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Decisione

30.2008.115

Omettere, in qualità di taxista, di osservare le disposizioni dell'OLR2

20 ottobre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 9 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle

spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato

con la vettura TI __________, quale taxista, omettendo di osservare le disposizioni

dell’OLR2 concernenti l’uso del cronotachigrafo”.

Fatti accertati il 15 febbraio

2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 15, 28 cpv. 2 OLR2;

3 cpv. 4 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12

LPContr).

Considerandi

2.

Per l’art. 3 cpv. 4 ONC

il conducente deve tenere continuamente in funzione l’odocronografo prescritto

e utilizzarlo correttamente: se il veicolo è equipaggiato con un odocronografo

analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve

farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e

le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non

devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con

sé un numero sufficiente di dischi nuovi (lett. a).

Giusta l’art. 15 cpv. 1 OLR2,

fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli

deve sempre tenere l’odocronografo in funzione durante la sua attività

professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli

altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili

per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi.

Chiunque viola le disposizioni

sul controllo (art. 15–23) è punito con la multa (art. 28 cpv. 2 OLR2;

sulla base dell’art. 103 cpv. 1 LCStr che conferisce facoltà al Consiglio

federale di comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni

d’esecuzione alla LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato con la vettura TI __________, quale taxista, omettendo di osservare le disposizioni sull’OLR2

concernenti l’uso del cronotachigrafo.

La decisione trae origine dal

rapporto di segnalazione 18 febbraio 2008 – trasmesso per osservazioni

all’insorgente – di un agente della Polizia comunale di Lugano, il quale ha

così esposto il proprio accertamento in merito a un’infrazione all’OLR2 per

errata manipolazione dell’odocronografo:

“In data 15 febbraio 2008

alle ore 12:10 durante un controllo in Via __________, notavo la vettura di

marca __________ targata TI __________ adibita al servizio taxi parcheggiato su

un tratto di strada demarcato con il divieto di parcheggio (…).

Visto che il citato

asserviva di essere in servizio, procedevo ad una verifica dei mezzi tecnici

del veicolo.

Dal controllo del libretto

di lavoro rilevavo che il signor RI 1, aveva iniziato il servizio alle ore

07:00, invece il disco dell’odocronografo risultava bianco.

Interpellato in merito, il

summenzionato asseriva che il motivo che il disco dell’odocronografo era ancora

bianco era perché l’aveva appena inserito. Lo stesso si giustificava asserendo

che da quando svolge l’attività di tassametrista (tre anni) aveva sempre

cambiato i dischi a metà giorno lavorativo.

Dopo avergli spiegato il

giusto funzionamento per quel che concerne l’uso dei dischi dell’odocronografo

(il disco di lavoro deve essere sostituito tutti i giorni all’inizio del

lavoro) notavo però che il signor __________, non voleva sentir ragione

sull’uso corretto dell’apparecchio, insistendo che lui era nel giusto.

Asserendo pure, che ha

sempre cambiato il disco a lavoro iniziato perché al mattino presto gli

comportava troppa perdita di tempo e di sonno.

Vista la situazione,

decidevo di convocare il citato presso i nostri uffici in data 18 febbraio

2008, per essere assunto a verbale di interrogatorio onde chiarire le sue

capacità lavorative.

In sede, dell’ulteriore

controllo eseguito, rilevavo che effettivamente le infrazioni per errata

manipolazione dell’odocronografo si protraevano come da lui confermato da lungo

tempo, questo recando difficoltà di lettura dei dischi (…)”.

4.

L’insorgente, dal

canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, dolendosi del fatto che gli è

genericamente rimproverato di aver infranto i disposti di legge menzionati

nella decisione, senza tuttavia indicare quale precisa norma egli non abbia

ossequiato. In proposito, afferma quanto segue: “sembra di capire che il suo

errore sia stato di avere inserito il disco verso le ore 12.00, piuttosto che

in un altro orario. Tuttavia, né l’art. 15 OLR2, né l’art. 16 OLR2 (al quale

tuttavia non si riferisce la decisione di multa), indicano quando debba essere

inserito il nuovo disco. L’art. 16 cpv. 2 OLR2 si limita a specificare che il

conducente deve utilizzare non più di un disco al giorno; oppure che ogni

giorno, al momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve

iscrivere sul disco il nome, data, numero di targa ecc.” (cfr. ricorso punto

4).

D’altro canto, sostiene di

essersi conformato ai disposti dell’art. 15 OLR2, giacché con il suo

comportamento non ha in alcun modo impedito la verifica della durata del

lavoro, della guida e del riposo, verifica facilmente determinabile esaminando

il disco in funzione al momento del controllo e quello del giorno

immediatamente precedente (cfr. ricorso punto 4).

Rileva di poi che sebbene

l’agente abbia confermato che le “infrazioni” per errata manipolazione del

cronotachigrafo si protraevano da lungo tempo, egli non ha però rilevato alcuna

infrazione in merito alla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5

-13 OLR2), né tanto meno gli è stato rimproverato di non avere tenuto il

cronotachigrafo in funzione o di aver impedito la verifica da parte

dell’autorità.

5.

In concreto, va detto

che il rimprovero mosso al ricorrente, più volte contestatogli dall’agente, è

chiaro e si riferisce a un’errata manipolazione dell’odocronografo, non già a

violazioni “materiali” dell’OLR2, legate al mancato rispetto della durata della

guida o del riposo prescritte dalla legge.

Dagli accertamenti

dell’agente, non contestati, emerge pure che le modalità d’uso

dell’odocronografo da parte dell’insorgente (invero giustificate da futili

motivi), hanno comportato una difficoltà di lettura dei dischi, ciò che risulta

a priori contrario allo spirito dell’ordinanza, laddove intende agevolare il

controllo del rispetto delle prescrizioni da parte dei conducenti e dei datori

di lavoro.

Ciò premesso, va detto che l’art.

15.

OLR2 menzionato nella decisione impugnata e riferito all’ “uso

dell’odocronografo” (cfr. nota marginale), pone il principio secondo cui il

conducente deve tenere in funzione l’odocronografo durante la sua attività

professionale e, cumulativamente, servirsene in maniera tale che la durata

della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate

ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi.

L’art. 16 cpv. 2 prima frase

OLR2, dal canto suo, precisa le modalità affinché i dati siano correttamente

indicati: il conducente non deve utilizzare più di un disco per veicolo e per

giorno, ogni disco dovendo essere utilizzato una sola volta. Sempre in

quest’ottica, il capoverso 3 del medesimo articolo dispone che ogni giorno, al

momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve iscrivere in

maniera ben visibile, sul disco dell’odocronografo che serve alla registrazione

giornaliera, il suo nome e quello dell’eventuale secondo conducente, inoltre la

data, il numero delle targhe del veicolo e il chilometraggio all’inizio della

corsa; al più tardi alla fine del lavoro, egli deve annotare il nuovo

chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi; se vi è stato un

cambiamento d’autista, si dovrà rettificare l’iscrizione dei nomi. Tale norma è

chiara e non si presta a interpretazioni: il disco contenente la registrazione

giornaliera, deve essere sostituito giorno dopo giorno, alla presa in consegna

del veicolo (nel caso di un conducente indipendente, all’inizio del lavoro).

In sostanza, l’art. 16 si

limita a completare i principi posti dall’art. 15 indicando, come detto, le

modalità d’uso dell’odocronografo che consentono di ottenere una corretta

indicazione della durata della guida ecc., modalità che differiscono

completamente dalle quelle descritte dall’insorgente (utilizzo, a suo

piacimento, di due dischi al giorno). Donde una scorretta manipolazione

dell’odocronografo che si traduce con l’inosservanza delle disposizioni

concernenti l’uso, in violazione dei principi di cui all’art. 15 OLR2.

Quand’anche si volesse

ammettere che la fattispecie ascritta all’insorgente fosse sussumibile all’art.

16.

OLR2 piuttosto che all’15 OLR2, l’imprecisione che ne deriverebbe non

inficerebbe tuttavia la validità delle decisione, poiché entrambe le norme in

questione perseguono lo stesso scopo, ovvero quello di garantire alle autorità

preposte il controllo del rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza, e inoltre

il diritto di essere sentito dell’insorgente è stato ampiamente rispettato.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

Quanto all’ammontare

della multa, la stessa risulta confacentemente proporzionata alla gravità

dell’infrazione commessa (violazione “formale” perpetrata da lungo tempo),

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106

cpv. 1 LCStr; 15, 28 cpv. 2 OLR2; 3 cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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