulle demarcazioni;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria
di fr. 250.- (infrazione n. 309.1);
che la CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non aver
osservato una segnalazione semaforica in via __________ a __________ (con
riferimento al rapporto di contravvenzione 22 ottobre 2007);
che il ricorrente contesta
l’addebito mossogli, asserendo quanto segue:
“(…) In data 7 agosto 2007
guidavo il mio scooter Honda 125 accompagnato da un amico sul sedile
posteriore. In via __________ il semaforo stava passando proprio in
quell’istante dal giallo al rosso. Mi sono subito reso conto che non avrei
potuto superare il semaforo in tempo, senza incorrere in un flash dello stesso,
così ho frenato superando di qualche centimetro la linea di arresto.
Subito dopo la consegna
della multa mi sono recato presso gli uffici della polizia comunale, per
visionare le fotografie e come risultava anche nella seconda ero totalmente
fermo coi piedi a terra e con la luce dello stop acces[a]. Pertanto, non trovo
corretto che pur essendo rimasto fermo al semaforo abbia comunque contratto la
multa, caso contrario sarebbe stato se avessi continuato il mio tragitto”;
che per l’art. 75 cpv. 1 OSStr
la linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla
carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale
di «Stop» (3.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a livello e
alla fine delle corsie destinate ai veicoli che svoltano (art. 74 cpv. 2)
eccetera; la parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea di
Considerandi
arresto;
che, come si evince dal chiaro
tenore letterale della predetta norma, la stessa sancisce un ordine di arresto
perentorio, ragion per cui il conducente deve in ogni caso fermarsi entro tale
linea;
che la giurisprudenza (emanata
sotto l’egida della vecchia ordinanza del 31 maggio 1963 sulla
segnaletica stradale) ammetteva un’eccezione nel senso che permetteva a chi
all’apparire della luce gialla non era più in grado di fermarsi dinnanzi alla
linea di arresto di fermarsi, in quanto possibile, dopo di essa ma comunque
prima dello spazio (intersezione, passaggio pedonale, cantiere, passaggio
stretto ecc.) che la luce rossa intendeva proteggere (DTF 101 IV 337 consid. 2;
103.
IV 267 consid. 2);
che tale giurisprudenza andava
letta alla luce dello scopo perseguito dalla segnaletica luminosa, ovvero la
protezione di una determinata superficie;
che la normativa attuale, che
impone in ogni caso la fermata prima della linea di arresto, appare di ancor
più facile interpretazione e può essere rispettata da tutti i conducenti che circolano
con la dovuta attenzione e osservando le regole della circolazione, in
particolare quelle concernenti la velocità, ritenuto che gli impianti
semaforici sono predisposti in modo tale da permettere l’arresto quando la luce
commuta sul giallo (chi invece si trova già troppo vicino al semaforo riesce a
transitare prima che lo stesso segni rosso);
che in concreto dalla
documentazione fotografica agli atti risulta che l’insorgente si è sì fermato
prima dell’intersezione, tuttavia non già qualche centimetro dopo la linea di
arresto – come preteso in sede di gravame –, bensì a ridosso della linea di attesa
a triangoli dopo essere transitato quasi completamente sulle strisce pedonali
(cfr. documentazione fotografica agli atti);
che anche in applicazione dei
predetti precetti giurisprudenziali, considerato che lo scopo della segnaletica
luminosa in esame contempla – a non averne dubbio – la protezione, oltre che
dell’intersezione, del passaggio pedonale antistante all’impianto, occorre concludere
che l’infrazione è giocoforza realizzata;
che a titolo abbondanziale si
osserva come una velocità adeguata nell’approssimarsi al semaforo avrebbe
certamente consentito all’insorgente di arrestare il proprio veicolo con una
normale frenata entro la linea perentoria di arresto;
che di conseguenza il ricorso
deve essere respinto, seguito da tassa e spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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