Lexipedia

Decisione

30.2008.12

Contributi di costruzione definitivi per opere di canalizzazione e depurazione delle acque - canalizzazione privata - compensazione/rimborso delle spese

25 marzo 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti si dicono sorpresi dalla notifica del contributo e lamentano di

non essere stati avvertiti del prelievo né al momento dell’acquisto del fondo

né quando hanno presentato la domanda di costruzione. Essi rilevano di aver già

pagato fr. 9'000.- per l’estensione della canalizzazione in Via __________ come

anche le relative tasse di allacciamento. Perciò, ritenendo che il contributo

in oggetto costituisca un’ingiusta doppia imposizione, chiedono che sia

compensato con le spese già sopportate, rispettivamente che queste ultime siano

risarcite dal Comune.

3.2. Come già indicato, i contributi di costruzione servono per finanziare la realizzazione

delle opere pubbliche di canalizzazione e depurazione delle acque; essi rappresentano

la controprestazione dei proprietari fondiari per il diritto di allacciarsi e

di usufruire degli impianti comunali e/o consortili e per il vantaggio che ne

consegue. Vantaggio che risiede nella possibilità di edificare il fondo in

quanto urbanizzato (art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 della Legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio [LALPT]) e che

non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino, ma si estende anche

alle condotte di trasporto, ai collettori principali ed all’impianto di

depurazione, senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe

funzionare. La rete delle canalizzazioni è così intesa come complesso unico di

opere di urbanizzazione, ed è perciò che l’obbligo contributivo non è fondato

sull’esecuzione di uno specifico intervento bensì sul finanziamento globale

delle opere.

Ciò premesso, visto che il tema dei contributi di costruzione è disciplinato da

una legge e che quest’ultima istituisce l’obbligo per il Comune di prelevare

contributi di costruzione, il proprietario fondiario non può invocare né

l’ignoranza della legge per sottrarsi ai suoi effetti (“nul n’est censé ignorer

la loi”), né l’inconsapevolezza; dopo tutto le decisioni delle autorità comunali

possono essere consultate presso la cancelleria e, in materia di contributi di

costruzione, il Municipio ha l’obbligo di avvisare gli interessati solo al

momento della pubblicazione del prospetto (art. 102 LALIA).

3.3. Nel PGC (cfr. estratto del piano doc. I), lungo il confine occidentale

dell’originario mapp. no. 375, è segnata la presenza di un tratto di

canalizzazione tra i pozzetti 13 e 14. Stando alle indicazioni fornite dal

tecnico, essa confluisce sulla vecchia canalizzazione proveniente da __________

e poteva, rispettivamente potrebbe essere o uno scarico abusivo o un vecchio

allacciamento eseguito da privati che non si sarebbe mai potuto utilizzare per

lo smaltimento delle acque luride della parte bassa del mapp. no. 375 (cfr.

lettera studio __________ __________ dell’8.5.2008 doc. H). Dal PGC si evince

anche che a nord del pozzetto 13 – e meglio lungo il tratto di Via __________

compreso tra il mapp. no. 375 e Via __________ – non esiste fognatura e non ne è

prevista l’esecuzione.

Su tali basi, in caso di edificazione, il mapp. no. 375 poteva dunque smaltire

le sue acque luride solo allacciandosi privatamente: a sud al pozzetto 14 (per

gravità o mediante pompaggio a seconda della quota della costruzione), oppure a

nord alla nuova canalizzazione prevista in Via __________.

Nel 2005 il Consiglio Comunale di __________ ha stanziato un credito per il

progetto di sistemazione stradale di Via __________ che comprendeva la

sostituzione della condotta dell’acqua potabile (cfr. MM 23/2005, risoluzione

Considerandi

del CC del 19.12.2005).

Nel 2006, dopo il frazionamento del mapp. no. 375 ed in vista dell’edificazione

del nuovo mapp. no. 1100, i proprietari hanno deciso di far eseguire, in

contemporanea con il cantiere stradale comunale, una canalizzazione privata

(fognatura) di ca. ml 105 collegata a quella esistente in Via __________; il

costo dell’intervento, quantificato in fr. 18'000.- è stato assunto dai

proprietari dei mapp. no. 375 e 1100 in ragione di metà ciascuno (cfr. lettera

dei proprietari del 29.3.2006 doc. L; piano 2522-3 del 7.7.2006 doc. 5).

3.4

Considerato quanto sopra il prelievo in oggetto non attua una doppia

imposizione.

In primo luogo, l’aver eseguito privatamente ed a proprie spese un tratto di

fognatura non dispensa i proprietari dal pagamento del contributo che, come

detto, è obbligatoriamente dovuto per la costruzione dell’intera rete delle

canalizzazioni pubbliche (art. 96 cpv. 1 LALIA). La legge non prevede alcuna

possibilità di compensazione del contributo, specie con i costi per opere eseguite

a titolo privato.

In secondo luogo, al proprietario è dato di chiedere il rimborso delle spese

solo qualora abbia ottenuto di anticipare l’esecuzione dell’urbanizzazione

secondo il progetto generale (art. 80 LALPT). Ora, in concreto l’opera eseguita

dai proprietari non è altro che una tubazione privata non prevista dal PGC che

è al servizio esclusivo delle particelle allacciate: vero è che le altre

proprietà ubicate lungo Via __________ sono tutte dotate di canalizzazioni

separate ed autonome anch’esse private (cfr. piano 2522-3 del 7.7.2006 doc. 5).

Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, il costo dell’intervento non è

quindi andato a favore del Comune quale partecipazione al finanziamento di

un’opera pubblica, bensì è stato versato, per il tramite del Comune medesimo,

alla ditta esecutrice a saldo di un intervento privato eseguito nel contesto

del cantiere stradale. Di conseguenza, considerato che i proprietari non hanno

anticipato alcuna opera pubblica, non hanno diritto al rimborso della spesa.

Pertanto il ricorso dev’essere respinto.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 104 LALIA,

art. 28 e 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster