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Decisione

30.2008.122

Quale responsabile, non impedire al proprio dipendente di circolare con l'autocarro sovraccarico

24 settembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 16 maggio 2008 ha

inflitto a RI 1) una multa di fr. 900.-, oltre alla tassa di giustizia di

fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti fatti accertati il 3 aprile

2008 in territorio di Vezia:

"Quale responsabile

della ditta __________ SA non ha impedito all’autista __________ di circolare

con l’autocarro TI __________ sovraccarico e superante la pressione massima

autorizzata sugli assi anteriore e posteriore”

(caso di applicazione

dell’art. 100 cifra 2 LCStr).

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96

cifra 1; 67 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale CRTE 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 30 cpv. 2

prima frase LCStr i veicoli non devono essere sovraccaricati.

Chiunque non osserva le

limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso

del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in

virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 96

cifra 1 cpv. 2 LCStr). La stessa pena del conducente è comminata al datore di

lavoro o al superiore che induce il conducente di un veicolo a motore a

commettere un reato secondo la presente legge oppure che non lo impedisce

secondo le sue possibilità (art. 100 cifra 2 prima frase LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera

come detto al multato, quale responsabile della ditta __________ SA, di non

aver impedito all’autista __________ di circolare con l’autocarro TI __________

sovraccarico e superante la pressione massima autorizzata sugli assi anteriore

e posteriore.

La decisione impugnata si

fonda da un lato sul rapporto di contravvenzione 3 aprile 2008, il quale

attesta un’eccedenza netta pari al 28.57% del peso massimo autorizzato per

detto veicolo e, dall’altro, sul successivo rapporto di contro-osservazioni 16

aprile 2008, in cui l’agente accertatore ha specificato quanto segue:

“Preso atto dello scritto

inoltrato dal responsabile della ditta __________ SA in riferimento al rapporto

di contravvenzione a lui inviato, da parte nostra si riconferma integralmente

l’infrazione facendo rimarcare che al momento del controllo, il Signor __________

conducente del veicolo TI __________ e dipendente della Ditta indicata ci

comunicava quale nominativo del responsabile che aveva dato l’ordine di

caricare nel dirigente della Ditta Sig. __________”.

4.

Il ricorrente contesta

la fattispecie ascrittagli sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

·

“Quale responsabile della ditta ho sempre esortato i miei

autisti ad attenersi alle regole della circolazione ed in particolar modo al

sovraccarico.

·

Il signor __________ è pienamente al corrente dei limiti e

delle direttive, ai quali si deve attenere; se non le ha rispettate è

unicamente da addebitare ad una sua personale negligenza.

·

Dal 28 marzo al 7 aprile 2008 ero inoltre assente per vacanze

all’estero (Norvegia) e non potevo pertanto intervenire ad impedire il

trasporto.

Se ne avessi avuto la

possibilità avrei sicuramente impedito all’autista di circolare con il

sovraccarico; nel frattempo ho ammonito il signor__________, mettendolo di

fronte ai pericoli nei quali sarebbe potuto incorrere (incidenti stradali) ed

esortandolo a rispettare le leggi sulla circolazione per il bene di tutti gli

utenti.

Mi dispiace per quanto è

successo ed in futuro cercherò di stimolare e vegliare ancora di più affinché

non si verifichino altre inosservanze”.

5.

In concreto – benché

appaia perlomeno strano che il dipendente abbia chiamato in causa il proprio

datore di lavoro se questi era assente, esponendosi così a possibili

ripercussioni sul posto d’impiego – non vi sono agli atti sufficienti elementi

che permettano di giungere oltre ogni ragionevole dubbio alla conclusione che

l’insorgente abbia commesso l’infrazione ascrittagli sia essa sotto forma di

azione o di omissione.

In particolare, l’affermazione

del dipendente – smentita dall’insorgente sin dalla prima comparsa scritta,

nella misura in cui sostiene di essere stato assente in ferie dal 28 marzo fino

al 7 aprile 2008 (sebbene il tagliando d’iscrizione del 23 luglio 2007 non provi

l’effettiva esecuzione del viaggio) – non è stata sufficientemente accertata

dall’autorità inquirente.

Del resto, sebbene

quest’ultimo non abbia comprovato né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

direttive interne atte a istruire i propri dipendenti (ad esempio mediante

affissione in ditta di consegne generali, distribuzione di ordini di servizio,

indicazioni orali puntuali, organizzazione di serate informative), invano si

cercherebbero nel fascicolo processuale indizi che attestino il contrario.

Così stando le cose, questo

giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al

convincimento che egli abbia effettivamente negletto i doveri impostigli dalla

legge, realizzando gli elementi costitutivi dell’infrazione in rassegna. Il ricorso

va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 30, 96 cifra 1 cpv. 3,

100 cifra 2 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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