30.2008.115
Omettere, in qualità di taxista, di osservare le disposizioni dell'OLR2
20 ottobre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2008.115
Data decisione, Autorità:
20.10.2009, PRPEN
Titolo:
Omettere, in qualità di taxista, di osservare le disposizioni dell'OLR2
DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO DEGLI AUTISTI
art. 3 cpv. 4 ONCS
art. 28 cpv. 2 ORL2
Incarto
n.
30.2008.115
12544/803
Bellinzona
20
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 maggio 2008 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1
contro
la decisione
9 maggio 2008 n. 12544/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 maggio 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 9 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle
spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato
con la vettura TI __________, quale taxista, omettendo di osservare le disposizioni
dell’OLR2 concernenti l’uso del cronotachigrafo”.
Fatti accertati il 15 febbraio
2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 15, 28 cpv. 2 OLR2;
3 cpv. 4 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12
LPContr).
Considerandi
2.
Per l’art. 3 cpv. 4 ONC
il conducente deve tenere continuamente in funzione l’odocronografo prescritto
e utilizzarlo correttamente: se il veicolo è equipaggiato con un odocronografo
analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve
farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e
le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non
devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con
sé un numero sufficiente di dischi nuovi (lett. a).
Giusta l’art. 15 cpv. 1 OLR2,
fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli
deve sempre tenere l’odocronografo in funzione durante la sua attività
professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli
altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili
per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi.
Chiunque viola le disposizioni
sul controllo (art. 15–23) è punito con la multa (art. 28 cpv. 2 OLR2;
sulla base dell’art. 103 cpv. 1 LCStr che conferisce facoltà al Consiglio
federale di comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni
d’esecuzione alla LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato con la vettura TI __________, quale taxista, omettendo di osservare le disposizioni sull’OLR2
concernenti l’uso del cronotachigrafo.
La decisione trae origine dal
rapporto di segnalazione 18 febbraio 2008 – trasmesso per osservazioni
all’insorgente – di un agente della Polizia comunale di Lugano, il quale ha
così esposto il proprio accertamento in merito a un’infrazione all’OLR2 per
errata manipolazione dell’odocronografo:
“In data 15 febbraio 2008
alle ore 12:10 durante un controllo in Via __________, notavo la vettura di
marca __________ targata TI __________ adibita al servizio taxi parcheggiato su
un tratto di strada demarcato con il divieto di parcheggio (…).
Visto che il citato
asserviva di essere in servizio, procedevo ad una verifica dei mezzi tecnici
del veicolo.
Dal controllo del libretto
di lavoro rilevavo che il signor RI 1, aveva iniziato il servizio alle ore
07:00, invece il disco dell’odocronografo risultava bianco.
Interpellato in merito, il
summenzionato asseriva che il motivo che il disco dell’odocronografo era ancora
bianco era perché l’aveva appena inserito. Lo stesso si giustificava asserendo
che da quando svolge l’attività di tassametrista (tre anni) aveva sempre
cambiato i dischi a metà giorno lavorativo.
Dopo avergli spiegato il
giusto funzionamento per quel che concerne l’uso dei dischi dell’odocronografo
(il disco di lavoro deve essere sostituito tutti i giorni all’inizio del
lavoro) notavo però che il signor __________, non voleva sentir ragione
sull’uso corretto dell’apparecchio, insistendo che lui era nel giusto.
Asserendo pure, che ha
sempre cambiato il disco a lavoro iniziato perché al mattino presto gli
comportava troppa perdita di tempo e di sonno.
Vista la situazione,
decidevo di convocare il citato presso i nostri uffici in data 18 febbraio
2008, per essere assunto a verbale di interrogatorio onde chiarire le sue
capacità lavorative.
In sede, dell’ulteriore
controllo eseguito, rilevavo che effettivamente le infrazioni per errata
manipolazione dell’odocronografo si protraevano come da lui confermato da lungo
tempo, questo recando difficoltà di lettura dei dischi (…)”.
4.
L’insorgente, dal
canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, dolendosi del fatto che gli è
genericamente rimproverato di aver infranto i disposti di legge menzionati
nella decisione, senza tuttavia indicare quale precisa norma egli non abbia
ossequiato. In proposito, afferma quanto segue: “sembra di capire che il suo
errore sia stato di avere inserito il disco verso le ore 12.00, piuttosto che
in un altro orario. Tuttavia, né l’art. 15 OLR2, né l’art. 16 OLR2 (al quale
tuttavia non si riferisce la decisione di multa), indicano quando debba essere
inserito il nuovo disco. L’art. 16 cpv. 2 OLR2 si limita a specificare che il
conducente deve utilizzare non più di un disco al giorno; oppure che ogni
giorno, al momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve
iscrivere sul disco il nome, data, numero di targa ecc.” (cfr. ricorso punto
4).
D’altro canto, sostiene di
essersi conformato ai disposti dell’art. 15 OLR2, giacché con il suo
comportamento non ha in alcun modo impedito la verifica della durata del
lavoro, della guida e del riposo, verifica facilmente determinabile esaminando
il disco in funzione al momento del controllo e quello del giorno
immediatamente precedente (cfr. ricorso punto 4).
Rileva di poi che sebbene
l’agente abbia confermato che le “infrazioni” per errata manipolazione del
cronotachigrafo si protraevano da lungo tempo, egli non ha però rilevato alcuna
infrazione in merito alla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5
-13 OLR2), né tanto meno gli è stato rimproverato di non avere tenuto il
cronotachigrafo in funzione o di aver impedito la verifica da parte
dell’autorità.
5.
In concreto, va detto
che il rimprovero mosso al ricorrente, più volte contestatogli dall’agente, è
chiaro e si riferisce a un’errata manipolazione dell’odocronografo, non già a
violazioni “materiali” dell’OLR2, legate al mancato rispetto della durata della
guida o del riposo prescritte dalla legge.
Dagli accertamenti
dell’agente, non contestati, emerge pure che le modalità d’uso
dell’odocronografo da parte dell’insorgente (invero giustificate da futili
motivi), hanno comportato una difficoltà di lettura dei dischi, ciò che risulta
a priori contrario allo spirito dell’ordinanza, laddove intende agevolare il
controllo del rispetto delle prescrizioni da parte dei conducenti e dei datori
di lavoro.
Ciò premesso, va detto che l’art.
15.
OLR2 menzionato nella decisione impugnata e riferito all’ “uso
dell’odocronografo” (cfr. nota marginale), pone il principio secondo cui il
conducente deve tenere in funzione l’odocronografo durante la sua attività
professionale e, cumulativamente, servirsene in maniera tale che la durata
della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate
ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi.
L’art. 16 cpv. 2 prima frase
OLR2, dal canto suo, precisa le modalità affinché i dati siano correttamente
indicati: il conducente non deve utilizzare più di un disco per veicolo e per
giorno, ogni disco dovendo essere utilizzato una sola volta. Sempre in
quest’ottica, il capoverso 3 del medesimo articolo dispone che ogni giorno, al
momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve iscrivere in
maniera ben visibile, sul disco dell’odocronografo che serve alla registrazione
giornaliera, il suo nome e quello dell’eventuale secondo conducente, inoltre la
data, il numero delle targhe del veicolo e il chilometraggio all’inizio della
corsa; al più tardi alla fine del lavoro, egli deve annotare il nuovo
chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi; se vi è stato un
cambiamento d’autista, si dovrà rettificare l’iscrizione dei nomi. Tale norma è
chiara e non si presta a interpretazioni: il disco contenente la registrazione
giornaliera, deve essere sostituito giorno dopo giorno, alla presa in consegna
del veicolo (nel caso di un conducente indipendente, all’inizio del lavoro).
In sostanza, l’art. 16 si
limita a completare i principi posti dall’art. 15 indicando, come detto, le
modalità d’uso dell’odocronografo che consentono di ottenere una corretta
indicazione della durata della guida ecc., modalità che differiscono
completamente dalle quelle descritte dall’insorgente (utilizzo, a suo
piacimento, di due dischi al giorno). Donde una scorretta manipolazione
dell’odocronografo che si traduce con l’inosservanza delle disposizioni
concernenti l’uso, in violazione dei principi di cui all’art. 15 OLR2.
Quand’anche si volesse
ammettere che la fattispecie ascritta all’insorgente fosse sussumibile all’art.
16.
OLR2 piuttosto che all’15 OLR2, l’imprecisione che ne deriverebbe non
inficerebbe tuttavia la validità delle decisione, poiché entrambe le norme in
questione perseguono lo stesso scopo, ovvero quello di garantire alle autorità
preposte il controllo del rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza, e inoltre
il diritto di essere sentito dell’insorgente è stato ampiamente rispettato.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
Quanto all’ammontare
della multa, la stessa risulta confacentemente proporzionata alla gravità
dell’infrazione commessa (violazione “formale” perpetrata da lungo tempo),
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106
cpv. 1 LCStr; 15, 28 cpv. 2 OLR2; 3 cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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