Lexipedia

Decisione

30.2008.116

Trasporto speciale di neve

20 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

91 cpv. 1 ONC;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento;

che CRTE 1, con

comunicazione 30 maggio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato in diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12 LPContr);

che per l’art. 91 cpv. 1 ONC

(che concretizza l’art. 2 cpv. 2 LCStr) è vietato circolare la domenica e i

seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua,

Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se

Natale non cade di lunedì o venerdì; se in un Cantone, o in parte di esso, una

di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile;

che la CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione della predetta disposizione – di aver alla guida

dell’autocarro TI __________ effettuato un trasporto di neve in giorno festivo

vietato, e meglio domenica 13 gennaio 2008, senza essere in possesso di

permesso speciale per circolazione festiva (con riferimento al rapporto di

contravvenzione 14 gennaio 2008);

che l’insorgente, dal canto

Considerandi

suo, rimprovera all’autorità di aver applicato erroneamente l’art. 91 cpv. 1

ONC, disattendendo la deroga di cui al capoverso 5 del medesimo articolo a

favore dei viaggi per interventi nel servizio invernale, servizio che egli

stava precisamente garantendo su espressa richiesta del Comune di __________

mediante sgombero della neve caduta in abbondanza nei giorni precedenti;

che tale circostanza è

confermata dallo scritto 1° febbraio 2008 del direttore dell’Ufficio tecnico

del predetto Comune, dal quale risulta che l’intervento è stato sollecitato dal

responsabile del picchetto neve per far fronte a una situazione di emergenza;

che come rettamente rilevato

dall’insorgente, alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 91 cpv. 5

ONC, il quale, in derogazione al divieto sancito dal capoverso 1, recita che “sono

inoltre permessi (ex-lege, senza necessità di ottenere autorizzazioni

speciali, ndr) viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di

guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel

traffico aereo, nonché i viaggi per interventi nel servizio invernale”, aggiunta

quest’ultima in vigore dal 1° luglio 2007 (RU 2007 2101);

che scopo della predetta norma

è quello di permettere un intervento immediato in situazioni di urgenza, come

era il caso nella fattispecie che ci occupa;

che stando così le cose, non

essendo contestato il carattere urgente dell’intervento, il ricorrente deve

essere prosciolto dall’addebito mossogli;

che il ricorso va quindi

accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame si

rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr);

che per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 2 cpv. 2, 103 cpv. 1 e

106 cpv. 1 LCStr; 91 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster