30.2008.116
Trasporto speciale di neve
20 ottobre 2009Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.116
Data decisione, Autorità:
20.10.2009, PRPEN
Titolo:
Trasporto speciale di neve
TRASPORTO ABUSIVO
art. 2 cpv. 2 LCSTR
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.116
12788/805
Bellinzona
20
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 maggio 2008 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
9 maggio 2008 n. 12788/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 maggio 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che la CRTE 1, con decisione 9 maggio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle
spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 13 gennaio 2008 in territorio di __________:
"Alla guida
dell’autocarro TI __________ effettuava un trasporto di neve in giorno festivo
vietato”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. art. 2 cpv. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr;
Fatti
91 cpv. 1 ONC;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento;
che CRTE 1, con
comunicazione 30 maggio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12 LPContr);
che per l’art. 91 cpv. 1 ONC
(che concretizza l’art. 2 cpv. 2 LCStr) è vietato circolare la domenica e i
seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua,
Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se
Natale non cade di lunedì o venerdì; se in un Cantone, o in parte di esso, una
di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile;
che la CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione della predetta disposizione – di aver alla guida
dell’autocarro TI __________ effettuato un trasporto di neve in giorno festivo
vietato, e meglio domenica 13 gennaio 2008, senza essere in possesso di
permesso speciale per circolazione festiva (con riferimento al rapporto di
contravvenzione 14 gennaio 2008);
che l’insorgente, dal canto
Considerandi
suo, rimprovera all’autorità di aver applicato erroneamente l’art. 91 cpv. 1
ONC, disattendendo la deroga di cui al capoverso 5 del medesimo articolo a
favore dei viaggi per interventi nel servizio invernale, servizio che egli
stava precisamente garantendo su espressa richiesta del Comune di __________
mediante sgombero della neve caduta in abbondanza nei giorni precedenti;
che tale circostanza è
confermata dallo scritto 1° febbraio 2008 del direttore dell’Ufficio tecnico
del predetto Comune, dal quale risulta che l’intervento è stato sollecitato dal
responsabile del picchetto neve per far fronte a una situazione di emergenza;
che come rettamente rilevato
dall’insorgente, alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 91 cpv. 5
ONC, il quale, in derogazione al divieto sancito dal capoverso 1, recita che “sono
inoltre permessi (ex-lege, senza necessità di ottenere autorizzazioni
speciali, ndr) viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di
guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel
traffico aereo, nonché i viaggi per interventi nel servizio invernale”, aggiunta
quest’ultima in vigore dal 1° luglio 2007 (RU 2007 2101);
che scopo della predetta norma
è quello di permettere un intervento immediato in situazioni di urgenza, come
era il caso nella fattispecie che ci occupa;
che stando così le cose, non
essendo contestato il carattere urgente dell’intervento, il ricorrente deve
essere prosciolto dall’addebito mossogli;
che il ricorso va quindi
accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame si
rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr);
che per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 2 cpv. 2, 103 cpv. 1 e
106 cpv. 1 LCStr; 91 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster