30.2008.122
Quale responsabile, non impedire al proprio dipendente di circolare con l'autocarro sovraccarico
24 settembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.122
Data decisione, Autorità:
24.09.2009, PRPEN
Titolo:
Quale responsabile, non impedire al proprio dipendente di circolare con l'autocarro sovraccarico
DIMENSIONE E PESO
art. 30 LCSTR
art. 96 cf. 1 LCSTR
art. 100 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.122
13429/805
Bellinzona
24
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 maggio 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione
16 maggio 2008 n. 13429/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 3 giugno 2008 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 16 maggio 2008 ha
inflitto a RI 1) una multa di fr. 900.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti fatti accertati il 3 aprile
2008 in territorio di Vezia:
"Quale responsabile
della ditta __________ SA non ha impedito all’autista __________ di circolare
con l’autocarro TI __________ sovraccarico e superante la pressione massima
autorizzata sugli assi anteriore e posteriore”
(caso di applicazione
dell’art. 100 cifra 2 LCStr).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96
cifra 1; 67 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale CRTE 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 30 cpv. 2
prima frase LCStr i veicoli non devono essere sovraccaricati.
Chiunque non osserva le
limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso
del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in
virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 96
cifra 1 cpv. 2 LCStr). La stessa pena del conducente è comminata al datore di
lavoro o al superiore che induce il conducente di un veicolo a motore a
commettere un reato secondo la presente legge oppure che non lo impedisce
secondo le sue possibilità (art. 100 cifra 2 prima frase LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera
come detto al multato, quale responsabile della ditta __________ SA, di non
aver impedito all’autista __________ di circolare con l’autocarro TI __________
sovraccarico e superante la pressione massima autorizzata sugli assi anteriore
e posteriore.
La decisione impugnata si
fonda da un lato sul rapporto di contravvenzione 3 aprile 2008, il quale
attesta un’eccedenza netta pari al 28.57% del peso massimo autorizzato per
detto veicolo e, dall’altro, sul successivo rapporto di contro-osservazioni 16
aprile 2008, in cui l’agente accertatore ha specificato quanto segue:
“Preso atto dello scritto
inoltrato dal responsabile della ditta __________ SA in riferimento al rapporto
di contravvenzione a lui inviato, da parte nostra si riconferma integralmente
l’infrazione facendo rimarcare che al momento del controllo, il Signor __________
conducente del veicolo TI __________ e dipendente della Ditta indicata ci
comunicava quale nominativo del responsabile che aveva dato l’ordine di
caricare nel dirigente della Ditta Sig. __________”.
4.
Il ricorrente contesta
la fattispecie ascrittagli sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
·
“Quale responsabile della ditta ho sempre esortato i miei
autisti ad attenersi alle regole della circolazione ed in particolar modo al
sovraccarico.
·
Il signor __________ è pienamente al corrente dei limiti e
delle direttive, ai quali si deve attenere; se non le ha rispettate è
unicamente da addebitare ad una sua personale negligenza.
·
Dal 28 marzo al 7 aprile 2008 ero inoltre assente per vacanze
all’estero (Norvegia) e non potevo pertanto intervenire ad impedire il
trasporto.
Se ne avessi avuto la
possibilità avrei sicuramente impedito all’autista di circolare con il
sovraccarico; nel frattempo ho ammonito il signor__________, mettendolo di
fronte ai pericoli nei quali sarebbe potuto incorrere (incidenti stradali) ed
esortandolo a rispettare le leggi sulla circolazione per il bene di tutti gli
utenti.
Mi dispiace per quanto è
successo ed in futuro cercherò di stimolare e vegliare ancora di più affinché
non si verifichino altre inosservanze”.
5.
In concreto – benché
appaia perlomeno strano che il dipendente abbia chiamato in causa il proprio
datore di lavoro se questi era assente, esponendosi così a possibili
ripercussioni sul posto d’impiego – non vi sono agli atti sufficienti elementi
che permettano di giungere oltre ogni ragionevole dubbio alla conclusione che
l’insorgente abbia commesso l’infrazione ascrittagli sia essa sotto forma di
azione o di omissione.
In particolare, l’affermazione
del dipendente – smentita dall’insorgente sin dalla prima comparsa scritta,
nella misura in cui sostiene di essere stato assente in ferie dal 28 marzo fino
al 7 aprile 2008 (sebbene il tagliando d’iscrizione del 23 luglio 2007 non provi
l’effettiva esecuzione del viaggio) – non è stata sufficientemente accertata
dall’autorità inquirente.
Del resto, sebbene
quest’ultimo non abbia comprovato né tanto meno reso verosimile l’esistenza di
direttive interne atte a istruire i propri dipendenti (ad esempio mediante
affissione in ditta di consegne generali, distribuzione di ordini di servizio,
indicazioni orali puntuali, organizzazione di serate informative), invano si
cercherebbero nel fascicolo processuale indizi che attestino il contrario.
Così stando le cose, questo
giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al
convincimento che egli abbia effettivamente negletto i doveri impostigli dalla
legge, realizzando gli elementi costitutivi dell’infrazione in rassegna. Il ricorso
va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 30, 96 cifra 1 cpv. 3,
100 cifra 2 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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